Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 3539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3539 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03539/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10898/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10898 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Territoriale di Roma per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, Ministero Dell’Interno - Questura di Roma – Ufficio Immigrazione, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del diniego tacito sull’istanza di accesso agli atti inviata in data 26.6.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. IL IA PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha proposto la presente azione ai sensi dell’articolo 116 del codice di rito al fine di ottenere l’accesso agli atti del procedimento inerente alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata in data 24 aprile 2023, presso la Questura di Roma - Ufficio Immigrazione.
Ha dedotto che, dopo l’audizione personale presso la commissione territoriale, pur essendo trascorsi i termini di legge, l’amministrazione non avrebbe adottato alcun provvedimento.
Di qui l’esigenza ostensiva, tesa ad avere contezza del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale adottato dalla C.T. di Roma e “ di tutti gli atti relativi al processo notificatorio del suddetto provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale”.
Stante il silenzio frapposto dall’amministrazione, il ricorrente ha dunque agito ai sensi dell’articolo 116 del codice di rito, per l’estrazione ed il rilascio della ridetta documentazione.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Con memoria dell’8 dicembre 2025, il ricorrente ha dato atto di aver ricevuto la comunicazione del provvedimento di concessione della protezione internazionale, instando per la cessazione della materia del contendere e liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, cui l’istante è stato ammesso con decreto n. -OMISSIS-/2025.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
2. Stante quanto dichiarato nella ridetta memoria difensiva dell’8 dicembre 2025, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che l’istante ha ottenuto il provvedimento richiesto, avendone piena contezza.
Non vi è pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione.
Quanto alla richiesta liquidazione del gratuito patrocinio, deve invece rilevarsi la palese inammissibilità del ricorso ex art. 116 cpa, che il ricorrente ha erroneamente utilizzato per conoscere e sollecitare l’adozione del provvedimento finale, in luogo della prescritta azione contro il silenzio prevista dall’articolo 117 cpa.
Il che impone di revocare la concessione del beneficio di cui al decreto n.-OMISSIS-/2025 del 3 novembre 2025, ai sensi delle pertinenti disposizioni del DPR n.115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
nulla sulle spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER PO, Presidente
IL IA PI, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL IA PI | ER PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.