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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 470/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente e Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2119/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29120210055967711000 2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210055967711000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220009028970000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230009721092000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230030869689000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240002138646000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240004474461000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240014197312000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240020110185000 IVA-ALTRO 2022 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240021150674000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240029439911000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120250001973148000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 193/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti e nella condanna alle spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna il preavviso di ipoteca meglio in epigrafe di sentenza descritto, limitatamente ai crediti la cui cognizione è affidata alla giurisdizione tributaria.
Assume:l'omessa motivazione;
il difetto di sottoscrizione;
l'inesistenza della notificazione delle cartelle presupposte;
la decadenza dal potere di riscossione;
la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi;
la prescrizione dei crediti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate. Assume il difetto di legittimazione passiva quanto ai motivi di ricorso che afferiscono ad attività dell'agente della riscossione. Tutte le cartelle presupposte non sono state impugnate. L'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione. Si è costituita AD. Assume la rituale notificazione delle cartelle presupposte, di cui deposita la relativa documentazione. Rileva la mancata impugnazione delle successive intimazioni di pagamento. L'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione.
All'udienza del 18.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Del tutto infondata l'eccezione di difetto di motivazione.
L'atto impugnato reca il dettagliato contenuto di ogni singola cartella presupposta, il numero, la data di notifica, il tributo, l'anno di riferimento, il suo ammontare, il quantum per interessi ed oneri di riscossione. Sono altresì indicati, in termini non equivoci, le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale competente. Del resto, il ricorrente ha correttamente impugnato l'atto avanti l'autorità giudiziaria competente, sicché l'eventuale mancanza delle menzioni non ha pregiudicato il suo diritto di difesa.
Quanto all'eccezione di mancanza di sottoscrizione, va osservato che la sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge (cfr. Cass. n.21290/2018), dovendo essere certa solo la riferibilità dell'atto al soggetto deputato ad emanarlo. Nella fattispecie, la mera lettura dell'avviso rende evidente che lo stesso è stato emesso dall'agente della riscossione.
AD ha prodotto la documentazione comprovante la notificazione delle cartelle. E' infondata pertanto l'eccezione di inesistenza della notifica. Peraltro, parte ricorrente nulla ha dedotto in ordine a tale documentazione, contestazione che doveva in ogni caso essere formulata con la deduzione di motivi nuovi (cfr. ex multis Cass. n.16797/2025).
L'eccezione di decadenza è formulata quale conseguenza dell'inesistenza della notificazione delle cartelle. Posta l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza, cade anche l'eccezione di decadenza.
Il preavviso impugnato si limita a riprodurre il contenuto delle cartelle. Poiché queste ultime non sono state impugnate, è inammissibile il motivo di impugnazione afferente la mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi, rilievo che doveva necessariamente essere formulato con l'impugnazione delle cartelle. Sulla prescrizione.
Cartella con numeri finali 711000. Tassa automobilistica, prescrizione triennale. Cartella notificata il 19.2.2023. Credito non prescritto.
Cartella con numeri finali 970000. Tassa automobilistica, prescrizione triennale. Cartella notificata il 10.11.2022. Credito non prescritto.
Cartella con numeri finali 092000. Tassa automobilistica, prescrizione triennale. Cartella notificata il 12.5.2023. Credito non prescritto
Cartella con numeri finali 989000. IVA. Prescrizione decennale. Cartella notificata il 24.1.2024. Credito non prescritto.
Cartella con numeri finali 646000. IVA. Prescrizione decennale. Cartella notificata il 8.3.2024. Credito non prescritto.
Cartella con numeri finali 461000. Irpef. Prescrizione decennale. Cartella notificata il 3.4.2024. Credito non prescritto.
Cartella con numeri finali 312000. Tassa automobilistica, prescrizione triennale. Cartella notificata il 29.4.2024. Credito non prescritto.
Cartella con numeri finali 185000. IVA. Prescrizione decennale. Cartella notificata il 17.10.2024. Credito non prescritto.
Cartella con numeri finali 674000. Irpef. Prescrizione decennale. Cartella notificata il 15.1.2025. Credito non prescritto.
Cartella con numeri finali 911000. Tassa automobilistica, prescrizione triennale. Cartella notificata il 21.1.2025. Credito non prescritto.
Cartella con numeri finali 148000. IVA. Prescrizione decennale. Cartella notificata il 7.2.2025. Credito non prescritto.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base del valore della lite di circa € 61.000, in € 4.500,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a., in favore di AD ed in € 3.600,00 in favore di ADE, difesa da proprio funzionario. Le spese liquidate in favore di AD si distraggono in favore del difensore avv. Difensore_2, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite dei convenuti costituiti che liquida in € 4.500,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a., in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione ed in € 3.600,00 in favore di Agenzia delle Entrate;
le spese liquidate in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione si distraggono in favore del difensore avv. Difensore_2, dichiaratasi antistataria. Agrigento, 18.2.2026 Il Presidente est. Cesare Zucchetto
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente e Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2119/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29120210055967711000 2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210055967711000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220009028970000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230009721092000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230030869689000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240002138646000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240004474461000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240014197312000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240020110185000 IVA-ALTRO 2022 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240021150674000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240029439911000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120250001973148000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 193/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti e nella condanna alle spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna il preavviso di ipoteca meglio in epigrafe di sentenza descritto, limitatamente ai crediti la cui cognizione è affidata alla giurisdizione tributaria.
Assume:l'omessa motivazione;
il difetto di sottoscrizione;
l'inesistenza della notificazione delle cartelle presupposte;
la decadenza dal potere di riscossione;
la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi;
la prescrizione dei crediti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate. Assume il difetto di legittimazione passiva quanto ai motivi di ricorso che afferiscono ad attività dell'agente della riscossione. Tutte le cartelle presupposte non sono state impugnate. L'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione. Si è costituita AD. Assume la rituale notificazione delle cartelle presupposte, di cui deposita la relativa documentazione. Rileva la mancata impugnazione delle successive intimazioni di pagamento. L'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione.
All'udienza del 18.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Del tutto infondata l'eccezione di difetto di motivazione.
L'atto impugnato reca il dettagliato contenuto di ogni singola cartella presupposta, il numero, la data di notifica, il tributo, l'anno di riferimento, il suo ammontare, il quantum per interessi ed oneri di riscossione. Sono altresì indicati, in termini non equivoci, le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale competente. Del resto, il ricorrente ha correttamente impugnato l'atto avanti l'autorità giudiziaria competente, sicché l'eventuale mancanza delle menzioni non ha pregiudicato il suo diritto di difesa.
Quanto all'eccezione di mancanza di sottoscrizione, va osservato che la sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge (cfr. Cass. n.21290/2018), dovendo essere certa solo la riferibilità dell'atto al soggetto deputato ad emanarlo. Nella fattispecie, la mera lettura dell'avviso rende evidente che lo stesso è stato emesso dall'agente della riscossione.
AD ha prodotto la documentazione comprovante la notificazione delle cartelle. E' infondata pertanto l'eccezione di inesistenza della notifica. Peraltro, parte ricorrente nulla ha dedotto in ordine a tale documentazione, contestazione che doveva in ogni caso essere formulata con la deduzione di motivi nuovi (cfr. ex multis Cass. n.16797/2025).
L'eccezione di decadenza è formulata quale conseguenza dell'inesistenza della notificazione delle cartelle. Posta l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza, cade anche l'eccezione di decadenza.
Il preavviso impugnato si limita a riprodurre il contenuto delle cartelle. Poiché queste ultime non sono state impugnate, è inammissibile il motivo di impugnazione afferente la mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi, rilievo che doveva necessariamente essere formulato con l'impugnazione delle cartelle. Sulla prescrizione.
Cartella con numeri finali 711000. Tassa automobilistica, prescrizione triennale. Cartella notificata il 19.2.2023. Credito non prescritto.
Cartella con numeri finali 970000. Tassa automobilistica, prescrizione triennale. Cartella notificata il 10.11.2022. Credito non prescritto.
Cartella con numeri finali 092000. Tassa automobilistica, prescrizione triennale. Cartella notificata il 12.5.2023. Credito non prescritto
Cartella con numeri finali 989000. IVA. Prescrizione decennale. Cartella notificata il 24.1.2024. Credito non prescritto.
Cartella con numeri finali 646000. IVA. Prescrizione decennale. Cartella notificata il 8.3.2024. Credito non prescritto.
Cartella con numeri finali 461000. Irpef. Prescrizione decennale. Cartella notificata il 3.4.2024. Credito non prescritto.
Cartella con numeri finali 312000. Tassa automobilistica, prescrizione triennale. Cartella notificata il 29.4.2024. Credito non prescritto.
Cartella con numeri finali 185000. IVA. Prescrizione decennale. Cartella notificata il 17.10.2024. Credito non prescritto.
Cartella con numeri finali 674000. Irpef. Prescrizione decennale. Cartella notificata il 15.1.2025. Credito non prescritto.
Cartella con numeri finali 911000. Tassa automobilistica, prescrizione triennale. Cartella notificata il 21.1.2025. Credito non prescritto.
Cartella con numeri finali 148000. IVA. Prescrizione decennale. Cartella notificata il 7.2.2025. Credito non prescritto.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base del valore della lite di circa € 61.000, in € 4.500,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a., in favore di AD ed in € 3.600,00 in favore di ADE, difesa da proprio funzionario. Le spese liquidate in favore di AD si distraggono in favore del difensore avv. Difensore_2, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite dei convenuti costituiti che liquida in € 4.500,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a., in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione ed in € 3.600,00 in favore di Agenzia delle Entrate;
le spese liquidate in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione si distraggono in favore del difensore avv. Difensore_2, dichiaratasi antistataria. Agrigento, 18.2.2026 Il Presidente est. Cesare Zucchetto