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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1494/2018
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente- Avv. Odette Carignola
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente- Avv. Giuseppe Abruzzo t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/04/2018 parte ricorrente, titolare dell'assegno di invalidità categoria IO n. 18000752 con decorrenza dal 1° aprile 1989, ha chiesto accertare l'illegittimità CP_ della pretesa restitutoria dell' a titolo di indebito derivante da un ricalcolo sulla pensione con riferimento al periodo dall'01/01/2004 al 31/08/2006.
A tal fine ha dedotto, in primo luogo, l'infondatezza dell'azione di ripetizione, promossa per la prima volta con nota del 20/07/2006 per un importo di € 6.540,94 e ripresa con nota del
10/09/2014 per un importo diverso (€ 5.155,19), in ragione della comunicazione di riliquidazione definitiva medio tempore intervenuta (in data 26/04/2007) che non contemplava
1 somme a debito fino al 31/5/2007. In secondo luogo, ha rappresentato l'irripetibilità dell'indebito eventualmente accertato in ragione dell'assenza di qualsiasi comportamento doloso e della riconducibilità all'ente soltanto dell'errore compiuto in sede di liquidazione della prestazione, lamentando, altresì, la tardività dell'esercizio del diritto di ripetizione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412/1991.
Pertanto, previa proposizione di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento negativo dell'indebito e per la condanna dell' alla restituzione delle CP_1 somme illegittimamente recuperate a tale titolo a decorrere dal 01/11/2014. CP_ Costituitasi la parte resistente ha contestato la domanda nel merito e ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
La controversia è stata istruita a mezzo acquisizione documentale e decisa con la presente sentenza.
***
La domanda merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Dalla documentazione in atti risulta che con una prima missiva del 20/07/2006 l' di CP_2
SA ha comunicato alla ricorrente l'avvenuto ricalcolo dell'assegno di invalidità n.
18000752 cat. IO per il periodo dal 01/01/2004 al 31/08/2006, dal quale sarebbe derivato un indebito pari complessivamente ad € 6.540,94 (doc. 2, fascicolo di parte ricorrente).
Successivamente, in seguito alla domanda della contribuente di ricostituzione della pensione per motivi reddituali, l'istituto resistente le ha comunicato il riconoscimento dell'assegno nella misura invariata: ed infatti, nel provvedimento del 26/04/2007 si legge che “(…) a seguito del ricalcolo non sono risultate somme a credito o a debito, fin al 31 maggio 2007, in quanto
l'importo spettante non è variato.” (doc. 5, fascicolo di parte ricorrente).
Con ulteriore successiva comunicazione datata 21/05/2013 l'ente previdenziale ha provveduto alla riliquidazione della pensione, riconoscendone l'integrazione al trattamento minimo dal
01/01/2011 fino al 30/06/2013 con conseguente produzione di un credito pari a € 1.378,86 (doc.
8, fascicolo di parte ricorrente).
Ciò nonostante, con successiva lettera del 10/09/2014, l' ha comunicato, nuovamente, la CP_2 corresponsione di rate non spettanti sulla stessa pensione per lo stesso periodo rivendicato nel luglio 2006 (dal 01/01/2004 al 31/08/2006) e per un importo pari a € 5.155,19 (e non più ad €
6.540,94), informando allo stesso tempo, l'assicurata dell'imminente recupero dell'indebito a mezzo trattenute mensili sulla pensione a decorrere dal mese di novembre 2014 (doc. 9, fascicolo di parte ricorrente).
2 Tale essendo la ricostruzione fattuale della vicenda, appare necessario fare una premessa di ordine generale in ordine al riparto degli oneri probatori in tema di ripetizione dell'indebito. CP_ Posto che con l'avviso di pagamento in atti, l' ha avanzato una specifica richiesta restitutoria, avente ad oggetto somme che sarebbero state indebitamente erogate alla ricorrente a titolo di assegno di invalidità, trova applicazione il principio di diritto secondo cui in tema di indebito previdenziale, spetta a colui che mira ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (per tutte: Cass.
S.U. 4 agosto 2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198). CP_ Ebbene, nel caso concreto, nelle comunicazioni dell' con la quale la ricorrente è stata portata a conoscenza dell'indebito a suo carico, l'istituto ha omesso di fornire indicazioni ed elementi sufficienti a far comprendere le ragioni del carattere indebito delle somme percepite e la correttezza del calcolo effettuato. Analogamente, una volta costituitosi in giudizio, l'istituto di previdenza si è limitato a dedurre che “l'indebito è scaturito dalla ricostituzione della pensione di categoria IO in seguito alla verifica dei redditi (…) che l'importo dei redditi di cui la ricorrente è titolare rendono impossibile l'integrazione al minimo della pensione”.
Peraltro, si deve osservare che tra la prima comunicazione dell'indebito nel 2006 e quella avanzata nel 2014 assume rilievo dirimente la comunicazione del 26/04/2007, ove a fronte della domanda di ricostituzione della pensione avanzata dalla ricorrente e delle dichiarazioni CP_ reddituali allegate alla stessa per gli anni in questione (2004, 2005 e 2006) l' ha comunicato la correttezza dell'importo erogato dal 01/01/2004 al 31/05/2007.
Ed infatti, l'esistenza di siffatta comunicazione (Mod. T08 Pen. 18000752 Cat. IO Richiesta n.
20050951, doc. 5) consente di ritenere integrati i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 1, della l. n. 412/91 a sostegno dell'irripetibilità dell'indebito ossia la presenza di un provvedimento di liquidazione formale e definitivo (cfr. cassetto previdenziale del cittadino in cui è classificato
3 come liquidazione definitiva della prestazione, doc. 6 fascicolo parte ricorrente) e l'assenza di dolo da parte dell'interessata.
Recita infatti, la disposizione richiamata, intervenendo come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 l. 88/89: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Per completezza si riporta il testo dell'art. 52 della l. n. 88/1989: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Ebbene, nel caso in esame, il provvedimento di liquidazione della pensione del 26/04/2007, in conformità alla previsione di cui all'art. 13 della legge citata, è certamente provvedimento
“formale” poiché crea nel pensionato un legittimo affidamento sulla spettanza della prestazione, oltre che “definitivo”, perché non dà luogo a una liquidazione provvisoria ed è conclusivo della procedura di verifica degli importi della prestazione da erogare.
Quanto all'aspetto soggettivo, risulta documentato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente nella memoria di costituzione, parte ricorrente abbia regolarmente trasmesso i dati reddituali propri e del coniuge per gli anni in contestazione (cfr. Modelli 730 in atti) e che, dunque, gli stessi siano sempre stati conosciuti o conoscibili dall'ente di previdenza.
4 In ragione di tanto, va applicata al caso di specie la sanatoria di cui all'art. 52, comma 2 della legge n. 88/89, anche in considerazione del fatto che la ricorrente non ha mai posto in essere alcun comportamento doloso, in quanto non ha mai omesso nulla, né ha mai reso false dichiarazioni né la parte resistente ha mosso contestazioni specifiche in questo senso.
A tanto aggiungasi che dopo il provvedimento definitivo di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, emesso su istanza di parte previa allegazione delle dichiarazioni reddituali,
l'indebito (relativo al periodo 2004-2006) è stato comunicato nuovamente solo in data
10/09/2014, ossia ben oltre il termine indicato dalla Circolare n. 275/1995, ove, in particolare,
è chiarito che se il protrarsi dell'erogazione dell'indebito si colloca nel periodo successivo alla data di entrata in vigore dell'articolo 13 della legge n. 412/1991 (dal 31 dicembre 1991 in poi), il recupero delle somme indebitamente erogate dopo la comunicazione dei redditi da parte del pensionato, potrà avvenire solo qualora la comunicazione dell'indebito stesso venga notificata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta dichiarazione reddituale (in questo senso, Corte di appello di Bari, sentenza n. 2623/2019).
Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, affermando che “La L. n. 412 del CP_ 1991, art. 13, comma 2, laddove prevede che l' provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale CP_ termine l deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del CP_ pensionato. (..) l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro
l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n.
953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017). 10. Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori I.N,P.S. e quindi alla sfera della non ripetibilità indicata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, (come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2.” (Cass.
Sez. Lav., 20.5.2021, n. 13918).
5 Si deve ritenere, pertanto, che in ragione dei dati reddituali trasmessi annualmente e nuovamente allegati all'istanza di ricostituzione del 05/10/2006, l'attività di verifica istituzionalmente demandata all'Ente gestore doveva essere espletata, al più tardi entro il 2007.
Ne consegue che il tardivo esercizio dell'azione di recupero (la missiva è del 10 settembre 2014) non può avere più alcun effetto sui pagamenti eseguiti (v. Cass. 08 febbraio 2019, n. 3802).
La domanda deve essere, dunque, accolta e va dichiarata l'infondatezza dell'azione di recupero messa in esecuzione da parte resistente che, per l'effetto, è tenuta a restituire quanto illegittimamente trattenuto a tale titolo dal mese di novembre 2014.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara che non è tenuta a restituire Parte_1
l'importo di euro € 5.155,19 di cui alla nota del 10/9/2014; CP_
- condanna l' alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo sull'assegno ordinario di invalidità n. categoria IO n. 18000752 nell'importo di euro 85,92 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge a decorrere dal mese di novembre 2014 sino al soddisfo;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
6 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge
113 del 2021
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente- Avv. Odette Carignola
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente- Avv. Giuseppe Abruzzo t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/04/2018 parte ricorrente, titolare dell'assegno di invalidità categoria IO n. 18000752 con decorrenza dal 1° aprile 1989, ha chiesto accertare l'illegittimità CP_ della pretesa restitutoria dell' a titolo di indebito derivante da un ricalcolo sulla pensione con riferimento al periodo dall'01/01/2004 al 31/08/2006.
A tal fine ha dedotto, in primo luogo, l'infondatezza dell'azione di ripetizione, promossa per la prima volta con nota del 20/07/2006 per un importo di € 6.540,94 e ripresa con nota del
10/09/2014 per un importo diverso (€ 5.155,19), in ragione della comunicazione di riliquidazione definitiva medio tempore intervenuta (in data 26/04/2007) che non contemplava
1 somme a debito fino al 31/5/2007. In secondo luogo, ha rappresentato l'irripetibilità dell'indebito eventualmente accertato in ragione dell'assenza di qualsiasi comportamento doloso e della riconducibilità all'ente soltanto dell'errore compiuto in sede di liquidazione della prestazione, lamentando, altresì, la tardività dell'esercizio del diritto di ripetizione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412/1991.
Pertanto, previa proposizione di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento negativo dell'indebito e per la condanna dell' alla restituzione delle CP_1 somme illegittimamente recuperate a tale titolo a decorrere dal 01/11/2014. CP_ Costituitasi la parte resistente ha contestato la domanda nel merito e ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
La controversia è stata istruita a mezzo acquisizione documentale e decisa con la presente sentenza.
***
La domanda merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Dalla documentazione in atti risulta che con una prima missiva del 20/07/2006 l' di CP_2
SA ha comunicato alla ricorrente l'avvenuto ricalcolo dell'assegno di invalidità n.
18000752 cat. IO per il periodo dal 01/01/2004 al 31/08/2006, dal quale sarebbe derivato un indebito pari complessivamente ad € 6.540,94 (doc. 2, fascicolo di parte ricorrente).
Successivamente, in seguito alla domanda della contribuente di ricostituzione della pensione per motivi reddituali, l'istituto resistente le ha comunicato il riconoscimento dell'assegno nella misura invariata: ed infatti, nel provvedimento del 26/04/2007 si legge che “(…) a seguito del ricalcolo non sono risultate somme a credito o a debito, fin al 31 maggio 2007, in quanto
l'importo spettante non è variato.” (doc. 5, fascicolo di parte ricorrente).
Con ulteriore successiva comunicazione datata 21/05/2013 l'ente previdenziale ha provveduto alla riliquidazione della pensione, riconoscendone l'integrazione al trattamento minimo dal
01/01/2011 fino al 30/06/2013 con conseguente produzione di un credito pari a € 1.378,86 (doc.
8, fascicolo di parte ricorrente).
Ciò nonostante, con successiva lettera del 10/09/2014, l' ha comunicato, nuovamente, la CP_2 corresponsione di rate non spettanti sulla stessa pensione per lo stesso periodo rivendicato nel luglio 2006 (dal 01/01/2004 al 31/08/2006) e per un importo pari a € 5.155,19 (e non più ad €
6.540,94), informando allo stesso tempo, l'assicurata dell'imminente recupero dell'indebito a mezzo trattenute mensili sulla pensione a decorrere dal mese di novembre 2014 (doc. 9, fascicolo di parte ricorrente).
2 Tale essendo la ricostruzione fattuale della vicenda, appare necessario fare una premessa di ordine generale in ordine al riparto degli oneri probatori in tema di ripetizione dell'indebito. CP_ Posto che con l'avviso di pagamento in atti, l' ha avanzato una specifica richiesta restitutoria, avente ad oggetto somme che sarebbero state indebitamente erogate alla ricorrente a titolo di assegno di invalidità, trova applicazione il principio di diritto secondo cui in tema di indebito previdenziale, spetta a colui che mira ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (per tutte: Cass.
S.U. 4 agosto 2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198). CP_ Ebbene, nel caso concreto, nelle comunicazioni dell' con la quale la ricorrente è stata portata a conoscenza dell'indebito a suo carico, l'istituto ha omesso di fornire indicazioni ed elementi sufficienti a far comprendere le ragioni del carattere indebito delle somme percepite e la correttezza del calcolo effettuato. Analogamente, una volta costituitosi in giudizio, l'istituto di previdenza si è limitato a dedurre che “l'indebito è scaturito dalla ricostituzione della pensione di categoria IO in seguito alla verifica dei redditi (…) che l'importo dei redditi di cui la ricorrente è titolare rendono impossibile l'integrazione al minimo della pensione”.
Peraltro, si deve osservare che tra la prima comunicazione dell'indebito nel 2006 e quella avanzata nel 2014 assume rilievo dirimente la comunicazione del 26/04/2007, ove a fronte della domanda di ricostituzione della pensione avanzata dalla ricorrente e delle dichiarazioni CP_ reddituali allegate alla stessa per gli anni in questione (2004, 2005 e 2006) l' ha comunicato la correttezza dell'importo erogato dal 01/01/2004 al 31/05/2007.
Ed infatti, l'esistenza di siffatta comunicazione (Mod. T08 Pen. 18000752 Cat. IO Richiesta n.
20050951, doc. 5) consente di ritenere integrati i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 1, della l. n. 412/91 a sostegno dell'irripetibilità dell'indebito ossia la presenza di un provvedimento di liquidazione formale e definitivo (cfr. cassetto previdenziale del cittadino in cui è classificato
3 come liquidazione definitiva della prestazione, doc. 6 fascicolo parte ricorrente) e l'assenza di dolo da parte dell'interessata.
Recita infatti, la disposizione richiamata, intervenendo come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 l. 88/89: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Per completezza si riporta il testo dell'art. 52 della l. n. 88/1989: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Ebbene, nel caso in esame, il provvedimento di liquidazione della pensione del 26/04/2007, in conformità alla previsione di cui all'art. 13 della legge citata, è certamente provvedimento
“formale” poiché crea nel pensionato un legittimo affidamento sulla spettanza della prestazione, oltre che “definitivo”, perché non dà luogo a una liquidazione provvisoria ed è conclusivo della procedura di verifica degli importi della prestazione da erogare.
Quanto all'aspetto soggettivo, risulta documentato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente nella memoria di costituzione, parte ricorrente abbia regolarmente trasmesso i dati reddituali propri e del coniuge per gli anni in contestazione (cfr. Modelli 730 in atti) e che, dunque, gli stessi siano sempre stati conosciuti o conoscibili dall'ente di previdenza.
4 In ragione di tanto, va applicata al caso di specie la sanatoria di cui all'art. 52, comma 2 della legge n. 88/89, anche in considerazione del fatto che la ricorrente non ha mai posto in essere alcun comportamento doloso, in quanto non ha mai omesso nulla, né ha mai reso false dichiarazioni né la parte resistente ha mosso contestazioni specifiche in questo senso.
A tanto aggiungasi che dopo il provvedimento definitivo di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, emesso su istanza di parte previa allegazione delle dichiarazioni reddituali,
l'indebito (relativo al periodo 2004-2006) è stato comunicato nuovamente solo in data
10/09/2014, ossia ben oltre il termine indicato dalla Circolare n. 275/1995, ove, in particolare,
è chiarito che se il protrarsi dell'erogazione dell'indebito si colloca nel periodo successivo alla data di entrata in vigore dell'articolo 13 della legge n. 412/1991 (dal 31 dicembre 1991 in poi), il recupero delle somme indebitamente erogate dopo la comunicazione dei redditi da parte del pensionato, potrà avvenire solo qualora la comunicazione dell'indebito stesso venga notificata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta dichiarazione reddituale (in questo senso, Corte di appello di Bari, sentenza n. 2623/2019).
Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, affermando che “La L. n. 412 del CP_ 1991, art. 13, comma 2, laddove prevede che l' provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale CP_ termine l deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del CP_ pensionato. (..) l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro
l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n.
953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017). 10. Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori I.N,P.S. e quindi alla sfera della non ripetibilità indicata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, (come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2.” (Cass.
Sez. Lav., 20.5.2021, n. 13918).
5 Si deve ritenere, pertanto, che in ragione dei dati reddituali trasmessi annualmente e nuovamente allegati all'istanza di ricostituzione del 05/10/2006, l'attività di verifica istituzionalmente demandata all'Ente gestore doveva essere espletata, al più tardi entro il 2007.
Ne consegue che il tardivo esercizio dell'azione di recupero (la missiva è del 10 settembre 2014) non può avere più alcun effetto sui pagamenti eseguiti (v. Cass. 08 febbraio 2019, n. 3802).
La domanda deve essere, dunque, accolta e va dichiarata l'infondatezza dell'azione di recupero messa in esecuzione da parte resistente che, per l'effetto, è tenuta a restituire quanto illegittimamente trattenuto a tale titolo dal mese di novembre 2014.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara che non è tenuta a restituire Parte_1
l'importo di euro € 5.155,19 di cui alla nota del 10/9/2014; CP_
- condanna l' alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo sull'assegno ordinario di invalidità n. categoria IO n. 18000752 nell'importo di euro 85,92 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge a decorrere dal mese di novembre 2014 sino al soddisfo;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
6 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge
113 del 2021
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