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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/04/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1142/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1142/2022 promossa da:
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE 00000000000, con il patrocinio dell'avv.
STUCCHI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA LENTASIO 9 MILANO presso il difensore;
APPELLANTE
Contro
VI PO, con il patrocinio degli avv.ti OLIVIERI MARIA CARLA, PIROLI MARINA,
LANGELLA LUIGI in VIA DEL TORO 3 BOLOGNA presso il difensore, mero domiciliatario, avv.
OLIVIERI MARIA CARLA;
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 00818570012, con il patrocinio dell'avv. DI LEO PAOLO e dell'avv. DALLA VERITA' VITTORIA ( ) PIAZZA CALDERINI 5 C.F._1
BOLOGNA, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo.
APPELLATI
Avverso la sentenza n. 610 del 2022 emessa dal Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
La società appellante ha concluso come segue:
Nel merito: in accoglimento del primo motivo d'appello accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto dedotte negli atti di entrambi i gradi di giudizio, accertare e dichiarare, la titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo ad AN LO OR & Specialty SE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per l'evento dedotto in giudizio in capo alla DI Individuale AV
LL, in persona del suo titolare e legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di AN LO OR & Specialty SE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma da quest'ultima corrisposta alla propria assicurata a seguito ai danni derivati dalla integrale distruzione della merce pagina 1 di 8 danneggiata, così come indicati in premessa, e pari ad Euro 54.416,91, o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma così rivalutata dal giorno del dovuto sino al saldo effettivo, nonché condannare l'impresa individuale di autotrasporti AV LL, in persona del suo titolare e legale rappresentante pro tempore, e UN Assicurazioni S.p.A., in persona del suo Procuratore e legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di loro medio tempore pagato da AN LO OR & Specialty SE a titolo di spese legali in forza della sentenza impugnata. - In ogni caso: con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 346 c.p.c. si ribadiscono in questa sede le conclusioni rassegnate nel giudizio avente R.G. n. 1361/2019 conclusosi innanzi al Tribunale di Parma: − Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, accertare e dichiarare, in capo alla convenuta impresa individuale di autotrasporti
AV LL la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per l'evento dedotto in giudizio, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di AN LO OR & Speciality SE della somma da quest'ultima corrisposta alla propria assicurata a seguito ai danni derivati dalla integrale distruzione della merce danneggiata, così come indicati in premessa, e pari ad Euro 54.416,91, o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma così rivalutata dal giorno del dovuto sino al saldo effettivo. Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare, nonché di articolare mezzi istruttori e depositare documenti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre a IVA e CPA.
AV LL così ha precisato le proprie conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Bologna: nel merito in via principale: rigettare l'appello proposto da AN LO
OR & Specialty SE avverso la sentenza n. 610 depositata il 12 maggio 2022 dal Tribunale di Parma nel procedimento n. 1361/2029 RGC, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte ed ogni ulteriore consequenziale provvedimento;
In subordine: in caso di accoglimento della domanda attorea, stante la mancanza di colpa grave o dolo in capo al vettore convenuto, considerare il limite posto dall'art.1696 c.c. secondo cui il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali, con conseguente determinazione della somma dovuta nella misura di €.10.172,00; In via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi si accertasse che i danni lamentati da parte attrice siano da attribuirsi a responsabilità per colpa grave della odierna convenuta, con eventuale conseguente condanna della stessa al pagamento dei danni subiti dall'attore, manlevare la convenuta da ogni e qualsiasi responsabilità con condanna della chiamata in garanzia
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla refusione diretta dei danni in favore dell'attrice o, in subordine, alla restituzione di ogni e qualsiasi somma che la convenuta stessa fosse obbligata a rifondere all'attrice in dipendenza dei fatti per cui è causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in entrambi i gradi di giudizio”.
UN Assicurazioni s.p.a. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill. ma Corte di Appello di Bologna: nel merito: rigettare l'appello proposto da AN LO OR &
Specialty SE in riforma della sentenza n. 610 pubblicata in data 12 maggio 2022 dal Tribunale di Parma nel procedimento avente RG n. 1361/2029 in quanto infondato in fatto ed in diritto con ogni consequenziale provvedimento;
in via subordinata: in caso di accoglimento in tutto o in parte delle domande fatte valere da AN LO OR Speciality
SE nei confronti della DI Individuale AV LL accertare il diritto dell'assicurata di limitare la responsabilità del vettore alla somma di euro 10.172 per le ragioni di cui in narrativa;
In via ulteriormente subordinata: accertare l'obbligo da parte di Unipolsai Assicurazioni S.p.a. di garantire e manlevare l'assicurata esclusivamente sulla scorta delle condizioni di polizza, con i relativi scoperti e franchigie. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in entrambi i gradi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato AN LO OR & Speciality SE, in qualità sia di assicuratore surrogatosi nei diritti di STEF IT s.p.a., che di cessionaria dei diritti di quest'ultima, conveniva dinanzi al Tribunale di Parma la ditta individuale AV LL, domandandone la condanna al pagamento della somma corrisposta in favore della propria assicurata per i danni derivanti dalla distruzione di merce durante un trasporto via terra.
Riferiva in merito, che in data 2.10.2017 l'assicurata STEF IT s.p.a., società specializzata nel trasporto e nella logistica alimentare, aveva affidato all'impresa individuale di autotrasporti, LL pagina 2 di 8 AV, il trasporto di un carico di prodotti alimentari freschi, soggetti a temperatura controllata;
la merce non giungeva tuttavia a destinazione in quanto l'autista, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 60+680 sulla carreggiata Sud Comune Piacenza dell'autostrada A1 in direzione Bologna, perdeva il controllo del mezzo ed usciva di strada, terminando la corsa nella scarpata sottostante la carreggiata.
Il sinistro cagionava l'interruzione del ciclo del freddo ed il medico AUSL intervenuto in loco dichiarava che gli alimenti traportati non erano idonei al consumo, disponendone la distruzione.
Stante l'integrale danneggiamento della merce, le mittenti emettevano, in favore della destinataria Conad del Tirreno Società Cooperativa, note di credito per l'intero valore del carico e ne addebitavano l'importo a STEF IT s.p.a. Quest'ultima veniva indennizzata dalla propria assicurata AN dell'importo complessivo di €
54,416,91, somma a propria volta pretesa, nel presente giudizio, dalla compagnia assicurativa nei confronti del ritenuto responsabile, LL AV.
La compagnia invocava la sussistenza di una responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in capo al
LL, e una colpa grave della ditta individuale nella produzione dei danni reclamati, sì che avrebbe dovuto escludersi, secondo parte attrice, il limite di responsabilità vettoriale previsto dall'art. 1696 c.c.
LL AV si costituiva in giudizio e, chiamata in causa la propria compagnia assicurativa, domandava in primo luogo il rigetto della domanda, negando che il fatto si fosse verificato per sua colpa ed imperizia.
L'uscita di strada del conducente era stata infatti causata, a dire di parte convenuta, dalla manovra di sorpasso effettuata da altro camion presente sulla carreggiata che, stringendo il veicolo verso il bordo strada, ne cagionava l'uscita dalla sede stradale e il conseguente rovesciamento. Parimenti contestava la quantificazione dei danni domandati, atteso che: “la documentazione indicata in atti nulla dice in merito al calcolo dell'ammontare dei danni che si presumono ristorati alla TE”
(pag. 4 comparsa di costituzione).
Si costituiva la terza chiamata UN Assicurazioni s.p.a., deducendo l'assoluto difetto di legittimazione ad agire in capo all'attrice AN e/o della titolarità del diritto di rivalsa ex art. 1916
c.c., stante la mancata prova del pagamento dell'indennizzo da parte di AN e la mancata produzione della relativa polizza.
D'altra parte, negava potesse configurarsi una responsabilità ex art. 1693 c.c. se, come riferito dall'autista, il sinistro si verificò a causa della condotta di un terzo. Rilevava altresì che, ai sensi dell'art. 1696 c.c., il vettore ha diritto di limitare la propria responsabilità sino ad un massimo di un euro per kilogrammo di merce perduta o avariata.
Infine, negava potesse rinvenirsi una colpa grave nel contegno tenuto dal vettore che, al più, aveva perso il controllo del mezzo per distrazione (pag. 6 comparsa di costituzione).
Precisava ancora che la copertura assicurativa nei confronti di LL AV valeva nei limiti delle garanzie e massimali previste e delle condizioni contrattuali e al netto delle franchigie e del minimo scoperto.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale veniva decisa con sentenza n. 610/2022, che rigettava la domanda con i seguenti passaggi logico - giuridici: il primo giudice reputava che la società attrice non avesse offerto sufficiente prova degli elementi costitutivi delle domande formulate, nella specie della titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio. pagina 3 di 8 Non vi era infatti prova che AN avesse effettivamente pagato l'indennizzo in favore della propria assicurata, né l'atto di quietanza e surroga prodotta in atti poteva ritenersi idoneo allo scopo, visto che subordinava gli effetti della quietanza alla condizione del pagamento.
Il primo giudice precisava invero: l'atto di quietanza consiste proprio in una dichiarazione di scienza unilaterale recettizia, rivolta al solvens, con cui il creditore riconosce di essere stato pagato e dunque confessoria del fatto del pagamento. Mentre, la scrittura prodotta, lungi dall'attestare il pagamento, comprova semmai il contrario, ossia che all'atto della sottoscrizione del documento, peraltro privo di data, il pagamento “effettivo” non era ancora avvenuto (pag. 2 sentenza).
Riteneva che la scrittura prodotta non potesse integrare una cessione del credito risarcitorio ex art. 1260
c.c., perché il riferimento alla cessione dei diritti contenuto nell'atto in questione pareva utilizzato, secondo il primo giudice, in senso a – tecnico al fine di riferirsi agli effetti della surrogazione, atteso che, alcun interesse avrebbe avuto l'assicurato a cedere il proprio diritto risarcitorio vantato nei confronti della Impresa individuale AV LL in assenza di pagamento ritenuto satisfattorio da parte della compagnia con la quale era assicurata dietro pagamento di un premio (pag. 3 sentenza).
Pertanto, secondo il Tribunale, la scrittura avrebbe dovuto essere interpretata, intendendo che la cessione, da parte di STEF IT s.p.a., dei propri diritti risarcitori dovesse trovare causa – con evidente sinallagma - nel pagamento di somme da parte dell'assicuratore, onde in assenza di pagamento alcuna cessione poteva ritenersi avvenuta.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello AN LO OR & Speciality SE, lamentando l'erroneità della decisione, nella parte in cui ha escluso l'avvenuta cessione dei diritti derivanti dal trasporto in suo favore.
Ha riproposto nel merito le domande, eccezioni e difese già formulate nel primo grado di giudizio.
Si sono costituiti nel giudizio la DI Individuale LL AV e UN Assicurazioni, entrambi insistendo per il rigetto del gravame.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con provvedimento del 22.05.2024.
***
Con l'unico motivo di gravame, AN LO OR lamenta l'errore del primo giudice nell'aver inteso imprimere alla volontà delle parti, come espressa nell'atto di quietanza e cessione dei diritti, presupposti e condizioni ultronee, e requisiti non richiesti dalla legge.
In particolare, secondo l'appellante l'atto di cessione e quietanza depositato (doc. 7) pacificamente dimostrava in capo ad AN la qualità di cessionaria dei diritti della TE IT S.p.a nella parte in cui vi si dichiara che: “la cessione dei diritti ha effetto immediato all'atto della sottoscrizione”,
L'appellante ribadisce poi che la cessione del credito costituisce titolo diverso dalla surroga assicurativa, e richiede esclusivamente la prova, da parte di colui che agisce, dell'avvenuta cessione e non già dell'avvenuto pagamento dell'importo oggetto di cessione, vigendo il principio di “presunzione di causa”.
L'appello è fondato.
Non può essere condiviso il ragionamento del primo giudice laddove ha interpretato la scrittura di quietanza restrittivamente, ritenendo che la cessione dei diritti risarcitori vantati da STEF IT S.p.a. pagina 4 di 8 potesse avvenire solo in funzione ed in conseguenza (cioè: “in cambio di” con evidente sinallagma) del pagamento di somme da parte dell'assicuratore, sì che in assenza del versamento alcuna cessione poteva ritenersi realizzata (pag. 3 sentenza).
Come correttamente rilevato dall'appellante, infatti, nella cessione di credito, quale negozio a causa variabile, vige il principio di “presunzione di causa”. Essa può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento e garanzia) ed il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito, oneroso o di garanzia, senza che la causa dello stesso venga indicata nel negozio. Così, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione (Cass. da ultimo. 12611/2021).
È vero anche che al debitore ceduto sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante - stante il carattere astratto del negozio di cessione - e al medesimo non è consentito di interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, posto che il suo interesse si concreta solo nel compiere un efficace pagamento liberatorio.
Anche la Corte di legittimità ha precisato in merito che il debitore ceduto è legittimato ad indagare esclusivamente sull'esistenza e validità estrinseca e formale della cessione, quando gli sia stata notificata dal solo cessionario: in caso di incertezza in ordine all'esistenza della cessione, infatti, il dovere di correttezza incombente sul debitore ai sensi dell'art. 1175 c.c. impone l'indagine da parte di quest'ultimo circa l'effettiva esistenza della cessione (vedi, da ultimo Cass. 28093/2021).
Nel presente giudizio tuttavia il debitore LL AV non ha neppure contestato la esistenza della cessione, limitandosi a contestare nel merito la propria responsabilità nel sinistro verificatosi (cfr. comparsa di costituzione in primo grado), sì che essa può dirsi pienamente valida ed efficace, come risultante dall'atto di quietanza e surroga depositato in atti (doc. 7). Neppure è fondata l'eccezione sollevata da UN in ordine alla mancata notifica dell'atto di cessione nei confronti del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.
La notificazione al debitore ceduto cui fa riferimento la norma non richiede necessariamente la notifica effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma è un atto a forma libera, che può concretarsi in qualsivoglia comunicazione scritta, anche eventualmente la citazione in giudizio, che sia idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio
(Cass.12734/2021).
Nel caso di specie, in data 15.06.2017 AN recapitò a LL AV una comunicazione a mezzo pec nella quale spiegava di aver provveduto, a seguito della perdita della merce, a corrispondere alla propria assicurata somma pari ad € 54.416,91 e di conseguenza di essersi surrogata nei diritti di quest'ultima verso i responsabili del danno, divenendo anche cessionaria degli stessi (cfr. doc. 4 depositato da AN).
Pertanto, anche prima dell'instaurazione del giudizio il debitore era perfettamente consapevole dell'avvenuta cessione del credito in capo ad AN.
Riformata quindi, in accoglimento del gravame, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto carente di legittimazione attiva la attrice, occorre esaminare nel merito le domande formulate nel primo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 1693 c.c., il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova pagina 5 di 8 che la perdita o l'avaria sia derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
Nel presente giudizio AV LL insiste nell'affermare che il sinistro fu cagionato dalla manovra di sorpasso di altro camion, che provocò l'uscita del proprio mezzo dalla sede stradale. Tuttavia, le dichiarazioni rese dall'autista, AR IA, nell'immediatezza del sinistro - che effettivamente riferivano del suddetto superamento – non hanno trovato conferma in questo procedimento, attesa la rinuncia alla sua testimonianza da parte della difesa di LL;
né rivestono efficacia di piena prova fino a querela di falso come erroneamente dedotto dalla parte appellata.
È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, che le attestazioni contenute nel verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo all'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute alla presenza del pubblico ufficiale;
diversamente la fede privilegiata non si estende all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni in tal modo apprese (Cass. 31107/2022).
In ordine, dunque, alla ricostruzione della dinamica del sinistro, gli agenti accertatori così hanno riferito: “L'autoarticolato composto da trattore stradale – semirimorchio e targati rispettivamente
FG*986*hs/fo020518 (veicoli A e B) - condotto dal sig. AR IA, solo a bordo, percorreva l'A/1 con direzione di marcia Milano – Bologna. Dopo una sosta in piazzola di emergenza, sita dopo
l'ingresso di Piacenza Sud in carreggiata sud, riprendeva la marcia. Dopo solo un minuto di guida, raggiunta la velocità di 84 km/h, il AR, presumibilmente per una distrazione, perdeva il controllo del complesso veicolare che fuoriusciva dalla carreggiata al km 60 + 680”. Sentito in udienza sulla dinamica dell'incidente l'agente accertatore, Rebagliati Giorgio, chiariva: “Io e l'AGENTE VARCO CI abbiamo dedotto che l'autotrasportatore è rimasto fermo nella piazzola per fare la sosta, e che, finita la sosta, si è immesso nella corsia di emergenza per ripartire e dopo meno di un minuto di guida, ancora non entrato nella carreggiata, ma percorrendo la corsia di emergenza, entrava nella scarpata e si adagiava su un fianco nel campo adiacente. Lo abbiamo dedotto dall'esame dei dati tachigrafici registrati dal tachigrafo digitale da cui si vede quanto il mezzo era stato fermo e da quanto aveva iniziato la marcia. Siccome un veicolo di quelle dimensioni fermo sarebbe stato segnalato, abbiamo dedotto che la sosta sia avvenuta nella piazzola indicata nel verbale.
Il tipo di diagonale che ha fatto nella scarpata e la traccia ivi lasciata ci ha permesso di supporre che il mezzo non fosse mai rientrato in carreggiata come ho riferito”.
Dalla ricostruzione del sinistro contenuta nel prontuario di polizia stradale emerge dunque una dinamica differente da quella riferita nell'immediatezza dei fatti dall'autista della ditta appellata, che trova conferma anche dai dati tachigrafici esaminati dagli agenti accertatori.
La presenza invece di un soggetto terzo, che avrebbe superato il camion condotto da AR IA, non ha trovato riscontri diversi dalla dichiarazione resa dal medesimo conducente nell'immediatezza del fatto.
D'altra parte, anche volendo aderire alla versione fornita dall'appellato LL, non può ritenersi integrante un'ipotesi di caso fortuito, idonea a superare la presunzione di responsabilità ex art. 1693
c.c., la condotta di chi si limiti ad effettuare una manovra di sorpasso consentita.
Come pure contestato dagli agenti accertatori, ai sensi dell'art. 141 C.d.S, il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Dalle dichiarazioni rese dallo stesso AR emerge pagina 6 di 8 invece che questi si dilungò nell'osservare la manovra di superamento dallo specchio retrovisore, fino a che il mezzo non si ribaltò al di fuori della sede stradale.
In definitiva resta a carico del vettore LL la presunzione di responsabilità imposta dall'art. 1693
c.c.
Le sopra esposte considerazioni escludono l'applicabilità dei limiti imposti dall'art. 1696 c.c. al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate.
Il secondo comma del suddetto articolo, seppur preveda che il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri; all'ultimo comma contestualmente precisa che il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per
l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.
Nella fattispecie in esame la palese disattenzione, che in entrambe le ipotesi prospettate caratterizzò la guida del AR, integra colpa grave del vettore nella perdita della merce e quindi impone la quantificazione del relativo danno secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Sia infatti che si condivida la ricostruzione del sinistro effettuata dagli agenti accertatori, sia nel caso in cui si voglia ammettere l'avvenuto superamento dell'autoarticolato da parte di un soggetto terzo, è evidente la gravità del contegno tenuto dal conducente del mezzo, che, su di un tratto autostradale a tre corsie, pianeggiante e rettilineo con asfalto asciutto, dunque in condizioni di guida ordinarie, non riuscì
a mantenere il controllo del veicolo e a proseguire la marcia, pur in assenza di ostacoli alla guida, ed anzi, come ammesso dal medesimo conducente, si soffermò ad osservare lo specchietto retrovisore, così evidentemente distraendosi dalla guida sino a ritrovarsi ribaltato.
La documentazione prodotta da parte appellante (doc. 6) fornisce altresì prova idonea della correttezza della quantificazione del credito risarcitorio contenuta nell'atto di quietanza, pari ad € 54.416,91.
Sono state prodotte le fatture emesse dalle mittenti e le corrispondenti note di credito dalle medesime rilasciate in favore della destinataria Conad del Tirreno Società Cooperativa, per l'intero valore del carico perduto, che effettivamente corrispondono alla somma indicata nell'atto di quietanza. Peraltro, tutte contengono il riferimento alla mancata consegna della merce o all'incidente verificatosi e l'indicazione della data del sinistro avvenuto il 02.10.2017.
La generica contestazione sollevata dal debitore ceduto non vale a superare la prova documentale fornita dall'assicurazione, completa e coerente.
Infine, quanto alla chiamata in garanzia e manleva di UN Assicurazioni, compagnia assicurativa del LL, il limite dell'obbligazione gravante su quest'ultima è rappresentato dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 c.c., come espressamente previsto a pag. 1 del contratto assicurativo prodotto.
Considerato il peso complessivo delle merci perdute, pari a 10.172 kg, e il limite al risarcimento del danno per la perdita o avaria delle cose trasportate imposto dall'art. 1696 c.c., l'obbligo di manleva di
AN va limitato ad € 10.172.00.
Ancora, che AN LO OR fosse coassicuratrice e delegataria per la quota del 70%, non impone a quest'ultima di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili esclusivamente per la quota di indennizzo corrisposta in funzione del rischio percentuale assunto, atteso che nel presente giudizio essa pagina 7 di 8 agisce quale cessionaria del credito risarcitorio vantato da STEF, pertanto quale unica titolare dell'intero credito, pari a € 54.416,91.
La fondatezza del gravame impone la rideterminazione delle spese di lite in favore di AN in entrambi i gradi di giudizio, da porre a carico del LL, nel rispetto del principio di soccombenza.
Per le stesse ragioni UN Assicurazione s.p.a. deve rifondere le spese al LL, nei limiti della soccombenza.
Entrambi, soccombenti, debbono essere condannati alla restituzione di quanto ricevuto eventualmente in esecuzione della prima decisione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, in riforma della sentenza n. 610 del 2022 del Tribunale di Parma:
- accerta la responsabilità di LL AV per il danno derivante dalla perdita della merce, e lo condanna al pagamento, in favore di AN LO OR & Specialty SE, (cessionaria del credito risarcitorio di STEF), della somma di € 54.416,90, oltre a rivalutazione e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 2.10.2017 (giorno del sinistro) sino alla presente decisione, e interessi legali semplici dalla decisione al saldo,
- condanna LL AV alla rifusione alla AN delle spese del giudizio, che si liquidano in
€ 7.000,00 per il primo grado, in € 7.200,00 per il secondo grado, per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, e alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della decisione di primo grado, per spese di lite e accessori;
- condanna UN Assicurazioni s.p.a., a rifondere a LL AV la somma di € 10.172,00 oltre a rivalutazione e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 2.10.2017 sino alla presente decisione, e interessi legali semplici dalla decisione al saldo effettivo;
- condanna UN Assicurazioni s.p.a., a rifondere a LL AV le spese del giudizio, che si liquidano in € 3.800,00 per il primo grado, in € 4.000,00 per il secondo grado, per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
- condanna UN Assicurazioni s.p.a. alla restituzione ad AN di quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della decisione di primo grado, per spese di lite ed accessori.
Bologna, così deciso nella camera di Consiglio del 25 marzo 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1142/2022 promossa da:
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE 00000000000, con il patrocinio dell'avv.
STUCCHI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA LENTASIO 9 MILANO presso il difensore;
APPELLANTE
Contro
VI PO, con il patrocinio degli avv.ti OLIVIERI MARIA CARLA, PIROLI MARINA,
LANGELLA LUIGI in VIA DEL TORO 3 BOLOGNA presso il difensore, mero domiciliatario, avv.
OLIVIERI MARIA CARLA;
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 00818570012, con il patrocinio dell'avv. DI LEO PAOLO e dell'avv. DALLA VERITA' VITTORIA ( ) PIAZZA CALDERINI 5 C.F._1
BOLOGNA, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo.
APPELLATI
Avverso la sentenza n. 610 del 2022 emessa dal Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
La società appellante ha concluso come segue:
Nel merito: in accoglimento del primo motivo d'appello accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto dedotte negli atti di entrambi i gradi di giudizio, accertare e dichiarare, la titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo ad AN LO OR & Specialty SE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per l'evento dedotto in giudizio in capo alla DI Individuale AV
LL, in persona del suo titolare e legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di AN LO OR & Specialty SE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma da quest'ultima corrisposta alla propria assicurata a seguito ai danni derivati dalla integrale distruzione della merce pagina 1 di 8 danneggiata, così come indicati in premessa, e pari ad Euro 54.416,91, o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma così rivalutata dal giorno del dovuto sino al saldo effettivo, nonché condannare l'impresa individuale di autotrasporti AV LL, in persona del suo titolare e legale rappresentante pro tempore, e UN Assicurazioni S.p.A., in persona del suo Procuratore e legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di loro medio tempore pagato da AN LO OR & Specialty SE a titolo di spese legali in forza della sentenza impugnata. - In ogni caso: con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 346 c.p.c. si ribadiscono in questa sede le conclusioni rassegnate nel giudizio avente R.G. n. 1361/2019 conclusosi innanzi al Tribunale di Parma: − Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, accertare e dichiarare, in capo alla convenuta impresa individuale di autotrasporti
AV LL la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per l'evento dedotto in giudizio, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di AN LO OR & Speciality SE della somma da quest'ultima corrisposta alla propria assicurata a seguito ai danni derivati dalla integrale distruzione della merce danneggiata, così come indicati in premessa, e pari ad Euro 54.416,91, o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma così rivalutata dal giorno del dovuto sino al saldo effettivo. Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare, nonché di articolare mezzi istruttori e depositare documenti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre a IVA e CPA.
AV LL così ha precisato le proprie conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Bologna: nel merito in via principale: rigettare l'appello proposto da AN LO
OR & Specialty SE avverso la sentenza n. 610 depositata il 12 maggio 2022 dal Tribunale di Parma nel procedimento n. 1361/2029 RGC, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte ed ogni ulteriore consequenziale provvedimento;
In subordine: in caso di accoglimento della domanda attorea, stante la mancanza di colpa grave o dolo in capo al vettore convenuto, considerare il limite posto dall'art.1696 c.c. secondo cui il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali, con conseguente determinazione della somma dovuta nella misura di €.10.172,00; In via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi si accertasse che i danni lamentati da parte attrice siano da attribuirsi a responsabilità per colpa grave della odierna convenuta, con eventuale conseguente condanna della stessa al pagamento dei danni subiti dall'attore, manlevare la convenuta da ogni e qualsiasi responsabilità con condanna della chiamata in garanzia
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla refusione diretta dei danni in favore dell'attrice o, in subordine, alla restituzione di ogni e qualsiasi somma che la convenuta stessa fosse obbligata a rifondere all'attrice in dipendenza dei fatti per cui è causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in entrambi i gradi di giudizio”.
UN Assicurazioni s.p.a. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill. ma Corte di Appello di Bologna: nel merito: rigettare l'appello proposto da AN LO OR &
Specialty SE in riforma della sentenza n. 610 pubblicata in data 12 maggio 2022 dal Tribunale di Parma nel procedimento avente RG n. 1361/2029 in quanto infondato in fatto ed in diritto con ogni consequenziale provvedimento;
in via subordinata: in caso di accoglimento in tutto o in parte delle domande fatte valere da AN LO OR Speciality
SE nei confronti della DI Individuale AV LL accertare il diritto dell'assicurata di limitare la responsabilità del vettore alla somma di euro 10.172 per le ragioni di cui in narrativa;
In via ulteriormente subordinata: accertare l'obbligo da parte di Unipolsai Assicurazioni S.p.a. di garantire e manlevare l'assicurata esclusivamente sulla scorta delle condizioni di polizza, con i relativi scoperti e franchigie. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in entrambi i gradi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato AN LO OR & Speciality SE, in qualità sia di assicuratore surrogatosi nei diritti di STEF IT s.p.a., che di cessionaria dei diritti di quest'ultima, conveniva dinanzi al Tribunale di Parma la ditta individuale AV LL, domandandone la condanna al pagamento della somma corrisposta in favore della propria assicurata per i danni derivanti dalla distruzione di merce durante un trasporto via terra.
Riferiva in merito, che in data 2.10.2017 l'assicurata STEF IT s.p.a., società specializzata nel trasporto e nella logistica alimentare, aveva affidato all'impresa individuale di autotrasporti, LL pagina 2 di 8 AV, il trasporto di un carico di prodotti alimentari freschi, soggetti a temperatura controllata;
la merce non giungeva tuttavia a destinazione in quanto l'autista, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 60+680 sulla carreggiata Sud Comune Piacenza dell'autostrada A1 in direzione Bologna, perdeva il controllo del mezzo ed usciva di strada, terminando la corsa nella scarpata sottostante la carreggiata.
Il sinistro cagionava l'interruzione del ciclo del freddo ed il medico AUSL intervenuto in loco dichiarava che gli alimenti traportati non erano idonei al consumo, disponendone la distruzione.
Stante l'integrale danneggiamento della merce, le mittenti emettevano, in favore della destinataria Conad del Tirreno Società Cooperativa, note di credito per l'intero valore del carico e ne addebitavano l'importo a STEF IT s.p.a. Quest'ultima veniva indennizzata dalla propria assicurata AN dell'importo complessivo di €
54,416,91, somma a propria volta pretesa, nel presente giudizio, dalla compagnia assicurativa nei confronti del ritenuto responsabile, LL AV.
La compagnia invocava la sussistenza di una responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in capo al
LL, e una colpa grave della ditta individuale nella produzione dei danni reclamati, sì che avrebbe dovuto escludersi, secondo parte attrice, il limite di responsabilità vettoriale previsto dall'art. 1696 c.c.
LL AV si costituiva in giudizio e, chiamata in causa la propria compagnia assicurativa, domandava in primo luogo il rigetto della domanda, negando che il fatto si fosse verificato per sua colpa ed imperizia.
L'uscita di strada del conducente era stata infatti causata, a dire di parte convenuta, dalla manovra di sorpasso effettuata da altro camion presente sulla carreggiata che, stringendo il veicolo verso il bordo strada, ne cagionava l'uscita dalla sede stradale e il conseguente rovesciamento. Parimenti contestava la quantificazione dei danni domandati, atteso che: “la documentazione indicata in atti nulla dice in merito al calcolo dell'ammontare dei danni che si presumono ristorati alla TE”
(pag. 4 comparsa di costituzione).
Si costituiva la terza chiamata UN Assicurazioni s.p.a., deducendo l'assoluto difetto di legittimazione ad agire in capo all'attrice AN e/o della titolarità del diritto di rivalsa ex art. 1916
c.c., stante la mancata prova del pagamento dell'indennizzo da parte di AN e la mancata produzione della relativa polizza.
D'altra parte, negava potesse configurarsi una responsabilità ex art. 1693 c.c. se, come riferito dall'autista, il sinistro si verificò a causa della condotta di un terzo. Rilevava altresì che, ai sensi dell'art. 1696 c.c., il vettore ha diritto di limitare la propria responsabilità sino ad un massimo di un euro per kilogrammo di merce perduta o avariata.
Infine, negava potesse rinvenirsi una colpa grave nel contegno tenuto dal vettore che, al più, aveva perso il controllo del mezzo per distrazione (pag. 6 comparsa di costituzione).
Precisava ancora che la copertura assicurativa nei confronti di LL AV valeva nei limiti delle garanzie e massimali previste e delle condizioni contrattuali e al netto delle franchigie e del minimo scoperto.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale veniva decisa con sentenza n. 610/2022, che rigettava la domanda con i seguenti passaggi logico - giuridici: il primo giudice reputava che la società attrice non avesse offerto sufficiente prova degli elementi costitutivi delle domande formulate, nella specie della titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio. pagina 3 di 8 Non vi era infatti prova che AN avesse effettivamente pagato l'indennizzo in favore della propria assicurata, né l'atto di quietanza e surroga prodotta in atti poteva ritenersi idoneo allo scopo, visto che subordinava gli effetti della quietanza alla condizione del pagamento.
Il primo giudice precisava invero: l'atto di quietanza consiste proprio in una dichiarazione di scienza unilaterale recettizia, rivolta al solvens, con cui il creditore riconosce di essere stato pagato e dunque confessoria del fatto del pagamento. Mentre, la scrittura prodotta, lungi dall'attestare il pagamento, comprova semmai il contrario, ossia che all'atto della sottoscrizione del documento, peraltro privo di data, il pagamento “effettivo” non era ancora avvenuto (pag. 2 sentenza).
Riteneva che la scrittura prodotta non potesse integrare una cessione del credito risarcitorio ex art. 1260
c.c., perché il riferimento alla cessione dei diritti contenuto nell'atto in questione pareva utilizzato, secondo il primo giudice, in senso a – tecnico al fine di riferirsi agli effetti della surrogazione, atteso che, alcun interesse avrebbe avuto l'assicurato a cedere il proprio diritto risarcitorio vantato nei confronti della Impresa individuale AV LL in assenza di pagamento ritenuto satisfattorio da parte della compagnia con la quale era assicurata dietro pagamento di un premio (pag. 3 sentenza).
Pertanto, secondo il Tribunale, la scrittura avrebbe dovuto essere interpretata, intendendo che la cessione, da parte di STEF IT s.p.a., dei propri diritti risarcitori dovesse trovare causa – con evidente sinallagma - nel pagamento di somme da parte dell'assicuratore, onde in assenza di pagamento alcuna cessione poteva ritenersi avvenuta.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello AN LO OR & Speciality SE, lamentando l'erroneità della decisione, nella parte in cui ha escluso l'avvenuta cessione dei diritti derivanti dal trasporto in suo favore.
Ha riproposto nel merito le domande, eccezioni e difese già formulate nel primo grado di giudizio.
Si sono costituiti nel giudizio la DI Individuale LL AV e UN Assicurazioni, entrambi insistendo per il rigetto del gravame.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con provvedimento del 22.05.2024.
***
Con l'unico motivo di gravame, AN LO OR lamenta l'errore del primo giudice nell'aver inteso imprimere alla volontà delle parti, come espressa nell'atto di quietanza e cessione dei diritti, presupposti e condizioni ultronee, e requisiti non richiesti dalla legge.
In particolare, secondo l'appellante l'atto di cessione e quietanza depositato (doc. 7) pacificamente dimostrava in capo ad AN la qualità di cessionaria dei diritti della TE IT S.p.a nella parte in cui vi si dichiara che: “la cessione dei diritti ha effetto immediato all'atto della sottoscrizione”,
L'appellante ribadisce poi che la cessione del credito costituisce titolo diverso dalla surroga assicurativa, e richiede esclusivamente la prova, da parte di colui che agisce, dell'avvenuta cessione e non già dell'avvenuto pagamento dell'importo oggetto di cessione, vigendo il principio di “presunzione di causa”.
L'appello è fondato.
Non può essere condiviso il ragionamento del primo giudice laddove ha interpretato la scrittura di quietanza restrittivamente, ritenendo che la cessione dei diritti risarcitori vantati da STEF IT S.p.a. pagina 4 di 8 potesse avvenire solo in funzione ed in conseguenza (cioè: “in cambio di” con evidente sinallagma) del pagamento di somme da parte dell'assicuratore, sì che in assenza del versamento alcuna cessione poteva ritenersi realizzata (pag. 3 sentenza).
Come correttamente rilevato dall'appellante, infatti, nella cessione di credito, quale negozio a causa variabile, vige il principio di “presunzione di causa”. Essa può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento e garanzia) ed il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito, oneroso o di garanzia, senza che la causa dello stesso venga indicata nel negozio. Così, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione (Cass. da ultimo. 12611/2021).
È vero anche che al debitore ceduto sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante - stante il carattere astratto del negozio di cessione - e al medesimo non è consentito di interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, posto che il suo interesse si concreta solo nel compiere un efficace pagamento liberatorio.
Anche la Corte di legittimità ha precisato in merito che il debitore ceduto è legittimato ad indagare esclusivamente sull'esistenza e validità estrinseca e formale della cessione, quando gli sia stata notificata dal solo cessionario: in caso di incertezza in ordine all'esistenza della cessione, infatti, il dovere di correttezza incombente sul debitore ai sensi dell'art. 1175 c.c. impone l'indagine da parte di quest'ultimo circa l'effettiva esistenza della cessione (vedi, da ultimo Cass. 28093/2021).
Nel presente giudizio tuttavia il debitore LL AV non ha neppure contestato la esistenza della cessione, limitandosi a contestare nel merito la propria responsabilità nel sinistro verificatosi (cfr. comparsa di costituzione in primo grado), sì che essa può dirsi pienamente valida ed efficace, come risultante dall'atto di quietanza e surroga depositato in atti (doc. 7). Neppure è fondata l'eccezione sollevata da UN in ordine alla mancata notifica dell'atto di cessione nei confronti del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.
La notificazione al debitore ceduto cui fa riferimento la norma non richiede necessariamente la notifica effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma è un atto a forma libera, che può concretarsi in qualsivoglia comunicazione scritta, anche eventualmente la citazione in giudizio, che sia idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio
(Cass.12734/2021).
Nel caso di specie, in data 15.06.2017 AN recapitò a LL AV una comunicazione a mezzo pec nella quale spiegava di aver provveduto, a seguito della perdita della merce, a corrispondere alla propria assicurata somma pari ad € 54.416,91 e di conseguenza di essersi surrogata nei diritti di quest'ultima verso i responsabili del danno, divenendo anche cessionaria degli stessi (cfr. doc. 4 depositato da AN).
Pertanto, anche prima dell'instaurazione del giudizio il debitore era perfettamente consapevole dell'avvenuta cessione del credito in capo ad AN.
Riformata quindi, in accoglimento del gravame, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto carente di legittimazione attiva la attrice, occorre esaminare nel merito le domande formulate nel primo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 1693 c.c., il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova pagina 5 di 8 che la perdita o l'avaria sia derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
Nel presente giudizio AV LL insiste nell'affermare che il sinistro fu cagionato dalla manovra di sorpasso di altro camion, che provocò l'uscita del proprio mezzo dalla sede stradale. Tuttavia, le dichiarazioni rese dall'autista, AR IA, nell'immediatezza del sinistro - che effettivamente riferivano del suddetto superamento – non hanno trovato conferma in questo procedimento, attesa la rinuncia alla sua testimonianza da parte della difesa di LL;
né rivestono efficacia di piena prova fino a querela di falso come erroneamente dedotto dalla parte appellata.
È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, che le attestazioni contenute nel verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo all'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute alla presenza del pubblico ufficiale;
diversamente la fede privilegiata non si estende all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni in tal modo apprese (Cass. 31107/2022).
In ordine, dunque, alla ricostruzione della dinamica del sinistro, gli agenti accertatori così hanno riferito: “L'autoarticolato composto da trattore stradale – semirimorchio e targati rispettivamente
FG*986*hs/fo020518 (veicoli A e B) - condotto dal sig. AR IA, solo a bordo, percorreva l'A/1 con direzione di marcia Milano – Bologna. Dopo una sosta in piazzola di emergenza, sita dopo
l'ingresso di Piacenza Sud in carreggiata sud, riprendeva la marcia. Dopo solo un minuto di guida, raggiunta la velocità di 84 km/h, il AR, presumibilmente per una distrazione, perdeva il controllo del complesso veicolare che fuoriusciva dalla carreggiata al km 60 + 680”. Sentito in udienza sulla dinamica dell'incidente l'agente accertatore, Rebagliati Giorgio, chiariva: “Io e l'AGENTE VARCO CI abbiamo dedotto che l'autotrasportatore è rimasto fermo nella piazzola per fare la sosta, e che, finita la sosta, si è immesso nella corsia di emergenza per ripartire e dopo meno di un minuto di guida, ancora non entrato nella carreggiata, ma percorrendo la corsia di emergenza, entrava nella scarpata e si adagiava su un fianco nel campo adiacente. Lo abbiamo dedotto dall'esame dei dati tachigrafici registrati dal tachigrafo digitale da cui si vede quanto il mezzo era stato fermo e da quanto aveva iniziato la marcia. Siccome un veicolo di quelle dimensioni fermo sarebbe stato segnalato, abbiamo dedotto che la sosta sia avvenuta nella piazzola indicata nel verbale.
Il tipo di diagonale che ha fatto nella scarpata e la traccia ivi lasciata ci ha permesso di supporre che il mezzo non fosse mai rientrato in carreggiata come ho riferito”.
Dalla ricostruzione del sinistro contenuta nel prontuario di polizia stradale emerge dunque una dinamica differente da quella riferita nell'immediatezza dei fatti dall'autista della ditta appellata, che trova conferma anche dai dati tachigrafici esaminati dagli agenti accertatori.
La presenza invece di un soggetto terzo, che avrebbe superato il camion condotto da AR IA, non ha trovato riscontri diversi dalla dichiarazione resa dal medesimo conducente nell'immediatezza del fatto.
D'altra parte, anche volendo aderire alla versione fornita dall'appellato LL, non può ritenersi integrante un'ipotesi di caso fortuito, idonea a superare la presunzione di responsabilità ex art. 1693
c.c., la condotta di chi si limiti ad effettuare una manovra di sorpasso consentita.
Come pure contestato dagli agenti accertatori, ai sensi dell'art. 141 C.d.S, il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Dalle dichiarazioni rese dallo stesso AR emerge pagina 6 di 8 invece che questi si dilungò nell'osservare la manovra di superamento dallo specchio retrovisore, fino a che il mezzo non si ribaltò al di fuori della sede stradale.
In definitiva resta a carico del vettore LL la presunzione di responsabilità imposta dall'art. 1693
c.c.
Le sopra esposte considerazioni escludono l'applicabilità dei limiti imposti dall'art. 1696 c.c. al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate.
Il secondo comma del suddetto articolo, seppur preveda che il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri; all'ultimo comma contestualmente precisa che il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per
l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.
Nella fattispecie in esame la palese disattenzione, che in entrambe le ipotesi prospettate caratterizzò la guida del AR, integra colpa grave del vettore nella perdita della merce e quindi impone la quantificazione del relativo danno secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Sia infatti che si condivida la ricostruzione del sinistro effettuata dagli agenti accertatori, sia nel caso in cui si voglia ammettere l'avvenuto superamento dell'autoarticolato da parte di un soggetto terzo, è evidente la gravità del contegno tenuto dal conducente del mezzo, che, su di un tratto autostradale a tre corsie, pianeggiante e rettilineo con asfalto asciutto, dunque in condizioni di guida ordinarie, non riuscì
a mantenere il controllo del veicolo e a proseguire la marcia, pur in assenza di ostacoli alla guida, ed anzi, come ammesso dal medesimo conducente, si soffermò ad osservare lo specchietto retrovisore, così evidentemente distraendosi dalla guida sino a ritrovarsi ribaltato.
La documentazione prodotta da parte appellante (doc. 6) fornisce altresì prova idonea della correttezza della quantificazione del credito risarcitorio contenuta nell'atto di quietanza, pari ad € 54.416,91.
Sono state prodotte le fatture emesse dalle mittenti e le corrispondenti note di credito dalle medesime rilasciate in favore della destinataria Conad del Tirreno Società Cooperativa, per l'intero valore del carico perduto, che effettivamente corrispondono alla somma indicata nell'atto di quietanza. Peraltro, tutte contengono il riferimento alla mancata consegna della merce o all'incidente verificatosi e l'indicazione della data del sinistro avvenuto il 02.10.2017.
La generica contestazione sollevata dal debitore ceduto non vale a superare la prova documentale fornita dall'assicurazione, completa e coerente.
Infine, quanto alla chiamata in garanzia e manleva di UN Assicurazioni, compagnia assicurativa del LL, il limite dell'obbligazione gravante su quest'ultima è rappresentato dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 c.c., come espressamente previsto a pag. 1 del contratto assicurativo prodotto.
Considerato il peso complessivo delle merci perdute, pari a 10.172 kg, e il limite al risarcimento del danno per la perdita o avaria delle cose trasportate imposto dall'art. 1696 c.c., l'obbligo di manleva di
AN va limitato ad € 10.172.00.
Ancora, che AN LO OR fosse coassicuratrice e delegataria per la quota del 70%, non impone a quest'ultima di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili esclusivamente per la quota di indennizzo corrisposta in funzione del rischio percentuale assunto, atteso che nel presente giudizio essa pagina 7 di 8 agisce quale cessionaria del credito risarcitorio vantato da STEF, pertanto quale unica titolare dell'intero credito, pari a € 54.416,91.
La fondatezza del gravame impone la rideterminazione delle spese di lite in favore di AN in entrambi i gradi di giudizio, da porre a carico del LL, nel rispetto del principio di soccombenza.
Per le stesse ragioni UN Assicurazione s.p.a. deve rifondere le spese al LL, nei limiti della soccombenza.
Entrambi, soccombenti, debbono essere condannati alla restituzione di quanto ricevuto eventualmente in esecuzione della prima decisione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, in riforma della sentenza n. 610 del 2022 del Tribunale di Parma:
- accerta la responsabilità di LL AV per il danno derivante dalla perdita della merce, e lo condanna al pagamento, in favore di AN LO OR & Specialty SE, (cessionaria del credito risarcitorio di STEF), della somma di € 54.416,90, oltre a rivalutazione e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 2.10.2017 (giorno del sinistro) sino alla presente decisione, e interessi legali semplici dalla decisione al saldo,
- condanna LL AV alla rifusione alla AN delle spese del giudizio, che si liquidano in
€ 7.000,00 per il primo grado, in € 7.200,00 per il secondo grado, per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, e alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della decisione di primo grado, per spese di lite e accessori;
- condanna UN Assicurazioni s.p.a., a rifondere a LL AV la somma di € 10.172,00 oltre a rivalutazione e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 2.10.2017 sino alla presente decisione, e interessi legali semplici dalla decisione al saldo effettivo;
- condanna UN Assicurazioni s.p.a., a rifondere a LL AV le spese del giudizio, che si liquidano in € 3.800,00 per il primo grado, in € 4.000,00 per il secondo grado, per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
- condanna UN Assicurazioni s.p.a. alla restituzione ad AN di quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della decisione di primo grado, per spese di lite ed accessori.
Bologna, così deciso nella camera di Consiglio del 25 marzo 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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