Articolo 3 della Legge 24 agosto 1941, n. 1044
Articolo 2Articolo 4
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17 ottobre 1941
Art. 3.

Tutte le opere e gli impianti del Consorzio sono dichiarati di pubblica utilita' ed obbligatori ad ogni effetto di legge.

Alla loro esecuzione sono applicabili, salvo le modificazioni apportate dalla presente legge, le disposizioni sulla navigazione interna del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 , del regolamento 17 novembre 1913, n. 1514 , e della legge 7 aprile 1917, n. 599 .


Entrata in vigore il 17 ottobre 1941
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