Art. 3.
Il contributo complessivo dovuto al Fondo di previdenza istituito con regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 , per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e al Fondo di integrazione istituito con il precedente art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 1947 e' versato dalle aziende cumulativamente, alla fine di ciascun mese, all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Esso e' dovuto su tutto cio' che e' corrisposto dalle aziende a compenso dell'opera prestata dagli agenti, compresi quindi anche gli assegni di contingenza e di carovita, le competenze accessorie e qualsiasi altro assegno, quando non abbiano carattere di rimborso di spese ne' di generose elargizioni fatte una volta tanto, ma costituiscano una forma della retribuzione ordinariamente corrisposta.
((In caso di ritardato versamento le aziende sono tenute a corrispondere gli interessi di mora computabili al tasso del 5 per cento, se il ritardo non ecceda i sei mesi e del 7 per cento, se il ritardo sia maggiore di sei mesi)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1952, N. 4435))
Annualmente il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per i trasporti, su proposta del Comitato di vigilanza di cui all'art. 2, e in deroga al disposto dell' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 , fissa la misura della percentuale complessiva di contributo dovuto a copertura degli oneri del Fondo di previdenza e di quelli del Fondo di integrazione, nonche' le quote di esso da attribuire rispettivamente ai due fondi.
Finche' non e' stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo e' versato dalle aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.
La quota attribuita al Fondo di previdenza e' assegnata, a norma dell' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 , per i tre quinti alla assicurazione generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti.
Il contributo complessivo dovuto al Fondo di previdenza istituito con regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 , per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e al Fondo di integrazione istituito con il precedente art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 1947 e' versato dalle aziende cumulativamente, alla fine di ciascun mese, all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Esso e' dovuto su tutto cio' che e' corrisposto dalle aziende a compenso dell'opera prestata dagli agenti, compresi quindi anche gli assegni di contingenza e di carovita, le competenze accessorie e qualsiasi altro assegno, quando non abbiano carattere di rimborso di spese ne' di generose elargizioni fatte una volta tanto, ma costituiscano una forma della retribuzione ordinariamente corrisposta.
((In caso di ritardato versamento le aziende sono tenute a corrispondere gli interessi di mora computabili al tasso del 5 per cento, se il ritardo non ecceda i sei mesi e del 7 per cento, se il ritardo sia maggiore di sei mesi)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1952, N. 4435))
Annualmente il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per i trasporti, su proposta del Comitato di vigilanza di cui all'art. 2, e in deroga al disposto dell' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 , fissa la misura della percentuale complessiva di contributo dovuto a copertura degli oneri del Fondo di previdenza e di quelli del Fondo di integrazione, nonche' le quote di esso da attribuire rispettivamente ai due fondi.
Finche' non e' stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo e' versato dalle aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.
La quota attribuita al Fondo di previdenza e' assegnata, a norma dell' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 , per i tre quinti alla assicurazione generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti.