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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1210/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
RE SE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6139/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marina Di Gioiosa Ionica
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0294914 TARES 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 6.11.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento descritta in epigrafe emessa da ET PA per conto del Comune di
Marina di Gioiosa Ionica, relativa a TARI per varie annualità, per un valore di causa di €. 650,42.
Parte ricorrente, premesso di avere ricevuto il provvedimento nella qualità di erede di Nominativo_1, eccepiva la carenza del potere di riscossione in capo a ET PA, sostenendo che il contratto con il quale la suddetta società aveva assunto la veste di concessionario per la riscossione del Comune di Marina di Gioiosa
Ionica era scaduto da tempo.
Deduceva poi la omessa o irregolare notifica degli atti prodromici menzionati nel provvedimento e la conseguente prescrizione dei debiti tributari in questione.
Si costituiva il Comune di Gioiosa Ionica che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, sostenendo, quanto alla legittimazione della ET PA ad operare, che il contratto a suo tempo stipulato prevedeva espressamente la ultrattività dei poteri conferiti riguardo alle pratiche già in corso al momento della scadenza del contratto medesimo. Deduceva al proposito quanto segue:” La legittimazione di SO.G.E.T. all'esercizio dell'attività di riscossione per conto del Comune di Marina di Gioiosa Ionica trova fondamento nel contratto originario per l'affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione dei tributi stipulato con l'ente comunale in data 27/2/2013, in virtù del quale, all'art. 3 comma 6 dell'Allegato al contratto medesimo, era stato pattuito espressamente che “Il Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato a curare e a completare le attività previste per le pratiche ancora aperte oltre che a provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione”, clausola attivata sulla scorta dell'art. 3 del Verbale Consegna lavori dell'11/4/2017 Prot.
n. 6030 citato (“La ET SPA prosegue pertanto le attività di riscossione per le pratiche ancora aperte e per le partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione”). Tanto è stato accertato anche dalla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria la quale, pronunciatasi più volte sulla questione, ha riconosciuto la legittimazione della società resistente a proseguire l'attività di riscossione per l'ente comunale affidatario, sulla scorta di quanto stabilito dal predetto Verbale di Consegna Lavori.,,,”
Allegava la suddetta documentazione.
Si costituiva ET PA, che chiedeva il rigetto del ricorso. Quanto alla propria legittimazione, esprimeva le medesime argomentazioni espresse dal Comune resistente. Nel merito, deduceva la rituale notifica degli avvisi di accertamento pregressi e la ulteriore notifica di intimazione di pagamento riguardante i medesimi atti impositivi effettuata nel 2021. Pertanto, deduceva, non erano decorsi i termini di prescrizione. Allegava la relativa documentazione.
Con successiva memoria, parte ricorrente insisteva nelle proprie tesi riguardo alla carenza di potere della
ET PA e deduceva la inidoneità probatoria della documentazione prodotta da ET PA a comprova della notifica dell'intimazione di pagamento sopra indicata e dei pregressi avvisi di accertamento.
La ET PA ulteriormente replicava con propria memoria, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato. E' infondata l'eccezione relativa alla carenza del potere di riscossione da parte di ET PA, la quale , per espressa previsione contrattuale era obbligata (dunque pienamente legittimata) a portare a compimento le attività di riscossione già avviate al momento della scadenza del contratto.
Nel merito, deve osservarsi che ET PA ha prodotto la prova della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 0204643 del 2021, eseguita in data 23.03.2022. Detta notifica fu effettuata mediante affissione dell'avviso di cui all'art. 140 c.p.c. all'albo del Comune, per come previsto dall'art. 60 lett. e) del DPR n. 600/1973. Detta notifica era stata inviata all'ultimo domicilio della defunta Nominativo_1 e indirizzata agli eredi della stessa, impersonalmente, evidentemente non essendo stata effettuata da parte di questi ultimi, nelle more, la relativa obbligatoria denuncia. Poiché, come attestato dall'ufficio comunale, non era stata reperita nel comune abitazione, ufficio o azienda della contribuente (e su tale circostanza di fatto nessuna obiezione è stata mossa da parte ricorrente), legittimamente l'avviso di cui all'art. 140 c.p.c., fu affisso all'albo del Comune come prevede la legge, e la notifica “si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.”
Pertanto, l'intimazione di pagamento sopra indicata risulta regolarmente notificata nella data indicata. Le eccezioni in contrario effettuate dalla ricorrente sono pertanto infondate.
Detta ingiunzione non risulta essere stata impugnata.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte.
Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
L'eccezione di prescrizione è parimenti infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, fra la data di notifica dell'intimazione sopra indicata e quella della notifica dell'odierno provvedimento (25.10.2025).
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'ingiunzione di pagamento descritta in epigrafe emessa da ET PA, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore di entrambe le parti resistenti costituite le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, più accessori come per legge, se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
RE SE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6139/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marina Di Gioiosa Ionica
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0294914 TARES 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 6.11.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento descritta in epigrafe emessa da ET PA per conto del Comune di
Marina di Gioiosa Ionica, relativa a TARI per varie annualità, per un valore di causa di €. 650,42.
Parte ricorrente, premesso di avere ricevuto il provvedimento nella qualità di erede di Nominativo_1, eccepiva la carenza del potere di riscossione in capo a ET PA, sostenendo che il contratto con il quale la suddetta società aveva assunto la veste di concessionario per la riscossione del Comune di Marina di Gioiosa
Ionica era scaduto da tempo.
Deduceva poi la omessa o irregolare notifica degli atti prodromici menzionati nel provvedimento e la conseguente prescrizione dei debiti tributari in questione.
Si costituiva il Comune di Gioiosa Ionica che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, sostenendo, quanto alla legittimazione della ET PA ad operare, che il contratto a suo tempo stipulato prevedeva espressamente la ultrattività dei poteri conferiti riguardo alle pratiche già in corso al momento della scadenza del contratto medesimo. Deduceva al proposito quanto segue:” La legittimazione di SO.G.E.T. all'esercizio dell'attività di riscossione per conto del Comune di Marina di Gioiosa Ionica trova fondamento nel contratto originario per l'affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione dei tributi stipulato con l'ente comunale in data 27/2/2013, in virtù del quale, all'art. 3 comma 6 dell'Allegato al contratto medesimo, era stato pattuito espressamente che “Il Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato a curare e a completare le attività previste per le pratiche ancora aperte oltre che a provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione”, clausola attivata sulla scorta dell'art. 3 del Verbale Consegna lavori dell'11/4/2017 Prot.
n. 6030 citato (“La ET SPA prosegue pertanto le attività di riscossione per le pratiche ancora aperte e per le partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione”). Tanto è stato accertato anche dalla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria la quale, pronunciatasi più volte sulla questione, ha riconosciuto la legittimazione della società resistente a proseguire l'attività di riscossione per l'ente comunale affidatario, sulla scorta di quanto stabilito dal predetto Verbale di Consegna Lavori.,,,”
Allegava la suddetta documentazione.
Si costituiva ET PA, che chiedeva il rigetto del ricorso. Quanto alla propria legittimazione, esprimeva le medesime argomentazioni espresse dal Comune resistente. Nel merito, deduceva la rituale notifica degli avvisi di accertamento pregressi e la ulteriore notifica di intimazione di pagamento riguardante i medesimi atti impositivi effettuata nel 2021. Pertanto, deduceva, non erano decorsi i termini di prescrizione. Allegava la relativa documentazione.
Con successiva memoria, parte ricorrente insisteva nelle proprie tesi riguardo alla carenza di potere della
ET PA e deduceva la inidoneità probatoria della documentazione prodotta da ET PA a comprova della notifica dell'intimazione di pagamento sopra indicata e dei pregressi avvisi di accertamento.
La ET PA ulteriormente replicava con propria memoria, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato. E' infondata l'eccezione relativa alla carenza del potere di riscossione da parte di ET PA, la quale , per espressa previsione contrattuale era obbligata (dunque pienamente legittimata) a portare a compimento le attività di riscossione già avviate al momento della scadenza del contratto.
Nel merito, deve osservarsi che ET PA ha prodotto la prova della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 0204643 del 2021, eseguita in data 23.03.2022. Detta notifica fu effettuata mediante affissione dell'avviso di cui all'art. 140 c.p.c. all'albo del Comune, per come previsto dall'art. 60 lett. e) del DPR n. 600/1973. Detta notifica era stata inviata all'ultimo domicilio della defunta Nominativo_1 e indirizzata agli eredi della stessa, impersonalmente, evidentemente non essendo stata effettuata da parte di questi ultimi, nelle more, la relativa obbligatoria denuncia. Poiché, come attestato dall'ufficio comunale, non era stata reperita nel comune abitazione, ufficio o azienda della contribuente (e su tale circostanza di fatto nessuna obiezione è stata mossa da parte ricorrente), legittimamente l'avviso di cui all'art. 140 c.p.c., fu affisso all'albo del Comune come prevede la legge, e la notifica “si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.”
Pertanto, l'intimazione di pagamento sopra indicata risulta regolarmente notificata nella data indicata. Le eccezioni in contrario effettuate dalla ricorrente sono pertanto infondate.
Detta ingiunzione non risulta essere stata impugnata.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte.
Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
L'eccezione di prescrizione è parimenti infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, fra la data di notifica dell'intimazione sopra indicata e quella della notifica dell'odierno provvedimento (25.10.2025).
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'ingiunzione di pagamento descritta in epigrafe emessa da ET PA, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore di entrambe le parti resistenti costituite le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, più accessori come per legge, se dovuti.