TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3140/2024 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Parte_1
Esu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari, presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024, ha proposto opposizione Parte_1 all'ordinanza ingiunzione n. O1-001717661, notificata l'11 settembre 2024, con la quale le
è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 7.871,94 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione, risalente al 2017, di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85.
– che è stata individuata nell'ordinanza ingiunzione autrice della Parte_1 violazione quale legale rappresentante della società – ha negato di aver Parte_2
posseduto detta qualità nel 2017, precisando di aver dismesso la carica di amministratrice fin dal 2015.
CP_ L' si è costituito in giudizio, dando atto di aver ritenuto fondata la doglianza della controparte e di aver proceduto ad annullare l'ordinanza ingiunzione, con conseguente sgravio della sanzione amministrativa.
2. Poiché la parte attrice ha già ottenuto quanto domandato con il ricorso, deve ritenersi pagina 1 di 2 venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Non resta al Tribunale che dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.
3. Considerato che la rinuncia alla pretesa è stata manifestata solo in corso di causa, le CP_ spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
CP_ L' deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e del valore della causa, compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in euro 1.865,00 per compensi, oltre euro 118,50 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 6 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3140/2024 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Parte_1
Esu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari, presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024, ha proposto opposizione Parte_1 all'ordinanza ingiunzione n. O1-001717661, notificata l'11 settembre 2024, con la quale le
è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 7.871,94 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione, risalente al 2017, di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85.
– che è stata individuata nell'ordinanza ingiunzione autrice della Parte_1 violazione quale legale rappresentante della società – ha negato di aver Parte_2
posseduto detta qualità nel 2017, precisando di aver dismesso la carica di amministratrice fin dal 2015.
CP_ L' si è costituito in giudizio, dando atto di aver ritenuto fondata la doglianza della controparte e di aver proceduto ad annullare l'ordinanza ingiunzione, con conseguente sgravio della sanzione amministrativa.
2. Poiché la parte attrice ha già ottenuto quanto domandato con il ricorso, deve ritenersi pagina 1 di 2 venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Non resta al Tribunale che dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.
3. Considerato che la rinuncia alla pretesa è stata manifestata solo in corso di causa, le CP_ spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
CP_ L' deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e del valore della causa, compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in euro 1.865,00 per compensi, oltre euro 118,50 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 6 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 2 di 2