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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 30/07/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
(c.f. e p. iva ), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Manzari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Monopoli (BA), via Finamore Pepe n. 47, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Roberto Di Paola ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in , Stradone Farnese n. 3/A, come da Pt_1 procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Altre ipotesi.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
***
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.01.2022,
[...]
Parte_2 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, , per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che il TFS erogato in favore della sig.ra CP_1
è stato errato, con conseguente pagamento in eccesso della
[...] somma netta di € 18.621,87 per le ragioni espresse in narrativa. Per l'effetto:
2) condannare la sig.ra (C.F.: ) a Controparte_1 C.F._1 restituire a favore della la somma netta Pt_1 Parte_1 di € 18.621,87, ovvero quell'altra eventuale diversa cifra, maggiore o minore, accertata in corso di causa, anche a mezzo di eventuale espletanda CTU contabile, o ritenuta equa e/o di giustizia, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria come per legge, dal giorno della formale richiesta e messa in mora (03.05.2021) fino al dì dell'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese e competenze di causa, da porre in capo alla resistente, come per legge ed in virtù della soccombenza, secondo Tariffario Forense”.
si è costituita ritualmente in giudizio, eccependo nel Controparte_1 merito l'infondatezza delle domande avversarie e domandando il rigetto del ricorso.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio per la verifica contabile degli importi richiesti.
La scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 03.07.2025 ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo con riserva di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
*** Ciò premesso, il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Parte_2 ha dedotto:
[...]
2 - di aver assunto alle proprie dipendenze la convenuta Rag.
in data 11.10.1976; Controparte_1
- che, in conseguenza dell'intervenuta risoluzione (in data 31.07.2016) del rapporto di lavoro, autorizzava l'erogazione, in favore della ex dipendente, del Trattamento di Fine Servizio (TFS) (Deliberazione di Giunta Camerale n. 17 del 30.03.2016);
- che, nella determinazione del calcolo dello stesso (Determinazione Dirigenziale n. 191 del 14.12.2016), provvedeva a liquidare l'indennità di anzianità, commisurandola a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per il numero degli anni di servizio prestati;
- che, all'interno di detto calcolo, veniva quindi ricompresa anche la retribuzione di posizione;
- che, con Determinazioni Dirigenziali n. 103 del 08.08.2017 e n. 115 del 09.08.2018, provvedeva a determinare l'ammontare dell'indennità di anzianità complessivamente spettante all'ex dipendente, quantificando in favore della stessa la somma lorda di euro 141.978,33, che le veniva liquidata mediante il pagamento di due tranches di euro 50.000,00 lordi cadauna, oltre ad una terza tranche di euro 41.978,33 lordi, per un importo al netto IRPEF di euro 104.992,80;
- che, con Deliberazione di Giunta Camerale n. 27 del 24.04.2020, disaminata la normativa di riferimento alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione che, mutando orientamento, si era andato consolidando nel senso di escludere l'onnicomprensività dell'indennità di anzianità e il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi dalla l. n. 335/1995 (fra le quali la retribuzione di posizione dei dipendenti di categoria D), decideva di allinearsi alla posizione espressa dalla Corte di Cassazione, da ultima con sentenza n. 5697 del 07.03.2017, “estremamente chiara sul punto” (pag. 2 ricorso);
- che pertanto decideva di procedere, per coerenza con la posizione assunta, a ricalcolare le indennità di anzianità già liquidate integralmente ai dipendenti in quiescenza ed inviare agli stessi formale costituzione in mora per la restituzione delle somme liquidate in eccesso, anche ai fini interruttivi della prescrizione decennale;
3 - che, con Determinazione del Segretario Generale n. 42 del 27.04.2021, rideterminava le somme dovute a titolo di indennità di anzianità alla Rag. CP_1
- che, nella specie, si riteneva di dover rideterminare l'indennità di anzianità considerando, quale retribuzione di posizione, l'importo della ex indennità di direzione e di staff ex art. 34 del DPR 268/1987 e art. 45 DPR 333/1990, pari ad euro 774,69 annui;
- che, di conseguenza, emergeva che l'importo rideterminato e dovuto ammontava a complessivi euro 111.995,91 lordi, che, al netto dell'IRPEF, risultavano pari ad euro 86.370,93;
- che, di contro, era stato invece erroneamente liquidato un importo al netto dell'IRPEF pari ad euro 104.992,80, per una differenza da restituire pari ad euro 18.621,87;
- che pertanto, con lettera racc. a/r del 03.05.2021 prot. n. 0010710/U, regolarmente recapitata in data 05.05.2021 (doc. 10 ric.), la Rag. veniva costituita in mora e invitata, Controparte_1 entro e non oltre il termine di trenta giorni, al versamento della predetta differenza. Tale richiesta rimaneva priva di riscontro e pertanto la ricorrente ha dovuto adire l'autorità giudiziaria onde sentire accogliere le già menzionate conclusioni.
per contro ha dedotto che: Controparte_1
- Commercio decideva di effettuare un ricalcolo Parte_1 dell'indennità di anzianità sulla sola base di un orientamento giurisprudenziale alla stessa noto già in occasione della precedente Determinazione del Segretario Generale n. 103 del 08.08.2017 e certamente in occasione della Determinazione n. 115 del 09.08.2018, con cui l'ammontare dell'indennità veniva ricalcolato addirittura in senso più favorevole;
- con la Determinazione del 2021, la ex datrice di lavoro ricalcolava in senso peggiorativo la misura dell'indennità di anzianità della lavoratrice, ammettendo la sussistenza di un vivace dibattito giurisprudenziale – in totale assenza, nel dato momento, di una pronuncia delle Sezioni Unite in materia – e definendo essa stessa il ribaltamento delle conclusioni effettuato dalla Corte di Cassazione come incerto e non chiaro;
- camera di Commercio agiva arbitrariamente, così violando anche l'affidamento circa la disponibilità della somma erogata.
4 Così ricostruite le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
di ha sostenuto che la rideterminazione in peius degli Pt_2 Pt_1 importi spettanti alla ricorrente era giustificata dalla necessità di conformarsi ad una recente modifica nell'orientamento assunto dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di computabilità della
“retribuzione di posizione” ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità spettante al personale dipendente delle Camere di Commercio titolare di posizioni organizzative (doc. 13 ric.). In precedenza, con Determinazione n. 85 del 24.11.2020 (pagg. 28-29 memoria difensiva), aveva evidenziato come, sino a quel Pt_2 momento, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, la retribuzione di posizione spettante ai dipendenti titolari di posizione organizzativa dovesse essere interamente conteggiata ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità, in quanto voce retributiva pensionabile. Successivamente, secondo quanto affermato nel provvedimento del 2021 in questione, “la Corte di Cassazione sembra avere ultimamente cambiato orientamento, disattendendo le sue precedenti sentenze di legittimità, come da sentenza della Sezione Lavoro n. 5697 del 7 marzo 2017, nel senso di doversi ritenere esclusa “(…) l'onnicomprensività dell'indennità di anzianità ed il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi dalla citata Legge n. 335/95, art. 2, comma 9, dovendosi ritenere una diversa interpretazione confliggente con i principi di parità di trattamento tra appartenenti al medesimo comparto e di armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici e privati (…)”; tale indirizzo sembra potersi considerare consolidato, come affermato dalla stessa Corte nella sentenza sopra citata, e che pertanto non può non essere tenuta in debita considerazione;
ritenuto opportuno adeguare il comportamento dell'Ente a questo nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità, considerandolo più tutelante ed al momento, come detto, consolidato, senza peraltro poter escludere a priori ulteriori cambiamenti futuri stante la materia previdenziale piuttosto opinabile e con confini non sempre certi e chiari, come peraltro il radicale ribaltamento effettuato da parte della Suprema Corte delle conclusioni fino ad allora raggiunte può testimoniarlo” (doc. 9 ric.).
Giova osservare che il trattamento di fine servizio (TFS) spettante ai dipendenti delle Camere di Commercio è disciplinato da Decreto Interministeriale del 1982, art. 77, che include, nell'ultima retribuzione da moltiplicare per gli anni di servizio, oltre allo stipendio e alla tredicesima mensilità, anche le voci stipendiali pensionabili e quiescibili.
5 L'art. 77 cit. infatti prevede che: “All'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale (…) compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere”.
La questione interpretativa si pone in considerazione dell'art. 2, commi 5- 8, legge n. 335/1995, che ha introdotto il trattamento di fine rapporto per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, allorquando rinvia alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle relative modalità di attuazione. Si tratta, fondamentalmente, di stabilire se – in forza dell'entrata in vigore della l. n. 335/1995, art. 2, comma 7, che considera come pensionabili tutti i compensi percepiti – il TFS deve includere tutti gli assegni percepiti nell'ultimo anno e quindi, rispetto alla fattispecie per cui è causa, anche quelli erogati a titolo di retribuzione di posizione.
Orbene, il D.P.C.M. 20.12.1999, modificato ed integrato da D.P.C.M. 02.03.2001, recante “Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi di pensione dei dipendenti pubblici” ha dettato le norme di esecuzione a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di comparto circa l'introduzione nel settore pubblico della disciplina prevista dall'art. 2120 cod. civ. in materia di trattamento di fine rapporto;
la dichiarazione congiunta n. 3 del CCNL integrativo del 14.09.2000 ha confermato l'istituto dell'indennità di anzianità per i dipendenti delle in servizio alla data Pt_2 di entrata in vigore del suddetto D.P.C.M. Ne consegue che in tema di indennità di anzianità per il personale dipendente della assunto anteriormente alla data Parte_1 del 1° gennaio 1996, l'unica fonte di disciplina è costituita, ex art. 2 co. 7 l. n. 335/1995, dalla contrattazione collettiva, alla stregua dell'interpretazione letterale e logico-sistematica del CCNL Funzioni Locali del 14 settembre 2000 (applicato alla convenuta) e, in particolare, dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, che ha confermato espressamente la perdurante vigenza del Decreto Interministeriale 12 luglio 1982 e successive modifiche.
L'ente ricorrente ha agito avendo come base giuridica l'interpretazione fornita su richiesta proprio dalle Camere di Commercio emiliano- romagnole, con parere n. 31 del 2003 del Servizio Legale Regionale
6 dell' , a fronte di una disciplina Controparte_2 definita nello stesso ricorso introduttivo (pagg. 6-7) “assolutamente non chiara, non uniforme, non sistematicamente contenuta in provvedimenti unitari, bensì in più disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, nonché di regole ed indirizzi quanto mai confusi e complicati da dipanare”.
È in tale complesso e ad oggi invariato contesto normativo che la giurisprudenza di legittimità, a partire da Cassazione Civ., Sez. Lav., sent. 7 marzo 2017, n. 5697, aderendo ad un orientamento già invalso (cfr. Cass. n. 18288 del 2009; conf. Cass. n. 18382 e n. 20037 del 2009 nonché Cass. n. 10654 del 2012; n. 20753 del 2013; n. 20527 del 2014; n. 20525 del 2014, n. 3149 del 2016, n. 4817) ha ritenuto esclusi l'onnicomprensività dell'indennità di anzianità ed il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi da l. n. 335/1995, art. 2, comma 9. La giurisprudenza di legittimità successiva si è conformata in modo univoco a tale orientamento (cfr. Cass. 5831/2021; Cass. 34544/2021).
Sulla scorta quindi di detta posizione interpretativa, il Comitato Tecnico dei Segretari Generali delle ha discusso e deciso Pt_2 CP_2
l'argomento nelle sedute di dicembre 2019 e di febbraio 2020 (docc. 3, 7- 9, 11-12 ric.) deliberando per il ricalcolo delle indennità di anzianità sulla base dei criteri esplicitati dalla Suprema Corte e per il conseguente recupero delle somme erogate in eccesso rispetto a tale nuova metodologia di conteggio.
In seguito a ciò, come già rilevato, CCIAA di ha provveduto al Pt_1 ricalcolo oggetto di causa, andando ad incidere sul trattamento pensionistico della convenuta, che ne aveva maturato il diritto (circostanza pacifica) con decorrenza dal 01.08.2016.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non può ritenersi che la rideterminazione oggetto di causa sia stata viziata da errore di calcolo, bensì sia conseguita all'applicazione di un orientamento giurisprudenziale diverso anche se già diffuso al momento dell'adozione della prima determinazione (cfr. Cass. 34544/2021). In particolare, si ha errore di calcolo, che non influenza la volontà negoziale (a differenza dell'errore in quantitate) solo quando – definiti in modo chiaro e preciso i termini da computare e il criterio matematico da
7 seguire – si commette, per inesperienza o per disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile ictu oculi.
In altri termini, l'errore di calcolo, che può dar luogo alla rettifica della dichiarazione (o del contratto) ai sensi dell'art. 1430 cod. civ., ricorre quando, posti per fermi i dati da computare ed il criterio matematico da seguire, si incorra in una svista materiale nelle relative operazioni aritmetiche, rilevabili prima facie in base ai dati ed al criterio predetti, ed emendabile con la semplice ripetizione del calcolo, e non è, invece, configurabile quando si contestano gli stessi dati numerici posti a base del calcolo – cfr. Cass., sez. II, 6 luglio 1983, n. 4567; conforme, Cass. sez. III, 18 febbraio 2016, n. 3178, secondo cui non può essere errore di calcolo l'errore che attiene alla stessa individuazione di uno dei termini da computare, quale la cifra iniziale da cui detrarre l'importo risarcitorio.
Nel caso di specie, il rapporto in questione è da qualificarsi quale ripetizione di indebito, con la conseguenza che le difese svolte sul punto da , in particolare il riferimento alle due pronunce della Corte Pt_2
d'Appello di Bologna – Sezione Lavoro (sentenze nn. 77/2024 e 80/2024), paiono cogliere nel segno.
Bisogna dunque rilevare come sia indirizzo consolidato che “per i dipendenti della Camera di commercio assunti anteriormente al primo gennaio 1996 deve escludersi l'onnicomprensività dell'indennità di anzianità ed il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi dalla citata L. n. 335, art. 2, comma 9” (ex aliis: Cass. n. 18288 del 2009; conf. Cass. n. 18382 e n. 20037 del 2009 nonché Cass. n. 10654 del 2012; n. 20753 del 2013; n. 20527 del 2014; n. 20525 del 2014, n. 3149 del 2016, n. 4817 e n. 30229 del 2017).
Quanto al legittimo affidamento, la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 8 del 27/01/2023 ha confermato la legittimità e la doverosità del recupero degli importi indebitamente erogati. In particolare, la Corte ha statuito che “non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., censurato per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. Addiz. CEDU, nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito retributivo laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita. La clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della
8 prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato”. Vi è altresì:
a) la necessità di identificare la sussistenza o meno di una buona fede oggettiva che tenga conto della relazione tra le parti, della natura della prestazione indebita e di tutte le circostanze del caso di specie;
b) la necessità di verificare che le modalità della restituzione siano rispettose del predetto canone di buona fede, cui evidentemente neppure il creditore può sottrarsi;
c) la possibilità che al dovere restitutorio si accompagni un diritto risarcitorio, che per così dire “chiuda il cerchio” delle tutele che l'ordinamento appresta al caso di un indebito ex art. 2033 cod. civ. Anche la Corte EDU ha indicato gli elementi dell'affidamento legittimo: l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
un'erogazione effettuata in relazione ad un'attività lavorativa ordinaria e non ad una prestazione isolata od occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
L'identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato (il leading case che ha sviluppato la nozione è Corte EDU, 29 novembre 1991, causa IN AL EV TD e altri c. Irlanda).
In altri termini, come dedotto da parte ricorrente, perché possa parlarsi di affidamento legittimo occorre in primo luogo che l'affidamento sia sorto in presenza di un atto favorevole per il destinatario, in quanto, di fronte ad un atto sfavorevole, il privato può solo vantare il diritto di agire in sede giurisdizionale per la sua rimozione. È altresì necessario che la situazione giuridica di vantaggio non sia il risultato di comportamenti fraudolenti e artificiosi, contrari a buona fede, del privato e si sia consolidata nel tempo. Infine, l'affidamento può dirsi leso solo se sia decorso un certo margine di tempo dall'adozione del provvedimento.
9 Nel caso di specie, non può dirsi che, nel ricalcolare le somme, la Camera di Commercio abbia agito arbitrariamente o in mala fede, avendo solo provveduto ad applicare la normativa vigente.
Inoltre, pare opportuno evidenziare che l'indebito è tale sicché l'allegata mancanza di colpa rimane un dato irrilevante ai fini della decisione.
Pertanto, non si può configurare né la violazione dell'art. 1337 cod. civ. né tanto meno dell'art. 1175 cod. civ., atteso che la Camera di Commercio, se è vero che ha originariamente calcolato una diversa somma a titolo di TFS, lo ha fatto in ogni caso in buona fede e, successivamente, in maniera legittima ha proceduto al ricalcolo e alla rideterminazione delle somme conteggiate in eccesso, nel rispetto della normativa di riferimento e in ossequio al predetto nuovo orientamento, che ha trovato ampia conferma nelle citate pronunce.
Inoltre la quantificazione prospettata da parte ricorrente ha trovato piena conferma nella CTU contabile svolta ( cfr. relazione peritale depositata il 25.07.2023).
Per tutte le suesposte considerazioni, è possibile accertare il diritto della di alla ripetizione della differenza Parte_1 Pt_1 indebitamente percepita da , con conseguente condanna Controparte_1 di quest'ultima al pagamento della somma indicata in dispositivo.
Nonostante l'esito del giudizio, la peculiarità e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Del pari, le spese di CTU liquidate con separato provvedimento sono poste definitivamente a carico solidale delle parti, entrambe concordi al controllo contabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso, condanna a corrispondere Controparte_1
a Parte_1
l'importo di euro 18.621,87 oltre interessi
[...] in misura legale,
10 pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU liquidate in corso di causa compensa integralmente le spese di lite.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Piacenza, 03/07/2025
il Giudice del Lavoro Dott.ssa Camilla Milani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
(c.f. e p. iva ), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Manzari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Monopoli (BA), via Finamore Pepe n. 47, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Roberto Di Paola ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in , Stradone Farnese n. 3/A, come da Pt_1 procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Altre ipotesi.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
***
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.01.2022,
[...]
Parte_2 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, , per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che il TFS erogato in favore della sig.ra CP_1
è stato errato, con conseguente pagamento in eccesso della
[...] somma netta di € 18.621,87 per le ragioni espresse in narrativa. Per l'effetto:
2) condannare la sig.ra (C.F.: ) a Controparte_1 C.F._1 restituire a favore della la somma netta Pt_1 Parte_1 di € 18.621,87, ovvero quell'altra eventuale diversa cifra, maggiore o minore, accertata in corso di causa, anche a mezzo di eventuale espletanda CTU contabile, o ritenuta equa e/o di giustizia, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria come per legge, dal giorno della formale richiesta e messa in mora (03.05.2021) fino al dì dell'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese e competenze di causa, da porre in capo alla resistente, come per legge ed in virtù della soccombenza, secondo Tariffario Forense”.
si è costituita ritualmente in giudizio, eccependo nel Controparte_1 merito l'infondatezza delle domande avversarie e domandando il rigetto del ricorso.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio per la verifica contabile degli importi richiesti.
La scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 03.07.2025 ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo con riserva di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
*** Ciò premesso, il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Parte_2 ha dedotto:
[...]
2 - di aver assunto alle proprie dipendenze la convenuta Rag.
in data 11.10.1976; Controparte_1
- che, in conseguenza dell'intervenuta risoluzione (in data 31.07.2016) del rapporto di lavoro, autorizzava l'erogazione, in favore della ex dipendente, del Trattamento di Fine Servizio (TFS) (Deliberazione di Giunta Camerale n. 17 del 30.03.2016);
- che, nella determinazione del calcolo dello stesso (Determinazione Dirigenziale n. 191 del 14.12.2016), provvedeva a liquidare l'indennità di anzianità, commisurandola a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per il numero degli anni di servizio prestati;
- che, all'interno di detto calcolo, veniva quindi ricompresa anche la retribuzione di posizione;
- che, con Determinazioni Dirigenziali n. 103 del 08.08.2017 e n. 115 del 09.08.2018, provvedeva a determinare l'ammontare dell'indennità di anzianità complessivamente spettante all'ex dipendente, quantificando in favore della stessa la somma lorda di euro 141.978,33, che le veniva liquidata mediante il pagamento di due tranches di euro 50.000,00 lordi cadauna, oltre ad una terza tranche di euro 41.978,33 lordi, per un importo al netto IRPEF di euro 104.992,80;
- che, con Deliberazione di Giunta Camerale n. 27 del 24.04.2020, disaminata la normativa di riferimento alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione che, mutando orientamento, si era andato consolidando nel senso di escludere l'onnicomprensività dell'indennità di anzianità e il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi dalla l. n. 335/1995 (fra le quali la retribuzione di posizione dei dipendenti di categoria D), decideva di allinearsi alla posizione espressa dalla Corte di Cassazione, da ultima con sentenza n. 5697 del 07.03.2017, “estremamente chiara sul punto” (pag. 2 ricorso);
- che pertanto decideva di procedere, per coerenza con la posizione assunta, a ricalcolare le indennità di anzianità già liquidate integralmente ai dipendenti in quiescenza ed inviare agli stessi formale costituzione in mora per la restituzione delle somme liquidate in eccesso, anche ai fini interruttivi della prescrizione decennale;
3 - che, con Determinazione del Segretario Generale n. 42 del 27.04.2021, rideterminava le somme dovute a titolo di indennità di anzianità alla Rag. CP_1
- che, nella specie, si riteneva di dover rideterminare l'indennità di anzianità considerando, quale retribuzione di posizione, l'importo della ex indennità di direzione e di staff ex art. 34 del DPR 268/1987 e art. 45 DPR 333/1990, pari ad euro 774,69 annui;
- che, di conseguenza, emergeva che l'importo rideterminato e dovuto ammontava a complessivi euro 111.995,91 lordi, che, al netto dell'IRPEF, risultavano pari ad euro 86.370,93;
- che, di contro, era stato invece erroneamente liquidato un importo al netto dell'IRPEF pari ad euro 104.992,80, per una differenza da restituire pari ad euro 18.621,87;
- che pertanto, con lettera racc. a/r del 03.05.2021 prot. n. 0010710/U, regolarmente recapitata in data 05.05.2021 (doc. 10 ric.), la Rag. veniva costituita in mora e invitata, Controparte_1 entro e non oltre il termine di trenta giorni, al versamento della predetta differenza. Tale richiesta rimaneva priva di riscontro e pertanto la ricorrente ha dovuto adire l'autorità giudiziaria onde sentire accogliere le già menzionate conclusioni.
per contro ha dedotto che: Controparte_1
- Commercio decideva di effettuare un ricalcolo Parte_1 dell'indennità di anzianità sulla sola base di un orientamento giurisprudenziale alla stessa noto già in occasione della precedente Determinazione del Segretario Generale n. 103 del 08.08.2017 e certamente in occasione della Determinazione n. 115 del 09.08.2018, con cui l'ammontare dell'indennità veniva ricalcolato addirittura in senso più favorevole;
- con la Determinazione del 2021, la ex datrice di lavoro ricalcolava in senso peggiorativo la misura dell'indennità di anzianità della lavoratrice, ammettendo la sussistenza di un vivace dibattito giurisprudenziale – in totale assenza, nel dato momento, di una pronuncia delle Sezioni Unite in materia – e definendo essa stessa il ribaltamento delle conclusioni effettuato dalla Corte di Cassazione come incerto e non chiaro;
- camera di Commercio agiva arbitrariamente, così violando anche l'affidamento circa la disponibilità della somma erogata.
4 Così ricostruite le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
di ha sostenuto che la rideterminazione in peius degli Pt_2 Pt_1 importi spettanti alla ricorrente era giustificata dalla necessità di conformarsi ad una recente modifica nell'orientamento assunto dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di computabilità della
“retribuzione di posizione” ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità spettante al personale dipendente delle Camere di Commercio titolare di posizioni organizzative (doc. 13 ric.). In precedenza, con Determinazione n. 85 del 24.11.2020 (pagg. 28-29 memoria difensiva), aveva evidenziato come, sino a quel Pt_2 momento, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, la retribuzione di posizione spettante ai dipendenti titolari di posizione organizzativa dovesse essere interamente conteggiata ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità, in quanto voce retributiva pensionabile. Successivamente, secondo quanto affermato nel provvedimento del 2021 in questione, “la Corte di Cassazione sembra avere ultimamente cambiato orientamento, disattendendo le sue precedenti sentenze di legittimità, come da sentenza della Sezione Lavoro n. 5697 del 7 marzo 2017, nel senso di doversi ritenere esclusa “(…) l'onnicomprensività dell'indennità di anzianità ed il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi dalla citata Legge n. 335/95, art. 2, comma 9, dovendosi ritenere una diversa interpretazione confliggente con i principi di parità di trattamento tra appartenenti al medesimo comparto e di armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici e privati (…)”; tale indirizzo sembra potersi considerare consolidato, come affermato dalla stessa Corte nella sentenza sopra citata, e che pertanto non può non essere tenuta in debita considerazione;
ritenuto opportuno adeguare il comportamento dell'Ente a questo nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità, considerandolo più tutelante ed al momento, come detto, consolidato, senza peraltro poter escludere a priori ulteriori cambiamenti futuri stante la materia previdenziale piuttosto opinabile e con confini non sempre certi e chiari, come peraltro il radicale ribaltamento effettuato da parte della Suprema Corte delle conclusioni fino ad allora raggiunte può testimoniarlo” (doc. 9 ric.).
Giova osservare che il trattamento di fine servizio (TFS) spettante ai dipendenti delle Camere di Commercio è disciplinato da Decreto Interministeriale del 1982, art. 77, che include, nell'ultima retribuzione da moltiplicare per gli anni di servizio, oltre allo stipendio e alla tredicesima mensilità, anche le voci stipendiali pensionabili e quiescibili.
5 L'art. 77 cit. infatti prevede che: “All'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale (…) compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere”.
La questione interpretativa si pone in considerazione dell'art. 2, commi 5- 8, legge n. 335/1995, che ha introdotto il trattamento di fine rapporto per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, allorquando rinvia alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle relative modalità di attuazione. Si tratta, fondamentalmente, di stabilire se – in forza dell'entrata in vigore della l. n. 335/1995, art. 2, comma 7, che considera come pensionabili tutti i compensi percepiti – il TFS deve includere tutti gli assegni percepiti nell'ultimo anno e quindi, rispetto alla fattispecie per cui è causa, anche quelli erogati a titolo di retribuzione di posizione.
Orbene, il D.P.C.M. 20.12.1999, modificato ed integrato da D.P.C.M. 02.03.2001, recante “Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi di pensione dei dipendenti pubblici” ha dettato le norme di esecuzione a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di comparto circa l'introduzione nel settore pubblico della disciplina prevista dall'art. 2120 cod. civ. in materia di trattamento di fine rapporto;
la dichiarazione congiunta n. 3 del CCNL integrativo del 14.09.2000 ha confermato l'istituto dell'indennità di anzianità per i dipendenti delle in servizio alla data Pt_2 di entrata in vigore del suddetto D.P.C.M. Ne consegue che in tema di indennità di anzianità per il personale dipendente della assunto anteriormente alla data Parte_1 del 1° gennaio 1996, l'unica fonte di disciplina è costituita, ex art. 2 co. 7 l. n. 335/1995, dalla contrattazione collettiva, alla stregua dell'interpretazione letterale e logico-sistematica del CCNL Funzioni Locali del 14 settembre 2000 (applicato alla convenuta) e, in particolare, dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, che ha confermato espressamente la perdurante vigenza del Decreto Interministeriale 12 luglio 1982 e successive modifiche.
L'ente ricorrente ha agito avendo come base giuridica l'interpretazione fornita su richiesta proprio dalle Camere di Commercio emiliano- romagnole, con parere n. 31 del 2003 del Servizio Legale Regionale
6 dell' , a fronte di una disciplina Controparte_2 definita nello stesso ricorso introduttivo (pagg. 6-7) “assolutamente non chiara, non uniforme, non sistematicamente contenuta in provvedimenti unitari, bensì in più disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, nonché di regole ed indirizzi quanto mai confusi e complicati da dipanare”.
È in tale complesso e ad oggi invariato contesto normativo che la giurisprudenza di legittimità, a partire da Cassazione Civ., Sez. Lav., sent. 7 marzo 2017, n. 5697, aderendo ad un orientamento già invalso (cfr. Cass. n. 18288 del 2009; conf. Cass. n. 18382 e n. 20037 del 2009 nonché Cass. n. 10654 del 2012; n. 20753 del 2013; n. 20527 del 2014; n. 20525 del 2014, n. 3149 del 2016, n. 4817) ha ritenuto esclusi l'onnicomprensività dell'indennità di anzianità ed il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi da l. n. 335/1995, art. 2, comma 9. La giurisprudenza di legittimità successiva si è conformata in modo univoco a tale orientamento (cfr. Cass. 5831/2021; Cass. 34544/2021).
Sulla scorta quindi di detta posizione interpretativa, il Comitato Tecnico dei Segretari Generali delle ha discusso e deciso Pt_2 CP_2
l'argomento nelle sedute di dicembre 2019 e di febbraio 2020 (docc. 3, 7- 9, 11-12 ric.) deliberando per il ricalcolo delle indennità di anzianità sulla base dei criteri esplicitati dalla Suprema Corte e per il conseguente recupero delle somme erogate in eccesso rispetto a tale nuova metodologia di conteggio.
In seguito a ciò, come già rilevato, CCIAA di ha provveduto al Pt_1 ricalcolo oggetto di causa, andando ad incidere sul trattamento pensionistico della convenuta, che ne aveva maturato il diritto (circostanza pacifica) con decorrenza dal 01.08.2016.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non può ritenersi che la rideterminazione oggetto di causa sia stata viziata da errore di calcolo, bensì sia conseguita all'applicazione di un orientamento giurisprudenziale diverso anche se già diffuso al momento dell'adozione della prima determinazione (cfr. Cass. 34544/2021). In particolare, si ha errore di calcolo, che non influenza la volontà negoziale (a differenza dell'errore in quantitate) solo quando – definiti in modo chiaro e preciso i termini da computare e il criterio matematico da
7 seguire – si commette, per inesperienza o per disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile ictu oculi.
In altri termini, l'errore di calcolo, che può dar luogo alla rettifica della dichiarazione (o del contratto) ai sensi dell'art. 1430 cod. civ., ricorre quando, posti per fermi i dati da computare ed il criterio matematico da seguire, si incorra in una svista materiale nelle relative operazioni aritmetiche, rilevabili prima facie in base ai dati ed al criterio predetti, ed emendabile con la semplice ripetizione del calcolo, e non è, invece, configurabile quando si contestano gli stessi dati numerici posti a base del calcolo – cfr. Cass., sez. II, 6 luglio 1983, n. 4567; conforme, Cass. sez. III, 18 febbraio 2016, n. 3178, secondo cui non può essere errore di calcolo l'errore che attiene alla stessa individuazione di uno dei termini da computare, quale la cifra iniziale da cui detrarre l'importo risarcitorio.
Nel caso di specie, il rapporto in questione è da qualificarsi quale ripetizione di indebito, con la conseguenza che le difese svolte sul punto da , in particolare il riferimento alle due pronunce della Corte Pt_2
d'Appello di Bologna – Sezione Lavoro (sentenze nn. 77/2024 e 80/2024), paiono cogliere nel segno.
Bisogna dunque rilevare come sia indirizzo consolidato che “per i dipendenti della Camera di commercio assunti anteriormente al primo gennaio 1996 deve escludersi l'onnicomprensività dell'indennità di anzianità ed il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi dalla citata L. n. 335, art. 2, comma 9” (ex aliis: Cass. n. 18288 del 2009; conf. Cass. n. 18382 e n. 20037 del 2009 nonché Cass. n. 10654 del 2012; n. 20753 del 2013; n. 20527 del 2014; n. 20525 del 2014, n. 3149 del 2016, n. 4817 e n. 30229 del 2017).
Quanto al legittimo affidamento, la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 8 del 27/01/2023 ha confermato la legittimità e la doverosità del recupero degli importi indebitamente erogati. In particolare, la Corte ha statuito che “non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., censurato per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. Addiz. CEDU, nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito retributivo laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita. La clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della
8 prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato”. Vi è altresì:
a) la necessità di identificare la sussistenza o meno di una buona fede oggettiva che tenga conto della relazione tra le parti, della natura della prestazione indebita e di tutte le circostanze del caso di specie;
b) la necessità di verificare che le modalità della restituzione siano rispettose del predetto canone di buona fede, cui evidentemente neppure il creditore può sottrarsi;
c) la possibilità che al dovere restitutorio si accompagni un diritto risarcitorio, che per così dire “chiuda il cerchio” delle tutele che l'ordinamento appresta al caso di un indebito ex art. 2033 cod. civ. Anche la Corte EDU ha indicato gli elementi dell'affidamento legittimo: l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
un'erogazione effettuata in relazione ad un'attività lavorativa ordinaria e non ad una prestazione isolata od occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
L'identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato (il leading case che ha sviluppato la nozione è Corte EDU, 29 novembre 1991, causa IN AL EV TD e altri c. Irlanda).
In altri termini, come dedotto da parte ricorrente, perché possa parlarsi di affidamento legittimo occorre in primo luogo che l'affidamento sia sorto in presenza di un atto favorevole per il destinatario, in quanto, di fronte ad un atto sfavorevole, il privato può solo vantare il diritto di agire in sede giurisdizionale per la sua rimozione. È altresì necessario che la situazione giuridica di vantaggio non sia il risultato di comportamenti fraudolenti e artificiosi, contrari a buona fede, del privato e si sia consolidata nel tempo. Infine, l'affidamento può dirsi leso solo se sia decorso un certo margine di tempo dall'adozione del provvedimento.
9 Nel caso di specie, non può dirsi che, nel ricalcolare le somme, la Camera di Commercio abbia agito arbitrariamente o in mala fede, avendo solo provveduto ad applicare la normativa vigente.
Inoltre, pare opportuno evidenziare che l'indebito è tale sicché l'allegata mancanza di colpa rimane un dato irrilevante ai fini della decisione.
Pertanto, non si può configurare né la violazione dell'art. 1337 cod. civ. né tanto meno dell'art. 1175 cod. civ., atteso che la Camera di Commercio, se è vero che ha originariamente calcolato una diversa somma a titolo di TFS, lo ha fatto in ogni caso in buona fede e, successivamente, in maniera legittima ha proceduto al ricalcolo e alla rideterminazione delle somme conteggiate in eccesso, nel rispetto della normativa di riferimento e in ossequio al predetto nuovo orientamento, che ha trovato ampia conferma nelle citate pronunce.
Inoltre la quantificazione prospettata da parte ricorrente ha trovato piena conferma nella CTU contabile svolta ( cfr. relazione peritale depositata il 25.07.2023).
Per tutte le suesposte considerazioni, è possibile accertare il diritto della di alla ripetizione della differenza Parte_1 Pt_1 indebitamente percepita da , con conseguente condanna Controparte_1 di quest'ultima al pagamento della somma indicata in dispositivo.
Nonostante l'esito del giudizio, la peculiarità e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Del pari, le spese di CTU liquidate con separato provvedimento sono poste definitivamente a carico solidale delle parti, entrambe concordi al controllo contabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso, condanna a corrispondere Controparte_1
a Parte_1
l'importo di euro 18.621,87 oltre interessi
[...] in misura legale,
10 pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU liquidate in corso di causa compensa integralmente le spese di lite.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Piacenza, 03/07/2025
il Giudice del Lavoro Dott.ssa Camilla Milani
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