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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/11/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3546 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente:
TRA
nata a [...], Maynas, Loreto, Perù, il 05.08.1943; Parte_1
nato a [...], Lima, Perù, il 16.11.1964, in proprio e – unitamente a Controparte_1 [...]
- in qualità di titolare della responsabilità genitoriale sulla figlia minore CP_2 Persona_1 nata a [...], Lima, Perù, il 29.11.2008;
nata a [...], Lima, Perù il 25.09.1967; Parte_2
nata a [...], Arequipa, Perù il 16.01.1975; Parte_3
, nato a [...], Lima, Perù, il 18.07.1996; Controparte_3
, nata a [...], Lima, Perù, il 24.08.1990; Parte_4
, nata a [...], Lima, Perù, il 29.01.1969; Controparte_4
, nata a [...], Lima, Perù, il 09.03.1998; Parte_5 tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Vincenzo Zeno-Zencovich, presso il cui studio domiciliano, come da procure alle liti in atti;
- RICORRENTI -
E
(c.f. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_5 P.IVA_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_5 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato a [...] Persona_2
(Vibo Valentia) il giorno 23.06.1888 ed emigrato in Perù, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che, in data 02.07.1938, contraeva Persona_2 matrimonio in Iquitos, Perù, con Persona_3
Da tale unione in data 05.08.1943 in Iquitos, Loreto, Perù, nasceva l'odierna ricorrente Per_4 Parte_1
[...]
In data 26.10.1963 in Lince, Lima, Perù, contraeva matrimonio con Parte_1 CP_1
Da tale unione venivano alla luce quattro figli, odierni ricorrenti: nato a [...], Controparte_1
Lima, Perù, il 16.11.1964, nata a [...], Lima, Perù, il 25.09.1967, Parte_2 [...]
, nata a [...], Lima, Perù, il 29.01.1969, e nata a [...], CP_4 Parte_3
Arequipa, Perù, il 16.01.1975.
Dalla unione tra e veniva alla luce una bambina, odierna Controparte_1 Controparte_2 ricorrente, nata a [...], Lima, Perù, il 29.11.2008. Persona_1
In data 21.06.1991 in Lima, Perù, contraeva matrimonio con . Parte_2 Persona_5
Da tale unione venivano alla luce due figli, odierni ricorrenti: , nato a [...] Controparte_3
Surco, Lima, Perù, il 18.07.1996, e , nata a [...], Lima, Perù, il Parte_5
09.03.1998.
In data 03.02.1997, in Santiago de Surco, Lima, Perù, contraeva matrimonio con Controparte_4 [...]
. Persona_6
Precedentemente da tale unione era nata una figlia, odierna ricorrente, , nata a Parte_4
Santiago de Surco, Lima, Perù, il 24.08.1990, legittimata dal successivo matrimonio dei genitori.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, Controparte_5 rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Bologna;
in via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha apposto il visto e nulla ha osservato.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 03 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
2 Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di PI (VV), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alla figlia minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Perù.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione peruviana del sig.
, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. Persona_2
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU.
24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo
(la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai
3 successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Perù per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_6
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Parte_7 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la natura delle questioni trattate costituiscono Controparte_5 giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle Controparte_5 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 14.11.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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