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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/12/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 504/2025 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Paolucci, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Fontana, per procura congiunta alla comparsa CP_1 di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.02.2025, ha adito questo Tribunale, domandando, Parte_1 in via indifferibile ed urgente, ex art. 473 bis.15. c.p.c., di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori in favore della madre, regolamentando le visite paterne ai figli minori previo espletamento di perizia psichiatrica e di percorso terapeutico da parte del padre;
nel merito, di pronunciare la separazione personale dal coniuge, , con addebito al marito;
di porre a carico del marito l'assegno di mantenimento CP_1 della moglie, pari ad euro 500,00 mensili;
di regolamentare le visite paterne ai figli minori;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli, pari a complessivi euro 1.000,00 mensili (euro 500,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie;
di ordinare al padre il trasferimento della proprietà dell'immobile, sito in Rovigo, via Dei Mille n. 290, e degli ulteriori immobili siti nel medesimo Comune, di proprietà dello stesso padre, ai figli;
di assegnare parte del tfr percepito dal alla moglie e ai figli. CP_1
A tal fine la ricorrente ha esposto che: le parti si conoscevano allorquando la conseguiva il Pt_1 diploma di maturità ed il si preparava ad entrare nella Guardia di finanza;
i coniugi, dopo un lungo CP_1 fidanzamento durato dieci anni, contraevano matrimonio concordatario, in Boville Ernica (FR), il 9.09.1995, scegliendo il regime della separazione dei beni;
la casa coniugale, sita in Boville Ernica (FR), alla via
Casavitola n. 42, era di proprietà del padre della , il quale la concedeva in comodato d'uso ai Pt_1 coniugi;
dal matrimonio nascevano due figli, e , rispettivamente nelle date del 6.11.1996 e del Per_1 Per_2
20.09.2010; l'affectio coniugalis veniva meno per cause addebitabili al marito, il quale, in costanza di matrimonio, contravveniva ai doveri materiali e morali discendenti dal vincolo coniugale, intrattenendo relazioni extraconiugali con altre donne e disinteressandosi della conduzione del ménage familiare;
in particolare, con la nascita del figlio primogenito, che necessitava di cure fisioterapiche per problemi di salute congeniti dovuti ad un ematoma sternocleidomastoideo, il marito delegava alla moglie l'intera gestione della famiglia;
quando il minore compiva tre anni, la ricorrente, con molti sacrifici, conseguiva l'abilitazione alla professione di guida turistica;
il marito, invece, ufficiale della Guardia di finanza, attraverso convenzioni della guardia di finanza, conseguiva la laurea in economia e, successivamente, riusciva ad accedere alla carriera di sottoufficiale, che lo portava a frequentare per due anni la scuola sottoufficiali, a risiedere in caserma e, dunque, a lasciare la moglie da sola con il figlio durante la settimana;
nel 2007, la moglie conseguiva la laurea in architettura;
nel medesimo anno rimaneva incinta ma, a seguito di complicazioni, subiva un aborto e cadeva in depressione;
nell'occasione, il marito si mostrava distaccato e non supportava la moglie;
nel 2009, la moglie scopriva che il marito intratteneva relazioni con altre due donne attraverso messaggi compromettenti trovati sul telefono cellulare del marito stesso;
pertanto, le parti decidevano di sottoporsi a terapia di coppia;
il marito, tuttavia, poco dopo abbandonava la casa coniugale per intrattenere una nuova relazione extraconiugale;
nel 2010, all'esito di una riconciliazione tra le parti, la moglie rimaneva incinta del figlio secondogenito;
la stessa, in quel periodo, riprendeva la propria attività professionale di architetto e guida turistica, spinta anche dal marito, il quale evidenziava la necessità di un contributo economico in famiglia;
durante tale periodo, tuttavia, il continuava a disinteressarsi della conduzione CP_1 familiare;
nel 2011, il pubblicava in rete delle fotografie intime della senza il suo CP_1 Pt_1 consenso, nonostante la richiesta della moglie di distruzione del materiale, pubblicato su un sito tuttora esistente;
tale condotta causava ulteriori danni alla relazione;
a partire dal 2016, il iniziava a CP_1 dedicarsi sempre di più ai suoi interessi e hobbies, tentando più volte di diventare arbitro di tennis, trascurando la famiglia e, in particolare, il figlio secondogenito, verso il quale teneva condotte aggressive;
nel corso dell'anno 2021, il marito trasferiva la propria residenza in Rovigo, alla via Dei Mille n. 290; la situazione familiare precipitava nel 2022, allorquando il veniva posto in quiescenza e iniziava una CP_1 collaborazione con un'azienda vinicola come consulente, effettuando più trasferte fuori casa;
nel 2023, lo stesso rifiutava di contribuire economicamente ai bisogni della famiglia;
in seguito egli intraprendeva una relazione extraconiugale con un'altra donna, tale che veniva resa pubblica anche sui social Per_3 network, scoperta dalla moglie dopo aver ingaggiato un investigatore privato;
il 22.06.2024, dopo un lungo periodo vissuto sul divano all'ingresso dell'abitazione e appena due giorni dopo aver tentato un ricongiungimento con la , il abbandonava la casa coniugale senza alcun preavviso, Pt_1 CP_1 trasferendosi definitivamente in Rovigo e mostrando mancanza di interesse verso i figli, in particolare verso il figlio secondogenito che nel medesimo giorno doveva sostenere l'esame di terza media;
da quel momento il padre frequentava i figli saltuariamente e per un tempo limitato;
nel corso del mese di dicembre 2024, il figlio secondogenito contraeva la polmonite, che lo costringeva a letto con febbre altissima, spasmi e dolori forti, ed il padre non rispondeva alle chiamate della madre;
il marito, inoltre, ometteva di comunicare i suoi reali guadagni, nascondendo l'incasso del tfr, dei canoni di locazione da lui percepiti per immobili siti in
Veneto e locati a terzi, nonché dei proventi derivanti dalle attività lavorative da lui svolte, continuando a sostenere di non avere disponibilità economiche per affrontare le spese necessarie per la riparazione della caldaia, per il rinnovo delle tende e per le altre riparazioni edili necessarie all'interno della casa coniugale;
egli dichiarava di essere indigente, pur avendo acquistato un'autovettura del valore di euro 3.500,00 in uso alla sua amante e, tra agosto e novembre 2024, avendo acquistato più di euro 5.000,00 per beni di lusso;
il era sottoufficiale della guardia di finanza, laureato in economia e commercio, sommelier CP_1 dell'associazione italiana sommelier e dal dicembre 2022 pensionato;
la moglie scopriva che lo stesso incassava un tfr di complessivi euro 100.000,00, che era percettore di pensione mensile pari ad euro
2.793,27, che nell'anno 2021 dichiarava redditi per euro 45.584,00, nell'anno 2022 per euro 43.783,50, nell'anno 2023 dichiarava redditi da pensione pari ad euro 35.864,30 annui, importi a cui dovevano sommarsi i redditi derivanti dagli immobili posseduti, dalle consulenze vinicole e dalle attività politiche svolte;
la moglie, invece, nell'anno 2022 percepiva redditi annui netti pari ad euro 32.542,00, nell'anno 2023 redditi annui netti pari ad euro 26.233,00, nell'anno 2024 redditi annui netti pari ad euro 20.826,60; il figlio primogenito delle parti conseguiva, nell'ottobre 2023, la laurea in giurisprudenza, iniziava la pratica forense e non era economicamente indipendente;
dall'abbandono della casa familiare, il marito si convertiva e diveniva testimone di Geova. si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione ex adverso promossa e CP_1 chiedendo di disporre l'affidamento condiviso del figlio secondogenito delle parti, con collocamento dello stesso presso la madre;
di regolamentare le visite paterne al figlio minore;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento di entrambi i figli pari a complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, perciò, contrastato la ricostruzione fattuale avversaria, evidenziando che: l'affectio coniugalis veniva meno per cause imputabili alla moglie, la quale, in costanza di matrimonio, imponeva la propria autorità al marito;
il marito per rispetto della moglie e dei figli sopportava gli insulti e il comportamento autoritario della moglie;
egli si arrendeva quando la situazione diveniva insostenibile;
dopo il pensionamento, il investiva il proprio tempo nell'attività di sommelier, reperendo fondi extra per il CP_1 sostentamento della famiglia;
tuttavia, egli riceveva richiami dalla moglie che sfociavano in insulti;
il marito era percettore di pensione pari ad euro 2.150,00 mensili, da cui detrarre euro 453,00 mensili per finanziamento acceso presso Findomestic per l'acquisto dell'autovettura JE DE in uso al figlio primogenito, euro 99,00 mensili con Finanziaria Younited per liquidità uso familiare, euro 34,00 presso
Finanziaria Younited per liquidità uso familiare, euro 64,00 mensili con Finanziaria Younited per liquidità uso familiare, euro 113,00 acceso presso Inps per liquidità ad uso familiare, euro 321,00 mensili presso
Sigma per il pozzo della casa familiare;
a causa delle difficoltà economiche riscontrate, lo stesso cessava l'attività di consulenza vinicola, non avendo la disponibilità economica per affrontare le spese necessarie per viaggi nel territorio nazionale;
inveritiera era la circostanza secondo cui lo stesso si disinteressava dei figli minori, versando dapprima un contributo di euro 700,00 mensili e successivamente di euro 500,00 mensili;
il figlio primogenito aveva un rapporto di collaborazione con uno studio legale
Con i provvedimenti del 31.03.2025 è stata rigettata la richiesta di provvedimenti indifferibili inaudita altera parte.
Con i provvedimenti, ex art. 473 bis.22. c.p.c., del 12.07.2025, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto ed è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minorenne delle parti, con collocamento dello stesso presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne al figlio minore prevedendole una volta ogni 3 settimane, per il week end, dal venerdì all'uscita da scuola, ovvero alle ore 10:00 nel periodo non scolastico, alla domenica alle ore 19:00, in caso di disponibilità del figlio minorenne a recarsi presso la casa del padre e di volontà del fratello maggiore di accompagnarlo per incontrare anch'egli il padre, prevedendosi che nel terzo week end di spettanza del padre (quindi ogni 9 settimane), sia il figlio a recarsi dal padre per il week end; stesso regime durante il periodo estivo dell'anno in corso (2025), prevedendosi per il 2026, in caso, di frequentazione regolare padre-figlio, che il minore si rechi presso il padre o in luogo da lui prescelto per la villeggiatura per 3 settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno;
durante il periodo natalizio, in caso di frequentazione regolare con il padre, che quest'ultimo lo tenga con sé presso la propria abitazione, per un periodo continuativo di 7 giorni, ad anni alterni, comprensivo del Natale o del Capodanno;
durante il periodo pasquale, in caso di frequentazione regolare con il padre, che quest'ultimo lo tenga con sé presso la propria abitazione, per 3 giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; la contribuzione paterna per il mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale in via esclusiva;
l'assegno di mantenimento per la moglie nella misura di euro 150,00 mensili.
Successivamente, sono comparse in udienza le parti, rappresentate dai rispettivi Difensori, i quali hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto la decisione della causa rependo le condizioni dell'accordo. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, co. 2, c.p.c., e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi. In particolare, merita condivisione l'accordo sui profili di regolamentazione del figlio ancora minorenne, risultando congruo e adeguato a garantirne gli interessi.
Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento condiviso del figlio minorenne, con collocamento dello stesso presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Boville Ernica (FR), alla via Casavitola n. 42, alla madre;
la regolamentazione delle visite paterne al figlio minorenne prevedendole un week end al mese alternato, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 18:00 della domenica, prevedendosi, in particolare, che il padre, nei mesi pari, eserciti le visite in Frosinone per un week end al mese e che il figlio, nei mesi dispari, trascorrano il week end presso il domicilio paterno;
secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, prevedendosi che il figlio trascorra le dette festività con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
per almeno cinque giorni durante il periodo estivo, secondo il principio dell'alternanza durante le altre festività; la contribuzione paterna per il mantenimento di entrambi i figli nella misura di complessivi euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale in via esclusiva;
l'assegno di mantenimento per la moglie nella misura di euro 150,00 mensili.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutivo-necessaria del giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Boville Ernica (FR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000 e le ulteriori incombenze di legge (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1995, Numero 28,
Parte II, Serie A, Ufficio 1);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione all'udienza dell'11.11.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 504/2025 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Paolucci, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Fontana, per procura congiunta alla comparsa CP_1 di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.02.2025, ha adito questo Tribunale, domandando, Parte_1 in via indifferibile ed urgente, ex art. 473 bis.15. c.p.c., di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori in favore della madre, regolamentando le visite paterne ai figli minori previo espletamento di perizia psichiatrica e di percorso terapeutico da parte del padre;
nel merito, di pronunciare la separazione personale dal coniuge, , con addebito al marito;
di porre a carico del marito l'assegno di mantenimento CP_1 della moglie, pari ad euro 500,00 mensili;
di regolamentare le visite paterne ai figli minori;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli, pari a complessivi euro 1.000,00 mensili (euro 500,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie;
di ordinare al padre il trasferimento della proprietà dell'immobile, sito in Rovigo, via Dei Mille n. 290, e degli ulteriori immobili siti nel medesimo Comune, di proprietà dello stesso padre, ai figli;
di assegnare parte del tfr percepito dal alla moglie e ai figli. CP_1
A tal fine la ricorrente ha esposto che: le parti si conoscevano allorquando la conseguiva il Pt_1 diploma di maturità ed il si preparava ad entrare nella Guardia di finanza;
i coniugi, dopo un lungo CP_1 fidanzamento durato dieci anni, contraevano matrimonio concordatario, in Boville Ernica (FR), il 9.09.1995, scegliendo il regime della separazione dei beni;
la casa coniugale, sita in Boville Ernica (FR), alla via
Casavitola n. 42, era di proprietà del padre della , il quale la concedeva in comodato d'uso ai Pt_1 coniugi;
dal matrimonio nascevano due figli, e , rispettivamente nelle date del 6.11.1996 e del Per_1 Per_2
20.09.2010; l'affectio coniugalis veniva meno per cause addebitabili al marito, il quale, in costanza di matrimonio, contravveniva ai doveri materiali e morali discendenti dal vincolo coniugale, intrattenendo relazioni extraconiugali con altre donne e disinteressandosi della conduzione del ménage familiare;
in particolare, con la nascita del figlio primogenito, che necessitava di cure fisioterapiche per problemi di salute congeniti dovuti ad un ematoma sternocleidomastoideo, il marito delegava alla moglie l'intera gestione della famiglia;
quando il minore compiva tre anni, la ricorrente, con molti sacrifici, conseguiva l'abilitazione alla professione di guida turistica;
il marito, invece, ufficiale della Guardia di finanza, attraverso convenzioni della guardia di finanza, conseguiva la laurea in economia e, successivamente, riusciva ad accedere alla carriera di sottoufficiale, che lo portava a frequentare per due anni la scuola sottoufficiali, a risiedere in caserma e, dunque, a lasciare la moglie da sola con il figlio durante la settimana;
nel 2007, la moglie conseguiva la laurea in architettura;
nel medesimo anno rimaneva incinta ma, a seguito di complicazioni, subiva un aborto e cadeva in depressione;
nell'occasione, il marito si mostrava distaccato e non supportava la moglie;
nel 2009, la moglie scopriva che il marito intratteneva relazioni con altre due donne attraverso messaggi compromettenti trovati sul telefono cellulare del marito stesso;
pertanto, le parti decidevano di sottoporsi a terapia di coppia;
il marito, tuttavia, poco dopo abbandonava la casa coniugale per intrattenere una nuova relazione extraconiugale;
nel 2010, all'esito di una riconciliazione tra le parti, la moglie rimaneva incinta del figlio secondogenito;
la stessa, in quel periodo, riprendeva la propria attività professionale di architetto e guida turistica, spinta anche dal marito, il quale evidenziava la necessità di un contributo economico in famiglia;
durante tale periodo, tuttavia, il continuava a disinteressarsi della conduzione CP_1 familiare;
nel 2011, il pubblicava in rete delle fotografie intime della senza il suo CP_1 Pt_1 consenso, nonostante la richiesta della moglie di distruzione del materiale, pubblicato su un sito tuttora esistente;
tale condotta causava ulteriori danni alla relazione;
a partire dal 2016, il iniziava a CP_1 dedicarsi sempre di più ai suoi interessi e hobbies, tentando più volte di diventare arbitro di tennis, trascurando la famiglia e, in particolare, il figlio secondogenito, verso il quale teneva condotte aggressive;
nel corso dell'anno 2021, il marito trasferiva la propria residenza in Rovigo, alla via Dei Mille n. 290; la situazione familiare precipitava nel 2022, allorquando il veniva posto in quiescenza e iniziava una CP_1 collaborazione con un'azienda vinicola come consulente, effettuando più trasferte fuori casa;
nel 2023, lo stesso rifiutava di contribuire economicamente ai bisogni della famiglia;
in seguito egli intraprendeva una relazione extraconiugale con un'altra donna, tale che veniva resa pubblica anche sui social Per_3 network, scoperta dalla moglie dopo aver ingaggiato un investigatore privato;
il 22.06.2024, dopo un lungo periodo vissuto sul divano all'ingresso dell'abitazione e appena due giorni dopo aver tentato un ricongiungimento con la , il abbandonava la casa coniugale senza alcun preavviso, Pt_1 CP_1 trasferendosi definitivamente in Rovigo e mostrando mancanza di interesse verso i figli, in particolare verso il figlio secondogenito che nel medesimo giorno doveva sostenere l'esame di terza media;
da quel momento il padre frequentava i figli saltuariamente e per un tempo limitato;
nel corso del mese di dicembre 2024, il figlio secondogenito contraeva la polmonite, che lo costringeva a letto con febbre altissima, spasmi e dolori forti, ed il padre non rispondeva alle chiamate della madre;
il marito, inoltre, ometteva di comunicare i suoi reali guadagni, nascondendo l'incasso del tfr, dei canoni di locazione da lui percepiti per immobili siti in
Veneto e locati a terzi, nonché dei proventi derivanti dalle attività lavorative da lui svolte, continuando a sostenere di non avere disponibilità economiche per affrontare le spese necessarie per la riparazione della caldaia, per il rinnovo delle tende e per le altre riparazioni edili necessarie all'interno della casa coniugale;
egli dichiarava di essere indigente, pur avendo acquistato un'autovettura del valore di euro 3.500,00 in uso alla sua amante e, tra agosto e novembre 2024, avendo acquistato più di euro 5.000,00 per beni di lusso;
il era sottoufficiale della guardia di finanza, laureato in economia e commercio, sommelier CP_1 dell'associazione italiana sommelier e dal dicembre 2022 pensionato;
la moglie scopriva che lo stesso incassava un tfr di complessivi euro 100.000,00, che era percettore di pensione mensile pari ad euro
2.793,27, che nell'anno 2021 dichiarava redditi per euro 45.584,00, nell'anno 2022 per euro 43.783,50, nell'anno 2023 dichiarava redditi da pensione pari ad euro 35.864,30 annui, importi a cui dovevano sommarsi i redditi derivanti dagli immobili posseduti, dalle consulenze vinicole e dalle attività politiche svolte;
la moglie, invece, nell'anno 2022 percepiva redditi annui netti pari ad euro 32.542,00, nell'anno 2023 redditi annui netti pari ad euro 26.233,00, nell'anno 2024 redditi annui netti pari ad euro 20.826,60; il figlio primogenito delle parti conseguiva, nell'ottobre 2023, la laurea in giurisprudenza, iniziava la pratica forense e non era economicamente indipendente;
dall'abbandono della casa familiare, il marito si convertiva e diveniva testimone di Geova. si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione ex adverso promossa e CP_1 chiedendo di disporre l'affidamento condiviso del figlio secondogenito delle parti, con collocamento dello stesso presso la madre;
di regolamentare le visite paterne al figlio minore;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento di entrambi i figli pari a complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, perciò, contrastato la ricostruzione fattuale avversaria, evidenziando che: l'affectio coniugalis veniva meno per cause imputabili alla moglie, la quale, in costanza di matrimonio, imponeva la propria autorità al marito;
il marito per rispetto della moglie e dei figli sopportava gli insulti e il comportamento autoritario della moglie;
egli si arrendeva quando la situazione diveniva insostenibile;
dopo il pensionamento, il investiva il proprio tempo nell'attività di sommelier, reperendo fondi extra per il CP_1 sostentamento della famiglia;
tuttavia, egli riceveva richiami dalla moglie che sfociavano in insulti;
il marito era percettore di pensione pari ad euro 2.150,00 mensili, da cui detrarre euro 453,00 mensili per finanziamento acceso presso Findomestic per l'acquisto dell'autovettura JE DE in uso al figlio primogenito, euro 99,00 mensili con Finanziaria Younited per liquidità uso familiare, euro 34,00 presso
Finanziaria Younited per liquidità uso familiare, euro 64,00 mensili con Finanziaria Younited per liquidità uso familiare, euro 113,00 acceso presso Inps per liquidità ad uso familiare, euro 321,00 mensili presso
Sigma per il pozzo della casa familiare;
a causa delle difficoltà economiche riscontrate, lo stesso cessava l'attività di consulenza vinicola, non avendo la disponibilità economica per affrontare le spese necessarie per viaggi nel territorio nazionale;
inveritiera era la circostanza secondo cui lo stesso si disinteressava dei figli minori, versando dapprima un contributo di euro 700,00 mensili e successivamente di euro 500,00 mensili;
il figlio primogenito aveva un rapporto di collaborazione con uno studio legale
Con i provvedimenti del 31.03.2025 è stata rigettata la richiesta di provvedimenti indifferibili inaudita altera parte.
Con i provvedimenti, ex art. 473 bis.22. c.p.c., del 12.07.2025, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto ed è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minorenne delle parti, con collocamento dello stesso presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne al figlio minore prevedendole una volta ogni 3 settimane, per il week end, dal venerdì all'uscita da scuola, ovvero alle ore 10:00 nel periodo non scolastico, alla domenica alle ore 19:00, in caso di disponibilità del figlio minorenne a recarsi presso la casa del padre e di volontà del fratello maggiore di accompagnarlo per incontrare anch'egli il padre, prevedendosi che nel terzo week end di spettanza del padre (quindi ogni 9 settimane), sia il figlio a recarsi dal padre per il week end; stesso regime durante il periodo estivo dell'anno in corso (2025), prevedendosi per il 2026, in caso, di frequentazione regolare padre-figlio, che il minore si rechi presso il padre o in luogo da lui prescelto per la villeggiatura per 3 settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno;
durante il periodo natalizio, in caso di frequentazione regolare con il padre, che quest'ultimo lo tenga con sé presso la propria abitazione, per un periodo continuativo di 7 giorni, ad anni alterni, comprensivo del Natale o del Capodanno;
durante il periodo pasquale, in caso di frequentazione regolare con il padre, che quest'ultimo lo tenga con sé presso la propria abitazione, per 3 giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; la contribuzione paterna per il mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale in via esclusiva;
l'assegno di mantenimento per la moglie nella misura di euro 150,00 mensili.
Successivamente, sono comparse in udienza le parti, rappresentate dai rispettivi Difensori, i quali hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto la decisione della causa rependo le condizioni dell'accordo. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, co. 2, c.p.c., e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi. In particolare, merita condivisione l'accordo sui profili di regolamentazione del figlio ancora minorenne, risultando congruo e adeguato a garantirne gli interessi.
Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento condiviso del figlio minorenne, con collocamento dello stesso presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Boville Ernica (FR), alla via Casavitola n. 42, alla madre;
la regolamentazione delle visite paterne al figlio minorenne prevedendole un week end al mese alternato, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 18:00 della domenica, prevedendosi, in particolare, che il padre, nei mesi pari, eserciti le visite in Frosinone per un week end al mese e che il figlio, nei mesi dispari, trascorrano il week end presso il domicilio paterno;
secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, prevedendosi che il figlio trascorra le dette festività con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
per almeno cinque giorni durante il periodo estivo, secondo il principio dell'alternanza durante le altre festività; la contribuzione paterna per il mantenimento di entrambi i figli nella misura di complessivi euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale in via esclusiva;
l'assegno di mantenimento per la moglie nella misura di euro 150,00 mensili.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutivo-necessaria del giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Boville Ernica (FR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000 e le ulteriori incombenze di legge (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1995, Numero 28,
Parte II, Serie A, Ufficio 1);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione all'udienza dell'11.11.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema