Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RGL 3670/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al R.G. n. 3670/24 tra rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Greco Parte_1 parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mazzarella parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 28 maggio 2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I Con atto depositato il 29 aprile 2024, parte ricorrente chiede che siano dichiarati prescritti i crediti vantati dalla portati Controparte_1 nelle cartelle di pagamento n. 110 2011 0016284817 000 (€ 1.228,25), 110 2014 0021939865 000 (€ 3.138,79), 110 2016 0008252049 000 (€ 5.104,25); a fondamento della propria domanda espone che:
1
- in data 19 marzo 2024 gli è stato notificato il preavviso di fermo n 110 80 2024 00010441 000, con il quale, tra l'altro, è chiesto il pagamento degli importi di cui alle cartelle di pagamento n. 110 2011 0016284817 000 (€ 1.228,25), 110 2014 0021939865 000 (€ 3.138,79), 110 2016 0008252049 000 (€ 5.104,25);
- tali cartelle sono relative a contributi riferiti agli anni dal 2007 al 2011 e al 2013;
- i predetti crediti sono prescritti poiché nel termine di cinque anni dalla maturazione dell'obbligo di pagamento, ex art. 3 comma 9 lg 335/95, non è stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione.
Si costituisce in giudizio parte convenuta che chiede che sia accertata l'infondatezza del ricorso. II All'esito del giudizio, alla luce delle ragioni svolte dalle parti, dei documenti prodotti e di quelli acquisiti a seguito dell'ordinanza in data 8 gennaio 2025, si osserva che:
1. l'oggetto del presente giudizio è limitato all'accertamento della sussistenza o meno dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 110 2011 0016284817 000 (€ 1.228,25), 110 2014 0021939865 000 (€ 3.138,79), 110 2016 0008252049 000 (€ 5.104,25);
2. quindi, oltre che tardiva, è irrilevante ogni considerazione svolta da parte convenuta1 in ordine alla cartella n.11020170009685646000 (ruolo 2017) avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti alla Cassa per l'anno 2014;
3. con riferimento alla prima delle tre cartelle di pagamento, vale a dire la n. 110 2011 0016284817 000 relativa al ruolo 2011, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti per gli anni 2007, 2008, 2009, per l'importo di €. 1.228,25, si osserva che: 3.1.) parte convenuta afferma che la cartella è stata notificata in data 31 marzo 20112 e produce la relativa relata di
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notificazione; 3.2.) tuttavia, l'avviso di ricevimento prodotto risulta totalmente non compilato, pertanto, non sussiste alcuna prova dell'avvenuta notificazione;
3.3.) non è prodotto alcun atto successivo, ritualmente notificato a parte ricorrente, utile ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione;
3.4.) pertanto deve essere dichiarata l'estinzione per prescrizione del credito contributivo portato dalla cartella in esame;
4. con riferimento alla seconda delle tre cartelle di pagamento, vale a dire la n. 11020140021939865000 relativa al ruolo 2014, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti per gli anni 2008, 2010, 2011, per l'importo di €. 3.138,79, si osserva che: 4.1.) parte convenuta afferma che la cartella è stata notificata in data 13 giugno 20143 e produce la relativa relata di notificazione;
4.2.) dalla relata risulta che la notificazione si è perfezionata con la consegna personale al destinatario;
4.3.) l'avviso di ricevimento è sottoscritto dal ricorrente e la sottoscrizione non è stata in alcun modo contestata, anzi è riconosciuta dalla parte4; 4.4.) tuttavia, poiché la notificazione si è perfezionata il 13 giugno 2014 è prescritto il credito relativo all'anno 2008, poiché l'eccezione di parte convenuta, relativa al fatto che non risulta se i contributi fossero in misura fissa o a percentuale, quindi, con diversi termini di pagamento e poi di prescrizione, è da ritenere, da un lato tardiva, poiché eccepita solo nel corso dell'odierna udienza di discussione, e dall'altro lato, infondata poiché sarebbe stato onere della parte convenuta allegarne e provarne il fatto costitutivo;
4.5.) il termine di prescrizione dei contributi di cui alla cartella in esame è poi stato interrotto, tempestivamente e ritualmente, con le lettere di sollecito di pagamento notificate in data 11 febbraio 20195 e 17 luglio 20236; 4.6.) pertanto deve essere dichiarata l'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella in esame, limitatamente ai contributi relativi all'anno 2008, per l'importo di €. 572,367;
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5. con riferimento alla terza cartella di pagamento, vale a dire la n. 110 2016 0008252049 000, relativa al ruolo 2016, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti per l'anno 2013, per l'importo di €. 5.104,25, si osserva che: 5.1.) parte convenuta afferma che la cartella è stata notificata in data 17 maggio 20168 e produce la relativa relata di notificazione;
5.2.) parte ricorrente contesta la ritualità di tale notificazione eccependo che dall'elenco delle spedizioni non risulta alcun elemento che permetta di collegare il plico con la cartella di pagamento9; 5.3.) l'eccezione è infondata, in quanto nella relata di notifica, in data 3 maggio 2016, in cui l'ufficiale postale dà conto delle operazioni svolte, nella parte destra in basso è riportato per esteso il numero della cartella di pagamento oggetto di notificazione, numero che è poi riportato anche nell'avviso di deposito nella casa del comune, in data 4 maggio 2016, nonché nel prospetto delle spedizioni delle raccomandata, in data 7 maggio 2016; 5.4.) il termine di prescrizione dei contributi di cui alla cartella in esame è poi stato interrotto, tempestivamente e ritualmente, con la lettera di sollecito di pagamento notificata in data 30 giugno 202010; 5.5.) pertanto, è infondata l'eccezione di prescrizione del credito portato dalla cartella in esame;
6. in conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, è accertata l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi portati dalla cartella di pagamento n. 110 2011 0016284817 000 relativa al ruolo 2011, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti per gli anni 2007, 2008, 2009, per l'importo di €. 1.228,25, nonché, della cartella di pagamento n. 11020140021939865000 relativa al ruolo 2014, limitatamente ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2008 per l'importo di €. 572,36.
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III Atteso l'esito del giudizio le spese di lite sono compensate nella misura dei due terzi e poste a carico di parte convenuta per il residuo terzo, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
PQM
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara parzialmente fondata e accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dalla cartella di pagamento n. 110 2011 0016284817 000 relativa al ruolo 2011, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti per gli anni 2007, 2008, 2009, per l'importo di €. 1.228,25, nonché, della cartella di pagamento n. 11020140021939865000 relativa al ruolo 2014, limitatamente ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2008 per l'importo di €. 572,36; dichiara compensate le spese processuali del presente giudizio nella misura dei due terzi;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento, del residuo terzo delle spese di giudizio che liquida, per detta quota, in €. 1.797,00 per compensi, oltre contributo unificato, 15% per spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio, con distrazione a favore del difensore, anticipatario.
Torino, 28 maggio 2025
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 1, memoria conv. 17 marzo 2025. 2 Cfr. pag. 1, memoria conv. 17 marzo 2025. 3 Cfr. pag. 1, memoria conv. 17 marzo 2025. 4 Cfr. pag. 4, memoria ric. 30 aprile 2025. 5 Cfr. doc. 8 conv. 6 Cfr. doc. 11 conv. 7 Cfr. pag. 3, preavviso di fermo opposto 8 Cfr. pag. 1, memoria conv. 17 marzo 2025. 9 Cfr. pag. 5, memoria ric. 30 aprile 2025. 10 Cfr. doc. 10 conv.