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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/11/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1842/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa RE SS - Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i coniugi:
nato il [...] a [...] Parte_1
E ata il 20/12/1980 a DURRES - ALBANIA Persona_1
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile a Pesaro in data
21/03/2009, e che dalla loro unione sono nate due figlie: nata il [...] in Per_2
PESARO e nata il [...] in [...] Per_3
Con sentenza n. 271/2024 del 26/10/2024, il Tribunale di Pesaro ha omologato la separazione personale tra i coniugi sopra riportati.
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni reddituali, patrimoniali e di mantenimento pattuite.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
Le parti vivono separate da oltre sei mesi per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 271/2024 del 26/10/2024, e tra di essi non è mai intervenuta alcuna riconciliazione, dovendosi, tra le medesime parti, ritenere cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative alle figlie minori non siano in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto delle minori deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 28/11/2025
Il Presidente
RE SS
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa RE SS - Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i coniugi:
nato il [...] a [...] Parte_1
E ata il 20/12/1980 a DURRES - ALBANIA Persona_1
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile a Pesaro in data
21/03/2009, e che dalla loro unione sono nate due figlie: nata il [...] in Per_2
PESARO e nata il [...] in [...] Per_3
Con sentenza n. 271/2024 del 26/10/2024, il Tribunale di Pesaro ha omologato la separazione personale tra i coniugi sopra riportati.
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni reddituali, patrimoniali e di mantenimento pattuite.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
Le parti vivono separate da oltre sei mesi per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 271/2024 del 26/10/2024, e tra di essi non è mai intervenuta alcuna riconciliazione, dovendosi, tra le medesime parti, ritenere cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative alle figlie minori non siano in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto delle minori deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 28/11/2025
Il Presidente
RE SS