Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2813 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MONTI STEFANO, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. REBAGLIATI ROSANNA, giusta delega CP_1
in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 6.07.1997 in Savona trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del CP_1
Comune di Savona al numero 79, parte II, serie A, anno 1997, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Savona, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“ 1) Le parti vivranno con l'obbligo del pieno e del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Vado Ligure, Via Raimondi n. 21/1, già di piena proprietà della ricorrente ed alla stessa già assegnata in sede di separazione, rimane Parte_1
definitivamente assegnata a lei, con tutti gli arredi ivi presenti. 3) Quanto al box sito in Vado Ligure, Via Sabazia, anch'esso di esclusiva proprietà della ricorrente
, le parti concordano che lo stesso potrà continuare ad essere utilizzato anche dal Parte_1
ricorrente , con l'intesa che vi potrà parcheggiare la sua bicicletta e/o motoveicoli di CP_1
sua proprietà o anche a lui non intestati, purché ne abbia l'uso abituale o l'utilizzo anche temporaneo per le sue necessità.
4) Posto che il figlio medio tempore, è divenuto maggiorenne, i genitori confermano Per_1
l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione e residenza presso la madre Per_2
nell'immobile di Vado Ligure, Via Raimondi n. 21/1 di cui al capo 2) che precede. Si dà comunque atto che anche il figlio pur maggiorenne, non è allo stato autosufficiente e che quindi Per_1
proseguirà a convivere e risiedere nel medesimo immobile sempre con la madre.
5) Ribadito che il figlio è maggiorenne (e, come tale, può regolarsi autonomamente circa i Per_1
rapporti e le frequentazioni con il padre), le parti convengono che per il regime di visite e permanenza periodica tra il padre e il figlio , tuttora minorenne, siano regolate come segue. Il padre potrà Per_2
tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dal giovedì sera al lunedì pomeriggio e due Per_2
pomeriggi a settimana, previa intesa tra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e compatibilmente con gli impegni – scolastici, sportivi e ricreativi – del figlio;
in ogni caso il padre avrà ampia facoltà di visita del figlio minore, sempre previa intesa. Il padre, inoltre, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo. Le
festività (a mero titolo esemplificativo, quelle natalizie e pasquali) saranno organizzate di volta in volta con decisioni assunte di comune accordo e, comunque, stabilendo un regime di alternanza tra i genitori, il tutto sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e con gli impegni –
scolastici, sportivi e ricreativi – del figlio. Entrambi i genitori, in ogni caso, si impegnano a comunicarsi con rispettoso anticipo eventuali variazioni nella concordata calendarizzazione della gestione del figlio.
6) Entrambi i genitori, nell'interesse superiore dei figli e onde consentire loro di avere sempre presenti le figure genitoriali di riferimento, eviteranno di coinvolgerli nelle loro questioni personali, evitando quindi ogni denigrazione reciproca, collaboreranno assiduamente e congiuntamente per mantenere tra gli stessi un buon rapporto evitando ogni tipo di conflitto. Laddove i genitori dovessero mantenere eventuali stabili e continuativi rapporti affettivi con terzi estranei, si adopereranno affinché dette persone non interferiscano in alcun modo nei rapporti tra loro e i figli.
7) A titolo di contributo al mantenimento dei figli il padre verserà alla madre, per Per_1 Per_2
ciascun figlio, la somma di Euro 400,00 mensili, somma da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, finché i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Il padre, sempre a titolo di contributo al mantenimento dei figli, si farà inoltre carico di provvedere al pagamento in via diretta degli abbonamenti mensili contratti nell'interesse dei figli per le varie piattaforme (DAZN, Netflix, Playstation, ecc.), oltre che dei canoni telefonici dei figli.
8) Circa le borse di studio di cui, tramite la società Infineum, presso la quale è occupato il padre
, usufruiscono entrambi i figli e il padre, che ne ha la gestione, si CP_1 Per_1 Per_2
impegna a fornire informazioni periodiche ai figli stessi e, comunque, anche alla madre.
9) Quanto alle spese medico/sanitarie relative ai figli (comprendenti, in via esemplificativa e non esaustiva, le spese sanitarie urgenti, le visite mediche specialistiche, gli apparecchi per la salute comprese le spese protesiche, le spese per l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per gli interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche, sia private, le spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie in genere effettuate sia tramite il SSN sia con specialista privato, le spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, gli esami diagnostici e le analisi cliniche) i genitori convengono quanto segue:
- le spese relative a prestazioni erogate dal SSN, che sono rimborsate integralmente al padre CP_1
dalla sua assicurazione privata, saranno integralmente pagate da lui;
[...]
- le spese mediche extra SSN (ossia quelle “private”), che invece non sono rimborsate integralmente al padre dalla sua assicurazione privata, saranno poste a carico di entrambi i genitori CP_1
nella misura del 50% per la quota non rimborsata. Posto che, come si ribadirà anche al capo che segue, i figli, ai fini delle relative detrazioni fiscali,
saranno a carico di entrambi i genitori al 50%, anche le spese medico/sanitarie, per la quota non rimborsata al padre , si dovranno detrarre al 50% nelle rispettive dichiarazioni redditi CP_1
di ciascuno dei genitori.
10) Questa detrazione al 50% per ciascuno vale anche, più in generale, per le altre spese straordinarie che i genitori sosterranno, per l'appunto, nella misura del 50%.
Dette spese straordinarie comprenderanno, sempre in via esemplificativa e non esaustiva, le gite scolastiche e i viaggi di istruzione, le lezioni private e/o i corsi di recupero, i corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, i corsi di informatica, i libri scolastici, le tasse scolastiche e/o universitarie, le spese per le attività sportive, comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva e le spese per partecipare ad attività ludiche e ricreative.
11) L'assegno unico (già assegni famigliari), attribuito integralmente alla madre Parte_1
anche in sede di separazione, continuerà ad essere integralmente percepito dalla stessa, fino al termine di legge e così anche qualora le normative future prevedessero un diverso emolumento di tipo similare.
12) Entrambi i ricorrenti continueranno a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le restanti rate per l'estinzione del mutuo contratto con CA CA (ora di cui all'atto a rogito CP_2
Notaio del 5/07/2018. In particolare, posto che il mutuo è, e resterà, intestato al ricorrente PE
, che paga la relativa rata mensile, la ricorrente , così come già CP_1 Parte_1
pattuito in sede di separazione, ne riverserà mensilmente il 50% sul conto corrente personale del ricorrente . CP_1
13) Considerato che il ricorrente , anche dopo la separazione dei coniugi, ha CP_1
integralmente usufruito delle detrazioni fiscali derivanti dagli interventi di natura condominiale e da quelli di ristrutturazione interna inerenti all'immobile di Vado Ligure, Via Raimondi n. 21/1, i ricorrenti convengono che, a titolo compensativo e dichiaratamente transattivo di ogni rapporto tra loro sul punto, il ricorrente verserà alla ricorrente la somma di CP_1 Parte_1
Euro 5.778, con le seguenti modalità: Euro 2.778,00 al deposito in Tribunale del presente ricorso;
Euro 1.000,00 ogni mese di luglio per tre anni a partire dall'anno successivo a quello di deposito del ricorso.
14) Con riferimento al cane di razza golden retriver di nome Y” di proprietà della ricorrente
, i coniugi confermano l'impegno, già assunto in sede di separazione, di sostenere Parte_1
le relative spese ordinarie e straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
15) I ricorrenti, per quanto riguarda i loro reciproci rapporti, si dichiarano autosufficienti sotto il profilo economico, con la conseguenza che non è dovuto, tra loro, alcun contributo al mantenimento.
16) Quanto a tutti i loro ulteriori rapporti economici e patrimoniali pregressi - ivi compresa la ripartizione degli autoveicoli e motoveicoli, già operata in sede di separazione - i ricorrenti dichiarano e danno atto di averli già definiti prima d'ora e che pertanto nulla risulta tra loro dovuto,
fatto salvo, ovviamente, quanto pattuito nelle condizioni qui riportate
17) I ricorrenti prestano reciproco e vicendevole consenso alla spedizione e/o al rinnovo dei passaporti.
18) I ricorrenti, infine, dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, confermando altresì fin d'ora:
- sia la loro volontà di non riconciliarsi e di volersi divorziare alle condizioni sopra trascritte;
- sia la loro volontà di fare acquiescenza all'emananda sentenza (all'uopo conferiscono entrambi specifico potere ai distinti difensori di rinunciare all'impugnazione della decisione);
- sia che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande.
19) Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti, con rinuncia di entrambi i difensori alla solidarietà ex art. 13 comma 8 legge n. 247 del 31/12/201”.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 24.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Daniela Mele) (Dott.ssa Lorena Canaparo)