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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9366 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 16157/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GARGANO CARLO e CP_1 C.F._1 GARGANO LUCIO, con elezione di domicilio in CORSO GARIBALDI 240, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in CP_2 VIA ALCIDE DE GASPERI, 55 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp ATPO CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10-7-2024, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento e dello stato di disabile ex art. 3, comma 3, l. 104/92, di cui alla domanda amministrativa del 20-6-2022; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. CP_ L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda.
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato l'aggravamento delle condizioni psicofisiche ex art. 149 disp. att. cpc, applicabile anche al procedimento ex art. 445 bis cpc (Cass. n. 16184 del 16/06/2025). E le censure, nel merito, a seguito dei chiarimenti chiesti al CTU, dott. Persona_1 sono risultate fondate. Il ctu, premesso che il periziando è affetto da:” obesità con complicanze artrosiche, diabete mellito tipo 2 in terapia con ipoglicemizzanti orali, ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale, limitata alle frequenze acute, insufficienza venosa cronica arti inferiori”, ha ritenuto, alla luce della ulteriore documentazione medica (v. visita neurologica del 17-6-2024, TC ginocchio dell'8-5-2025, esame audiometrico del 31-3-2025, visita fisiatrica dell'1-8-2024, TC cranio e relativo referto del 12-7-2024, visita geriatrica del 6-8-2023) e della nuova visita peritale del 12-6-2025, che, mentre l'esame psichico non rilevava importanti deficit mnesico cognitivi, se non un rallentamento ideo motorio, la deambulazione invece appariva notevolmente peggiorata rispetto alla precedente osservazione e anche rispetto alle certificazioni esibite a seguito del dissenso. Ha, quindi, concluso, nel senso del riconoscimento di soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età e, a causa dell'aggravamento della capacità deambulatoria, con doppio appoggio, in disequilibrio e sempre con l'appoggio a qualcuno, si trova, altresì, nella condizione che determina bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza dal mese di gennaio 2025, in ragione del predetto aggravamento. Ha ritenuto, infine, di riconoscere la condizione di disabilità (Legge 104/92 art.3 comma 3) con la stessa decorrenza.
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione. Non può, invece, dichiararsi il diritto del periziando alla prestazione dell'indennità di accompagnamento alla luce dell'orientamento della Suprema Corte (v. ex multis Cass. n. 17787 del 26/08/2020) in materia di limiti del giudizio di cognizione ex art. 445 bis c.p.c.. In ragione dello spostamento della sussistenza del requisito sanitario in data successiva al ricorso in opposizione si ritiene compensare per due terzi le spese di lite che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia e dell'attività processuale svolta dalle parti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) dichiara sussistere in favore di il requisito sanitario ai fini dell'indennità di CP_1 accompagnamento e dello status di disabile, ex art. 3, comma 3, l. 104/92, dalla data dell'1-1-2025; CP_ 2) condanna l' alla rifusione, per un terzo delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi € 4.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido. Così deciso in data 17/12/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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con il patrocinio dell'avv. GARGANO CARLO e CP_1 C.F._1 GARGANO LUCIO, con elezione di domicilio in CORSO GARIBALDI 240, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in CP_2 VIA ALCIDE DE GASPERI, 55 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp ATPO CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10-7-2024, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento e dello stato di disabile ex art. 3, comma 3, l. 104/92, di cui alla domanda amministrativa del 20-6-2022; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. CP_ L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda.
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato l'aggravamento delle condizioni psicofisiche ex art. 149 disp. att. cpc, applicabile anche al procedimento ex art. 445 bis cpc (Cass. n. 16184 del 16/06/2025). E le censure, nel merito, a seguito dei chiarimenti chiesti al CTU, dott. Persona_1 sono risultate fondate. Il ctu, premesso che il periziando è affetto da:” obesità con complicanze artrosiche, diabete mellito tipo 2 in terapia con ipoglicemizzanti orali, ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale, limitata alle frequenze acute, insufficienza venosa cronica arti inferiori”, ha ritenuto, alla luce della ulteriore documentazione medica (v. visita neurologica del 17-6-2024, TC ginocchio dell'8-5-2025, esame audiometrico del 31-3-2025, visita fisiatrica dell'1-8-2024, TC cranio e relativo referto del 12-7-2024, visita geriatrica del 6-8-2023) e della nuova visita peritale del 12-6-2025, che, mentre l'esame psichico non rilevava importanti deficit mnesico cognitivi, se non un rallentamento ideo motorio, la deambulazione invece appariva notevolmente peggiorata rispetto alla precedente osservazione e anche rispetto alle certificazioni esibite a seguito del dissenso. Ha, quindi, concluso, nel senso del riconoscimento di soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età e, a causa dell'aggravamento della capacità deambulatoria, con doppio appoggio, in disequilibrio e sempre con l'appoggio a qualcuno, si trova, altresì, nella condizione che determina bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza dal mese di gennaio 2025, in ragione del predetto aggravamento. Ha ritenuto, infine, di riconoscere la condizione di disabilità (Legge 104/92 art.3 comma 3) con la stessa decorrenza.
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione. Non può, invece, dichiararsi il diritto del periziando alla prestazione dell'indennità di accompagnamento alla luce dell'orientamento della Suprema Corte (v. ex multis Cass. n. 17787 del 26/08/2020) in materia di limiti del giudizio di cognizione ex art. 445 bis c.p.c.. In ragione dello spostamento della sussistenza del requisito sanitario in data successiva al ricorso in opposizione si ritiene compensare per due terzi le spese di lite che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia e dell'attività processuale svolta dalle parti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) dichiara sussistere in favore di il requisito sanitario ai fini dell'indennità di CP_1 accompagnamento e dello status di disabile, ex art. 3, comma 3, l. 104/92, dalla data dell'1-1-2025; CP_ 2) condanna l' alla rifusione, per un terzo delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi € 4.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido. Così deciso in data 17/12/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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