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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6697 / 2022 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa AF Caporale all'udienza del 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv MERENDA BARTOLOMEO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
(già in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 CP_2
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/10/2022 parte ricorrente evidenziava: di essere stata assunta in data 4/11/2016 dalla con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time ed CP_3
inquadrata al IV livello del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi;
che la società aveva stipulato con la società Sercom Srl contratto di fitto di ramo d'azienda e di esser stata assunta -nel periodo dal 29 Novembre 2017al 31.10.2018- dalla Sercom s.r.l. che l'aveva inquadrata nel V livello;
deduceva: di aver lavorato nel periodo settembre-novembre
2017, presso il negozio di surgelati “Oceano” di Marigliano e per tutto il resto del periodo presso il negozio di surgelati sito in Maddaloni, via Napoli n. 6; di aver svolto sempre le stesse mansioni di addetta alla sistemazione e preparazione nel bancone dei prodotti di pescheria (ivi compresa la pulizia del pesce fresco del banco e delle celle frigorifere), di aver svolto le suddette mansioni prevalentemente insieme alla collega , di aver lavorato per tutto il periodo sei Parte_2
1 giorni la settimana dal lunedì al sabato tra le ore 8:00 e le 13:30 e tra le 16:00 e le 20:00 e la domenica dalle 8:00 alle 13:30; di aver percepito a titolo di retribuzione l'importo di euro 800,00 mensili in contanti per il primo anno di lavoro, poi di euro 400,00 mensili in contanti e poi, a mezzo bonifico bancario, somme sempre inferiori a quelle indicate in busta paga, di aver fruito di soli dieci giorni di ferie l'anno , di non aver percepito alcunchè a titolo di 13° e 14° mensilità ed a titolo di TFR al termine del rapporto;
concludeva per la condanna della e della CP_1
SERCOM S.R.L., in persona dei rispettivi l.r.p.t., al pagamento in suo favore, in solido tra loro, dell'importo di euro 17.911,92 come da conteggi, per accertare il proprio diritto all'inquadramento al IV livello nel periodo di lavoro svolto presso la Sercom Srl e per la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore dell'importo di euro 19.578,35 come da conteggi;
il ricorso veniva notificato alla (già che non si costituiva in giudizio;
il CP_1 CP_2
procuratore rinunciava alla domanda proposta nei confronti della Sercom s.r.l. per non esser riuscito a notificare regolarmente il ricorso;
venivano escussi i testi ammessi e la causa è stata definita oggi, con la presente sentenza all'esito della camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della regolarmene citata in giudizio e CP_1
non costituita (cfr ricorso notificato in atti) e la rinuncia al ricorso inizialmente proposto anche nei confronti della (cfr verbale del 20.10.25) ; CP_4
Nel merito la domanda va accolta per quanto di ragione;
Parte ricorrente ha dimostrato mediante le testimonianze acquisite agli atti e i documenti esibiti la sussistenza del rapporto di lavoro e le circostanze dedotte in ricorso in ordine alle mansioni svolte ed all'orario di lavoro abitualmente osservato (cfr buste paga estratto contributivo e dichiarazioni rese dal teste ); Parte_2
CP_ In particolare si rileva che sebbene la abbia denunciato all' rapporto di lavoro CP_1
con la sig.ra dal 4.11.2016 al 28.2.2017 a tempo pieno e dal 8.3.2017-28.11.2017 a Parte_1
tempo parziale, il teste escusso , collega di lavoro della ricorrente nel periodo Parte_2
oggetto di causa, ha invece riferito che la ricorrente aveva osservato, per tutto il periodo, orario lavorativo pieno;
Ritenuta l'attendibilità del teste escusso e rilevato che parte convenuta, non costituita in giudizio, non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento di somme maggiori di quelle indicate in
2 ricorso come percepite possono pertanto essere riconosciute somme in favore della lavoratrice a titolo di differenze sulla retribuzione tabellare dovuta, tredicesima mensilità e TFR;
Nulla può invece essere riconosciuto a titolo di quattordicesima mensilità -in ragione della mancata dimostrazione dell'adesione di parte convenuta al CCNL invocato (cfr Cass Civ 27138
2013)- ed a titolo di lavoro straordinario e mancato godimento di ferie/permessi -per la genericità delle dichiarazioni rese sul punto dall'unico teste escusso-;
Ciò detto, non è apparso opportuno affidare ad una consulenza tecnica d'ufficio il compito di calcolare il "quantum" delle spettanze dovute all'attrice tenendo conto della possibilità di utilizzare ai fini della decisione la consulenza esibita dalla ricorrente in quanto elaborata tenendo
[... conto della retribuzione tabellare comunque già riconosciuta dalla alla sig.ra CP_3
(cfr buste paga in atti); Parte_1
Tanto premesso parte ricorrente va condannata al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 13.961,47 (di cui euro 10.423,86 a titolo di differenze sulla retribuzione tabellare dovuta, euro 1730,07 a titolo di tredicesima mensilità ed euro 1807,54 a titolo di TFR) oltre accessori come per legge;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
6697 / 2022
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 13.961,47 oltre accessori come per legge
Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1
parte ricorrente che liquida in euro 3.800,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato se versato con attribuzione
Santa Maria Capua Vetere ,20/10/2025
Il giudice
Dott.ssa AF
Caporale
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa AF Caporale all'udienza del 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv MERENDA BARTOLOMEO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
(già in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 CP_2
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/10/2022 parte ricorrente evidenziava: di essere stata assunta in data 4/11/2016 dalla con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time ed CP_3
inquadrata al IV livello del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi;
che la società aveva stipulato con la società Sercom Srl contratto di fitto di ramo d'azienda e di esser stata assunta -nel periodo dal 29 Novembre 2017al 31.10.2018- dalla Sercom s.r.l. che l'aveva inquadrata nel V livello;
deduceva: di aver lavorato nel periodo settembre-novembre
2017, presso il negozio di surgelati “Oceano” di Marigliano e per tutto il resto del periodo presso il negozio di surgelati sito in Maddaloni, via Napoli n. 6; di aver svolto sempre le stesse mansioni di addetta alla sistemazione e preparazione nel bancone dei prodotti di pescheria (ivi compresa la pulizia del pesce fresco del banco e delle celle frigorifere), di aver svolto le suddette mansioni prevalentemente insieme alla collega , di aver lavorato per tutto il periodo sei Parte_2
1 giorni la settimana dal lunedì al sabato tra le ore 8:00 e le 13:30 e tra le 16:00 e le 20:00 e la domenica dalle 8:00 alle 13:30; di aver percepito a titolo di retribuzione l'importo di euro 800,00 mensili in contanti per il primo anno di lavoro, poi di euro 400,00 mensili in contanti e poi, a mezzo bonifico bancario, somme sempre inferiori a quelle indicate in busta paga, di aver fruito di soli dieci giorni di ferie l'anno , di non aver percepito alcunchè a titolo di 13° e 14° mensilità ed a titolo di TFR al termine del rapporto;
concludeva per la condanna della e della CP_1
SERCOM S.R.L., in persona dei rispettivi l.r.p.t., al pagamento in suo favore, in solido tra loro, dell'importo di euro 17.911,92 come da conteggi, per accertare il proprio diritto all'inquadramento al IV livello nel periodo di lavoro svolto presso la Sercom Srl e per la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore dell'importo di euro 19.578,35 come da conteggi;
il ricorso veniva notificato alla (già che non si costituiva in giudizio;
il CP_1 CP_2
procuratore rinunciava alla domanda proposta nei confronti della Sercom s.r.l. per non esser riuscito a notificare regolarmente il ricorso;
venivano escussi i testi ammessi e la causa è stata definita oggi, con la presente sentenza all'esito della camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della regolarmene citata in giudizio e CP_1
non costituita (cfr ricorso notificato in atti) e la rinuncia al ricorso inizialmente proposto anche nei confronti della (cfr verbale del 20.10.25) ; CP_4
Nel merito la domanda va accolta per quanto di ragione;
Parte ricorrente ha dimostrato mediante le testimonianze acquisite agli atti e i documenti esibiti la sussistenza del rapporto di lavoro e le circostanze dedotte in ricorso in ordine alle mansioni svolte ed all'orario di lavoro abitualmente osservato (cfr buste paga estratto contributivo e dichiarazioni rese dal teste ); Parte_2
CP_ In particolare si rileva che sebbene la abbia denunciato all' rapporto di lavoro CP_1
con la sig.ra dal 4.11.2016 al 28.2.2017 a tempo pieno e dal 8.3.2017-28.11.2017 a Parte_1
tempo parziale, il teste escusso , collega di lavoro della ricorrente nel periodo Parte_2
oggetto di causa, ha invece riferito che la ricorrente aveva osservato, per tutto il periodo, orario lavorativo pieno;
Ritenuta l'attendibilità del teste escusso e rilevato che parte convenuta, non costituita in giudizio, non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento di somme maggiori di quelle indicate in
2 ricorso come percepite possono pertanto essere riconosciute somme in favore della lavoratrice a titolo di differenze sulla retribuzione tabellare dovuta, tredicesima mensilità e TFR;
Nulla può invece essere riconosciuto a titolo di quattordicesima mensilità -in ragione della mancata dimostrazione dell'adesione di parte convenuta al CCNL invocato (cfr Cass Civ 27138
2013)- ed a titolo di lavoro straordinario e mancato godimento di ferie/permessi -per la genericità delle dichiarazioni rese sul punto dall'unico teste escusso-;
Ciò detto, non è apparso opportuno affidare ad una consulenza tecnica d'ufficio il compito di calcolare il "quantum" delle spettanze dovute all'attrice tenendo conto della possibilità di utilizzare ai fini della decisione la consulenza esibita dalla ricorrente in quanto elaborata tenendo
[... conto della retribuzione tabellare comunque già riconosciuta dalla alla sig.ra CP_3
(cfr buste paga in atti); Parte_1
Tanto premesso parte ricorrente va condannata al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 13.961,47 (di cui euro 10.423,86 a titolo di differenze sulla retribuzione tabellare dovuta, euro 1730,07 a titolo di tredicesima mensilità ed euro 1807,54 a titolo di TFR) oltre accessori come per legge;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
6697 / 2022
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 13.961,47 oltre accessori come per legge
Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1
parte ricorrente che liquida in euro 3.800,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato se versato con attribuzione
Santa Maria Capua Vetere ,20/10/2025
Il giudice
Dott.ssa AF
Caporale
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