Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Palmi
Verbale udienza del 14/04/2025 dinanzi al dott. Carlo Gabutti nella causa RG: 1704/2024 vertente tra
Parte_1
[...
[...]
Sono presenti per parte ricorrente l'avv. BORGESE CARMEN;
per parte resistente l'avv.
CLELIA CONDELLO per delega dell'Avv.to LOLLI CINZIA.
Per parte ricorrente l'avv. BORGESE CARMEN, si riporta integralmente ai propri atti insistendo affinché venga rinnovata la CTU.
Il giudice chiede di chiarire in cosa si sia manifestato l'aggravamento di cui alla documentazione in atti.
L'avv.to Borgese chiarisce che l'aggravamento riguarda le problematiche legate alla steatosi epatica per la quale era già stata prodotta in precedenza documentazione medica ed ai problemi di ipertensione arteriosa con complicanze di cui al certificato medico prodotto a marzo 2025.
Per parte resistente l'avv. CLELIA CONDELLO si riporta ai propri atti, insistendo in tutte le istanze e le conclusioni ivi rassegnate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza ex Art. 429 cpc.
Palmi, 15/04/2025
Il giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito dell'udienza del 14/04/2025 in base all'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], e Parte_1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.
Carmen Borgese, con studio in Palmi, Via Nunziante, 18, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., corrente in Roma, elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Palmi Via Volta n. 2, rappresentato e difeso Pt_1 dall'avv. dall'Avv. Cinzia Lolli, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti 22 marzo 2024 a rogito del dott. Per_1
notaio in Fiumicino
[...]
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “Il ricorrente risulta infatti pienamente titolare di un quadro clinico che compromette almeno di un terzo la sua capacità di compiere attività lavorativa confacente alle sue attitudini, motivo per il quale ha diritto al riconoscimento del beneficio dell'Assegno Ordinario di Invalidità ex art.
1, L.222/1984, oggetto di domanda così per come formulata nell'istanza iniziale di atp ex art. 445 bis c.p.c.”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto al beneficio dell'Assegno Ordinario di Invalidità ex art.1
L.222/1984.
Si costituiva l' per resistere alla domanda. Pt_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito dell'udienza del 14/04/2025 in base all'art. 429 c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico
Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto beneficio dell'Assegno Ordinario di Invalidità ex art.1, L.222/1984.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione Persona_2
scritta depositata in data il 17.04.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “Le suddette infermità Non determinano in atto una riduzione della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini del periziando a meno di un terzo (1/3); egli conseguentemente Non ha titolo per
l'Assegno Ordinario di invalidità.” Gli aggravamenti enunciati dal ricorrente, così come i chiarimenti resi nel corso dell'udienza14.04.2025 non risultano tali da inficiare la relazione della CTU la quale appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n.
5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro Pt_1
280,00 a favore del dott. ) Persona_2
Palmi, 15/04/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti