Articolo 14 della Legge 9 aprile 1962, n. 163
Articolo 13Articolo 15
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15 maggio 1962
Art. 14.
La presente legge entra in vigore dal 1° del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 che hanno effetto dal 1 luglio 1959.
Al personale amministrativo ed ausiliario degli istituti e scuole d'arte, ad eccezione dei segretari di gruppo C che conservano l'inquadramento e la carriera acquisiti, si applicano, con effetto dal 1 luglio 1956 fino alla decorrenza fissata nel presente articolo, le disposizioni previste per il corrispondente personale degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e tecnica dal decreto del Presidente della, Repubblica n. 16 dell'11 gennaio 1957, articolo 37 e quadri 31-a, 51-b e 71-b.
Entrata in vigore il 15 maggio 1962