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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/09/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 7134/2024 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato PAGLIARI FRANCESCA
e
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato PAGLIARI FRANCESCA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
IL TR I B U N A L E premesso che con ricorso depositato l'1/10/2024 e Parte_1 hanno proposto domanda contestuale di separazione e Parte_2 scioglimento del loro matrimonio, unione celebrata a PARMA il 21/09/2019;
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considerato che
con sentenza di questo Tribunale n. 42/2025, pubblicata il
28/01/2025, è stata omologata la separazione dei coniugi;
viste le note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025 con cui le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla udienza cartolare di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla determinazione espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.; visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 nata a [...] il [...], e nato
[...] Parte_2
a PARMA (PR) il 16/07/1986, celebrato a PARMA il 21/09/2019 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PARMA al n. 241 - parte I - anno 2019;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di PARMA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese del giudizio compensate tra le parti.
pagina 2 di 3 Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22/09/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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