Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1210
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza del potere di riscossione in capo a ET PA

    La Corte ha ritenuto che il contratto prevedesse espressamente la ultrattività dei poteri della società di riscossione per le pratiche in corso alla scadenza del contratto, confermando la legittimazione di ET PA.

  • Rigettato
    Omessa o irregolare notifica degli atti prodromici e prescrizione dei debiti tributari

    La Corte ha accertato la regolare notifica di una precedente intimazione di pagamento tramite affissione all'albo del Comune, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e art. 60 lett. e) del DPR n. 600/1973. Poiché tale intimazione non è stata impugnata, i crediti tributari si sono cristallizzati e non sono più opponibili eccezioni relative a vizi precedenti o alla prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1210
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1210
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo