Trib. Catanzaro, sentenza 03/11/2025, n. 2454
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Sentenza 3 novembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ha esaminato il ricorso presentato da una pluralità di persone fisiche, discendenti in linea retta da un cittadino italiano nato in Italia nel 1888 ed emigrato in Perù. I ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo il riconoscimento del loro status di cittadini italiani "jure sanguinis", basato sulla discendenza dall'avo italiano che non avrebbe mai perso la cittadinanza. La linea di discendenza è stata dettagliatamente esposta, includendo i matrimoni e le nascite dei vari discendenti, fino ai ricorrenti attuali, tra cui una minore. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, senza contestare nel merito la domanda, ma chiedendo in via principale la sospensione del procedimento in attesa di una pronuncia della Corte Costituzionale su una questione di legittimità costituzionale sollevata da altro tribunale, e in via gradata la compensazione delle spese. Il Pubblico Ministero ha apposto il visto senza osservazioni.

Il Tribunale ha preliminarmente rigettato la richiesta di sospensione del procedimento, ritenendola superata dalla definizione del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale, che aveva dichiarato inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale. È stata altresì affermata la competenza del Tribunale di Catanzaro, in base alla residenza all'estero dei ricorrenti e al comune di nascita dell'avo italiano. È stata ritenuta legittima la promozione dell'azione anche per la figlia minore, senza autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'atto è stato qualificato di ordinaria amministrazione, volto a conservare un vantaggio patrimoniale per il minore. Nel merito, la domanda è stata accolta integralmente. Il Tribunale ha accertato che la linea di discendenza è stata puntualmente documentata dai ricorrenti, i quali hanno prodotto gli atti di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, nonché gli atti di nascita dei discendenti. Non essendo stata fornita dal Ministero alcuna prova di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'avo o di altri fatti interruttivi, e dato che la trasmissione della cittadinanza non incontrava ostacoli normativi all'epoca delle nascite, il Tribunale ha dichiarato lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. È stata inoltre evidenziata l'irragionevolezza dei tempi di attesa presso i Consolati peruviani, giustificando l'accesso diretto al Tribunale, e si è ribadito che la presentazione della domanda amministrativa non costituisce condizione di procedibilità per quella giudiziale. Le spese di lite sono state dichiarate integralmente compensate, data la mancata opposizione del Ministero e la natura delle questioni trattate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catanzaro, sentenza 03/11/2025, n. 2454
    Giurisdizione : Trib. Catanzaro
    Numero : 2454
    Data del deposito : 3 novembre 2025

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