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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/10/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RA ME
in esito all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3179/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Marta Parte_1 C.F._1
Francesca D'Angelo, giusta procura alle liti allegata al ricorso. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. , con sede in Roma via Controparte_1 P.IVA_1
G. Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosa Versaci, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.6.2025 spiegava opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fascicolo n. 2025/4284, notificata in data
14.4.2025, con cui l' aveva richiesto il pagamento delle Controparte_2 seguenti somme dovute a titolo di contributi previdenziali cartella n. CP_3
1 2952010002960814000, notificata il 13.1.2012, per contributi anno 2006 di € 5.874,00; cartella n. 29520110006511119000, notificata il 12.8.2011, DM10 ANNO 2010M per contributi anno
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 di € 10.459,83.
Eccepiva la prescrizione del diritto alla riscossione dei contributi poiché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata era stata notificata ben oltre il termine di prescrizione quinquennale applicabile ai contributi oggetto delle predette cartelle di CP_3 pagamento.
Eccepiva altresì la prescrizione del diritto alla riscossione maturata successivamente alla notifica delle predette cartelle di pagamento, ove provata.
Lamentava, infine, la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento impugnate, di accertare e dichiarare nel merito la prescrizione del diritto alla riscossione dei contributi oggetto delle predette cartelle, la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica delle predette cartelle e/o di qualsiasi altro atto impositivo, la nullità della comunicazione opposta per omessa notifica delle cartelle di pagamento. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. L si costituiva in giudizio con memoria depositata in data Controparte_2
16.10.2025.
Eccepiva innanzitutto l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti prodromici alla comunicazione impugnata, regolarmente notificati al ricorrente.
Affermava la legittimità della procedura di riscossione e la carenza di interesse ad agire del ricorrente, poiché la resistente non aveva provveduto all'iscrizione dell'ipoteca sui beni di proprietà del ricorrente.
Deduceva la cessata materia del contendere con riferimento alla cartella n.
29520100029600814000, sospesa dalla resistente sine die, in attesa che l' provvedesse CP_3 allo sgravio parziale in forza della sentenza n. 1857/23 Tribunale di Catania, con la quale il
Tribunale aveva accolto l'opposizione all'esecuzione limitatamente ai contributi previdenziali
2 per l'anno 2006 ivi iscritti a ruolo. Quanto invece alla cartella n. 29520110006511119000, CP_3 rappresentava che l'Ente impositore, nelle more, aveva provveduto allo sgravio parziale.
Escludeva la prescrizione del credito, sottolineando di avere notificato, in data 3.5.2016,
l'intimazione di pagamento 29520169003643380000 e, in data 15.12.2022, l'intimazione di pagamento n. 29520229005553414000, quali atti interruttivi della prescrizione (tenuto altresì conto della sospensione del termine prescrizionale tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021).
Chiedeva, previo rigetto dell'istanza di sospensione, di riconoscere e dichiarare la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla resistente e rigettare tutte le domande formulate da controparte.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. All'udienza del 28 ottobre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fasc. 2025/4284, n.
29576202500000580000 viene impugnata in relazione ai crediti previdenziali portati dalle cartelle di pagamento n. 29520100029600814000 e n. 29520110006511119000 aventi ad oggetto contributi I.N.P.S.
5. Occorre preliminarmente evidenziare che l' ha dato atto di Controparte_2 aver sospeso la cartella n. 29520100029600814000 in attesa che l' provveda allo CP_3 sgravio dei contributi previdenziali 2006 in essa iscritti a ruolo, e ciò per effetto della sentenza n. 1857/23 del Tribunale di Catania, allegata in atti, con la quale essi sono stati dichiarati prescritti ed annullati. Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento ai crediti previdenziali portati dalla cartella di pagamento n. 29520100029600814000, rendendo superfluo l'esame dei motivi di opposizione.
6. Per quanto concerne invece la cartella di pagamento n. 29520110006511119000, la resistente non ha dato prova di averla regolarmente notificata, non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa attestante l'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.
Si osserva infatti che “ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art.
140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la
3 casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass. civ., Sez. V, ord. 11.11.2020 n. 25351).
La comunicazione opposta va dunque annullata anche in relazione a tale cartella.
7. Le superiori statuizioni assorbono ogni ulteriore eccezione e domanda.
8. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione di metà delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità della controversia e della limitata attività processuale svolta. Esse vanno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario avv. Marta Francesca D'Angelo, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 13.6.2025 nei confronti dell' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in opposizione avverso la
[...] comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fascicolo n. 2025/4284 in relazione alle sottese cartelle di pagamento n. 29520100029600814000 e n. 29520110006511119000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai crediti previdenziali portati dalla cartella di pagamento n. 29520100029600814000;
- annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta in relazione ai crediti previdenziali portati dalla cartella di pagamento n. 29520110006511119000;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di Controparte_2 giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 1.347,75 per compensi professionali,
4 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Marta Francesca D'ANGELO, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 28 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
RA ME
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