Sentenza 22 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/02/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. n. 6294 /2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6294/2017, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili ” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ERNESTO PECORA, presso lo studio Parte_1 ultimo della quale è elettivamente domiciliato come da mandato in calce al ricorso per cessazione degli effetti civili;
ricorrente e
rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE IANNNONE, presso lo studio CP_1
elettivamente domiciliata come da mandato in calce alla propria comparsa costitutiva;
resistente nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato presso la Cancelleria il 20.11.2017, ha chiesto al Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore che fosse pronunciata sente fetti civili del matrimonio celebrato con la coniuge, , in Mercato San Severino il 27 giugno CP_1
1992 (come da estratto per riassunto tti di matrimonio del predetto Comune, Anno 1992 – Parte II – Serie A – n. 45), dal quale nasceva il figlio ( , in Battipaglia, il giorno Per_1
8 novembre 1993), deducendo l'avvenuta disgregazione materi pirituale già a far data dall'anno 2003 (anno della separazione), precisando come, medio tempore, la resistente che, svolgendo l'attività lavorativa di impiegata e abitando in casa di proprietà, risultava economicamente autonoma.
pagina 1 di 6
con vittoria di spese.
In occasione dell'udienza presidenziale si è costituita , contestando tutto quanto CP_1 ex adverso dedotto e prodotto, previamente associan di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto riconoscersi l'assegno di mantenimento di euro 650,00, previsto nei confronti del figlio studente universitario non economicamente autosufficiente, nonché euro 400,00 a titolo di assegno divorzile, stante le difficoltà a reperire un lavoro stabile e precisando inoltre che parte ricorrente godesse di un reddito alto nonché di molti immobili ereditati in località turistica.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato del Tribunale di Nocera Inferiore, autorizzava i coniugi a vivere separati e confermava per il resto le statuizioni di cui alla separazione, e assegnava termine per il deposito di memoria integrativa disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Alla prima udienza del 7 febbraio 2019, le parti si riportavano alle rispettive difese, rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e chiedevano l'emissione di sentenza sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Entrambe le parti chiedevano, altresì, che all'esito fossero concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. in vista della prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.
A scioglimento della riserva, con sentenza n. 419/2019 comunicata in data 15/04/2019, il Tribunale adito dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendone l'annotazione agli atti dello stato civile e con separata ordinanza rimetteva la causa dinanzi al Giudice istruttore per il prosieguo all'udienza dell'11 marzo 2020, concedendo i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. Le parti depositavano le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. e articolavano richiesta di prova costituenda.
In sede Istruttoria, ritenute superflue e in parte inammissibili la prova testi e l'interrogatorio formale, disponeva indagini patrimoniali e reddituali di polizia tributaria incaricando all'uopo la guardia di finanza.
Dopo vari rinvii, sia per acquisire la relazione completa che per carico del ruolo, la causa è stata rinviata all'udienza telematica del 11.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, ove i procuratori delle parti hanno rassegnato le loro conclusioni come da note telematiche ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili è già stata pronunciata, all'uopo essendo stata emessa la sentenza n. 494/2019, di talché nulla andrà, sul punto, pronunciato.
pagina 2 di 6 Sulle questioni accessorie relative all'affidamento, al mantenimento ed al diritto di visita del genitore non domiciliatario. A tale riguardo, alla luce della maggiore età del figlio, domiciliato presso la madre, vanno rese, unicamente, le statuizioni economiche. Parte ricorrente con ricorso per la revoca e/o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti depositato il 09.10.2024, ha documentato che il figlio ad oggi trentunenne abbia trovato Per_1 impiego quale addetto per l'ufficio del processo pres ribunale di Novara e sia pertanto divenuto economicamente autosufficiente. Tale specifica circostanza non è stata affatto contestata, altrettanto specificatamente, dalla nella prima occasione processuale utile. CP_1
o, può revocarsi l'assegno di mantenimento in favore del figlio Persona_2 posto sino ad ora a carico del ricorrente . Parte_1
Sull'assegno divorzile Ciò premesso, con riguardo alla richiesta di assegno divorzile, va rilevato come lo stesso sia una prestazione sia di carattere assistenziale che perequativo/compensativa come si evince dalla stessa lettura dell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970 e mira a sostenere il coniuge più
“debole” impossibilitato a procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, alla luce, peraltro, del copioso avvicendamento giurisprudenziale formatosi nel corso del tempo. Secondo la giurisprudenza formatasi priva dell'arresto delle Sezioni Unite sul punto, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articolava in due fasi: nella prima occorreva valutare se sussistesse il diritto in astratto, ovvero se vi fosse effettivamente l'inadeguatezza dei mezzi;
nella seconda fase, ove la prima avesse avuto esito positivo, si sarebbe dovuto procedere alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno in base ai criteri dettati dalla stessa norma, ovvero il reddito dei coniugi, le ragioni della decisione (cd. criterio risarcitorio), il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cd. criterio compensativo), il tutto in relazione alla durata dell'effettiva convivenza ed attribuendo valore meramente indicativo all'assegno riconosciuto per il mantenimento durante la separazione (v. Cass. civ. Sez. I, 09-06- 2015, n. 11870). Come precisato da ultimo in sede di legittimità, il giudice del divorzio nel valutare l'an debeatur avrebbe dovuto verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente rispettasse le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all' “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione (v. Cass. civ. Sez. I, 10-05-2017, n. 11504). Nella fase della quantificazione dell'assegno, poi, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile.
pagina 3 di 6 Sennonché, a dirimere il contrasto formatosi, sul punto, in giurisprudenza – avuto riguardo all'efficacia preclusiva dell'autosufficienza del coniuge con riguardo all'an debeatur dell'assegno divorzile – sono intervenute le S.U. della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n. 18287/2018, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“ Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto", sostanzialmente riconducendo “l'autosufficienza economica” non può a parametro di valutazione dell'an quanto piuttosto del quantum debeatur e valorizzando nuovamente e cumulativamente i criteri previsti dall'art. 5 c. 6 prima parte, L. 898/1970 da sempre utilizzati per la determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile. Tale orientamento, peraltro, è stato altresì ulteriormente confermato da Cass. Civ. n. 11168/2019, la quale ha stabilito come “…l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
3.2.1. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.
3.2.2. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno
pagina 4 di 6 rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
Ciò detto, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.
5. c. 6 della L. 898/1970, come chiariti dalle Sezioni Unite, alla luce del materiale probatori acquisito a seguito di accertamenti reddituali e patrimoniali svolti dalla guardia di finanza può riconoscersi la previsione dell'assegno divorzile, in favore di . CP_1
Infatti, dagl utari è emerso come la stessa risulti proprietaria – seppur al 50% dell'immobile in cui abita, proprietaria di altro immobile e titolare di conti correnti e polizza assicurativa per euro € 295.000,00, ma abbia dichiarato, per gli anni oggetto di accertamento, un reddito da lavoro tra le 5000,00 e le 8.000,00 euro annue, redditualità. Viceversa, risulta, invece, percettore di un reddito annuo di circa Parte_1
38.000,00, per non tacer dei 5 fabbricati e dei 97 terreni ubicati nella provincia di Messina, con evidente sproporzione reddituale, a suo favore, rispetto a quella documentata dalla moglie. D'altronde, al riguardo va altresì valorizzata l'età dell'acconcia (di anni 55) che rende difficile consolidarsi nel mondo del lavoro, nonché l'ulteriore circostanza che, per effetto della sua ridotta redditualità, era stato previsto già all'epoca della separazione un assegno di mantenimento. La stessa inoltre pur essendosi attivata per svolgere un'attività lavorativa, dopo la separazione nel considerevole lasso temporale intercorrente tra la data della separazione ad oggi, stante la ridotta redditualità accertata detta attività non può affatto ritenersi – oggi – idonea ad escludere il riconoscimento dell'assegno divorzile. A tale fine, infatti, “l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024).
Nel caso di specie, pertanto: l'evidente squilibrio reddituale emerso a favore del;
Parte_1
- l'età della resistente (di 55 anni), in uno alla durata della vita matrimoniale;
- il contributo dato all'unione coniugale, durante la vita matrimoniale, laddove ha rinunciato a svolgere attività lavorativa, per dedicarsi alla famiglia ed al figlio sono tutti indici che inducono, oggi, oltre a prevedere anche ad aumentate l'assegno di mantenimento, come originariamente previsto all'epoca della separazione nella minor somma di euro 150,00, inidonea a rappresentare l'attuale realtà economico-reddituale delle parti e, per l'effetto, riconoscerlo come divorzile nella somma di euro 400,00 che Parte_1 dovrà versare a entro il giorno 5 di ogni mese, tramit CP_1 bancario o postale, rivalutabile come di legge sulla base degli indici ISTAT.
Sulle spese processuali Stante la reciproca soccombenza processuale, le spese processuali possono essere compensate.
pagina 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pone a carico di la somma di euro 400,00, a titolo di assegno divorzile, Parte_1 da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese, tramite vaglia postale, bonifico CP_1 bancario o po ome di legge sulla base degli indici ISTAT;
- nulla in favore del figlio, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, va revocata la relativa statuizione, provvisoriamente resa;
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 20.02.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire
pagina 6 di 6