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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 475/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
TRIVERI EUGENIO, Relatore
AR GIUSEPPE, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2121/2025 depositato il 30/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003293000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5635/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , con ricorso depositato il 30.03.2025 contro l' Agenzia delle Entrate- Riscossione, impugnava l'atto di preavviso di fermo mobili n. 29580202500003293000 sul motociclo TG: Targa_1 per l'esercizio della propria attività di lavoro autonomo facente parte dei beni del registro cespiti ammortizzabili di euro 97.907,86.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- Violazione art. 86 comma 2 D.p.r.602/73 – violazione art. 53 L.98/13 “decreto del fare”;
- Prescrizione maturata sia in epoca anteriore alla notifica delle prodromiche cartelle esattoriali che in epoca successiva in assenza di atti interruttivi della prescrizione;
-nullità del preavviso di fermo in assenza di prova di valida notifica degli atti presupposti;
Con vittoria di spese di giudizio e distrazione in favore del difensore antistatario.
In data 22.04.2025 si costituiva con controdeduzioni l' ADER, eccependo preliminarmente difetto di giurisdizione per i carichi portati dalla cartella n. 29520210033512671000, notificata il 31.01.2023 ex art. 2
D.Lgs 546/92.
Contestava la presunta violazione dell' art. 86 Dpr n. 602/73.
Evidenziava la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte e l' infondatezza dei motivi di doglianza riguardo l' intervenuta prescrizione con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Allegava documentazione comprovante la regolare notifica degli atti presupposti.
In data 08.07.2025 la Corte accoglieva la domanda di sospensione del provvedimento dell'atto impuganto.
In data 26.09.2025 il ricorrente depositava memoria insistendo per l' accoglimento del ricorso con particolare riferimento che il bene oggetto di fermo amministrativo rappresenta l'unico bene e mezzo di trasporto per l' esercizio della propria attività di lavoro autonomo.
All' odierna udienza, assenti le parti, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
L' Agenzia della Riscossione ha documentato la regolare notifica degli atti presupposti, il preavviso di fermo mobili notificato in data 04.02.2025 sul motociclo targa Targa_1 di euro 97.907,86, come da allegata documentazione.
La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 5791 del 04.03.2008- Cassazione ordinanza n. 3005 del 07
Febbraio 2020), ha statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni destinate, con diversa e specifica funzione, a farne emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibili per quest' ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, solo l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell' atto consequenziale notificato.
Pertanto, la comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all' art.19, comma 3, del D.Lgs n. 546/92, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all' atto impositivo da cui è sorto il debito.
Pertanto nessuna prescrizione si è verificata in quanto, ai fini del calcolo dei relativi termini deve tenersi conto anche del periodo di sospensione a seguito dell' emergenza Covid- 19 dall' 8 Marzo 2020 al 31.08.2021.
L'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disciplina l'istituto del fermo amministrativo dei beni mobili registrati, prevedendo, al comma 2, l'obbligo per l'agente della riscossione di notificare al debitore una preventiva comunicazione contenente l'avviso che, in mancanza di pagamento entro il termine assegnato, si procederà all'iscrizione del fermo. La normativa, come interpretata dalla giurisprudenza, pone un limite all'adozione della misura cautelare qualora il bene sia strumentale all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, dovendosi evitare che l'azione di riscossione si traduca in una compressione irragionevole del diritto al lavoro e della capacità produttiva del debitore.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il concetto di bene strumentale rilevante ai fini dell'inapplicabilità del fermo amministrativo deve essere interpretato in senso restrittivo. In particolare, il bene può considerarsi sottratto alla misura cautelare solo qualora risulti necessariamente e direttamente strumentale allo svolgimento dell'attività d'impresa o professionale, nel senso che il conseguimento dei ricavi caratteristici dipenda in modo immediato dall'impiego del bene medesimo. Non è, pertanto, sufficiente che il bene agevoli o renda più comodo l'esercizio dell'attività lavorativa, occorrendo invece che esso sia indispensabile e non surrogabile con altri mezzi normalmente disponibili.
Nel caso in esame, il ricorrente esercita la professione di commercialista, attività che si caratterizza prevalentemente per prestazioni di natura intellettuale, svolte presso lo studio professionale e mediante strumenti informatici e documentali. Il motociclo oggetto del preavviso di fermo viene indicato dal ricorrente come mezzo utilizzato per gli spostamenti verso i clienti o gli uffici, ma tale utilizzo, pur potendo ritenersi funzionale o accessorio, non Banca_1 il requisito della strumentalità necessaria in senso stretto. Infatti, il conseguimento dei ricavi tipici dell'attività professionale di commercialista non dipende direttamente dall'impiego del veicolo, né risulta dimostrato che l'assenza del motociclo impedirebbe in modo assoluto l'esercizio della professione.
Come affermato dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria e da numerosi arresti giurisprudenziali, la tutela accordata ai beni strumentali opera solo in presenza di un nesso di indispensabilità immediata tra il bene e l'attività produttiva, nesso che, nel caso di specie, non è ravvisabile.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 6.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina il 07.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dr. Eugenio Triveri Dr. Carmelo Adile
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
TRIVERI EUGENIO, Relatore
AR GIUSEPPE, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2121/2025 depositato il 30/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003293000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5635/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , con ricorso depositato il 30.03.2025 contro l' Agenzia delle Entrate- Riscossione, impugnava l'atto di preavviso di fermo mobili n. 29580202500003293000 sul motociclo TG: Targa_1 per l'esercizio della propria attività di lavoro autonomo facente parte dei beni del registro cespiti ammortizzabili di euro 97.907,86.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- Violazione art. 86 comma 2 D.p.r.602/73 – violazione art. 53 L.98/13 “decreto del fare”;
- Prescrizione maturata sia in epoca anteriore alla notifica delle prodromiche cartelle esattoriali che in epoca successiva in assenza di atti interruttivi della prescrizione;
-nullità del preavviso di fermo in assenza di prova di valida notifica degli atti presupposti;
Con vittoria di spese di giudizio e distrazione in favore del difensore antistatario.
In data 22.04.2025 si costituiva con controdeduzioni l' ADER, eccependo preliminarmente difetto di giurisdizione per i carichi portati dalla cartella n. 29520210033512671000, notificata il 31.01.2023 ex art. 2
D.Lgs 546/92.
Contestava la presunta violazione dell' art. 86 Dpr n. 602/73.
Evidenziava la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte e l' infondatezza dei motivi di doglianza riguardo l' intervenuta prescrizione con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Allegava documentazione comprovante la regolare notifica degli atti presupposti.
In data 08.07.2025 la Corte accoglieva la domanda di sospensione del provvedimento dell'atto impuganto.
In data 26.09.2025 il ricorrente depositava memoria insistendo per l' accoglimento del ricorso con particolare riferimento che il bene oggetto di fermo amministrativo rappresenta l'unico bene e mezzo di trasporto per l' esercizio della propria attività di lavoro autonomo.
All' odierna udienza, assenti le parti, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
L' Agenzia della Riscossione ha documentato la regolare notifica degli atti presupposti, il preavviso di fermo mobili notificato in data 04.02.2025 sul motociclo targa Targa_1 di euro 97.907,86, come da allegata documentazione.
La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 5791 del 04.03.2008- Cassazione ordinanza n. 3005 del 07
Febbraio 2020), ha statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni destinate, con diversa e specifica funzione, a farne emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibili per quest' ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, solo l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell' atto consequenziale notificato.
Pertanto, la comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all' art.19, comma 3, del D.Lgs n. 546/92, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all' atto impositivo da cui è sorto il debito.
Pertanto nessuna prescrizione si è verificata in quanto, ai fini del calcolo dei relativi termini deve tenersi conto anche del periodo di sospensione a seguito dell' emergenza Covid- 19 dall' 8 Marzo 2020 al 31.08.2021.
L'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disciplina l'istituto del fermo amministrativo dei beni mobili registrati, prevedendo, al comma 2, l'obbligo per l'agente della riscossione di notificare al debitore una preventiva comunicazione contenente l'avviso che, in mancanza di pagamento entro il termine assegnato, si procederà all'iscrizione del fermo. La normativa, come interpretata dalla giurisprudenza, pone un limite all'adozione della misura cautelare qualora il bene sia strumentale all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, dovendosi evitare che l'azione di riscossione si traduca in una compressione irragionevole del diritto al lavoro e della capacità produttiva del debitore.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il concetto di bene strumentale rilevante ai fini dell'inapplicabilità del fermo amministrativo deve essere interpretato in senso restrittivo. In particolare, il bene può considerarsi sottratto alla misura cautelare solo qualora risulti necessariamente e direttamente strumentale allo svolgimento dell'attività d'impresa o professionale, nel senso che il conseguimento dei ricavi caratteristici dipenda in modo immediato dall'impiego del bene medesimo. Non è, pertanto, sufficiente che il bene agevoli o renda più comodo l'esercizio dell'attività lavorativa, occorrendo invece che esso sia indispensabile e non surrogabile con altri mezzi normalmente disponibili.
Nel caso in esame, il ricorrente esercita la professione di commercialista, attività che si caratterizza prevalentemente per prestazioni di natura intellettuale, svolte presso lo studio professionale e mediante strumenti informatici e documentali. Il motociclo oggetto del preavviso di fermo viene indicato dal ricorrente come mezzo utilizzato per gli spostamenti verso i clienti o gli uffici, ma tale utilizzo, pur potendo ritenersi funzionale o accessorio, non Banca_1 il requisito della strumentalità necessaria in senso stretto. Infatti, il conseguimento dei ricavi tipici dell'attività professionale di commercialista non dipende direttamente dall'impiego del veicolo, né risulta dimostrato che l'assenza del motociclo impedirebbe in modo assoluto l'esercizio della professione.
Come affermato dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria e da numerosi arresti giurisprudenziali, la tutela accordata ai beni strumentali opera solo in presenza di un nesso di indispensabilità immediata tra il bene e l'attività produttiva, nesso che, nel caso di specie, non è ravvisabile.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 6.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina il 07.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dr. Eugenio Triveri Dr. Carmelo Adile