Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/06/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3901/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 3901/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il
06/08/2024 da con gli avv.ti DANIELE ELISA e CORTELLA CARLO Parte_1 ricorrente nei confronti di con l'avv. COLUCCI GIOVANNA Controparte_1
convenuta e con l'intervento del P.M. oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Per l'udienza del 18 giugno 2025 i coniugi presentavano conclusioni congiunte:
1) il NO si impegna, senza diritto di ricevere alcun corrispettivo, a cedere e Parte_1 trasferire alla NOa che accetta, ad ogni e qualsiasi effetto di Controparte_1 legge, la sua quota di proprietà, pari al 50%, della casa coniugale sita in IG (PD), Via Don
Minzoni, n. 6, assegnata a quest'ultima in sede di separazione dei coniugi, come da decreto di omologazione pubblicato dal Tribunale di Padova in data 13.01.2015 (procedimento n. 9696/2014 pagina 1 di 6
Tribunale di Padova in data 15.10.2019 e pubblicata in data 05.11.2019 (procedimento n. 9295/2016
R.G.).
Tale immobile risulta così catastalmente censito all'U.T.E. di Padova:
Comune di IG:
o Sezione U - Foglio 3 - Particella 1045 - Sub 9 - Cat. A/2 - Classe 2 - Consistenza 6,5 vani -
Rendita € 688,18, Vicolo Don G. Minzoni Piano T - 1 - 2 -3; o Sezione U - Foglio 3 - Particella 1045 - Sub 13 - Cat. C/6 - Classe 2 - Consistenza 18 mq -
Rendita € 47,41, Vicolo Don G. Minzoni Piano T.
2) A sua volta la NOa si impegna, senza diritto di ricevere alcun Controparte_1 corrispettivo, a cedere e trasferire al NO , che accetta, ad ogni e qualsiasi effetto di Parte_1 legge, la sua quota di proprietà, pari al 50%, dell'immobile sito in AN (VI), Via Monte Ortigara.
Tale immobile risulta così catastalmente censito all'U.T.E. di Vicenza:
Comune di AN:
o Sezione U - Foglio 56 - Particella 41 - Sub 20 - Cat. A/2 - Classe 5 - Consistenza 2,5 vani -
Rendita € 238,86, Via Monte Ortigara Piang S1 - 2;
o Sezione U - Foglio 56 - Particella 41 - Sub 78 - Cat. C/6 - Classe 5 - Consistenza 9 mq -
Rendita € 14,41, Via Monte Ortigara Piano S1.
3) Al fine di poter usufruire dell'esenzione dal pagamento della tassa di registro per il trasferimento delle rispettive quote di proprietà degli immobili di cui sopra e rilevata la necessità, a tal fine, di attendere l'emissione della sentenza conclusiva del procedimento per modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis.29 c.p.c. da parte del Tribunale di Padova, le parti concordano sin d'ora di procedere al trasferimento delle predette quote avanti il Notaio scelto dal NO , che Parte_1 provvederà anche al pagamento di quanto dovuto allo stesso, ovvero presso il Notaio Persona_1 con studio in Camposampiero (PD), Via Monte Grappa, n. 2, entro 30 giorni dalla emissione della predetta sentenza e, comunque, non oltre il 31.07.2025, termine considerato essenziale dalle parti, compatibilmente con le tempistiche del Tribunale per l'emanazione della sentenza.
Il NO provvederà a comunicare alla NOa la Parte_1 Controparte_1 data fissata per l'atto con almeno 5 giorni di anticipo mediante comunicazione pec inviata al legale della stessa Avv. Giovanna Colucci.
4) Il NO , a fronte dell'intervenuto reciproco trasferimento delle rispettive quote di Parte_1 proprietà degli immobili di cui sopra, si obbliga a corrispondere alla NOa Controparte_1 la somma di Euro 500,79 quale rimborso delle spese straordinarie sostenute da quest'ultima in
[...] favore del figlio Per_2
La predetta somma verrà corrisposta mediante consegna di assegno circolare intestato alla NOa contestualmente alla stipula dell'atto notarile avanti il Notaio Controparte_1
Persona_1 pagina 2 di 6 5) Il NO , a fronte dell'intervenuto reciproco trasferimento delle rispettive quote di Parte_1 proprietà degli immobili di cui sopra, si obbliga, altresì, a farsi carico, in via esclusiva, delle spese condominiali di pertinenza della NOa (in quanto Controparte_1 comproprietaria) e di eventuali bollette (compresa la tassa sui rifiuti) relative all'immobile sito in
AN (VI), Via Monte Ortigara.
6) A fronte dell'intervenuto reciproco trasferimento delle rispettive quote di proprietà degli immobili di cui sopra, e dal momento del rogito notarile, la NOa senza nulla Controparte_1 riconoscere e a mero scopo transattivo, dichiara di rinunciare:
- all'assegno divorzile previsto in suo favore, e a carico del NO , in forza Parte_1 della sentenza di divorzio n. 1884/2019 emessa dal Tribunale di Padova in data 15.10.2019 e pubblicata in data 05.11.2019 (procedimento n. 9295/2016 R.G.);
- al contributo al mantenimento in favore del figlio previsto a carico del NO Per_2
sempre in forza della sentenza di divorzio n. 1884/2019 emessa dal Parte_1
Tribunale di Padova in data 15.10.2019 e pubblicata in data 05.11.2019 (procedimento n.
9295/2016 R.G.).
Con la conseguenza che la stessa si impegna a provvedere, in via esclusiva, all'eventuale mantenimento del figlio laddove ritenuto necessario;
Per_2
- al diritto al versamento della quota del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio previsto a carico del NO , in forza della sentenza di divorzio n. Per_2 Parte_1
1884/2019 emessa dal Tribunale di Padova in data 15.10.2019 e pubblicata in data 05.11.2019
(procedimento n. 9295/2016 R.G.).
Con la conseguenza che la stessa si impegna a provvedere, in via esclusiva, all'eventuale pagamento delle spese straordinarie sostenute e da sostenere in favore del figlio.
7) Per effetto dell'intervenuta permuta, i mobili e gli arredi esistenti all'interno dell'immobile di
IG (PD) resteranno in proprietà della NOa senza il Controparte_1 versamento di alcun corrispettivo al NO e i mobili e gli arredi esistenti all'interno Parte_1 dell'immobile di AN (VI) resteranno in proprietà del NO , senza il versamento Parte_1 di alcun corrispettivo alla NOa Controparte_1
8) Con l'adempimento di quanto previsto ai punti 1), 2), 4), 5) e 6) le parti si danno atto di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per alcun titolo, ragione e/o causa relativamente ai rapporti derivanti dalla comproprietà sia dell'abitazione sita in IG (PD), Vicolo Don
Minzoni, n. 6 che dell'abitazione sita in AN (VI), Via Monte Ortigara.
9) Inoltre, con l'adempimento di quanto previsto ai punti 1), 2), 4), 5) e 6), la NOa Controparte_1 dichiara di non aver più nulla a pretendere nei confronti del NO
[...] Parte_1 in relazione agli obblighi derivanti, in capo a quest'ultimo, dalla sentenza di divorzio n.
[...]
1884/2019 emessa dal Tribunale di Padova in data 15.10.2019 e pubblicata in data 05.11.2019
(procedimento n. 9295/2016 R.G.), ovvero in relazione all'obbligo di versamento dell'assegno divorzile,
pagina 3 di 6 di versamento del contributo al mantenimento previsto in favore del figlio e di versamento Per_2 del 50% delle spese straordinarie sostenute e da sostenere in favore del figlio Per_2
10) In caso di inadempimento da parte della NOa agli obblighi di Controparte_1 cui ai punti 1) e 2), ovvero in caso di mancata comparizione della stessa al rogito notarile entro il termine del 31.07.2025, ove l'emissione della sentenza sia stata anteriore, e salvo caso di forza maggiore per il rispetto del termine che verrà semplicemente posticipato rimanendo ferma la volontà e l'impegno delle parti di adempiere alle obbligazioni di cui al presente accordo, quest'ultima dichiara in ogni caso di rinunciare, a partire da tale data:
• all'assegno divorzile previsto in suo favore, e a carico del NO , in forza Parte_1 della sentenza di divorzio n. 1884/2019 emessa dal Tribunale di Padova in data 15.10.2019 e pubblicata in data 05.11.2019 (procedimento n. 9295/2016 R.G.);
• al contributo al mantenimento in favore del figlio previsto a carico del NO Per_2
sempre in forza della sentenza di divorzio n. 1884/2019 emessa dal Parte_1
Tribunale di Padova in data 15.10.2019 e pubblicata in data 05.11.2019 (procedimento n.
9295/2016 R.G.), nonché all'assegnazione della casa coniugale (ovvero dell'immobile sito in
IG (PD), Vicolo Don G. Minzoni, n. 6).
Con la conseguenza che la stessa si impegna a provvedere, in via esclusiva, all'eventuale mantenimento del figlio laddove ritenuto necessario;
Per_2
- al diritto al versamento della quota del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio previsto a carico del NO , in forza della sentenza di divorzio n. Per_2 Parte_1
1884/2019 emessa dal Tribunale di Padova in data 15.10.2019 e pubblicata in data 05.11.2019
(procedimento n. 9295/2016 R.G.).
Con la conseguenza che la stessa si impegna a provvedere, in via esclusiva, all'eventuale pagamento delle spese straordinarie sostenute e da sostenere in favore del figlio.
In caso di mancata comparizione del NO al rogito notarile entro la data indicata, o Parte_1 comunque ove lo stesso si rendesse inadempiente alle obbligazioni derivanti dalla presente scrittura privata, salvo il caso di forza maggiore come sopra previsto, lo stesso continuerà a versare alla moglie quanto statuito a titolo di contributo al mantenimento per la stessa e il figlio Per_2
11) Le parti d'intesa concordano, nondimeno, che, con l'adempimento di quanto previsto ai punti 1),
2), 4), 5) e 6), ovvero in ipotesi di inadempimento da parte della NOa Controparte_1 agli obblighi di cui ai punti 1) e 2), così come in caso di mancata comparizione della stessa al
[...] rogito notarile entro il termine del 31.07.2025, consegue, in ogni caso, l'obbligo per la Sig.ra
[...]
di tenere indenne e manlevare il NO da ogni e Controparte_1 Parte_1 qualsiasi richiesta di mantenimento proveniente da parte del figlio Persona_3
Con l'esatto adempimento di quanto previsto dal presente atto le parti dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo ragione o causa.
12) Spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate tra le parti.
Il Giudice delegato, dott.ssa Alina Rossato, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 4 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio,
-rilevato che l'accordo, riportato nelle note di trattazione per l'udienza cartolare del
18.06.2025, è privo di profili d'illegittimità;
-rilevato che il figlio maggiorenne , nato il [...], in [...]_2 scuola secondaria di secondo grado, ha dimostrato di possedere capacità lavorativa reperendo alcune occupazioni a tempo determinato e sta frequentando un master in digital marketing e communication accreditato dalla Regione veneto;
-preso atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare reciproco di cui ai punti 1 e 2 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio;
P.Q.M.
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- a parziale modifica delle condizioni di divorzio contenute della Sentenza n. 1884/2019 resa nel procedimento iscritto al n. 9295/2016 R.G., con cui il Tribunale di Padova dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e prende atto dell'accordo contenuto nelle
[...] Controparte_1 note depositate il 6-9.06.2025, compreso il trasferimento immobiliare di cui ai punti 1-2 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio;
- di conseguenza, dispone la revoca dell'obbligo del sig. di versare Parte_1
l'assegno divorzile alla sig.ra nonché il contributo Controparte_1 al mantenimento ordinario e straordinario del figlio . Persona_3
Spese compensate.
Padova, 24.06.2025
Il Presidente rel.
Dott. Alina Rossato
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6