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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/07/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese dall' 8 maggio 2025 ex art 281 sexies comma III cpc a seguito di note scritte di trattazione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 928/2024 di R.G., promossa da:
La IG.ra ( C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1 nonché in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ( C.F. , Persona_1 CodiceFiscale_2 rappresentata , domiciliata e difesa dall'avv. Rosa Foceri ( C.F.
) con studio in AV Via Palestro n. 10 AV C.F._3 come da delega in atti (comunicazioni al seguente numero di fax 0382 300680 e si indica quale indirizzo di posta certificata
Email_1
- attrice - contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del suo Direttore Generale, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Giancarlo Mangano (C.F. ) di C.F._4
Milano, via Visconti di Modrone n. 15, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura speciale in atti ( comunicazioni relative alla presente procedura al seguente l'indirizzo telematico ( Email_2
- convenuta –
Nonché
,(CF/PI Controparte_2
), in persona del Commissario Straordinario e legale P.IVA_2 rapp.te p.t., dom.to per la carica in , alla via Nizza n. 146, CP_2 rapp.ta e difesa in forza di Procura Generale alle dall' Avv. Lucia Fiorillo (CF. N. ), con il quale elettivamente C.F._5 domicilia in presso la Funzione Affari Legali dell' CP_2 CP_3
[..
[...] ,in v.Nizza n.146 ( comunicazioni al seguente numero
[...] CP_2 di fax 089/693634,ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_3
- convenuta -
CONCLUSIONI
Come da note scritte
Parte attrice: “Voglia il Tribunale di AV , rigettata ogni contraria istanza: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità delle parti convenute in relazione ai fatti di cui in esposizione e per l'effetto ; 2) Condannare l'
[...]
e l' , in via Controparte_1 Controparte_2 ore e della Persona_1 sig.ra , dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali Persona_2 subiti dai predetti e dettagliati in atti , nella misura di euro Euro 32. 225, 93, o in quella diversa somma maggiore o minore che riterrà di liquidare. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo, quest'ultimi da calcolare al tasso di cui all'art. 1284 comma IV c.c. a far tempo dalla domanda giudiziale al saldo. 3) Porre a carico delle controparti le spese legali ( competenze e spese sostenute) del procedimento di ATP R.G. 2670/2022 Tribunale di AV, oltre spese generali di studio, iva, cpa come per legge nonché il compenso liquidato in sede di ATP a favore dei CT e Per_3
; 4) Vittoria di spese e compensi di causa del presente giudizio, di cui Per_4 si domanda altresì, la maggiorazione dei compensi in misura del 30%, ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, in considerazione della redazione dell'atto de quo con tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione dell'atto consentendo la navigazione e la ricerca testuale dei documenti allegati, il tutto oltre il 15% spese generali di studio , iva e cpa come per legge e con distrazione a favore di questo difensore che non ha percepito compensi ed ha anticipato le spese. 5) Non si accetta contraddittorio su domande nuove e/o modificate”
Parte convenuta : “ Nel Controparte_1 merito e in via principale: - accertato il corretto adempimento, da parte di
delle obbligazioni sulla stessa gravanti in forza del contratto di CP_4
; - accertato, pertanto, che nessuna responsabilità è alla stessa ASST ascrivibile in ordine ai danni lamentati da parte attrice;
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto. In via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui il Tribunale accertasse la responsabilità della convenuta nel pregiudizio subito dal minore, CP_4
comunque respingere le domande di risarcimento del Persona_1 le” e “patrimoniale” formulate da parte attrice perché infondate e/o non provate e/o non attuali e/o eccessive e superflue o accoglierle nella minor somma ritenuta di giustizia;
- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale accertasse la responsabilità della convenuta nel pregiudizio CP_4
2 subito dal minore, accertare la graduazione, anche in Persona_1 vista di una suc sso, delle diverse, eventualmente concorrenti, responsabilità risarcitorie dei due Enti convenuti, in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili: Con vittoria di spese e competenze professionali, o, quantomeno, con la loro integrale compensazione”
Parte convenuta “perché l'On.le Controparte_2
Tribunale adito Vo dine ,condannare l' nei limiti della responsabilità ad essa ad essa imputabile in via CP_3 esclusiva quantificandone la percentuale. Con vittoria di spese, e compenso professionale. In via istruttoria: Si oppone sin da ora alla prova testi articolata da parte attrice;
nella denegata ipotesi di ammissione chiede di essere abilitata alla prova contraria.”
IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 7 marzo 2024 la signora
, in proprio, nonché in qualità di genitore esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Civile di AV, l' Controparte_5
, in particolare, deducendo che:
[...]
-il minore in data 30/06/2017, a seguito Persona_1 di caduta , veniva trasportato dal 118 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania, dove indicavano : “ Slo al gomito sx da caduta sullo scivolo nel porto di Marina di Camerota” ( Doc. 1 ), l'ortopedico di Pronto Soccorso procedeva a riduzione manuale della frattura e confezionamento di apparecchio gessato braccio – MTC. Veniva eseguita Rx gomito post riduzione nel cui referto si legge “ controllo in gesso di frattura dell'epicondilo radiale con buona posizione dei frammenti di frattura” ( doc. 1) . Il minore veniva dimesso con diagnosi di “ frattura epicondilo sx” , prognosi di 30 giorni e con indicazione a mantenere l'apparecchio gessato all'arto superiore sinistro e programmava rx con visita ortopedica dopo 6 giorni;
-in data 06/07/2017 il minore veniva portato presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Broni TR : “ Giunge in PS accompagnato dalla madre per riferiti disturbi da gesso ( dolore ed edema) in seguito a frattura di epicondilo ulnare sinistro ( gesso applicato a )” ( doc. 2) . CP_2
All'esame obiettivo di Pronto Soccorso emergeva : “ le dita della mano sinistra appaiono lievemente edematose, situazione che si è risolta allargando lievemente il gesso” . I sanitari del P.S. dell'ospedale di Broni - TR, formulata diagnosi di “ disturbi da gesso”, dimettevano il minore con indicazione di riaccedere il mattino successivo presso il medesimo
3 Pronto Soccorso per svolgere rx e visita ortopedica. Il giorno 6/7/2017 alle ore 9:13 il minore accedeva nuovamente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Broni – TR . Eseguiva rx gomito sinistro in P.S. (
“ controllo in esiti di frattura dell'epicondilo omerale. Non disponibili radiogrammi precedenti per necessario confronto”. L'ortopedico di Pronto Soccorso descriveva : “ visita per sospetto disturbo da gesso per frattura epicondilo omerale di 6 gg fa trattata presso altra sede Eseguite rx che mostrano frattura composta epicondilo omerale ( non disponibili radiogrammi per confronto) Gesso congruo e ben tollerato, non deficit VNP”. Il minore veniva dimesso con indicazione di mantenere apparecchio gessato arto superiore sinistro al collo e veniva programmata controllo ortopedico con rx fuori gesso dopo 15 giorni ( Doc. 3) ; in data 25/7/2017 i sanitari dell'Ospedale di Broni – TR rimuovevano l'apparecchio gessato ed eseguivano rx. IT ( Doc. 3.1) ;
-in data 3/8/2017 il minore veniva visitato presso l'Istituto Fisiokimesiterapico di Casteggio ed il sanitario certificava : “ Visita di controllo del 25/7/2017 rimosso apparecchio gessato, controllo clinico e rx va bene”. All'esame obiettivo: “ assenza di tumefazioni evidenti. Algia alla dgp in corrispondenza dell'epicondilo. Non apparenti segni di lassità legamentosa. Segno di Tinel nervo ulnare negativo. Articolarità limitata agli ultimi gradi, estensione deficitaria di circa 20 gradi, con dolore alla flesso estensione. Dolore alla prono supinazione ai gradi estremi. Assenza di segni radicolari. Ipostenia relativa a dolore. Indicate 10 sedute di FKT” ( Doc. 4);
-il minore iniziava il trattamento fisioterapico ed il fisiatra in data 10/08/2017, a causa della persistenza del dolore, consigliava la sottoposizione del piccolo a visita ortopedica ( Doc. 5); Persona_5
-in data 23/8/2017 veniva visitato dai Persona_1 sanitari ortopedici della i Controparte_6 quali certificavano ( doc. 6) : “ Prima visita per frattura sovracondiloidea omero sinistro del 30/6/2017 seguito presso altra sede. Giunge per persistenza sintomatologia algica”. All'esame obiettivo “ gomito sinistro fresco , asciutto . ROM completo. Non deviazioni in varo- valgo . Scatto percettibile alla flesso – estensione. Non deficit vnp. Consigliata TAC gomito sinistro”, che veniva programmata per il giorno 5/9/2017;
-il 5/9/2017 la TC non veniva eseguita per scarsa compliance del minore. Veniva eseguita rx gomito sinistro che evidenziava “Frattura transcondiloidea scomposta. Rapporti articolari conservati. Esame obiettivo : gomito sinistro fresco, asciutto, ROM completo, Non deviazioni in varo- valgo
. Scatto percettibile alla flesso – estensione. Non deficit vnp”. Veniva programmata discussione collegiale per eventuale gestione chirurgia ( Doc. 7) ” ;
4 -in data 03/10/2017 il minore veniva ricoverato presso il reparto di chirurgia pediatrica della ( doc. Controparte_6
8). In punto motivo del ricovero i sanitari annotano : “Ricovero programmato per accertamenti in Pseudoartrosi in frattura transcondiloidea gomito sx trattata in altra sede”, APP: “ caduta accidentale su gonfiabili con frattura transcondiloidea gomito sx ( 20/6/2017)) trattata conservativamente con apparecchio gessato brachiometacaparpale presso . RX controllo a CP_2
TR (6/7/2017) : riferita composizione . Rimozione apparecchio gessato ( 25/7/2017) : riferita composizione, mentre le Rx di controllo mostrano scomposizione gomito sx. Non è stato possibile eseguire TC per scarsa compliance”. All'esame obiettivo d'ingresso : “gomito sx : fresco , asciutto, ROM completo . Non deviazioni in varo – valgo. Non deficit VNP”. In cc : “ Si ricovera a seguito di rilievo strumentale di scomposizione secondaria in frattura transcondiloidea gomito sx”;
-In data 4/10/2017 il minore eseguiva TAC in narcosi ( Doc. 9) ed in data 5/10/2017 veniva ricoverato preso il Policlinico CP_6 di AV e sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura dell'omero sinistro con fissazione interna ( doc. 8); veniva dimesso in data 7/10/2017; Persona_1
Seguivano controlli radiografici seriali svolti in data 5 settembre - 6 e 13 Ottobre 2017, 3 novembre e 18 dicembre 2017 nonché in data 19 marzo, 4 giungo e 19 settembre 2018 ( Doc. 10)
-Nel dicembre 2021 veniva chiesta valutazione medico legale al Dott. ( Doc. 11) Persona_6
-Parte attrice in data 08/06/2022 depositava ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8 c. 1 L. 24/2017 ( Doc. 20), con il quale chiedeva l'assunzione di un Accertamento Tecnico Preventivo finalizzato ad accertare la malpratica dei sanitari dell' Controparte_1
e dell' che
[...] Controparte_2 ebbero in cura il minore dalla relazione di CT Persona_1
DOC. 22), disposta in sede di ATP, risultava impegnata la responsabilità dell' di AV e dell' , avendo i CP_4 Parte_2 predetti CT ritenuto che : “ l'inadeguatezza delle prestazioni condotte sia presso il P.S. di Vallo della Lucania e successivamente presso l'Ospedale di TR abbia comportato il determinarsi di un danno biologico suppletivo di natura iatrogena rispetto a quanto comunque atteso ed usualmente osservabile su consimili lesioni adeguatamente trattate…” ed individuando un danno Biologico temporaneo pari a 4 giorni di ITA , mesi 3 di ITP da suddividersi nelle percentuali del 75%, 50% e 25%, ed una sofferenza psicofisica temporanea di 3.5/5 in una scala da 1 a 5 ( tabella sofferenza morale temporanea), mentre l'aliquota del danno biologico permanente è stata rapportata al punto biologico compreso tra il 3 ed il 6,5% con
5 sfumato grado di sofferenza psicofisica permanente di 1,5 su scala da 1 a 5.
Deduceva, quindi, Parte attrice che i Sanitari dell'Ospedale di Vallo della Lucania predisposero manovra di riduzione manuale della frattura, senza poi rilevare dai radiogrammi di controllo il persistere della scomposizione del frammento di frattura;
il minore ritornava al proprio domicilio e venne portato per le cure del caso presso l'Ospedale di Broni – TR e detti Sanitari non furono in grado di identificare la dislocazione del focolaio di frattura e, pur annotando l'indisponibilità di indagini precedenti da porre a confronto, non ritennero opportuno predisporre accertamenti radiografici o indagini di secondo livello ( TAC / RMN), che avrebbero, meglio, consentito uno studio più approfondito della rima di frattura;
inoltre, omisero di eseguire radiogramma di controllo dopo la rimozione del gesso avvenuto in data 25/07/2017; a seguito delle indagini radiografiche del 5/9/2017 eseguite presso il seguì la decisione di Controparte_6 gestione chirurgica del focolaio di frattura transcondiloidea, ormai evoluta in pseudoartrosi, e il minore in data 3/10/2017 venne ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico ( riduzione aperta con fissazione interna mediate doppio filo di sintesi di grosso frammento osseo dislocato a margini sclerotici e con grande fibrosi locale), così che il profilo terapeutico è stato, pertanto, condizionato dal lasso di tempo intercorso, dal trauma, al corretto inquadramento diagnostico, e ciò, nonostante , l'abnorme diastasi di frammento osseo fosse chiaramente visibile, sin dal primo controllo radiografico disponibile( così come in tutti quelli successivi).
Concludeva Parte attrice chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito della malpratica dei che ebbero in cura il CP_1 minore e dettagliati in atti , nella misura che Persona_7 risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali, dal dì del sinistro al saldo effettivo, con refusione delle spese legali con maggiorazione del 30%, in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario, nonché delle spese di ATP, nonché del compenso liquidato in ATP al CT .
Si è costituita l' Controparte_1 contro deducendo che :
-i danni patiti dal minore sono derivati da cause all'Ente non imputabili, ed eventualmente, ove rilevate, ascrivibili alla condotta dei sanitari del P. O di Vallo della Lucania ( Controparte_2
)
[...]
6 -il paziente è stato, infatti, visitato presso il PO di Broni- TR, solo sei giorni, dopo il trattamento resogli presso l'
[...]
, dove si era prescelto l'approccio conservativo e, Controparte_7 non, l'intervento di sintesi con fili di k, e quando il gesso era già stato confezionato
-il differimento dell'approccio chirurgico, così come l'attesa tra prescrizione ed esecuzione della TC, sarebbero stati in radice scongiurati da un diverso approccio iniziale
-quanto alla omessa somministrazione, in occasione dell'accesso presso l'Ospedale di TR nel luglio 2017, di esame diagnostico TC: l'utilizzo di radiazioni ionizzanti con una dose radiante alta necessita di attenta valutazione rischio/beneficio, specie per alcune situazioni che presentano maggiore rischio a lungo termine, quali l'infanzia
- tale esame è stato richiesto in data 23/8/2017, presso il di AV, a fronte di: "Prima visita per frattura Controparte_8 sovracondiloidea omero sinistro del 30/6/2017 seguito presso altra sede. Giunge per persistenza sintomatologia algica": solo il persistere del dolore, a quasi 60 giorni dal trauma, ha potuto determinare il forte sospetto, se non la quasi certezza, della mancata composizione del frammento osseo. La situazione, tuttavia, era completamente diversa il giorno 06/7/2017
-il Verbale di Pronto Soccorso rilasciato dal PO di Vallo della Lucania indicava: "controllo in gesso di frattura dell'epicondilo radiale con buona posizione dei frammenti di frattura”; e il Verbale di Pronto Soccorso del PO di Broni-TR della sera precedente, in cui il Medico annotava “riferiti disturbi da gesso, situazione che si è risolta allargando lievemente il gesso”: a fronte di tale quadro, il Medico Specialista in Ortopedia e Traumatologia non ha avuto elementi per mettere completamente in discussione l'operato dei Colleghi e sottoporre un infante ad indagine mediante TC.
-l'accertamento di diagnostica per immagini, non sarebbe, comunque, stato effettuato, che quando, già, l'approccio chirurgico era inevitabile, tanto più che, nel caso di specie, il primo tentativo di effettuare la TC ha dato esito negativo, per scarsa compliance del minore, ed è stato, quindi, effettivamente svolto solo nei primi giorni di ottobre
-la sedazione in un bambino di 3 anni non è procedura scevra da complicanze, e, pertanto, ha richiesto un'analisi specifica da parte di un Medico Specialista in Anestesia e Rianimazione.
7 -sul danno non patrimoniale biologico: la CT resa in ATP conclude ritenendo “stimabile uno sfumato grado di sofferenza psicofisica permanente di 1.5/5 in una scala da 1 a 5” (relazione ATP, p. 16), e, non di 2,5/5, come erroneamente riportato da parte attrice;
né è fondata la domanda di personalizzazione richiesta posto che la CT in ATP espressamente conclude: “Gli esiti residuati non assumono un carattere usurante e, comunque, non incidente in modo negativo sulla futura potenzialità applicativa del soggetti”. (ATP, p. 17).
-né sussiste una intensa sofferenza morale, sia temporanea, che biologica, di grado 5, su una scala da 1 a 5, come dedotto da parte attrice, che non trova riscontro se, non, nell'indebita somma dei separati gradi di sofferenza temporanea e permanente (quest'ultima, come già ricordato, definita dalla CT di grado “sfumato”). In realtà la CT, nel descrivere i parametri valutati per quantificare lo “sfumato” indicatore di sofferenza permanente, osserva che il minore non necessiti di alcun supporto da parte di terzi per le attività della vita quotidiana, né di presidi sanitari;
che eventuali patemi siano occasionati da rinunce solo occasionali e solo sporadica è la eventuale terapia analgesica (ATP, p. 16): la sofferenza psicofisica di maggiore grado (3,5/5) è stata dalla CT associata al periodo di riconosciuta invalidità temporanea e, quindi, è stata limitata ai soli tre mesi successivi all'evento.
-gli esiti attuali, ad oltre sette anni di distanza, appaiono assolutamente favorevoli, senza reliquati funzionali, come anche esplicitato dalla CT in fase di ATP: posta la rimozione, in data 3 novembre 2017, della doccia e dei fili applicati chirurgicamente, le rx post operatorie hanno mostrato una buona riduzione e sintesi con 2 fili di k, e nei controlli successivi di marzo, giugno e settembre 2018 è stato possibile apprezzare un progressivo evolversi del processo di guarigione ossea. Le ultime rx hanno mostrato la definitiva guarigione della frattura con corretto allineamento (“4/06/2018, “non lesioni ossee focali attuali in esiti, ormai completamente consolidati, di frattura transcondilare”, v. relazione CT, doc. 23 attrice, p. 10). All'esame obiettivo eseguito presso nell'aprile 2021, il paziente – CP_4 destrimane - non ha presentato deviazioni assiali, nè ipometrie a livello del gomito, che è apparso simmetrico, rispetto al controlaterale. Non sono emerse lassità in varo valgo, mentre è stata accertata la flesso estensione attiva e passiva completa, così come la pronosupinazione attiva e passiva. Il minore non ha lamentato dolore alla mobilizzazione, nè alla digitopressione, né deficit di forza.
-né sussiste l'ulteriore danno da sofferenza “interiore e non relazionale”
8 -Sul danno patrimoniale: gli ingenti esborsi per un ammontare complessivo di € 11.218,05, dei quali parte attrice chiede la rifusione, si appalesano prima facie eccessivi e superflui, specie se rapportati all'ammontare complessivo dei danni non patrimoniali richiesti che, pur nella quantificazione per eccesso sopra contestata, la sopravanzano di poco (€ 16.173,00 circa)
-non sussiste, quindi, alcuna responsabilità sanitaria nella causazione dell'asserito danno al paziente in capo all'
[...]
, eventualmente sussistente in capo all' Controparte_1 [...]
o, comunque, in misura preponderante in Controparte_2 capo a quest'ultima: osservandosi che, in fase di ATP, l'
[...]
provvedeva a costituirsi in giudizio, ma Controparte_2 restava, poi, del tutto inerte rispetto alla procedura;
CP_4 invece, non solo partecipava alla discussione medico legale per il tramite dei propri Consulenti di parte ma, al fine di comporre la lite in fase stragiudiziale, manifestava di aderire alla proposta conciliativa formulata dal CT (v. relazione ATP, doc. 23 attore, p. 13), previa definizione degli aspetti relativi al riparto di responsabilità ed alle spese legali, rispetto ai quali dava comunque piena “disponibilità a partecipare ad un incontro successivamente fissato, l' Controparte_2
non prendeva, invece, parte al consesso, né
[...] esprimeva posizione alcuna riguardo la proposta conciliativa
-in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie formulate dall'attrice, dovrà valutarsi il contegno tenuto dall'
[...]
qui costituita, che ha cercato di comporre Controparte_1 la controversia prima che la causa fosse radicata.
Concludeva l' , Controparte_1 chiedendo accertarsi il corretto adempimento, da parte dell' CP_4 convenuta, alle obbligazioni sulla stessa gravanti in forza del contratto di spedalità e cura;
che alcuna responsabilità è alla stessa CP_4 ascrivibile in ordine ai danni lamentati dall'attrice; respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, comunque respingere le domande di risarcimento del danno “non patrimoniale” e “patrimoniale” formulate dall'attrice perché infondate e/o non provate e/o non attuali e/o eccessive e superflue o accoglierle nella minore somma ritenuta di giustizia;
accertare la graduazione, anche in vista di una successiva azione di regresso, delle diverse, eventualmente concorrenti, responsabilità risarcitorie dei due Enti convenuti, in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili.
9 L' , è stata, dapprima, Controparte_2 dichiarata contumace, con decreto ex art 171 bis cpc in data 27 maggio 2024, e si è successivamente costituita in data 13 luglio 2024 contro deducendo che:
-le conclusioni alle quali sono pervenuti i CT, oggetto di contestazione, contrastano con quanto riportato dal Dirigente/Responsabile della Controparte_9
nella Nota prot. 223
[...] Parte_3 del 23/2/2021 ,nella quale si legge :”…In data30.06.2017 il paziente giungeva al Pronto Soccorso del P.O. San Luca di Persona_1
Vallo della Lucania a causa di riferita caduta. Dopo aver effettuato rx grafie il paziente veniva sottoposto a consulenza ortopedica che evidenziava distacco condro epifisario distale laterale omero sinistro e veniva trattato incruentamente con adeguata riduzione e successivo controllo rx grafico (dopo la riduzione). Tale controllo evidenziava buona riduzione del focolaio per cui veniva prescritto rientro ambulatoriale con rx controllo in gesso a sei giorni. Da quel momento il paziente è scomparso all'osservazione dei sanitari della UOC diretta dal sottoscritto, né è dato sapere cosa sia occorso successivamente al minore. Tutto ciò premesso è evidente che non rilevi alcuna responsabilità a carico dei sanitari della Parte_4
”
[...]
-l' nel riportasi a quanto relazionato dal Responsabile CP_3 della Controparte_9
nella Nota prot. 223 del 23/2/2021, in
[...] Parte_3 primis, respinge ogni addebito. Secondariamente, in ipotesi di ritenuta corresponsabilità delle , evidenzia che essa “ex actis” (all.4) va CP_2 ritenuta assolutamente limitata e recessiva rispetto a quella dell'altra Azienda sanitaria convenuta.
-in ogni caso, sempre in ipotesi di ritenuta corresponsabilità, il danno in questione è un danno iatrogeno “differenziale”: in sede di quantificazione del danno, deve tenersi conto degli effetti, che si sarebbero, comunque, verificati in ragione della patologia originaria , rispetto ai quali la condotta del medico non ha avuto alcuna incidenza. Il danno risarcibile, infatti, rappresenta la differenza tra l'invalidità residuata al paziente in conseguenza del comportamento del sanitario e quella che gli sarebbe comunque residuata a causa della lesione se il trattamento sanitario fosse stato corretto.
-va ritenuta preclusa una liquidazione del danno non patrimoniale foriera di duplicazione di poste risarcitorie, giacché nella liquidazione del danno biologico, devono essere ritenute soddisfatte tutte le eventuali, ulteriori conseguenze negative sull'integrità psico/fisica della persona.
10 -quanto, invece, alla richiesta di personalizzazione del danno alla salute, tale voce consiste in una variazione, in aumento, del valore standard del risarcimento, che trova, pacificamente, giustificazione nella sola ipotesi di positivo accertamento, nel caso concreto, di specifiche conseguenze, del tutto eccezionali e ulteriori, rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione considerata
-né sussiste la prova della stretta consequenzialità logica/giuridica con quanto allegato a titolo di danno patrimoniale
Concludeva chiedendo rigettare la domanda;
in subordine, condannare l' nei limiti della responsabilità ad essa CP_3 imputabile in via esclusiva, quantificandone la percentuale.
Con ordinanza del 18 settembre 2024 nessuno compariva per l' , l'udienza veniva aggiornata per verifica conciliazione, CP_3 con ordinanza del 13.1.2025 veniva ammessa prova per testi, all'esito, il processo stato trattenuto in decisione, a seguito di note scritte di discussione ex art 281 sexies comma III cpc, dall'8 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve osservarsi che, in punto di fatto, è incontestato che, in data 30/06/2017, il minore Persona_1
mentre era intento a giocare su una struttura gonfiabile,
[...] scivolava, cadendo a terra e traumatizzando il gomito sinistro.
Quanto ai successivi interventi dei Sanitari risulta documentalmente provato, dalla Relazione dei CT svolta in sede di ATP che: “Soccorso e trasportato al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania. Quivi era sottoposto a controlli radiologici a carico dell'arto superiore sinistro (braccio, gomito e avambraccio) che veniva refertati come indicativi di “frattura dell'epicondilo radiale”.
Lo specialista ortopedico di turno procedeva a riduzione manuale della frattura e successivo confezionamento di apparecchio gessato brachio-MTC. RX post-riduzione venivano giudicate indicative di una buona riduzione dei frammenti di frattura vincolati in gesso. Formulata prognosi di 30 giorni.”
A pag 5 della CT risultano tali RX eseguite presso il Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania.
Quindi, presso tale Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania, è stata diagnosticata, anche con RX, una frattura dell'epicondilo radiale, tale da comportare una manovra di riduzione manuale con confezionamento del gesso, e anche all'esito di tale manovra gli esiti dell'RX post- riduzione sono stati ritenuti indicativi di una buona riduzione dei frammenti di frattura, con prognosi di gg 30.
11 Successivamente il minore è stato accompagnato dalla madre presso il PS di Broni in data 6 luglio 2017 per disturbi da gesso :“…Nelle prime ore del 6/07/2017, accedeva al PS dell'Ospedale di Broni TR per riferiti disturbi da gesso. Si procedeva ad allargamento del gesso con alleviamento dei sintomi. Programmato controllo radiologico e consulto ortopedico nel corso della mattinata stessa. Le indagini radiologiche vennero valutate da specialista ortopedico che, annotata l'indisponibilità dei radiogrammi precedenti per confronto, formalizzava trattarsi di una frattura composta dell'epicondilo omerale che necessitava di proseguire il vincolo in apparecchio gessato da mantenersi in riposo funzionale con braccio al collo per ulteriori 15 giorni
A pag 6 risultano tali indagini radiologiche eseguite presso il PS di Broni in data 6 luglio 2017.
Quindi, presso il PS dell'Ospedale di Broni- TR, il 6 luglio 2017, non risultavano disponibili i precedenti radiogrammi eseguiti Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania, è stato programmato ed eseguito un controllo radiologico e consulto nel corso della mattinata e all'esito è stata formalizzata una diagnosi di frattura composta dell'epicondilo omerale che necessitava di proseguire il vincolo in apparecchio gessato da mantenersi in riposo funzionale con braccio al collo per ulteriori 15 giorni.
Al tempo stabilito, in data 25/07/2017, si procedeva alla rimozione dell'apparecchio gessato, previa valutazione radiologica in gesso.
Non risulta effettuato alcun controllo radiologico fuori gesso.
Il 3/08/2017, il paziente è stato visitato da specialista fisiatra, il quale ha segnalato: (…) algia alla dgp in corrispondenza dell'epicondilo. Non apparenti segni di lassità legamentosa, segni di Tinel nervo ulnare negativo. Articolarità flessoria limitata agli ultimi gradi, estensione deficitaria di circa 20°, con dolore alla flesso estensione. Dolore alla pronosupinazione ai gradi estremi. Assenza di segni radicolari. Ipostenia relativa a dolore”.
Fu pianificato un percorso riabilitativo.
In occasione di una ulteriore visita ortopedica 23/08/2017, segnalata la persistenza di sintomatologia algica, con scatto percettibile alla flesso-estensione fu suggerita la necessità di un approfondimento strumentale.
Al controllo del 5/09/2017, dato atto dell'esecuzione di controllo radiologico e stante la segnalata mancata compliance alla metodica TC è stata così segnalata la scomposizione dei capi di frattura transcondiloidea, con programmata discussione collegiale per eventuale opzione terapeutica chirurgica.
12 Dal 3/10 al 7/10/2017 il minore fu ricoverato presso il Reparto di Chirurgia Pediatrica dell'IRCCS Policlinico San Matteo di AV, con diagnosi di “Pseudoartrosi in frattura transcondiloidea gomito sinistro”.
In questo contesto così viene riassunta la storia clinica: “ Risultano delineate le seguenti notizie storico-cliniche: (…) caduta accidentale su gonfiabili con frattura transcondiloidea gomito sx (30/06/2017) trattata conservativamente con apparecchio gessato brachiometacarpale presso . Rx controllo a TR (6/07/2017): CP_2 riferita composizione. Rimozione apparecchio gessato (25/07/2017): riferita composizione. Si visionano rx di controllo che mostrano scomposizione gomito sinistro. Non è stato possibile eseguire TC per scarsa compliance. Nel corso del ricovero fu autorizzata esecuzione TC in narcosi che confermava: “esiti di distacco epifisario (verosimilmente frattura di tipo II sec. a livello sovracondiloideo laterale di omero, Persona_8 con dislocazione del frammento in senso ventrale e craniale rispetto all'asse dell'omero (frattura per estensione?). tale frammento appare ben allineato con il nucleo di accrescimento condilare e a sua volta con l'asse radiale. I margini del frammento appaiono sclerotici, con reazione periostale lungo il profilo omerale esterno, ma non si apprezzano segni di callo endostale nel focus fratturativo con ritardo di consolidazione”.
All'esito dell'indagine, seguiva discussione collegiale con posta indicazione ad intervento chirurgico di osteosintesi.
Il 5/10 fu sottoposto ad intervento di correzione e riduzione cruenta di frattura condilo omerale laterale sinistro in pseudoartrosi così descritto: (…) …accesso laterale, scheletrizzazione, grosso frammento osseo mobile di condilo laterale con deformazione dei margini (da frizione) che non combaciano più con la superficie della paletta omerale (appaiono completamente smussi) e con grande fibrosi locale. Toilette dei monconi per quanto possibile per non scheletrizzare completamente il frammento e rischiare di devascolarizzarlo. Sintesi con due fili nella posizione di migliore congruenza articolare possibile…”.
Fu eseguito controllo radiologico attestante: (…) controllo post- operatorio in doccia gessata di riduzione con mezzi di sintesi metallici (doppio filo di sintesi) di frattura omerale per-sovra-condiloidea. Si osserva adeguato allineamento dei monconi. Non lesioni morfostrutturali ossee patologiche in sede di impianto dei mezzi di sintesi. Rapporti articolari congrui”.
Il decorso post-operatorio risultò regolare e il minore fu dimesso il 7/10/2017, con vincolo articolare in doccia gessata per 30 giorni.
13 Risultano a pag 9 della CT tali controlli radiologici , nonché controlli radiologici di monitoraggio evolutivo: 13/10/2017,
“permangono reperti simili a precedente immagine del 6 ottobre”,
3/11/2017, “esiti di sintesi di frattura condiloidea con fili metallici. Reperti analoghi a precedente del 13 ottobre”. 18/12/2017, “fili di sintesi presenti con scarso allineamento del frammento in frattura di epitroclea”, 19/03/2018, “…ulteriore formazione di callo riparativo”.
4/06/2018, “non lesioni ossee focali attuali in esiti, ormai completamente consolidati, di frattura transcondilare, precedentemente fratturata con residua deformazione del versante trocleare esterno”. 19/09/2018, “permangono reperti simili a precedenti immagini in esiti di frattura transcondilare con deformazione epitroclea”.
Risultano indicate misure riabilitative mirate.
Quanto all'esame obiettivo ( pag 11 della CT ) : “ il piccolo lamenta persistente dolore che localizza al gomito sinistro, facile stancabilità artuale specie alle sollecitazioni funzionali (durante la pratica del judo, il gioco libero e/o il sollevamento di gravi). Periodiche rievocazioni dell'evento traumatico. Arto superiore sinistro in soggetto che viene dichiarato destrimane: normometrico e normoatteggiato senza deficit perimetrici bicipitali e antibrachiali. IT fresco, asciutto dolente alla digitopressione in corrispondenza dell'epicondilo omerale laterale specie in corrispondenza di apprezzabile asperità ossea sottostante. Le misurazioni perimetriche in corrispondenza del terzo distale d'omero consentono di rilevare plus di circa 1,5cm. Sulla superficie laterale presenza di cicatrice disposta in senso verticale, lunga circa 10cm, slargata in tutto il suo percorso e lievemente ipertrofica con evidenza dei tramiti di sutura. Sulla porzione intermedia-distale, si rilevano tratti maggiormente rilevati ed ispessiti, disestesici allo sfioramento. ROM di gomito deficitario di -5° in flessione, estensione completa con abolizione della iperestensione. Prono-supinazione conservata. Lieve deficit di forza alle manovre contrastate (considerando comunque trattarsi di arto non dominante).
I CT all'esito hanno indicato che “ La disamina della documentazione clinico-strumentale portata in visione, unitamente alle risultanze obiettivate in sede di accertamento medico-legale, consente di asserire che in data 30/06/2017, il minore Persona_1 causa l'evento (svoltosi secondo modalità già descritte), pativa traumatismo contusivo-fratturativo al gomito sinistro, produttivo di frattura scomposta del condilo omerale laterale con dislocazione di frammento osseo. I preliminari accertamenti clinico-strumentali del caso vennero effettuati nell'immediatezza del fatto presso il Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania. Gli elementi essenziali di giudizio sono
14 i seguenti. Gli specialisti chiamati in consulenza ravvisarono la necessità di procedere ad una manovra di riduzione manuale, tranne poi misconoscere la persistente scomposizione del frammento di frattura pur essendo evidente nei radiogrammi di controllo. Le caratteristiche della lesione (persistente scomposizione con diastasi del frammento di frattura) erano tali da suggerire l'opportunità di una osteosintesi chirurgica, essendo scarse le possibilità di ottenere un adeguato consolidamento con il solo trattamento conservativo. Si trattava di una frattura piuttosto comune la cui diagnosi non presenta particolari difficoltà in una sede ospedaliera, nel rispetto dei normali canoni di diligenza e prudenza e perizia.
Il piccolo, rientrato a domicilio, venne sottoposto all'attenzione dei Sanitari del Presidio Ospedaliero di Broni TR lamentando disturbi da gesso (6/07/2017) che richiesero allargamento del vincolo articolare. In pari data, venne sottoposto a rivalutazione radiologica contestualmente refertata come dimostrativa di una frattura composta dell'epicondilo omerale. Non scevro da critiche anche il comportamento dei Sanitari successivamente intervenuti i quali non furono parimenti in grado di identificare la dislocazione del focolaio di frattura – di ben visibile riscontro alla rilettura dei radiogrammi - e, pur annotando l'indisponibilità di immagini precedenti da porre a confronto, non ritennero opportuno predisporre proiezioni aggiuntive o quantomeno consigliare indagini di secondo livello (TC e/o RMN) che avrebbero meglio consentito uno studio più approfondito della rima di frattura. Ulteriore elemento di criticità fu la decisione di non aver fatto eseguire un radiogramma di controllo dopo la rimozione della tutela gessata avvenuta a tempo stabilito in data 25/07/2017.”
Nei giorni a seguire, il piccolo venne inopinatamente avviato a pianificazione di percorso riabilitativo e solamente a fronte di una lamentata persistente sintomatologia dolorosa associata ad un significativo deficit articolare con uno scatto percepibile alla flesso- estensione, furono disposti ulteriori approfondimenti strumentali mirati.
Alla luce delle indagini radiologiche condotte in data 5/09/2017 seguì decisione collegiale di una gestione chirurgica del focolaio di frattura transcondiloidea ormai evoluta in pseudoartrosi.
Nel corso di una degenza ospedaliera, svoltasi dal 3/10 al 7/10/2017, venne pertanto attuata una procedura di riduzione aperta con fissazione interna mediante doppio filo di sintesi di grosso frammento osseo dislocato a margini sclerotici e con grande fibrosi locale.
Al congedo, raccomandazioni terapeutico-riabilitative.
15 Sta di fatto che il differimento di una immediata e corretta diagnosi ha comportato la mancata adozione di quei provvedimenti (intervento di tipo mini-invasivo mediante stabilizzazione percutanea con fili di sintesi da rimuovere trascorse circa quattro settimane o) che avrebbero consentito una più rapida risoluzione del quadro traumatico ed evitato un deterioramento del quadro clinico-funzionale finale, condizionato dalla insorta pseudoartrosi dei monconi di frattura con accresciute sindrome algica e deficit articolare.
In base alle considerazioni in precedenza esposte, appare evidente che la mancata riduzione della frattura, la mancata prescrizione di adeguati protocolli terapeutici (quali una sintesi percutanea ovvero una tecnica chirurgica a “cielo chiuso”) hanno comportato un ritardo di consolidazione e influenzato lo sviluppo di pseudoartrosi. Il profilo terapeutico è stato pertanto condizionato dal lasso di tempo intercorso dal trauma al corretto inquadramento diagnostico e ciò, nonostante, l'abnorme diastasi di frammento osseo fosse chiaramente visibile sin dal primo controllo radiografico disponibile (così come in tutti quelli successivi).
Ed allora, alla luce di quanto sopra detto, può dirsi che l'inadeguatezza delle prestazioni condotte sia presso il PS di Vallo della Lucania e successivamente presso Ospedale di TR ha comportato il determinarsi di un danno biologico supplettivo di natura iatrogena rispetto a quanto comunque atteso ed usualmente osservabile su consimili lesioni adeguatamente trattate.
Nelle immagini radiologiche di monitoraggio evolutivo si rileva una residua diastasi del frammento osseo con protuberanza ossea aggiuntiva quale deformità post-traumatica cui corrisponde un residuato impoverimento doloroso ed un percettibile esito cicatriziale chirurgico.
Tali errori non appaiono giustificabili, anche tenuto conto che nel caso in questione non si dovevano affrontare problematiche di particolare difficoltà né esistevano condizioni di straordinarietà ed eccezionalità.
Le lesioni riportate e la menomazione attualmente constatata non possono essere riferite in via univoca, diretta, esclusiva all'evento del 30/06/2017, ma riconoscono nella mancata individuazione della dislocazione del frammento di frattura a livello sovracondiloideo laterale di omero, il fattore eziopatogenetico rilevante nell'evoluzione negativa del bilancio lesionale iniziale ovvero maggiormente compromissorio dell'esito clinico concretamente realizzatosi.
Il monitoraggio evolutivo successivo all'iniziale diagnosi presso il PO di Vallo della Lucania venne gestito dai sanitari del PO di Broni TR.
16 Solamente a distanza di oltre tre mesi dall'evento fratturativo iniziale venne posta indicazione ad una strategia chirurgica necessariamente più invasiva (riduzione aperta con fissazione interna tramite fili di K).
I CT hanno indicato un concorso di colpa paritario nel danno derivante da malpractice medica.
Per quanto riguarda la valutazione dei periodi di inabilità temporanea, i CT, considerati quelli che comunque sarebbero derivati dalla lunga vicenda clinica documentata in atti hanno indicato : • danno biologico temporaneo, ossia il periodo inabilitante reso necessario per le correzioni chirurgiche e le relative sequele: esso consta di 4 giorni di inabilità temporanea biologica assoluta (periodo di degenza nosocomiale con necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico maggiormente invasivo comportante riduzione aperta con fissazione interna), di ulteriori 3 mesi di inabilità temporanea biologica da suddividere nelle percentuali del 75%, 50% e 25% per tanto si protrasse la gestione clinica della malattia iatrogena per l'indubbia iniziale compromissione funzionale con necessità di un più grossolano recupero clinico post-intervento. Nel periodo indicato quale inabilità assoluta, le condizioni cliniche documentate e/o attendibilmente sussistenti furono tali da giustificare una quotidianità attendibilmente compromessa nei suoi atti elementari (chirurgia ospedaliera). Nel periodo di malattia indicata in forma parziale, le condizioni di salute dell'infante furono tali da giustificare ancora necessità di aderire ad un percorso riabilitativo, nonché di attenersi a seriati controlli specialistici e strumentali, e comunque tali da comportare ancora rinunce quotidiane modeste e allontanamento da attività ludico-ricreative. E' stimabile un consequenziale grado di sofferenza psicofisica temporanea di 3.5/5 in una scala da 1 a 5 (Tabella sofferenza morale temporanea. “Guida alla
[... valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” di Per_9
. L'aliquota del danno biologico permanente il cui Persona_10 Per_11 apportarsi ai valori del punto biologico compresi tra il 3 ed il 6,5%. E' stimabile uno sfumato grado di sofferenza psicofisica permanente di 1.5/5 in una scala da 1 a 5 (tabella sofferenza morale permanente: nessun supporto da parte di terzi per le AVQ, sporadica terapia analgesica, nessuna necessità di presidi sanitari, evidenza di menomazione non percepita da terzi, patemi per le rinunce occasionale. “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” di , . Per_9 Persona_10 Per_11
Spese mediche documentate in atti per importo complessivo 175,55€ (fattura 1521/2017 istituto fisiokinesiterapico pari a 50,00€+ fattura 1522/2017 istituto fisiokinesiterapico pari a 78,00€ + ricevuta IRCCS Policlinico 16/10/2019 31,55€ + ricevuta IRCCS Policlinico 27/09/2019 6€ + fattura 20/01/2020 pari a 10,00€). CP_3
17 Infine hanno indicato i CT che gli esiti residuati non assumono un carattere usurante e, comunque, non incidente in modo negativo sulla futura potenzialità applicativa del soggetto.”
Ebbene, in tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'accertamento del CT corrispondesse al concetto di "causa più probabile", avendo il consulente usato il termine "grado medio sul piano statistico", senza considerare che tale giudizio era di comparazione delle cause, avendo escluso categoricamente che le altre spiegazioni causali fossero plausibili). Sez. 3 -
, Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024
In tema di diagnosi tardiva “ In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C- 621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione di merito che, facendo corretta applicazione dell'enunciato principio, aveva fondato la responsabilità di una struttura sanitaria, per colpa dei medici ivi operanti, in relazione al decesso di una paziente derivato dal ritardo di un solo giorno con cui le era stata diagnosticata la cd. "sindrome di Lyell", non soltanto sul dato statistico delle percentuali di sopravvivenza dei pazienti affetti da detta sindrome, oltre che sul giudizio controfattuale a fronte di una condotta omissiva, ma anche sulla scorta degli elementi concreti risultanti dalle espletate c.t.u. e dalle prove acquisite riguardo alla superficialità dell'anamnesi effettuata sin dal ricovero, da cui era derivata l'errata diagnosi e le conseguenti
18 dimissioni della paziente, nonostante l'elevata temperatura corporea, per di più, previa somministrazione di un farmaco tale da abbatterne del 70% le probabilità di sopravvivenza). Sez. 3 - , Sentenza n. 21530 del 27/07/2021
Sulla base di questi elementi deve rilevarsi che è provata la responsabilità della , giacché è Controparte_2 documentalmente provato dagli esiti radiografici acquisiti in atti, e della CT, che presso il Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania venne diagnosticata una frattura dell'epicondilo radiale, con buona riduzione dei frammenti di frattura, e non vene correttamente diagnostica, la frattura scomposta del condilo omerale laterale con dislocazione di frammento osseo, nonostante la diagnosi non presentasse elementi di particolare difficoltà, con una collocazione e scomposizione della frattura che avrebbe richiesto, non, un intervento di riduzione manuale, ma una osteosintesi chirurgica. “Gli elementi essenziali di giudizio sono i seguenti. Gli specialisti chiamati in consulenza ravvisarono la necessità di procedere ad una manovra di riduzione manuale, tranne poi misconoscere la persistente scomposizione del frammento di frattura pur essendo evidente nei radiogrammi di controllo. Le caratteristiche della lesione (persistente scomposizione con diastasi del frammento di frattura) erano tali da suggerire l'opportunità di una osteosintesi chirurgica, essendo scarse le possibilità di ottenere un adeguato consolidamento con il solo trattamento conservativo. Si trattava di una frattura piuttosto comune la cui diagnosi non presenta particolari difficoltà in una sede ospedaliera, nel rispetto dei normali canoni di diligenza e prudenza e perizia. “
Deve, infatti, osservarsi che presso il Pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania, il minore fu sottoposto a controlli radiologici a carico dell'arto superiore sinistro (braccio, gomito e avambraccio) che veniva refertati come indicativi di “frattura dell'epicondilo radiale” e, anche all'esito di tale manovra gli esiti dell'RX post- riduzione sono stati ritenuti indicativi di una buona riduzione dei frammenti di frattura, con prognosi di gg 30.
Quanto alla diagnosi presso l'Ospedale di Broni, deve osservarsi che dalla documentazione acquisita agli atti risulta che il minore venne portato il 6 luglio 2017 presso il Presidio Ospedaliero di Broni TR lamentando disturbi da gesso (6/07/2017) che richiesero allargamento del vincolo articolare.
In pari data, venne sottoposto a rivalutazione radiologica, contestualmente refertata, come dimostrativa di una frattura composta dell'epicondilo omerale.
Tuttavia secondo quanto emerso dalla CT “ Non scevro da critiche anche il comportamento dei Sanitari successivamente intervenuti i
19 quali non furono parimenti in grado di identificare la dislocazione del focolaio di frattura – di ben visibile riscontro alla rilettura dei radiogrammi - e, pur annotando l'indisponibilità di immagini precedenti da porre a confronto, non ritennero opportuno predisporre proiezioni aggiuntive o quantomeno consigliare indagini di secondo livello (TC e/o RMN) che avrebbero meglio consentito uno studio più approfondito della rima di frattura. “
Anche presso il Presidio Ospedaliero di Broni TR vennero eseguiti degli esami radiografici e la diagnosi fu di una frattura composta, nonostante, secondo le risultanze della CT, occorresse identificare la dislocazione del focolaio di frattura – di ben visibile riscontro alla rilettura dei radiogrammi.
Né diversamente rileva, ai fini della valutazione del rapporto di causalità specifica, che non fossero disponibili in quella data le immagini precedenti da mettere a confronto, giacché, occorre considerare che , secondo quanto emerso dalla CT, anche i radiogrammi eseguiti indicavano una diversa dislocazione dei frammenti di frattura.
Sul punto deve osservarsi che “ il medico radiologo, essendo, al pari degli altri sanitari, tenuto alla diligenza specifica di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ., non può limitarsi a una mera e formale lettura degli esiti dell'esame diagnostico effettuato, ma, allorché tali esiti lo suggeriscano (e dunque ove, segnatamente, si tratti di esiti c.d. aspecifici del quadro radiologico), è tenuto ad attivarsi per un approfondimento della situazione, dovendo, quindi, prospettare al paziente anche la necessità o l'esigenza di far fronte ad ulteriori e più adeguati esami» Cass., 23/12/2022, n. 37728.
Ulteriore elemento di criticità fu la decisione di non aver fatto eseguire un radiogramma di controllo dopo la rimozione della tutela gessata avvenuta a tempo stabilito in data 25/07/2017.
Deve da ultimo rilevarsi che ciò risulta anche dalle risultanze del ricovero dal 3/10 al 7/10/2017 del minore presso il Reparto di Chirurgia Pediatrica dell'IRCCS Policlinico di AV, con CP_6 diagnosi di “Pseudoartrosi in frattura transcondiloidea gomito sinistro”.
In questo contesto, sul punto, così viene riassunta la storia clinica: “ Risultano delineate le seguenti notizie storico-cliniche: (…) caduta accidentale su gonfiabili con frattura transcondiloidea gomito sx (30/06/2017) trattata conservativamente con apparecchio gessato brachiometacarpale presso Salerno. Rx controllo a TR (6/07/2017): riferita composizione. Rimozione apparecchio gessato (25/07/2017): riferita composizione. Si visionano rx di controllo che mostrano scomposizione gomito sinistro. Non è stato possibile eseguire TC per scarsa compliance.”
20 E' provato quindi che la mancata riduzione della frattura, la mancata prescrizione di adeguati protocolli terapeutici (quali una sintesi percutanea ovvero una tecnica chirurgica a “cielo chiuso”) hanno comportato un ritardo di consolidazione e influenzato lo sviluppo di pseudoartrosi. Il profilo terapeutico è stato pertanto condizionato dal lasso di tempo intercorso dal trauma al corretto inquadramento diagnostico e ciò, nonostante, l'abnorme diastasi di frammento osseo fosse chiaramente visibile sin dal primo controllo radiografico disponibile (così come in tutti quelli successivi).
Per l'effetto l'inadeguatezza delle prestazioni condotte, sia presso il PS di Vallo della Lucania, e successivamente presso Ospedale di TR, ha comportato il determinarsi di un danno biologico supplettivo, di natura iatrogena, rispetto a quanto, comunque, atteso ed usualmente osservabile su consimili lesioni adeguatamente trattate.
Tuttavia, sulla domanda della convenuta
[...]
, volta ad accertare la Controparte_1 graduazione, anche in vista di una successiva azione di regresso, delle diverse, eventualmente concorrenti, responsabilità risarcitorie dei due Enti convenuti, in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili , e della convenuta Controparte_2
, in via subordinata, di condanna dell' nei limiti
[...] CP_3 della responsabilità ad essa ad essa imputabile in via esclusiva quantificandone la percentuale, deve osservarsi quanto segue.
Ebbene, tali elementi se, per un verso, denotano che le lesioni riportate e la menomazione attualmente constatata non possono essere riferite in via univoca, diretta, esclusiva all'evento del 30/06/2017, ma riconoscono nella mancata individuazione della dislocazione del frammento di frattura a livello sovracondiloideo laterale di omero, il fattore eziopatogenetico rilevante nell'evoluzione negativa del bilancio lesionale iniziale ovvero maggiormente compromissorio dell'esito clinico concretamente realizzatosi, e, se, pertanto, non sono tali da incidere sulla elisione del rapporto di causalità tra la condotta dei Sanitari del e del Controparte_10 [...]
e il danno riscontrato, sono, però, nel Controparte_11 contempo idonei ed indicativi, sulla base di una contestualizzazione delle condotte dei Sanitari del Presidio di Vallo della Lucania prima il 30 giugno 2017, e di Broni TR, poi, il 6 luglio 2017, che si sono succeduti nella diagnosi, ferma la responsabilità solidale nei confronti di Parte attrice, e , limitatamente ai rapporti interni, di ripartizione della quota di responsabilità, di un differente grado di responsabilità: deve ritenersi una responsabilità dei Controparte_12 nella misura del 70% e dei
[...] Controparte_13
nella misura del 30%.
[...]
21 Deve infatti sul punto farsi una valutazione, in concreto, di ciò che il Medico, nel momento specifico, in cui ha eseguito la diagnosi, poteva e doveva valutare: sul punto, sempre procedendo in una prospettiva concreta, non assume rilievo, esclusivamente, il significato dell'esame radiografico eseguito presso il di Broni Controparte_10
TR , ma, anche, l'assenza delle immagini precedenti per un confronto, nonché la prima diagnosi di frattura dell'epicondilo radiale sx effettuata nell'immediatezza dai Colleghi del Presidio di Vallo della Lucania, nonché la pregressa decisione di effettuare, nell'immediatezza, una manovra di riduzione della frattura, ed infine l'indicazione del Presidio di Vallo della Lucania circa la sussistenza di elementi indicativi di una buona riduzione dei frammenti di frattura, con prognosi di gg 30.
In questo contesto, specifico e cronologico, deve essere valutata la corresponsabilità dei , che Controparte_13 sussiste, posto che non furono parimenti in grado di identificare la dislocazione del focolaio di frattura, che si collocava a livello sovra condiloideo laterale di omero, e la persistente scomposizione del frammento di frattura, che appare, alla luce di tali elementi, nella ripartizione interna delle quote di responsabilità, stimabile nella misura del 30%.
Passando all'esame delle voci di danno dedotte da Parte attrice, i CT hanno concluso indicando:
- 4 giorni di inabilità temporanea assoluta,
- mesi tre complessivi di inabilità temporanea da suddividere nelle percentuali del 75%, del 50% e del 25%,
-nonché un grado di sofferenza psicofisica temporanea, quindi relativa a tale periodo di 3.5/5 in una scala da 1 a 5,
- nonché un danno biologico compreso tra il 3 e il 6.5%,
- nonché un danno morale permanente, come sfumato grado di sofferenza psicofisica permanente, di 1.5/5 in una scala da 1 a 5
“ …danno biologico temporaneo, ossia il periodo inabilitante reso necessario per le correzioni chirurgiche e le relative sequele: esso consta di 4 giorni di inabilità temporanea biologica assoluta (periodo di degenza nosocomiale con necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico maggiormente invasivo comportante riduzione aperta con fissazione interna), di ulteriori 3 mesi di inabilità temporanea biologica da suddividere nelle percentuali del 75%, 50% e 25% per tanto si protrasse la gestione clinica della malattia iatrogena per l'indubbia iniziale compromissione funzionale con necessità di un più grossolano recupero clinico post-intervento…
22 … E' stimabile un consequenziale grado di sofferenza psicofisica temporanea di 3.5/5 in una scala da 1 a 5…
… L'aliquota del danno biologico permanente il cui equivalente economico è da rapportarsi ai valori del punto biologico compresi tra il 3 ed il 6,5%.
…E' stimabile uno sfumato grado di sofferenza psicofisica permanente di 1.5/5 in una scala da 1 a 5 (tabella sofferenza morale permanente: nessun supporto da parte di terzi per le AVQ, sporadica terapia analgesica, nessuna necessità di presidi sanitari, evidenza di menomazione non percepita da terzi, patemi per le rinunce occasionale”
Ebbene, all'esito della CT, al fine della liquidazione monetaria del danno, si fa riferimento alle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica" del Tribunale di Milano, aggiornate al momento della liquidazione.
Deve sul punto osservarsi che In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022
Indica così la Corte di Cassazione nella motivazione della citata ordinanza: “la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta “illecito “. La liquidazione del danno è un giudizio e, come tutti i giudizi, non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o Pretoria ) vigenti al momento in cui viene compiuto. “
Si osserva, sin da ora che, come verrà di seguito indicato, la somma, così, determinata dovrà essere soggetta ad operazione di devalutazione al momento del fatto, e successiva rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, dette Tabelle assumono “vocazione nazionale” e si riconosce ad esse “il valore, per la giurisprudenza di questa Corte, da ritenersi equo “ (Cass.
7.6.2011 n. 12408).
Ai fini della determinazione dell'importo, al fine di evitare una duplicazione della valutazione del danno biologico, inoltre, deve essere verificata , e viene assunta quale età, ulteriore parametro rilevante oltre il punto di danno riconosciuto, non già quella del fatto, il 30 giugno 2017, ma quella dell'attore, all'esito del periodo di invalidità temporanea, in quanto l'invalidità permanente “è suscettibile di
23 valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3806)
Fatta questa preliminare doverosa verifica, sia al momento del fatto, il 30 giugno 2017, il minore nato il Persona_12
18/12/2013, sia, all'esito del periodo di invalidità temporanea ( per complessivi mesi tre ) aveva tre anni.
Deve osservarsi, preliminarmente, sul punto, che la liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, e cioè con riferimento alla percentuale complessiva del danno, interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, da cui sottrarre quella non imputabile all'errore medico, il cui risultato postula una liquidazione “per sottrazione”, tra il primo e il secondo valore numerico: il relativo importo, stante la progressione geometrica e, non, aritmetica, del punto tabellare d'invalidità, deve così calcolarsi per sottrazione, non già individuando il punto percentuale, come sottrazione tra il punto percentuale massimo e quello minimo, ma calcolando il danno con riferimento a entrambi i punti indicati e, poi, effettuando la sottrazione tra i valori ottenuti. Quindi , posto il danno biologico compreso tra il 3 e il 6.5%, deve essere calcolato al 6.5% , poi al 3% , e infine va calcolata la differenza, diversamente risulterebbe superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale.
Sulla richiesta personalizzazione del danno: Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari,
24 può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari. (Nella specie, in relazione ad un'ipotesi di danno iatrogeno, la S.C. ha ritenuto meritevoli di valorizzazione, ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale, aspetti legati alle dinamiche emotive della vita relazionale ed interiore del soggetto leso, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento). Sez. 3 , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018
Inoltre, nel dettaglio, della valutazione e modalità di quantificazione delle voci del danno morale e del danno dinamico- relazione “è stato di recente ribadito che nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le c.d. tabelle milanesi, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.a.p. (Cass., 22/03/2024, n. 7892)” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 4680 del 22/02/2025.
Deve osservarsi sul punto che dalla CT è emerso che è stimabile un consequenziale grado di sofferenza psicofisica temporanea di 3.5/5 in una scala da 1 a 5…… L'aliquota del danno biologico permanente il cui equivalente economico è da rapportarsi ai valori del punto biologico compresi tra il 3 ed il 6,5%. …E' stimabile uno sfumato grado di sofferenza psicofisica permanente di 1.5/5 in una scala da 1 a 5 (tabella sofferenza morale permanente)
Pertanto la sofferenza psicofisica temporanea si colloca tra 3.5/5 in una scala da 1 a 5 , quindi si colloca nel periodo citato di mesi tre di invalidità temporanea, mentre la sofferenza morale permanente è stata ritenuta di grado sfumato di 1.5/5 in una scala da 1 a 5.
Sulla personalizzazione del danno, dalla testimonianza della IGra , zia del minore, è emerso che il minore, adesso, Testimone_1 sta frequentando i corsi di pallacanestro, e anche nel 2022 aveva
25 manifestato la volontà di intraprendere questo sport, aveva sempre manifestato il desiderio di praticare il basket ,all'inizio l'allenatore gli ha detto che faceva fatica con la mano, perché questo sport non era compatibile con l'impegno per gli arti superiori, ha difficolta a tener ferma la palla con la mano sinistra, quando la sua squadra disputa una partita rimane sempre seduto in panchina e durante gli allenamenti accusa subito stanchezza all'arto sinistro ed è costretto ad interrompere l'allenamento, rifiuta di portare maglie con le maniche corte e si giustifica dicendo “ mi vergogno della cicatrice e di avere un braccio più corto dell'altro”, viene chiamato dai coetanei “ braccio corto” a causa della minor lunghezza del braccio sinistro rispetto al destro: lui vuole giocare, ma siccome si stanca, l'allenatore lo mette subito in panchina.
Ricorrono, sulla base di tali elementi, i presupposti per la personalizzazione, con riferimento ai dedotti profili consistenti, sia nella sofferenza soggettiva, sia del danno dinamico-relazionale , da valutarsi con liquidazione di entrambe le voci di danno, mediante indicazione di un valore monetario complessivo.
In applicazione delle citate Tabelle, in ragione dell'invalidità temporanea, assumendo, quindi in base alle Tabelle al momento della liquidazione, si riconoscono le seguenti somme:
per l'invalidità temporanea assoluta € 220,96
per l'invalidità temporanea parziale al 75% € 1242,90
per l'invalidità temporanea parziale al 50%, € 828,60
per l'invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
per una somma totale a titolo di danno biologico temporaneo di € 2706,76.
Quanto al calcolo del danno biologico, occorre richiamare i principi sopra espressi, ovverosia, che occorre convertire la percentuale di invalidità ascritta all'agente, sul piano della causalità materiale, e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità, complessivamente accertata, quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, poiché dapprima, vanno stimate in punti percentuali l'invalidità complessiva (risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito) e quella preesistente;
poi, entrambe le percentuali devono essere convertite in una somma di denaro;
infine, si procede a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, ( Sez. 3 - , Ordinanza n. 32565 del 14/12/2024 ).
26 Tenuto conto del danno biologico riconosciuto ( un danno biologico compreso tra il 3 e il 6.5%, %) e dell'età ( anni tre ), e del citato calcolo c.d differenziale per “sottrazione “, sottraendo dal valore monetario dell'invalidità, complessivamente accertata, quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, si riconosce in termini economici a parte attrice un danno non patrimoniale complessivo differenziale, ovvero comprensivo, sia del pregiudizio fisico strictu sensu inteso, sia della sofferenza morale, conseguente ordinariamente al pregiudizio fisico, sia del danno dinamico- relazionale, pari a € 10.293,74, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo (dato dalla differenza tra il valore corrispondente al 6,5% di danno biologico di € 18.449,59 e il valore corrispondente al 3% pari a € 8.155,85).
A ciò si aggiungono € 155,75 per spese mediche ritenute congrue dai CT.
Quindi, il totale del danno non patrimoniale, risulta pari a € 10.449,49.
Questa somma deve essere devalutata al momento del fatto ( 30 giugno 2017), in base all'indice di devalutazione elaborato ISTAT: questa è infatti la data che ha determinato il danno e, quindi, a tale data deve essere liquidato il relativo pregiudizio in termini economici che risulta quindi pari a € 8.700,66
Tale somma deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione all'attualità, unitamente alla maturazione di interessi, calcolati anno per anno, in quanto oggetto di risarcimento, e dunque, costituente debito di valore, per un totale di € 11.556, 95, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Su tale somma, ferma la responsabilità solidale delle Parti convenute, riconosciuta a parte attrice, deve essere calcolata la quota di risarcimento delle seguenti quote di responsabilità nella causazione del sinistro delle Parti convenute, nei rapporti interni , come richiesto dalle Parti Convenute :
-nella misura del 70% in riferimento alla condotta della pari ad euro 8.089,86, Controparte_2 oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo
- nella misura del 30% in riferimento alla condotta della pari ad Controparte_1 euro 3467,08, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
A ciò si aggiunge una somma totale, a titolo di refusione delle spese sostenute da Parte attrice, per il procedimento ex art 696 bis cpc,
27 di euro 8124,04, così determinate: la refusione spese legali sostenute da Parte attrice per il compenso liquidato con provvedimento del 7/8/2023 ( Doc. 24 ) a favore dei CT nel provvedimento di ATP R.G. 2679/2022 pari ad euro 3.567,04 , nonché delle spese sostenute da Parte Attrice per l'assistenza prestata dal dott. e dal dott. Per_6
in seno alla CT svolta durante il procedimento di ATP R.G. Per_13
2620/2022 per la somma complessiva di euro 2.220,00 ( di cui euro 1.220,00 ( DOC 27 ) a favore del dott. ed euro Persona_6
1.000,00 ( Doc. 30) a favore del dott. ); nonché la refusione Per_13 delle spese legali sostenute da Parte attrice per l'Accertamento Tecnico Preventivo ex art 696 bis cpc che di determinano in euro 2337,00 : nella ripartizione interna, nella misura del 70% in riferimento alla condotta della pari ad euro Controparte_2
5686,82, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
nella misura del 30% in riferimento alla condotta della pari ad Controparte_1 euro 2437,21, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
A ciò si aggiunge la refusione delle spese per la redazione del parere medico legale per complessivi euro 1.720,00 ( nella ripartizione interna, nella misura del 70% corrispondente ad euro 1204,00 e nella misura del 30% corrispondente ad euro 516,00 ) oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
In conclusione deve essere accertata e dichiarata la corresponsabilità delle parti convenute l' Controparte_2
e l' nella
[...] Controparte_1 causazione del danno biologico, supplettivo, di natura iatrogena, rispetto a quanto comunque atteso ed usualmente osservabile su consimili lesioni adeguatamente trattate, in relazione ai fatti di cui al 30 giugno 2017, per l'effetto, in parziale accoglimento delle domande proposte, l' e l' Controparte_2 [...]
devono essere condannate, in via Controparte_1 solidale, al risarcimento, a favore del minore e Persona_1 della sig.ra , dei danni tutti, patrimoniali e non Persona_2 patrimoniali subiti dai predetti, nella misura di Euro 21.400,99, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo
Deve essere altresì accertata la graduazione, anche in vista di una successiva azione di regresso, delle diverse concorrenti, responsabilità risarcitorie dei due Enti convenuti, in funzione della ripartizione interna, nella misura del 70% in riferimento alla condotta imputabile alla per Controparte_2 corrispondenti euro 14.980,69 e nella misura del 30% in riferimento alla
28 condotta imputabile alla Controparte_1
per corrispondenti euro 6420,29, oltre
[...] interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore;
dovendosi disporre, nello specifico, una compensazione nella misura del 50% tra Parte attrice e l' Controparte_1
in considerazione delle risultanze in punto
[...] determinazione del danno non patrimoniale valutate in rapporto alle proposte conciliative formulate in atti da tale Parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di AV, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. Accerta e dichiara la corresponsabilità delle parti convenute l' e l' Controparte_2 [...]
nella causazione del danno Controparte_1 biologico, supplettivo, di natura iatrogena, rispetto a quanto comunque atteso ed usualmente osservabile su consimili lesioni adeguatamente trattate, in relazione ai fatti di cui al 30 giugno 2017 2. per l'effetto condanna in via solidale, l' Controparte_2
e l'
[...] Controparte_1
al risarcimento, a favore del minore
[...] Persona_1
e della sig.ra , dei danni tutti,
[...] Persona_2 patrimoniali e non patrimoniali subiti dai predetti, nella misura di Euro 21.400,99, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo 3. Accerta la graduazione, anche in vista di una successiva azione di regresso, delle diverse concorrenti, responsabilità risarcitorie dei due Enti convenuti, in funzione della ripartizione interna, nella misura del 70% in riferimento alla condotta imputabile alla Controparte_2
per corrispondenti euro 14.980,69 e nella misura
[...] del 30% in riferimento alla condotta imputabile alla
[...]
per Controparte_1 corrispondenti euro 6420,29, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo 4. condanna l' alla rifusione Controparte_2 in favore di Parte attrice con distrazione, in favore del Difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che
29 liquida in € 158,50 per esborsi, € 6.600,00 per onorari, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
5. Condanna l' , Controparte_1 previa compensazione parziale nella misura del 50% alla rifusione in favore di Parte attrice con distrazione, in favore del Difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che liquida in € 158,50 per esborsi, € 3.300,00 per onorari, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma III c.p.c..
Sentenza depositata il 21 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
30
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 928/2024 di R.G., promossa da:
La IG.ra ( C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1 nonché in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ( C.F. , Persona_1 CodiceFiscale_2 rappresentata , domiciliata e difesa dall'avv. Rosa Foceri ( C.F.
) con studio in AV Via Palestro n. 10 AV C.F._3 come da delega in atti (comunicazioni al seguente numero di fax 0382 300680 e si indica quale indirizzo di posta certificata
Email_1
- attrice - contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del suo Direttore Generale, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Giancarlo Mangano (C.F. ) di C.F._4
Milano, via Visconti di Modrone n. 15, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura speciale in atti ( comunicazioni relative alla presente procedura al seguente l'indirizzo telematico ( Email_2
- convenuta –
Nonché
,(CF/PI Controparte_2
), in persona del Commissario Straordinario e legale P.IVA_2 rapp.te p.t., dom.to per la carica in , alla via Nizza n. 146, CP_2 rapp.ta e difesa in forza di Procura Generale alle dall' Avv. Lucia Fiorillo (CF. N. ), con il quale elettivamente C.F._5 domicilia in presso la Funzione Affari Legali dell' CP_2 CP_3
[..
[...] ,in v.Nizza n.146 ( comunicazioni al seguente numero
[...] CP_2 di fax 089/693634,ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_3
- convenuta -
CONCLUSIONI
Come da note scritte
Parte attrice: “Voglia il Tribunale di AV , rigettata ogni contraria istanza: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità delle parti convenute in relazione ai fatti di cui in esposizione e per l'effetto ; 2) Condannare l'
[...]
e l' , in via Controparte_1 Controparte_2 ore e della Persona_1 sig.ra , dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali Persona_2 subiti dai predetti e dettagliati in atti , nella misura di euro Euro 32. 225, 93, o in quella diversa somma maggiore o minore che riterrà di liquidare. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo, quest'ultimi da calcolare al tasso di cui all'art. 1284 comma IV c.c. a far tempo dalla domanda giudiziale al saldo. 3) Porre a carico delle controparti le spese legali ( competenze e spese sostenute) del procedimento di ATP R.G. 2670/2022 Tribunale di AV, oltre spese generali di studio, iva, cpa come per legge nonché il compenso liquidato in sede di ATP a favore dei CT e Per_3
; 4) Vittoria di spese e compensi di causa del presente giudizio, di cui Per_4 si domanda altresì, la maggiorazione dei compensi in misura del 30%, ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, in considerazione della redazione dell'atto de quo con tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione dell'atto consentendo la navigazione e la ricerca testuale dei documenti allegati, il tutto oltre il 15% spese generali di studio , iva e cpa come per legge e con distrazione a favore di questo difensore che non ha percepito compensi ed ha anticipato le spese. 5) Non si accetta contraddittorio su domande nuove e/o modificate”
Parte convenuta : “ Nel Controparte_1 merito e in via principale: - accertato il corretto adempimento, da parte di
delle obbligazioni sulla stessa gravanti in forza del contratto di CP_4
; - accertato, pertanto, che nessuna responsabilità è alla stessa ASST ascrivibile in ordine ai danni lamentati da parte attrice;
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto. In via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui il Tribunale accertasse la responsabilità della convenuta nel pregiudizio subito dal minore, CP_4
comunque respingere le domande di risarcimento del Persona_1 le” e “patrimoniale” formulate da parte attrice perché infondate e/o non provate e/o non attuali e/o eccessive e superflue o accoglierle nella minor somma ritenuta di giustizia;
- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale accertasse la responsabilità della convenuta nel pregiudizio CP_4
2 subito dal minore, accertare la graduazione, anche in Persona_1 vista di una suc sso, delle diverse, eventualmente concorrenti, responsabilità risarcitorie dei due Enti convenuti, in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili: Con vittoria di spese e competenze professionali, o, quantomeno, con la loro integrale compensazione”
Parte convenuta “perché l'On.le Controparte_2
Tribunale adito Vo dine ,condannare l' nei limiti della responsabilità ad essa ad essa imputabile in via CP_3 esclusiva quantificandone la percentuale. Con vittoria di spese, e compenso professionale. In via istruttoria: Si oppone sin da ora alla prova testi articolata da parte attrice;
nella denegata ipotesi di ammissione chiede di essere abilitata alla prova contraria.”
IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 7 marzo 2024 la signora
, in proprio, nonché in qualità di genitore esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Civile di AV, l' Controparte_5
, in particolare, deducendo che:
[...]
-il minore in data 30/06/2017, a seguito Persona_1 di caduta , veniva trasportato dal 118 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania, dove indicavano : “ Slo al gomito sx da caduta sullo scivolo nel porto di Marina di Camerota” ( Doc. 1 ), l'ortopedico di Pronto Soccorso procedeva a riduzione manuale della frattura e confezionamento di apparecchio gessato braccio – MTC. Veniva eseguita Rx gomito post riduzione nel cui referto si legge “ controllo in gesso di frattura dell'epicondilo radiale con buona posizione dei frammenti di frattura” ( doc. 1) . Il minore veniva dimesso con diagnosi di “ frattura epicondilo sx” , prognosi di 30 giorni e con indicazione a mantenere l'apparecchio gessato all'arto superiore sinistro e programmava rx con visita ortopedica dopo 6 giorni;
-in data 06/07/2017 il minore veniva portato presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Broni TR : “ Giunge in PS accompagnato dalla madre per riferiti disturbi da gesso ( dolore ed edema) in seguito a frattura di epicondilo ulnare sinistro ( gesso applicato a )” ( doc. 2) . CP_2
All'esame obiettivo di Pronto Soccorso emergeva : “ le dita della mano sinistra appaiono lievemente edematose, situazione che si è risolta allargando lievemente il gesso” . I sanitari del P.S. dell'ospedale di Broni - TR, formulata diagnosi di “ disturbi da gesso”, dimettevano il minore con indicazione di riaccedere il mattino successivo presso il medesimo
3 Pronto Soccorso per svolgere rx e visita ortopedica. Il giorno 6/7/2017 alle ore 9:13 il minore accedeva nuovamente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Broni – TR . Eseguiva rx gomito sinistro in P.S. (
“ controllo in esiti di frattura dell'epicondilo omerale. Non disponibili radiogrammi precedenti per necessario confronto”. L'ortopedico di Pronto Soccorso descriveva : “ visita per sospetto disturbo da gesso per frattura epicondilo omerale di 6 gg fa trattata presso altra sede Eseguite rx che mostrano frattura composta epicondilo omerale ( non disponibili radiogrammi per confronto) Gesso congruo e ben tollerato, non deficit VNP”. Il minore veniva dimesso con indicazione di mantenere apparecchio gessato arto superiore sinistro al collo e veniva programmata controllo ortopedico con rx fuori gesso dopo 15 giorni ( Doc. 3) ; in data 25/7/2017 i sanitari dell'Ospedale di Broni – TR rimuovevano l'apparecchio gessato ed eseguivano rx. IT ( Doc. 3.1) ;
-in data 3/8/2017 il minore veniva visitato presso l'Istituto Fisiokimesiterapico di Casteggio ed il sanitario certificava : “ Visita di controllo del 25/7/2017 rimosso apparecchio gessato, controllo clinico e rx va bene”. All'esame obiettivo: “ assenza di tumefazioni evidenti. Algia alla dgp in corrispondenza dell'epicondilo. Non apparenti segni di lassità legamentosa. Segno di Tinel nervo ulnare negativo. Articolarità limitata agli ultimi gradi, estensione deficitaria di circa 20 gradi, con dolore alla flesso estensione. Dolore alla prono supinazione ai gradi estremi. Assenza di segni radicolari. Ipostenia relativa a dolore. Indicate 10 sedute di FKT” ( Doc. 4);
-il minore iniziava il trattamento fisioterapico ed il fisiatra in data 10/08/2017, a causa della persistenza del dolore, consigliava la sottoposizione del piccolo a visita ortopedica ( Doc. 5); Persona_5
-in data 23/8/2017 veniva visitato dai Persona_1 sanitari ortopedici della i Controparte_6 quali certificavano ( doc. 6) : “ Prima visita per frattura sovracondiloidea omero sinistro del 30/6/2017 seguito presso altra sede. Giunge per persistenza sintomatologia algica”. All'esame obiettivo “ gomito sinistro fresco , asciutto . ROM completo. Non deviazioni in varo- valgo . Scatto percettibile alla flesso – estensione. Non deficit vnp. Consigliata TAC gomito sinistro”, che veniva programmata per il giorno 5/9/2017;
-il 5/9/2017 la TC non veniva eseguita per scarsa compliance del minore. Veniva eseguita rx gomito sinistro che evidenziava “Frattura transcondiloidea scomposta. Rapporti articolari conservati. Esame obiettivo : gomito sinistro fresco, asciutto, ROM completo, Non deviazioni in varo- valgo
. Scatto percettibile alla flesso – estensione. Non deficit vnp”. Veniva programmata discussione collegiale per eventuale gestione chirurgia ( Doc. 7) ” ;
4 -in data 03/10/2017 il minore veniva ricoverato presso il reparto di chirurgia pediatrica della ( doc. Controparte_6
8). In punto motivo del ricovero i sanitari annotano : “Ricovero programmato per accertamenti in Pseudoartrosi in frattura transcondiloidea gomito sx trattata in altra sede”, APP: “ caduta accidentale su gonfiabili con frattura transcondiloidea gomito sx ( 20/6/2017)) trattata conservativamente con apparecchio gessato brachiometacaparpale presso . RX controllo a CP_2
TR (6/7/2017) : riferita composizione . Rimozione apparecchio gessato ( 25/7/2017) : riferita composizione, mentre le Rx di controllo mostrano scomposizione gomito sx. Non è stato possibile eseguire TC per scarsa compliance”. All'esame obiettivo d'ingresso : “gomito sx : fresco , asciutto, ROM completo . Non deviazioni in varo – valgo. Non deficit VNP”. In cc : “ Si ricovera a seguito di rilievo strumentale di scomposizione secondaria in frattura transcondiloidea gomito sx”;
-In data 4/10/2017 il minore eseguiva TAC in narcosi ( Doc. 9) ed in data 5/10/2017 veniva ricoverato preso il Policlinico CP_6 di AV e sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura dell'omero sinistro con fissazione interna ( doc. 8); veniva dimesso in data 7/10/2017; Persona_1
Seguivano controlli radiografici seriali svolti in data 5 settembre - 6 e 13 Ottobre 2017, 3 novembre e 18 dicembre 2017 nonché in data 19 marzo, 4 giungo e 19 settembre 2018 ( Doc. 10)
-Nel dicembre 2021 veniva chiesta valutazione medico legale al Dott. ( Doc. 11) Persona_6
-Parte attrice in data 08/06/2022 depositava ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8 c. 1 L. 24/2017 ( Doc. 20), con il quale chiedeva l'assunzione di un Accertamento Tecnico Preventivo finalizzato ad accertare la malpratica dei sanitari dell' Controparte_1
e dell' che
[...] Controparte_2 ebbero in cura il minore dalla relazione di CT Persona_1
DOC. 22), disposta in sede di ATP, risultava impegnata la responsabilità dell' di AV e dell' , avendo i CP_4 Parte_2 predetti CT ritenuto che : “ l'inadeguatezza delle prestazioni condotte sia presso il P.S. di Vallo della Lucania e successivamente presso l'Ospedale di TR abbia comportato il determinarsi di un danno biologico suppletivo di natura iatrogena rispetto a quanto comunque atteso ed usualmente osservabile su consimili lesioni adeguatamente trattate…” ed individuando un danno Biologico temporaneo pari a 4 giorni di ITA , mesi 3 di ITP da suddividersi nelle percentuali del 75%, 50% e 25%, ed una sofferenza psicofisica temporanea di 3.5/5 in una scala da 1 a 5 ( tabella sofferenza morale temporanea), mentre l'aliquota del danno biologico permanente è stata rapportata al punto biologico compreso tra il 3 ed il 6,5% con
5 sfumato grado di sofferenza psicofisica permanente di 1,5 su scala da 1 a 5.
Deduceva, quindi, Parte attrice che i Sanitari dell'Ospedale di Vallo della Lucania predisposero manovra di riduzione manuale della frattura, senza poi rilevare dai radiogrammi di controllo il persistere della scomposizione del frammento di frattura;
il minore ritornava al proprio domicilio e venne portato per le cure del caso presso l'Ospedale di Broni – TR e detti Sanitari non furono in grado di identificare la dislocazione del focolaio di frattura e, pur annotando l'indisponibilità di indagini precedenti da porre a confronto, non ritennero opportuno predisporre accertamenti radiografici o indagini di secondo livello ( TAC / RMN), che avrebbero, meglio, consentito uno studio più approfondito della rima di frattura;
inoltre, omisero di eseguire radiogramma di controllo dopo la rimozione del gesso avvenuto in data 25/07/2017; a seguito delle indagini radiografiche del 5/9/2017 eseguite presso il seguì la decisione di Controparte_6 gestione chirurgica del focolaio di frattura transcondiloidea, ormai evoluta in pseudoartrosi, e il minore in data 3/10/2017 venne ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico ( riduzione aperta con fissazione interna mediate doppio filo di sintesi di grosso frammento osseo dislocato a margini sclerotici e con grande fibrosi locale), così che il profilo terapeutico è stato, pertanto, condizionato dal lasso di tempo intercorso, dal trauma, al corretto inquadramento diagnostico, e ciò, nonostante , l'abnorme diastasi di frammento osseo fosse chiaramente visibile, sin dal primo controllo radiografico disponibile( così come in tutti quelli successivi).
Concludeva Parte attrice chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito della malpratica dei che ebbero in cura il CP_1 minore e dettagliati in atti , nella misura che Persona_7 risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali, dal dì del sinistro al saldo effettivo, con refusione delle spese legali con maggiorazione del 30%, in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario, nonché delle spese di ATP, nonché del compenso liquidato in ATP al CT .
Si è costituita l' Controparte_1 contro deducendo che :
-i danni patiti dal minore sono derivati da cause all'Ente non imputabili, ed eventualmente, ove rilevate, ascrivibili alla condotta dei sanitari del P. O di Vallo della Lucania ( Controparte_2
)
[...]
6 -il paziente è stato, infatti, visitato presso il PO di Broni- TR, solo sei giorni, dopo il trattamento resogli presso l'
[...]
, dove si era prescelto l'approccio conservativo e, Controparte_7 non, l'intervento di sintesi con fili di k, e quando il gesso era già stato confezionato
-il differimento dell'approccio chirurgico, così come l'attesa tra prescrizione ed esecuzione della TC, sarebbero stati in radice scongiurati da un diverso approccio iniziale
-quanto alla omessa somministrazione, in occasione dell'accesso presso l'Ospedale di TR nel luglio 2017, di esame diagnostico TC: l'utilizzo di radiazioni ionizzanti con una dose radiante alta necessita di attenta valutazione rischio/beneficio, specie per alcune situazioni che presentano maggiore rischio a lungo termine, quali l'infanzia
- tale esame è stato richiesto in data 23/8/2017, presso il di AV, a fronte di: "Prima visita per frattura Controparte_8 sovracondiloidea omero sinistro del 30/6/2017 seguito presso altra sede. Giunge per persistenza sintomatologia algica": solo il persistere del dolore, a quasi 60 giorni dal trauma, ha potuto determinare il forte sospetto, se non la quasi certezza, della mancata composizione del frammento osseo. La situazione, tuttavia, era completamente diversa il giorno 06/7/2017
-il Verbale di Pronto Soccorso rilasciato dal PO di Vallo della Lucania indicava: "controllo in gesso di frattura dell'epicondilo radiale con buona posizione dei frammenti di frattura”; e il Verbale di Pronto Soccorso del PO di Broni-TR della sera precedente, in cui il Medico annotava “riferiti disturbi da gesso, situazione che si è risolta allargando lievemente il gesso”: a fronte di tale quadro, il Medico Specialista in Ortopedia e Traumatologia non ha avuto elementi per mettere completamente in discussione l'operato dei Colleghi e sottoporre un infante ad indagine mediante TC.
-l'accertamento di diagnostica per immagini, non sarebbe, comunque, stato effettuato, che quando, già, l'approccio chirurgico era inevitabile, tanto più che, nel caso di specie, il primo tentativo di effettuare la TC ha dato esito negativo, per scarsa compliance del minore, ed è stato, quindi, effettivamente svolto solo nei primi giorni di ottobre
-la sedazione in un bambino di 3 anni non è procedura scevra da complicanze, e, pertanto, ha richiesto un'analisi specifica da parte di un Medico Specialista in Anestesia e Rianimazione.
7 -sul danno non patrimoniale biologico: la CT resa in ATP conclude ritenendo “stimabile uno sfumato grado di sofferenza psicofisica permanente di 1.5/5 in una scala da 1 a 5” (relazione ATP, p. 16), e, non di 2,5/5, come erroneamente riportato da parte attrice;
né è fondata la domanda di personalizzazione richiesta posto che la CT in ATP espressamente conclude: “Gli esiti residuati non assumono un carattere usurante e, comunque, non incidente in modo negativo sulla futura potenzialità applicativa del soggetti”. (ATP, p. 17).
-né sussiste una intensa sofferenza morale, sia temporanea, che biologica, di grado 5, su una scala da 1 a 5, come dedotto da parte attrice, che non trova riscontro se, non, nell'indebita somma dei separati gradi di sofferenza temporanea e permanente (quest'ultima, come già ricordato, definita dalla CT di grado “sfumato”). In realtà la CT, nel descrivere i parametri valutati per quantificare lo “sfumato” indicatore di sofferenza permanente, osserva che il minore non necessiti di alcun supporto da parte di terzi per le attività della vita quotidiana, né di presidi sanitari;
che eventuali patemi siano occasionati da rinunce solo occasionali e solo sporadica è la eventuale terapia analgesica (ATP, p. 16): la sofferenza psicofisica di maggiore grado (3,5/5) è stata dalla CT associata al periodo di riconosciuta invalidità temporanea e, quindi, è stata limitata ai soli tre mesi successivi all'evento.
-gli esiti attuali, ad oltre sette anni di distanza, appaiono assolutamente favorevoli, senza reliquati funzionali, come anche esplicitato dalla CT in fase di ATP: posta la rimozione, in data 3 novembre 2017, della doccia e dei fili applicati chirurgicamente, le rx post operatorie hanno mostrato una buona riduzione e sintesi con 2 fili di k, e nei controlli successivi di marzo, giugno e settembre 2018 è stato possibile apprezzare un progressivo evolversi del processo di guarigione ossea. Le ultime rx hanno mostrato la definitiva guarigione della frattura con corretto allineamento (“4/06/2018, “non lesioni ossee focali attuali in esiti, ormai completamente consolidati, di frattura transcondilare”, v. relazione CT, doc. 23 attrice, p. 10). All'esame obiettivo eseguito presso nell'aprile 2021, il paziente – CP_4 destrimane - non ha presentato deviazioni assiali, nè ipometrie a livello del gomito, che è apparso simmetrico, rispetto al controlaterale. Non sono emerse lassità in varo valgo, mentre è stata accertata la flesso estensione attiva e passiva completa, così come la pronosupinazione attiva e passiva. Il minore non ha lamentato dolore alla mobilizzazione, nè alla digitopressione, né deficit di forza.
-né sussiste l'ulteriore danno da sofferenza “interiore e non relazionale”
8 -Sul danno patrimoniale: gli ingenti esborsi per un ammontare complessivo di € 11.218,05, dei quali parte attrice chiede la rifusione, si appalesano prima facie eccessivi e superflui, specie se rapportati all'ammontare complessivo dei danni non patrimoniali richiesti che, pur nella quantificazione per eccesso sopra contestata, la sopravanzano di poco (€ 16.173,00 circa)
-non sussiste, quindi, alcuna responsabilità sanitaria nella causazione dell'asserito danno al paziente in capo all'
[...]
, eventualmente sussistente in capo all' Controparte_1 [...]
o, comunque, in misura preponderante in Controparte_2 capo a quest'ultima: osservandosi che, in fase di ATP, l'
[...]
provvedeva a costituirsi in giudizio, ma Controparte_2 restava, poi, del tutto inerte rispetto alla procedura;
CP_4 invece, non solo partecipava alla discussione medico legale per il tramite dei propri Consulenti di parte ma, al fine di comporre la lite in fase stragiudiziale, manifestava di aderire alla proposta conciliativa formulata dal CT (v. relazione ATP, doc. 23 attore, p. 13), previa definizione degli aspetti relativi al riparto di responsabilità ed alle spese legali, rispetto ai quali dava comunque piena “disponibilità a partecipare ad un incontro successivamente fissato, l' Controparte_2
non prendeva, invece, parte al consesso, né
[...] esprimeva posizione alcuna riguardo la proposta conciliativa
-in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie formulate dall'attrice, dovrà valutarsi il contegno tenuto dall'
[...]
qui costituita, che ha cercato di comporre Controparte_1 la controversia prima che la causa fosse radicata.
Concludeva l' , Controparte_1 chiedendo accertarsi il corretto adempimento, da parte dell' CP_4 convenuta, alle obbligazioni sulla stessa gravanti in forza del contratto di spedalità e cura;
che alcuna responsabilità è alla stessa CP_4 ascrivibile in ordine ai danni lamentati dall'attrice; respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, comunque respingere le domande di risarcimento del danno “non patrimoniale” e “patrimoniale” formulate dall'attrice perché infondate e/o non provate e/o non attuali e/o eccessive e superflue o accoglierle nella minore somma ritenuta di giustizia;
accertare la graduazione, anche in vista di una successiva azione di regresso, delle diverse, eventualmente concorrenti, responsabilità risarcitorie dei due Enti convenuti, in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili.
9 L' , è stata, dapprima, Controparte_2 dichiarata contumace, con decreto ex art 171 bis cpc in data 27 maggio 2024, e si è successivamente costituita in data 13 luglio 2024 contro deducendo che:
-le conclusioni alle quali sono pervenuti i CT, oggetto di contestazione, contrastano con quanto riportato dal Dirigente/Responsabile della Controparte_9
nella Nota prot. 223
[...] Parte_3 del 23/2/2021 ,nella quale si legge :”…In data30.06.2017 il paziente giungeva al Pronto Soccorso del P.O. San Luca di Persona_1
Vallo della Lucania a causa di riferita caduta. Dopo aver effettuato rx grafie il paziente veniva sottoposto a consulenza ortopedica che evidenziava distacco condro epifisario distale laterale omero sinistro e veniva trattato incruentamente con adeguata riduzione e successivo controllo rx grafico (dopo la riduzione). Tale controllo evidenziava buona riduzione del focolaio per cui veniva prescritto rientro ambulatoriale con rx controllo in gesso a sei giorni. Da quel momento il paziente è scomparso all'osservazione dei sanitari della UOC diretta dal sottoscritto, né è dato sapere cosa sia occorso successivamente al minore. Tutto ciò premesso è evidente che non rilevi alcuna responsabilità a carico dei sanitari della Parte_4
”
[...]
-l' nel riportasi a quanto relazionato dal Responsabile CP_3 della Controparte_9
nella Nota prot. 223 del 23/2/2021, in
[...] Parte_3 primis, respinge ogni addebito. Secondariamente, in ipotesi di ritenuta corresponsabilità delle , evidenzia che essa “ex actis” (all.4) va CP_2 ritenuta assolutamente limitata e recessiva rispetto a quella dell'altra Azienda sanitaria convenuta.
-in ogni caso, sempre in ipotesi di ritenuta corresponsabilità, il danno in questione è un danno iatrogeno “differenziale”: in sede di quantificazione del danno, deve tenersi conto degli effetti, che si sarebbero, comunque, verificati in ragione della patologia originaria , rispetto ai quali la condotta del medico non ha avuto alcuna incidenza. Il danno risarcibile, infatti, rappresenta la differenza tra l'invalidità residuata al paziente in conseguenza del comportamento del sanitario e quella che gli sarebbe comunque residuata a causa della lesione se il trattamento sanitario fosse stato corretto.
-va ritenuta preclusa una liquidazione del danno non patrimoniale foriera di duplicazione di poste risarcitorie, giacché nella liquidazione del danno biologico, devono essere ritenute soddisfatte tutte le eventuali, ulteriori conseguenze negative sull'integrità psico/fisica della persona.
10 -quanto, invece, alla richiesta di personalizzazione del danno alla salute, tale voce consiste in una variazione, in aumento, del valore standard del risarcimento, che trova, pacificamente, giustificazione nella sola ipotesi di positivo accertamento, nel caso concreto, di specifiche conseguenze, del tutto eccezionali e ulteriori, rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione considerata
-né sussiste la prova della stretta consequenzialità logica/giuridica con quanto allegato a titolo di danno patrimoniale
Concludeva chiedendo rigettare la domanda;
in subordine, condannare l' nei limiti della responsabilità ad essa CP_3 imputabile in via esclusiva, quantificandone la percentuale.
Con ordinanza del 18 settembre 2024 nessuno compariva per l' , l'udienza veniva aggiornata per verifica conciliazione, CP_3 con ordinanza del 13.1.2025 veniva ammessa prova per testi, all'esito, il processo stato trattenuto in decisione, a seguito di note scritte di discussione ex art 281 sexies comma III cpc, dall'8 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve osservarsi che, in punto di fatto, è incontestato che, in data 30/06/2017, il minore Persona_1
mentre era intento a giocare su una struttura gonfiabile,
[...] scivolava, cadendo a terra e traumatizzando il gomito sinistro.
Quanto ai successivi interventi dei Sanitari risulta documentalmente provato, dalla Relazione dei CT svolta in sede di ATP che: “Soccorso e trasportato al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania. Quivi era sottoposto a controlli radiologici a carico dell'arto superiore sinistro (braccio, gomito e avambraccio) che veniva refertati come indicativi di “frattura dell'epicondilo radiale”.
Lo specialista ortopedico di turno procedeva a riduzione manuale della frattura e successivo confezionamento di apparecchio gessato brachio-MTC. RX post-riduzione venivano giudicate indicative di una buona riduzione dei frammenti di frattura vincolati in gesso. Formulata prognosi di 30 giorni.”
A pag 5 della CT risultano tali RX eseguite presso il Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania.
Quindi, presso tale Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania, è stata diagnosticata, anche con RX, una frattura dell'epicondilo radiale, tale da comportare una manovra di riduzione manuale con confezionamento del gesso, e anche all'esito di tale manovra gli esiti dell'RX post- riduzione sono stati ritenuti indicativi di una buona riduzione dei frammenti di frattura, con prognosi di gg 30.
11 Successivamente il minore è stato accompagnato dalla madre presso il PS di Broni in data 6 luglio 2017 per disturbi da gesso :“…Nelle prime ore del 6/07/2017, accedeva al PS dell'Ospedale di Broni TR per riferiti disturbi da gesso. Si procedeva ad allargamento del gesso con alleviamento dei sintomi. Programmato controllo radiologico e consulto ortopedico nel corso della mattinata stessa. Le indagini radiologiche vennero valutate da specialista ortopedico che, annotata l'indisponibilità dei radiogrammi precedenti per confronto, formalizzava trattarsi di una frattura composta dell'epicondilo omerale che necessitava di proseguire il vincolo in apparecchio gessato da mantenersi in riposo funzionale con braccio al collo per ulteriori 15 giorni
A pag 6 risultano tali indagini radiologiche eseguite presso il PS di Broni in data 6 luglio 2017.
Quindi, presso il PS dell'Ospedale di Broni- TR, il 6 luglio 2017, non risultavano disponibili i precedenti radiogrammi eseguiti Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania, è stato programmato ed eseguito un controllo radiologico e consulto nel corso della mattinata e all'esito è stata formalizzata una diagnosi di frattura composta dell'epicondilo omerale che necessitava di proseguire il vincolo in apparecchio gessato da mantenersi in riposo funzionale con braccio al collo per ulteriori 15 giorni.
Al tempo stabilito, in data 25/07/2017, si procedeva alla rimozione dell'apparecchio gessato, previa valutazione radiologica in gesso.
Non risulta effettuato alcun controllo radiologico fuori gesso.
Il 3/08/2017, il paziente è stato visitato da specialista fisiatra, il quale ha segnalato: (…) algia alla dgp in corrispondenza dell'epicondilo. Non apparenti segni di lassità legamentosa, segni di Tinel nervo ulnare negativo. Articolarità flessoria limitata agli ultimi gradi, estensione deficitaria di circa 20°, con dolore alla flesso estensione. Dolore alla pronosupinazione ai gradi estremi. Assenza di segni radicolari. Ipostenia relativa a dolore”.
Fu pianificato un percorso riabilitativo.
In occasione di una ulteriore visita ortopedica 23/08/2017, segnalata la persistenza di sintomatologia algica, con scatto percettibile alla flesso-estensione fu suggerita la necessità di un approfondimento strumentale.
Al controllo del 5/09/2017, dato atto dell'esecuzione di controllo radiologico e stante la segnalata mancata compliance alla metodica TC è stata così segnalata la scomposizione dei capi di frattura transcondiloidea, con programmata discussione collegiale per eventuale opzione terapeutica chirurgica.
12 Dal 3/10 al 7/10/2017 il minore fu ricoverato presso il Reparto di Chirurgia Pediatrica dell'IRCCS Policlinico San Matteo di AV, con diagnosi di “Pseudoartrosi in frattura transcondiloidea gomito sinistro”.
In questo contesto così viene riassunta la storia clinica: “ Risultano delineate le seguenti notizie storico-cliniche: (…) caduta accidentale su gonfiabili con frattura transcondiloidea gomito sx (30/06/2017) trattata conservativamente con apparecchio gessato brachiometacarpale presso . Rx controllo a TR (6/07/2017): CP_2 riferita composizione. Rimozione apparecchio gessato (25/07/2017): riferita composizione. Si visionano rx di controllo che mostrano scomposizione gomito sinistro. Non è stato possibile eseguire TC per scarsa compliance. Nel corso del ricovero fu autorizzata esecuzione TC in narcosi che confermava: “esiti di distacco epifisario (verosimilmente frattura di tipo II sec. a livello sovracondiloideo laterale di omero, Persona_8 con dislocazione del frammento in senso ventrale e craniale rispetto all'asse dell'omero (frattura per estensione?). tale frammento appare ben allineato con il nucleo di accrescimento condilare e a sua volta con l'asse radiale. I margini del frammento appaiono sclerotici, con reazione periostale lungo il profilo omerale esterno, ma non si apprezzano segni di callo endostale nel focus fratturativo con ritardo di consolidazione”.
All'esito dell'indagine, seguiva discussione collegiale con posta indicazione ad intervento chirurgico di osteosintesi.
Il 5/10 fu sottoposto ad intervento di correzione e riduzione cruenta di frattura condilo omerale laterale sinistro in pseudoartrosi così descritto: (…) …accesso laterale, scheletrizzazione, grosso frammento osseo mobile di condilo laterale con deformazione dei margini (da frizione) che non combaciano più con la superficie della paletta omerale (appaiono completamente smussi) e con grande fibrosi locale. Toilette dei monconi per quanto possibile per non scheletrizzare completamente il frammento e rischiare di devascolarizzarlo. Sintesi con due fili nella posizione di migliore congruenza articolare possibile…”.
Fu eseguito controllo radiologico attestante: (…) controllo post- operatorio in doccia gessata di riduzione con mezzi di sintesi metallici (doppio filo di sintesi) di frattura omerale per-sovra-condiloidea. Si osserva adeguato allineamento dei monconi. Non lesioni morfostrutturali ossee patologiche in sede di impianto dei mezzi di sintesi. Rapporti articolari congrui”.
Il decorso post-operatorio risultò regolare e il minore fu dimesso il 7/10/2017, con vincolo articolare in doccia gessata per 30 giorni.
13 Risultano a pag 9 della CT tali controlli radiologici , nonché controlli radiologici di monitoraggio evolutivo: 13/10/2017,
“permangono reperti simili a precedente immagine del 6 ottobre”,
3/11/2017, “esiti di sintesi di frattura condiloidea con fili metallici. Reperti analoghi a precedente del 13 ottobre”. 18/12/2017, “fili di sintesi presenti con scarso allineamento del frammento in frattura di epitroclea”, 19/03/2018, “…ulteriore formazione di callo riparativo”.
4/06/2018, “non lesioni ossee focali attuali in esiti, ormai completamente consolidati, di frattura transcondilare, precedentemente fratturata con residua deformazione del versante trocleare esterno”. 19/09/2018, “permangono reperti simili a precedenti immagini in esiti di frattura transcondilare con deformazione epitroclea”.
Risultano indicate misure riabilitative mirate.
Quanto all'esame obiettivo ( pag 11 della CT ) : “ il piccolo lamenta persistente dolore che localizza al gomito sinistro, facile stancabilità artuale specie alle sollecitazioni funzionali (durante la pratica del judo, il gioco libero e/o il sollevamento di gravi). Periodiche rievocazioni dell'evento traumatico. Arto superiore sinistro in soggetto che viene dichiarato destrimane: normometrico e normoatteggiato senza deficit perimetrici bicipitali e antibrachiali. IT fresco, asciutto dolente alla digitopressione in corrispondenza dell'epicondilo omerale laterale specie in corrispondenza di apprezzabile asperità ossea sottostante. Le misurazioni perimetriche in corrispondenza del terzo distale d'omero consentono di rilevare plus di circa 1,5cm. Sulla superficie laterale presenza di cicatrice disposta in senso verticale, lunga circa 10cm, slargata in tutto il suo percorso e lievemente ipertrofica con evidenza dei tramiti di sutura. Sulla porzione intermedia-distale, si rilevano tratti maggiormente rilevati ed ispessiti, disestesici allo sfioramento. ROM di gomito deficitario di -5° in flessione, estensione completa con abolizione della iperestensione. Prono-supinazione conservata. Lieve deficit di forza alle manovre contrastate (considerando comunque trattarsi di arto non dominante).
I CT all'esito hanno indicato che “ La disamina della documentazione clinico-strumentale portata in visione, unitamente alle risultanze obiettivate in sede di accertamento medico-legale, consente di asserire che in data 30/06/2017, il minore Persona_1 causa l'evento (svoltosi secondo modalità già descritte), pativa traumatismo contusivo-fratturativo al gomito sinistro, produttivo di frattura scomposta del condilo omerale laterale con dislocazione di frammento osseo. I preliminari accertamenti clinico-strumentali del caso vennero effettuati nell'immediatezza del fatto presso il Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania. Gli elementi essenziali di giudizio sono
14 i seguenti. Gli specialisti chiamati in consulenza ravvisarono la necessità di procedere ad una manovra di riduzione manuale, tranne poi misconoscere la persistente scomposizione del frammento di frattura pur essendo evidente nei radiogrammi di controllo. Le caratteristiche della lesione (persistente scomposizione con diastasi del frammento di frattura) erano tali da suggerire l'opportunità di una osteosintesi chirurgica, essendo scarse le possibilità di ottenere un adeguato consolidamento con il solo trattamento conservativo. Si trattava di una frattura piuttosto comune la cui diagnosi non presenta particolari difficoltà in una sede ospedaliera, nel rispetto dei normali canoni di diligenza e prudenza e perizia.
Il piccolo, rientrato a domicilio, venne sottoposto all'attenzione dei Sanitari del Presidio Ospedaliero di Broni TR lamentando disturbi da gesso (6/07/2017) che richiesero allargamento del vincolo articolare. In pari data, venne sottoposto a rivalutazione radiologica contestualmente refertata come dimostrativa di una frattura composta dell'epicondilo omerale. Non scevro da critiche anche il comportamento dei Sanitari successivamente intervenuti i quali non furono parimenti in grado di identificare la dislocazione del focolaio di frattura – di ben visibile riscontro alla rilettura dei radiogrammi - e, pur annotando l'indisponibilità di immagini precedenti da porre a confronto, non ritennero opportuno predisporre proiezioni aggiuntive o quantomeno consigliare indagini di secondo livello (TC e/o RMN) che avrebbero meglio consentito uno studio più approfondito della rima di frattura. Ulteriore elemento di criticità fu la decisione di non aver fatto eseguire un radiogramma di controllo dopo la rimozione della tutela gessata avvenuta a tempo stabilito in data 25/07/2017.”
Nei giorni a seguire, il piccolo venne inopinatamente avviato a pianificazione di percorso riabilitativo e solamente a fronte di una lamentata persistente sintomatologia dolorosa associata ad un significativo deficit articolare con uno scatto percepibile alla flesso- estensione, furono disposti ulteriori approfondimenti strumentali mirati.
Alla luce delle indagini radiologiche condotte in data 5/09/2017 seguì decisione collegiale di una gestione chirurgica del focolaio di frattura transcondiloidea ormai evoluta in pseudoartrosi.
Nel corso di una degenza ospedaliera, svoltasi dal 3/10 al 7/10/2017, venne pertanto attuata una procedura di riduzione aperta con fissazione interna mediante doppio filo di sintesi di grosso frammento osseo dislocato a margini sclerotici e con grande fibrosi locale.
Al congedo, raccomandazioni terapeutico-riabilitative.
15 Sta di fatto che il differimento di una immediata e corretta diagnosi ha comportato la mancata adozione di quei provvedimenti (intervento di tipo mini-invasivo mediante stabilizzazione percutanea con fili di sintesi da rimuovere trascorse circa quattro settimane o) che avrebbero consentito una più rapida risoluzione del quadro traumatico ed evitato un deterioramento del quadro clinico-funzionale finale, condizionato dalla insorta pseudoartrosi dei monconi di frattura con accresciute sindrome algica e deficit articolare.
In base alle considerazioni in precedenza esposte, appare evidente che la mancata riduzione della frattura, la mancata prescrizione di adeguati protocolli terapeutici (quali una sintesi percutanea ovvero una tecnica chirurgica a “cielo chiuso”) hanno comportato un ritardo di consolidazione e influenzato lo sviluppo di pseudoartrosi. Il profilo terapeutico è stato pertanto condizionato dal lasso di tempo intercorso dal trauma al corretto inquadramento diagnostico e ciò, nonostante, l'abnorme diastasi di frammento osseo fosse chiaramente visibile sin dal primo controllo radiografico disponibile (così come in tutti quelli successivi).
Ed allora, alla luce di quanto sopra detto, può dirsi che l'inadeguatezza delle prestazioni condotte sia presso il PS di Vallo della Lucania e successivamente presso Ospedale di TR ha comportato il determinarsi di un danno biologico supplettivo di natura iatrogena rispetto a quanto comunque atteso ed usualmente osservabile su consimili lesioni adeguatamente trattate.
Nelle immagini radiologiche di monitoraggio evolutivo si rileva una residua diastasi del frammento osseo con protuberanza ossea aggiuntiva quale deformità post-traumatica cui corrisponde un residuato impoverimento doloroso ed un percettibile esito cicatriziale chirurgico.
Tali errori non appaiono giustificabili, anche tenuto conto che nel caso in questione non si dovevano affrontare problematiche di particolare difficoltà né esistevano condizioni di straordinarietà ed eccezionalità.
Le lesioni riportate e la menomazione attualmente constatata non possono essere riferite in via univoca, diretta, esclusiva all'evento del 30/06/2017, ma riconoscono nella mancata individuazione della dislocazione del frammento di frattura a livello sovracondiloideo laterale di omero, il fattore eziopatogenetico rilevante nell'evoluzione negativa del bilancio lesionale iniziale ovvero maggiormente compromissorio dell'esito clinico concretamente realizzatosi.
Il monitoraggio evolutivo successivo all'iniziale diagnosi presso il PO di Vallo della Lucania venne gestito dai sanitari del PO di Broni TR.
16 Solamente a distanza di oltre tre mesi dall'evento fratturativo iniziale venne posta indicazione ad una strategia chirurgica necessariamente più invasiva (riduzione aperta con fissazione interna tramite fili di K).
I CT hanno indicato un concorso di colpa paritario nel danno derivante da malpractice medica.
Per quanto riguarda la valutazione dei periodi di inabilità temporanea, i CT, considerati quelli che comunque sarebbero derivati dalla lunga vicenda clinica documentata in atti hanno indicato : • danno biologico temporaneo, ossia il periodo inabilitante reso necessario per le correzioni chirurgiche e le relative sequele: esso consta di 4 giorni di inabilità temporanea biologica assoluta (periodo di degenza nosocomiale con necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico maggiormente invasivo comportante riduzione aperta con fissazione interna), di ulteriori 3 mesi di inabilità temporanea biologica da suddividere nelle percentuali del 75%, 50% e 25% per tanto si protrasse la gestione clinica della malattia iatrogena per l'indubbia iniziale compromissione funzionale con necessità di un più grossolano recupero clinico post-intervento. Nel periodo indicato quale inabilità assoluta, le condizioni cliniche documentate e/o attendibilmente sussistenti furono tali da giustificare una quotidianità attendibilmente compromessa nei suoi atti elementari (chirurgia ospedaliera). Nel periodo di malattia indicata in forma parziale, le condizioni di salute dell'infante furono tali da giustificare ancora necessità di aderire ad un percorso riabilitativo, nonché di attenersi a seriati controlli specialistici e strumentali, e comunque tali da comportare ancora rinunce quotidiane modeste e allontanamento da attività ludico-ricreative. E' stimabile un consequenziale grado di sofferenza psicofisica temporanea di 3.5/5 in una scala da 1 a 5 (Tabella sofferenza morale temporanea. “Guida alla
[... valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” di Per_9
. L'aliquota del danno biologico permanente il cui Persona_10 Per_11 apportarsi ai valori del punto biologico compresi tra il 3 ed il 6,5%. E' stimabile uno sfumato grado di sofferenza psicofisica permanente di 1.5/5 in una scala da 1 a 5 (tabella sofferenza morale permanente: nessun supporto da parte di terzi per le AVQ, sporadica terapia analgesica, nessuna necessità di presidi sanitari, evidenza di menomazione non percepita da terzi, patemi per le rinunce occasionale. “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” di , . Per_9 Persona_10 Per_11
Spese mediche documentate in atti per importo complessivo 175,55€ (fattura 1521/2017 istituto fisiokinesiterapico pari a 50,00€+ fattura 1522/2017 istituto fisiokinesiterapico pari a 78,00€ + ricevuta IRCCS Policlinico 16/10/2019 31,55€ + ricevuta IRCCS Policlinico 27/09/2019 6€ + fattura 20/01/2020 pari a 10,00€). CP_3
17 Infine hanno indicato i CT che gli esiti residuati non assumono un carattere usurante e, comunque, non incidente in modo negativo sulla futura potenzialità applicativa del soggetto.”
Ebbene, in tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'accertamento del CT corrispondesse al concetto di "causa più probabile", avendo il consulente usato il termine "grado medio sul piano statistico", senza considerare che tale giudizio era di comparazione delle cause, avendo escluso categoricamente che le altre spiegazioni causali fossero plausibili). Sez. 3 -
, Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024
In tema di diagnosi tardiva “ In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C- 621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione di merito che, facendo corretta applicazione dell'enunciato principio, aveva fondato la responsabilità di una struttura sanitaria, per colpa dei medici ivi operanti, in relazione al decesso di una paziente derivato dal ritardo di un solo giorno con cui le era stata diagnosticata la cd. "sindrome di Lyell", non soltanto sul dato statistico delle percentuali di sopravvivenza dei pazienti affetti da detta sindrome, oltre che sul giudizio controfattuale a fronte di una condotta omissiva, ma anche sulla scorta degli elementi concreti risultanti dalle espletate c.t.u. e dalle prove acquisite riguardo alla superficialità dell'anamnesi effettuata sin dal ricovero, da cui era derivata l'errata diagnosi e le conseguenti
18 dimissioni della paziente, nonostante l'elevata temperatura corporea, per di più, previa somministrazione di un farmaco tale da abbatterne del 70% le probabilità di sopravvivenza). Sez. 3 - , Sentenza n. 21530 del 27/07/2021
Sulla base di questi elementi deve rilevarsi che è provata la responsabilità della , giacché è Controparte_2 documentalmente provato dagli esiti radiografici acquisiti in atti, e della CT, che presso il Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania venne diagnosticata una frattura dell'epicondilo radiale, con buona riduzione dei frammenti di frattura, e non vene correttamente diagnostica, la frattura scomposta del condilo omerale laterale con dislocazione di frammento osseo, nonostante la diagnosi non presentasse elementi di particolare difficoltà, con una collocazione e scomposizione della frattura che avrebbe richiesto, non, un intervento di riduzione manuale, ma una osteosintesi chirurgica. “Gli elementi essenziali di giudizio sono i seguenti. Gli specialisti chiamati in consulenza ravvisarono la necessità di procedere ad una manovra di riduzione manuale, tranne poi misconoscere la persistente scomposizione del frammento di frattura pur essendo evidente nei radiogrammi di controllo. Le caratteristiche della lesione (persistente scomposizione con diastasi del frammento di frattura) erano tali da suggerire l'opportunità di una osteosintesi chirurgica, essendo scarse le possibilità di ottenere un adeguato consolidamento con il solo trattamento conservativo. Si trattava di una frattura piuttosto comune la cui diagnosi non presenta particolari difficoltà in una sede ospedaliera, nel rispetto dei normali canoni di diligenza e prudenza e perizia. “
Deve, infatti, osservarsi che presso il Pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania, il minore fu sottoposto a controlli radiologici a carico dell'arto superiore sinistro (braccio, gomito e avambraccio) che veniva refertati come indicativi di “frattura dell'epicondilo radiale” e, anche all'esito di tale manovra gli esiti dell'RX post- riduzione sono stati ritenuti indicativi di una buona riduzione dei frammenti di frattura, con prognosi di gg 30.
Quanto alla diagnosi presso l'Ospedale di Broni, deve osservarsi che dalla documentazione acquisita agli atti risulta che il minore venne portato il 6 luglio 2017 presso il Presidio Ospedaliero di Broni TR lamentando disturbi da gesso (6/07/2017) che richiesero allargamento del vincolo articolare.
In pari data, venne sottoposto a rivalutazione radiologica, contestualmente refertata, come dimostrativa di una frattura composta dell'epicondilo omerale.
Tuttavia secondo quanto emerso dalla CT “ Non scevro da critiche anche il comportamento dei Sanitari successivamente intervenuti i
19 quali non furono parimenti in grado di identificare la dislocazione del focolaio di frattura – di ben visibile riscontro alla rilettura dei radiogrammi - e, pur annotando l'indisponibilità di immagini precedenti da porre a confronto, non ritennero opportuno predisporre proiezioni aggiuntive o quantomeno consigliare indagini di secondo livello (TC e/o RMN) che avrebbero meglio consentito uno studio più approfondito della rima di frattura. “
Anche presso il Presidio Ospedaliero di Broni TR vennero eseguiti degli esami radiografici e la diagnosi fu di una frattura composta, nonostante, secondo le risultanze della CT, occorresse identificare la dislocazione del focolaio di frattura – di ben visibile riscontro alla rilettura dei radiogrammi.
Né diversamente rileva, ai fini della valutazione del rapporto di causalità specifica, che non fossero disponibili in quella data le immagini precedenti da mettere a confronto, giacché, occorre considerare che , secondo quanto emerso dalla CT, anche i radiogrammi eseguiti indicavano una diversa dislocazione dei frammenti di frattura.
Sul punto deve osservarsi che “ il medico radiologo, essendo, al pari degli altri sanitari, tenuto alla diligenza specifica di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ., non può limitarsi a una mera e formale lettura degli esiti dell'esame diagnostico effettuato, ma, allorché tali esiti lo suggeriscano (e dunque ove, segnatamente, si tratti di esiti c.d. aspecifici del quadro radiologico), è tenuto ad attivarsi per un approfondimento della situazione, dovendo, quindi, prospettare al paziente anche la necessità o l'esigenza di far fronte ad ulteriori e più adeguati esami» Cass., 23/12/2022, n. 37728.
Ulteriore elemento di criticità fu la decisione di non aver fatto eseguire un radiogramma di controllo dopo la rimozione della tutela gessata avvenuta a tempo stabilito in data 25/07/2017.
Deve da ultimo rilevarsi che ciò risulta anche dalle risultanze del ricovero dal 3/10 al 7/10/2017 del minore presso il Reparto di Chirurgia Pediatrica dell'IRCCS Policlinico di AV, con CP_6 diagnosi di “Pseudoartrosi in frattura transcondiloidea gomito sinistro”.
In questo contesto, sul punto, così viene riassunta la storia clinica: “ Risultano delineate le seguenti notizie storico-cliniche: (…) caduta accidentale su gonfiabili con frattura transcondiloidea gomito sx (30/06/2017) trattata conservativamente con apparecchio gessato brachiometacarpale presso Salerno. Rx controllo a TR (6/07/2017): riferita composizione. Rimozione apparecchio gessato (25/07/2017): riferita composizione. Si visionano rx di controllo che mostrano scomposizione gomito sinistro. Non è stato possibile eseguire TC per scarsa compliance.”
20 E' provato quindi che la mancata riduzione della frattura, la mancata prescrizione di adeguati protocolli terapeutici (quali una sintesi percutanea ovvero una tecnica chirurgica a “cielo chiuso”) hanno comportato un ritardo di consolidazione e influenzato lo sviluppo di pseudoartrosi. Il profilo terapeutico è stato pertanto condizionato dal lasso di tempo intercorso dal trauma al corretto inquadramento diagnostico e ciò, nonostante, l'abnorme diastasi di frammento osseo fosse chiaramente visibile sin dal primo controllo radiografico disponibile (così come in tutti quelli successivi).
Per l'effetto l'inadeguatezza delle prestazioni condotte, sia presso il PS di Vallo della Lucania, e successivamente presso Ospedale di TR, ha comportato il determinarsi di un danno biologico supplettivo, di natura iatrogena, rispetto a quanto, comunque, atteso ed usualmente osservabile su consimili lesioni adeguatamente trattate.
Tuttavia, sulla domanda della convenuta
[...]
, volta ad accertare la Controparte_1 graduazione, anche in vista di una successiva azione di regresso, delle diverse, eventualmente concorrenti, responsabilità risarcitorie dei due Enti convenuti, in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili , e della convenuta Controparte_2
, in via subordinata, di condanna dell' nei limiti
[...] CP_3 della responsabilità ad essa ad essa imputabile in via esclusiva quantificandone la percentuale, deve osservarsi quanto segue.
Ebbene, tali elementi se, per un verso, denotano che le lesioni riportate e la menomazione attualmente constatata non possono essere riferite in via univoca, diretta, esclusiva all'evento del 30/06/2017, ma riconoscono nella mancata individuazione della dislocazione del frammento di frattura a livello sovracondiloideo laterale di omero, il fattore eziopatogenetico rilevante nell'evoluzione negativa del bilancio lesionale iniziale ovvero maggiormente compromissorio dell'esito clinico concretamente realizzatosi, e, se, pertanto, non sono tali da incidere sulla elisione del rapporto di causalità tra la condotta dei Sanitari del e del Controparte_10 [...]
e il danno riscontrato, sono, però, nel Controparte_11 contempo idonei ed indicativi, sulla base di una contestualizzazione delle condotte dei Sanitari del Presidio di Vallo della Lucania prima il 30 giugno 2017, e di Broni TR, poi, il 6 luglio 2017, che si sono succeduti nella diagnosi, ferma la responsabilità solidale nei confronti di Parte attrice, e , limitatamente ai rapporti interni, di ripartizione della quota di responsabilità, di un differente grado di responsabilità: deve ritenersi una responsabilità dei Controparte_12 nella misura del 70% e dei
[...] Controparte_13
nella misura del 30%.
[...]
21 Deve infatti sul punto farsi una valutazione, in concreto, di ciò che il Medico, nel momento specifico, in cui ha eseguito la diagnosi, poteva e doveva valutare: sul punto, sempre procedendo in una prospettiva concreta, non assume rilievo, esclusivamente, il significato dell'esame radiografico eseguito presso il di Broni Controparte_10
TR , ma, anche, l'assenza delle immagini precedenti per un confronto, nonché la prima diagnosi di frattura dell'epicondilo radiale sx effettuata nell'immediatezza dai Colleghi del Presidio di Vallo della Lucania, nonché la pregressa decisione di effettuare, nell'immediatezza, una manovra di riduzione della frattura, ed infine l'indicazione del Presidio di Vallo della Lucania circa la sussistenza di elementi indicativi di una buona riduzione dei frammenti di frattura, con prognosi di gg 30.
In questo contesto, specifico e cronologico, deve essere valutata la corresponsabilità dei , che Controparte_13 sussiste, posto che non furono parimenti in grado di identificare la dislocazione del focolaio di frattura, che si collocava a livello sovra condiloideo laterale di omero, e la persistente scomposizione del frammento di frattura, che appare, alla luce di tali elementi, nella ripartizione interna delle quote di responsabilità, stimabile nella misura del 30%.
Passando all'esame delle voci di danno dedotte da Parte attrice, i CT hanno concluso indicando:
- 4 giorni di inabilità temporanea assoluta,
- mesi tre complessivi di inabilità temporanea da suddividere nelle percentuali del 75%, del 50% e del 25%,
-nonché un grado di sofferenza psicofisica temporanea, quindi relativa a tale periodo di 3.5/5 in una scala da 1 a 5,
- nonché un danno biologico compreso tra il 3 e il 6.5%,
- nonché un danno morale permanente, come sfumato grado di sofferenza psicofisica permanente, di 1.5/5 in una scala da 1 a 5
“ …danno biologico temporaneo, ossia il periodo inabilitante reso necessario per le correzioni chirurgiche e le relative sequele: esso consta di 4 giorni di inabilità temporanea biologica assoluta (periodo di degenza nosocomiale con necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico maggiormente invasivo comportante riduzione aperta con fissazione interna), di ulteriori 3 mesi di inabilità temporanea biologica da suddividere nelle percentuali del 75%, 50% e 25% per tanto si protrasse la gestione clinica della malattia iatrogena per l'indubbia iniziale compromissione funzionale con necessità di un più grossolano recupero clinico post-intervento…
22 … E' stimabile un consequenziale grado di sofferenza psicofisica temporanea di 3.5/5 in una scala da 1 a 5…
… L'aliquota del danno biologico permanente il cui equivalente economico è da rapportarsi ai valori del punto biologico compresi tra il 3 ed il 6,5%.
…E' stimabile uno sfumato grado di sofferenza psicofisica permanente di 1.5/5 in una scala da 1 a 5 (tabella sofferenza morale permanente: nessun supporto da parte di terzi per le AVQ, sporadica terapia analgesica, nessuna necessità di presidi sanitari, evidenza di menomazione non percepita da terzi, patemi per le rinunce occasionale”
Ebbene, all'esito della CT, al fine della liquidazione monetaria del danno, si fa riferimento alle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica" del Tribunale di Milano, aggiornate al momento della liquidazione.
Deve sul punto osservarsi che In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022
Indica così la Corte di Cassazione nella motivazione della citata ordinanza: “la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta “illecito “. La liquidazione del danno è un giudizio e, come tutti i giudizi, non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o Pretoria ) vigenti al momento in cui viene compiuto. “
Si osserva, sin da ora che, come verrà di seguito indicato, la somma, così, determinata dovrà essere soggetta ad operazione di devalutazione al momento del fatto, e successiva rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, dette Tabelle assumono “vocazione nazionale” e si riconosce ad esse “il valore, per la giurisprudenza di questa Corte, da ritenersi equo “ (Cass.
7.6.2011 n. 12408).
Ai fini della determinazione dell'importo, al fine di evitare una duplicazione della valutazione del danno biologico, inoltre, deve essere verificata , e viene assunta quale età, ulteriore parametro rilevante oltre il punto di danno riconosciuto, non già quella del fatto, il 30 giugno 2017, ma quella dell'attore, all'esito del periodo di invalidità temporanea, in quanto l'invalidità permanente “è suscettibile di
23 valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3806)
Fatta questa preliminare doverosa verifica, sia al momento del fatto, il 30 giugno 2017, il minore nato il Persona_12
18/12/2013, sia, all'esito del periodo di invalidità temporanea ( per complessivi mesi tre ) aveva tre anni.
Deve osservarsi, preliminarmente, sul punto, che la liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, e cioè con riferimento alla percentuale complessiva del danno, interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, da cui sottrarre quella non imputabile all'errore medico, il cui risultato postula una liquidazione “per sottrazione”, tra il primo e il secondo valore numerico: il relativo importo, stante la progressione geometrica e, non, aritmetica, del punto tabellare d'invalidità, deve così calcolarsi per sottrazione, non già individuando il punto percentuale, come sottrazione tra il punto percentuale massimo e quello minimo, ma calcolando il danno con riferimento a entrambi i punti indicati e, poi, effettuando la sottrazione tra i valori ottenuti. Quindi , posto il danno biologico compreso tra il 3 e il 6.5%, deve essere calcolato al 6.5% , poi al 3% , e infine va calcolata la differenza, diversamente risulterebbe superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale.
Sulla richiesta personalizzazione del danno: Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari,
24 può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari. (Nella specie, in relazione ad un'ipotesi di danno iatrogeno, la S.C. ha ritenuto meritevoli di valorizzazione, ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale, aspetti legati alle dinamiche emotive della vita relazionale ed interiore del soggetto leso, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento). Sez. 3 , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018
Inoltre, nel dettaglio, della valutazione e modalità di quantificazione delle voci del danno morale e del danno dinamico- relazione “è stato di recente ribadito che nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le c.d. tabelle milanesi, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.a.p. (Cass., 22/03/2024, n. 7892)” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 4680 del 22/02/2025.
Deve osservarsi sul punto che dalla CT è emerso che è stimabile un consequenziale grado di sofferenza psicofisica temporanea di 3.5/5 in una scala da 1 a 5…… L'aliquota del danno biologico permanente il cui equivalente economico è da rapportarsi ai valori del punto biologico compresi tra il 3 ed il 6,5%. …E' stimabile uno sfumato grado di sofferenza psicofisica permanente di 1.5/5 in una scala da 1 a 5 (tabella sofferenza morale permanente)
Pertanto la sofferenza psicofisica temporanea si colloca tra 3.5/5 in una scala da 1 a 5 , quindi si colloca nel periodo citato di mesi tre di invalidità temporanea, mentre la sofferenza morale permanente è stata ritenuta di grado sfumato di 1.5/5 in una scala da 1 a 5.
Sulla personalizzazione del danno, dalla testimonianza della IGra , zia del minore, è emerso che il minore, adesso, Testimone_1 sta frequentando i corsi di pallacanestro, e anche nel 2022 aveva
25 manifestato la volontà di intraprendere questo sport, aveva sempre manifestato il desiderio di praticare il basket ,all'inizio l'allenatore gli ha detto che faceva fatica con la mano, perché questo sport non era compatibile con l'impegno per gli arti superiori, ha difficolta a tener ferma la palla con la mano sinistra, quando la sua squadra disputa una partita rimane sempre seduto in panchina e durante gli allenamenti accusa subito stanchezza all'arto sinistro ed è costretto ad interrompere l'allenamento, rifiuta di portare maglie con le maniche corte e si giustifica dicendo “ mi vergogno della cicatrice e di avere un braccio più corto dell'altro”, viene chiamato dai coetanei “ braccio corto” a causa della minor lunghezza del braccio sinistro rispetto al destro: lui vuole giocare, ma siccome si stanca, l'allenatore lo mette subito in panchina.
Ricorrono, sulla base di tali elementi, i presupposti per la personalizzazione, con riferimento ai dedotti profili consistenti, sia nella sofferenza soggettiva, sia del danno dinamico-relazionale , da valutarsi con liquidazione di entrambe le voci di danno, mediante indicazione di un valore monetario complessivo.
In applicazione delle citate Tabelle, in ragione dell'invalidità temporanea, assumendo, quindi in base alle Tabelle al momento della liquidazione, si riconoscono le seguenti somme:
per l'invalidità temporanea assoluta € 220,96
per l'invalidità temporanea parziale al 75% € 1242,90
per l'invalidità temporanea parziale al 50%, € 828,60
per l'invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
per una somma totale a titolo di danno biologico temporaneo di € 2706,76.
Quanto al calcolo del danno biologico, occorre richiamare i principi sopra espressi, ovverosia, che occorre convertire la percentuale di invalidità ascritta all'agente, sul piano della causalità materiale, e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità, complessivamente accertata, quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, poiché dapprima, vanno stimate in punti percentuali l'invalidità complessiva (risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito) e quella preesistente;
poi, entrambe le percentuali devono essere convertite in una somma di denaro;
infine, si procede a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, ( Sez. 3 - , Ordinanza n. 32565 del 14/12/2024 ).
26 Tenuto conto del danno biologico riconosciuto ( un danno biologico compreso tra il 3 e il 6.5%, %) e dell'età ( anni tre ), e del citato calcolo c.d differenziale per “sottrazione “, sottraendo dal valore monetario dell'invalidità, complessivamente accertata, quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, si riconosce in termini economici a parte attrice un danno non patrimoniale complessivo differenziale, ovvero comprensivo, sia del pregiudizio fisico strictu sensu inteso, sia della sofferenza morale, conseguente ordinariamente al pregiudizio fisico, sia del danno dinamico- relazionale, pari a € 10.293,74, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo (dato dalla differenza tra il valore corrispondente al 6,5% di danno biologico di € 18.449,59 e il valore corrispondente al 3% pari a € 8.155,85).
A ciò si aggiungono € 155,75 per spese mediche ritenute congrue dai CT.
Quindi, il totale del danno non patrimoniale, risulta pari a € 10.449,49.
Questa somma deve essere devalutata al momento del fatto ( 30 giugno 2017), in base all'indice di devalutazione elaborato ISTAT: questa è infatti la data che ha determinato il danno e, quindi, a tale data deve essere liquidato il relativo pregiudizio in termini economici che risulta quindi pari a € 8.700,66
Tale somma deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione all'attualità, unitamente alla maturazione di interessi, calcolati anno per anno, in quanto oggetto di risarcimento, e dunque, costituente debito di valore, per un totale di € 11.556, 95, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Su tale somma, ferma la responsabilità solidale delle Parti convenute, riconosciuta a parte attrice, deve essere calcolata la quota di risarcimento delle seguenti quote di responsabilità nella causazione del sinistro delle Parti convenute, nei rapporti interni , come richiesto dalle Parti Convenute :
-nella misura del 70% in riferimento alla condotta della pari ad euro 8.089,86, Controparte_2 oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo
- nella misura del 30% in riferimento alla condotta della pari ad Controparte_1 euro 3467,08, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
A ciò si aggiunge una somma totale, a titolo di refusione delle spese sostenute da Parte attrice, per il procedimento ex art 696 bis cpc,
27 di euro 8124,04, così determinate: la refusione spese legali sostenute da Parte attrice per il compenso liquidato con provvedimento del 7/8/2023 ( Doc. 24 ) a favore dei CT nel provvedimento di ATP R.G. 2679/2022 pari ad euro 3.567,04 , nonché delle spese sostenute da Parte Attrice per l'assistenza prestata dal dott. e dal dott. Per_6
in seno alla CT svolta durante il procedimento di ATP R.G. Per_13
2620/2022 per la somma complessiva di euro 2.220,00 ( di cui euro 1.220,00 ( DOC 27 ) a favore del dott. ed euro Persona_6
1.000,00 ( Doc. 30) a favore del dott. ); nonché la refusione Per_13 delle spese legali sostenute da Parte attrice per l'Accertamento Tecnico Preventivo ex art 696 bis cpc che di determinano in euro 2337,00 : nella ripartizione interna, nella misura del 70% in riferimento alla condotta della pari ad euro Controparte_2
5686,82, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
nella misura del 30% in riferimento alla condotta della pari ad Controparte_1 euro 2437,21, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
A ciò si aggiunge la refusione delle spese per la redazione del parere medico legale per complessivi euro 1.720,00 ( nella ripartizione interna, nella misura del 70% corrispondente ad euro 1204,00 e nella misura del 30% corrispondente ad euro 516,00 ) oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
In conclusione deve essere accertata e dichiarata la corresponsabilità delle parti convenute l' Controparte_2
e l' nella
[...] Controparte_1 causazione del danno biologico, supplettivo, di natura iatrogena, rispetto a quanto comunque atteso ed usualmente osservabile su consimili lesioni adeguatamente trattate, in relazione ai fatti di cui al 30 giugno 2017, per l'effetto, in parziale accoglimento delle domande proposte, l' e l' Controparte_2 [...]
devono essere condannate, in via Controparte_1 solidale, al risarcimento, a favore del minore e Persona_1 della sig.ra , dei danni tutti, patrimoniali e non Persona_2 patrimoniali subiti dai predetti, nella misura di Euro 21.400,99, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo
Deve essere altresì accertata la graduazione, anche in vista di una successiva azione di regresso, delle diverse concorrenti, responsabilità risarcitorie dei due Enti convenuti, in funzione della ripartizione interna, nella misura del 70% in riferimento alla condotta imputabile alla per Controparte_2 corrispondenti euro 14.980,69 e nella misura del 30% in riferimento alla
28 condotta imputabile alla Controparte_1
per corrispondenti euro 6420,29, oltre
[...] interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore;
dovendosi disporre, nello specifico, una compensazione nella misura del 50% tra Parte attrice e l' Controparte_1
in considerazione delle risultanze in punto
[...] determinazione del danno non patrimoniale valutate in rapporto alle proposte conciliative formulate in atti da tale Parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di AV, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. Accerta e dichiara la corresponsabilità delle parti convenute l' e l' Controparte_2 [...]
nella causazione del danno Controparte_1 biologico, supplettivo, di natura iatrogena, rispetto a quanto comunque atteso ed usualmente osservabile su consimili lesioni adeguatamente trattate, in relazione ai fatti di cui al 30 giugno 2017 2. per l'effetto condanna in via solidale, l' Controparte_2
e l'
[...] Controparte_1
al risarcimento, a favore del minore
[...] Persona_1
e della sig.ra , dei danni tutti,
[...] Persona_2 patrimoniali e non patrimoniali subiti dai predetti, nella misura di Euro 21.400,99, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo 3. Accerta la graduazione, anche in vista di una successiva azione di regresso, delle diverse concorrenti, responsabilità risarcitorie dei due Enti convenuti, in funzione della ripartizione interna, nella misura del 70% in riferimento alla condotta imputabile alla Controparte_2
per corrispondenti euro 14.980,69 e nella misura
[...] del 30% in riferimento alla condotta imputabile alla
[...]
per Controparte_1 corrispondenti euro 6420,29, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo 4. condanna l' alla rifusione Controparte_2 in favore di Parte attrice con distrazione, in favore del Difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che
29 liquida in € 158,50 per esborsi, € 6.600,00 per onorari, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
5. Condanna l' , Controparte_1 previa compensazione parziale nella misura del 50% alla rifusione in favore di Parte attrice con distrazione, in favore del Difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che liquida in € 158,50 per esborsi, € 3.300,00 per onorari, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma III c.p.c..
Sentenza depositata il 21 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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