Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11643/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], rappresentato e Parte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. CUGLIANDRO MARCELLO;
E
nata a [...], in data [...], Controparte_1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. INDELLICATI ANNA
LUCIA;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: si veda verbale dell'udienza del 27.05.2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio a Palermo in data 08.07.2006 con , Controparte_1 unione coniugale dalla quale non sono nati figli - ha chiesto a questo
. Controparte_1
Con
2. , costituitasi in giudizio con memoria depositata il CP_1
23.04.2025, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma con riconoscimento dell'assegno divorzile a suo favore, richiesta alla quale ha nondimeno rinunciato con la memoria successivamente depositata.
3. All'udienza di comparizione del 27.05.2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno, quindi, chiesto che venisse pronunciata sentenza sullo status.
4. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, avvenuta in data
24.01.2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto cron. n. 1397/2023 del 24.01.2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Nessun'altra domanda è stata formulata, avendo la resistente rinunciato alla richiesta, inizialmente formulata, di corresponsione di un assegno divorzile.
5. In considerazione dell'oggetto e dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Palermo in data 8.07.2006, da , nato a [...] il Parte_1 14/09/1971 e da , nata a [...], il [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 174, P. 2, Serie
A, Anno 2006;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.