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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/10/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1385/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
MICALI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall' Avv. MARIA CAMMAROTO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 - MERITO ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 06/07/2023, ha formulato opposizione avverso l'a.t.p.o. ex Parte_1 art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che le ha riconosciuto un grado di invalidità del
77%.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di: “Ritenere e dichiarare, che ricorrendo i presupposti di legge, la ricorrente ha diritto alla concessione dello status di invalido civile nella misura del 100% ai sensi
e per gli effetti delle leggi 30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni. […] CP_ Condannare l' in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., al pagamento della pensione di inabilità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
o ultima CP_ accertata dalla disponenda consulenza tecnica d'ufficio. Condannare l' in persona del
Presidente e legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime
e non riscosso i secondi”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato non sussistendo il requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/71.
Il CTU, dott.ssa nominato nella presente fase, ha accertato Persona_1 compiutamente il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente: “Cardiopatia ipertensiva I/II
Classe NYHA- Spondiloartrosi a modesta incidenza funzionale-bronchite cronica e Sindrome ansiosa-depressiva-incontinenza urinaria”, ritenendo che la sig.ra sia soggetto invalido in Pt_1 misura percentualmente pari all'85%.
Il Ctu, rispondendo anche ai rilievi della ricorrente, ove veniva chiesta una “rivalutazione approfondita della situazione clinica”, ha quindi concluso ribadendo che: “la paziente presenta patologie croniche a carattere ingravescente, che non hanno raggiunto un grado tale da non permetterle di compiere i normali atti della vita quotidiana sia dal punto di vista cardiologico, ortopedico, pneumologico e neurologico e quindi pur interagendo le pluripatologie, l'incidenza globale sulla capacità di svolgere attività quotidiane e relazionali non è tale da raggiungere un invalidità del 100% e quindi il diritto alla pensione d'inabilità civile”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
4- Le spese di lite della fase di a.t.p.o. e della presente fase di merito possono compensarsi per 2/3, in ragione -comunque- dell'accertamento, in capo alla ricorrente, di uno stato invalidante superiore a quello riconosciutole in sede amministrativa (50% in luogo dell'85%), con condanna della ricorrente al pagamento della restante parte (1/3) in favore dell' (non avendo reso dichiarazione CP_1 di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.)
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico della ricorrente.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1385/2023 RG, così provvede: 1) Rigetta il ricorso, non sussistendo il requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione della pensione di inabilità civile, ex art. 12 della legge n. 118/71;
2) Compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , della restante parte (1/3) che si liquida, per la prima fase, in euro 312,00 (ai minimi di CP_1 tariffa e con la riduzione di cui all'art. 152 bis disp.att. c.p.c., essendo l'Ente assistito in quella fase da proprio dipendente), oltre rimborso spese generali, come per legge;
e per la presente fase di opposizione, in euro 899,00 (ai minimi di tariffa), oltre rimborso spese generali come per legge;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della ricorrente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 01.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1385/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
MICALI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall' Avv. MARIA CAMMAROTO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 - MERITO ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 06/07/2023, ha formulato opposizione avverso l'a.t.p.o. ex Parte_1 art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che le ha riconosciuto un grado di invalidità del
77%.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di: “Ritenere e dichiarare, che ricorrendo i presupposti di legge, la ricorrente ha diritto alla concessione dello status di invalido civile nella misura del 100% ai sensi
e per gli effetti delle leggi 30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni. […] CP_ Condannare l' in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., al pagamento della pensione di inabilità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
o ultima CP_ accertata dalla disponenda consulenza tecnica d'ufficio. Condannare l' in persona del
Presidente e legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime
e non riscosso i secondi”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato non sussistendo il requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/71.
Il CTU, dott.ssa nominato nella presente fase, ha accertato Persona_1 compiutamente il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente: “Cardiopatia ipertensiva I/II
Classe NYHA- Spondiloartrosi a modesta incidenza funzionale-bronchite cronica e Sindrome ansiosa-depressiva-incontinenza urinaria”, ritenendo che la sig.ra sia soggetto invalido in Pt_1 misura percentualmente pari all'85%.
Il Ctu, rispondendo anche ai rilievi della ricorrente, ove veniva chiesta una “rivalutazione approfondita della situazione clinica”, ha quindi concluso ribadendo che: “la paziente presenta patologie croniche a carattere ingravescente, che non hanno raggiunto un grado tale da non permetterle di compiere i normali atti della vita quotidiana sia dal punto di vista cardiologico, ortopedico, pneumologico e neurologico e quindi pur interagendo le pluripatologie, l'incidenza globale sulla capacità di svolgere attività quotidiane e relazionali non è tale da raggiungere un invalidità del 100% e quindi il diritto alla pensione d'inabilità civile”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
4- Le spese di lite della fase di a.t.p.o. e della presente fase di merito possono compensarsi per 2/3, in ragione -comunque- dell'accertamento, in capo alla ricorrente, di uno stato invalidante superiore a quello riconosciutole in sede amministrativa (50% in luogo dell'85%), con condanna della ricorrente al pagamento della restante parte (1/3) in favore dell' (non avendo reso dichiarazione CP_1 di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.)
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico della ricorrente.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1385/2023 RG, così provvede: 1) Rigetta il ricorso, non sussistendo il requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione della pensione di inabilità civile, ex art. 12 della legge n. 118/71;
2) Compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , della restante parte (1/3) che si liquida, per la prima fase, in euro 312,00 (ai minimi di CP_1 tariffa e con la riduzione di cui all'art. 152 bis disp.att. c.p.c., essendo l'Ente assistito in quella fase da proprio dipendente), oltre rimborso spese generali, come per legge;
e per la presente fase di opposizione, in euro 899,00 (ai minimi di tariffa), oltre rimborso spese generali come per legge;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della ricorrente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 01.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.