TRIB
Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/12/2024, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1184 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1184 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., emessa all'esito dell'udienza cartolare del
19 dicembre 2024, vertente tra
(c.f. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Giancarlo Filippelli ed elettivamente domiciliati C.F._2
presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE
Contro
RT
(c.f. ), contumace;
[...] P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Marialucrezia Turco ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: Ripetizione dell'indebito.
Conclusioni
Per parte attrice: Nell'interesse degli attori è presente l'avv. Giancarlo Filippelli il quale, nel riportarsi ancora una volta all'atto introduttivo ed alle proprie richieste istruttorie, insiste per l'ammissione della ctu contabile finalizzata all'accertamento dei tassi d'interesse applicati in violazione dell'art. 117 comma 7 del TUB al 31.05.2022 ed alla
1 quantificazione del saldo rideterminato e del dovuto dalla Banca ai mutuatari. In via meramente subordinata, in denegata ipotesi di rigetto, si chiede, sussistendone validi motivi, compensarsi le spese di lite;
Per parte intervenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per mancata contestazione del progetto di distribuzione per le ragioni indicate;
- ulteriormente in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione del principio ne bis in idem per le ragioni indicate;
- ulteriormente in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della citazione per mancato assolvimento dell'onere probatorio e per genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi per le ragioni indicate e, per l'effetto, fissarsi sin da subito udienza di precisazione delle conclusioni;
- in via principale e nel merito, per le ragioni di cui in atto, dichiarare inammissibile e/o rigettare, in quanto infondata, ogni domanda di controparte e per l'effetto chiede il fissarsi di udienza di precisazione delle conclusioni - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con condanna ex art. 96
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e premettendo di aver contratto Parte_1 Parte_2 con un contratto di mutuo fondiario per euro 272.000,00, hanno Parte_3 convenuto RT innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentirla condannare alla restituzione dell'importo di euro 36.644,95.
A fondamento della domanda hanno allegato che: il contratto era stato stipulato il 14 novembre 200 3 e l'adempimento della parte mutuataria era stato garantito da iscrizione di ipoteca volontaria sull'immobile sito in Montemurlo, via Varano, 77,3, per la somma di euro 544.000,00; a seguito del mancato pagamento di alcune rate era stato richiesto il versamento della somma di euro 263.003,00 da parte di
[...]
, cessionaria del credito, che aveva incardinato innanzi al Tribunale di Prato Controparte_2 una procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile di Montemurlo;
con ordinanza del 17 febbraio 2020
l'immobile era stato messo all'asta e a seguito dell'aggiudicazione le somme ricavate erano state ripartite;
in base alla perizia allegata alla citazione, gli attori vantavano un credito di euro 36.644,95, determinato a seguito del ricalcolo delle somme dovute ex art. 117, co. 4, TUB;
in particolare, le modalità di rimborso erano state indicate nell'allegato “C” del contratto, dove il piano di rimborso era stato redatto indicando esclusivamente le quote di capitale, senza menzionare gli interessi e l'importo totale di ciascuna rata, limitandosi a specificare la tipologia di ammortamento applicato (“rata costante francese”), senza esplicitare il regime finanziario di riferimento;
il regime di capitalizzazione composta, in concreto applicato, aveva comportato un effetto anatocistico;
non era stata indicata la rata iniziale e il tasso annuo effettivo, mentre il TAE in concreto applicato differiva dal TAN;
nelle more della sottoscrizione del contratto, la era confluita mediante CP_3 fusione per incorporazione in , posta in liquidazione coatta RT amministrativa il 25 giugno 2017.
È intervenuta eccependo l'inammissibilità della Controparte_2 domanda, non essendo stato contestato il progetto di distribuzione in sede esecutiva, oltre che per violazione del ne bis in idem, e la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, chiedendo, poi, nel merito il rigetto delle domande dell'attrice e la sua condanna per lite temeraria.
2 A fondamento della domanda, ha premesso che: con atto di fusione per incorporazione del 21 dicembre 2010 ,
aveva incorporato per fusione RT Controparte_4 con trasferimento all'incorporante di tutti i diritti e i rapporti giuridici, attivi e passivi,
[...] anche processuali appartenenti all'incorporata; il 19 dicembre 2015, l'assemblea straordinaria di
[...] veva deliberato la trasformazione della CP_5 Controparte_6
n società per azioni, assumendo la denominazione di con il decreto legge
[...] Controparte_5
25 giugno n. 99, contenente “disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di
[...] Cont e di era stata prevista la cessione alla di crediti deteriorati e altri RT Controparte_5 attivi;
con D.M. 22 febbraio 2018, il Ministro Dell'Economia e delle Finanze aveva costituito all'interno di il “Patrimonio Destinato ” destinato all'acquisto dei crediti classificati come CP_8 CP_9 deteriorati dalla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa di avvenuto Controparte_5 con decreto 185 del 25 giugno 2017); l'11 aprile 2018 si era perfezionato il contratto di cessione tra CP_8
e i Commissari Liquidatori di con pubblicazione sul sito di Banca d'Italia
[...] CP_5 CP_5 il 12 aprile 2018 agli effetti dell'art. 58, co. 3, TUB;
tra i crediti ceduti rientravano quelli vantati nei confronti degli attori;
a seguito dell'assemblea straordinaria del 19 luglio 2019 e del successivo atto CP_8 notarile del 4 settembre 2019 aveva variato la propria denominazione sociale in
[...]
Controparte_2
Ha, poi, esposto che: con il contratto di mutuo fondiario del 14 novembre 2003, aveva dato in CP_3 prestito a e la somma di euro 272.000,00; in data 22 novembre 2003, al Parte_1 Parte_2 fine di garantire la restituzione delle somme, era stata iscritta ipoteca, per la complessiva somma di euro
544.000,00, sui beni di proprietà dei mutuanti, per la quota di ½ ciascuno;
poiché numerose rate non erano state onorate, il 22 ottobre 2019 aveva notificato atto di precetto nei confronti dei debitori per la somma CP_2 di euro 263.003,00, oltre interessi e spese;
e si erano opposti al precetto ex Parte_2 Parte_1 art. 615, co. 1, c.p.c., eccependo l'inesistenza di idoneo titolo esecutivo, la divergenza tra l'importo dovuto e quello precettato e la carenza della legittimazione attiva del creditore procedente;
tra le varie censure, era stata sollevata anche la questione dell'effetto anatocistico del mutuo alla francese e dell'asserita difformità del
TAEG; l'opposizione era stata respinta;
pertanto, aveva pignorato l'immobile ipotecato, incassando, CP_2 all'esito della procedura espropriativa, la somma di euro 312.555,38, come risultante dal progetto di distribuzione approvato dal Giudice dell'Esecuzione.
Ha dunque fatto presente che: gli attori si erano regolarmente costituiti nella procedura esecutiva e non avevano formulato alcuna contestazione al progetto di distribuzione, dichiarato esecutivo il 28 febbraio 2023 , con conseguente preclusione dell'azione restitutoria;
le censure sollevate con l'atto di citazione erano già state esaminate e decise nel procedimento di opposizione a precetto, conclusosi con sentenza del 10 febbraio 2021 ; le doglianze della controparte, poi, trovavano fondamento unicamente nella perizia allegata dalla controparte, dove, peraltro, veniva affermato che: “ai fini del calcolo dell'importo recuperabile si precisa che allo scrivente non sono stati forniti documenti aggiornati, attestanti gli effettivi pagamenti corrisposti dal mutuatario nel corso del rapporto. Gli stessi sono stati quindi stimati sulla base delle condizioni contrattuali, ipotizzando un
3 regolare e costante pagamento delle rate fino ad oggi, ossia fino alla rata n. 221 del 31/05/2022”, laddove la procedura esecutiva era stata attivata proprio in ragione dei mancati pagamenti;
la domanda, poi, era indeterminata, non essendo state mosse censure alle singole poste nell'an o nel quantum; in ogni caso, le condizioni contrattuali erano state precisamente indicate e nessun fenomeno anatocistico derivava dall'applicazione del piano di ammortamento alla francese;
il TAEG poi non era sovrapponibile al TAE, trattandosi di mero indicatore informativo, e quest'ultimo doveva, dal canto proprio, essere distinto dal TAN.
Parte attrice ha depositato la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. mentre parte convenuta ha depositato la memoria ex art. 171-ter n. 3, c.p.c.
All'esito della prima udienza ex art. 183 c.p.c., il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Nelle more, la causa è stata assegnata alla Giudice scrivente, la quale ha fissato l'udienza del 19 dicembre
2024 per la rimessione della causa in decisione ex art. 189 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa all'esito dello scambio di note scritte disposto in sostituzione di tale udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
****
1. Sulla domanda di parte attrice e sulla legittimazione della parte convenuta e intervenuta.
Gli attori hanno chiesto la restituzione nei confronti di RT
di parte delle somme distribuite all'esito della procedura
[...] espropriativa introdotta con la notifica dell'atto di precetto del 22 ottobre 2019, assumendo che, una volta ricalcolati ex art. 117, co. 4 TUB, gli interessi dovuti sulla base del contratto di mutuo fondiario costituente titolo esecutivo, sarebbe emerso in loro favore un credito di euro 36.644,95.
In via pregiudiziale, deve essere dichiarata la contumacia di RT
, la quale, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è mai
[...] costituita.
Venendo al merito della lite, la domanda introduttiva deve essere qualificata come domanda di ripetizione di somme indebitamente versate, inquadrandosi nell'ambito dell'art. 2033 c.c.
Si tratta di azione diretta ad ottenere la restituzione della prestazione non dovuta , ossia di ciò che, transitato ingiustificatamente da un soggetto ad un altro per mezzo di un comportamento bilateralmente attivo, proveniente tanto dal solvens (il pagamento) quanto dall'accipiens (il ricevimento dell'oggetto della prestazione. Nessun altro presupposto oggettivo è richiesto per l'indebito c.d. oggettivo.
Dal punto di vista soggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cass. 15 luglio 2003, n. 11073; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146). Tale principio, concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella giurisprudenza di legittimità e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. il quale, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento stesso come soggetto passivo dell'obbligazione.
Nel caso di specie, parte attrice allega che: “l'immobile veniva aggiudicato e successivamente avveniva la ripartizione delle somme da documentazione che si produce”.
4 Dalla lettura dei documenti allegati, però, emerge che tutte le somme incamerate dalla procedura sono state attribuite ad con conseguente difetto di legittimazione Controparte_2 passiva di , RT convenuta in questo giudizio.
Né risulta applicabile nella specie il disposto di cui all'art. 111, c.p.c., il cui primo comma precisa che: “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”. L'asserito credito restitutorio oggetto della domanda degli attori è infatti sorto prima dell'introduzione del giudizio, trovando presupposto logico nella distribuzione delle somme, sulla base del piano di riparto approvato il 28 febbraio 2023, la quale non è comunque avvenuta in favore della convenuta, ma di CP_2
Ne discende l'inammissibilità della domanda per difetto di un presupposto processuale.
È invece ammissibile l'intervento di da qualificare a norma dell'art. 105, co. 1, c.p.c., in quanto diretto CP_2
a fare valere nei confronti degli attori il diritto a conservare la somma di denaro di cui questi hanno chiesto la restituzione nei confronti di un diverso soggetto, non legittimato. Il diritto fatto valere da è dunque un CP_2 diritto incompatibile con quello oggetto della domanda giudiziale e, dunque, connesso ad esso per oggetto e titolo, con conseguente legittimazione a spiegare intervento autonomo.
2. Sull'efficacia preclusiva della distribuzione.
Inoltre, a ben vedere, in questa sede gli attori mettono in discussione gli esiti della distribuzione che ha posto termine alla procedura esecutiva, alla quale gli stessi hanno ritualmente partecipato (come allegato dalla convenuta e mai contestato dagli attori), con conseguente inammissibilità della pretesa restitutoria.
Sul punto, è bene ricordare che prima dell'avvento delle leggi n. 80 e 263 del 2005, si era sostenuto che, in ragione della natura del processo esecutivo (che è finalizzato ad attuare diritti certi), i risultati acquisiti all'esito della distribuzione potevano essere messi in discussione con un separato giudizio. Nei confronti di tale orientamento erano state mosse critiche da parte di coloro che, facendo leva sul principio della preclusione pro iudicato, ovvero su quello del giudicato vero e proprio, sostenevano che il mancato utilizzo dei sistemi oppositori messi a disposizione delle parti avrebbe comportato una preclusione alla facoltà di richiedere, con azione separata di accertamento, le somme ingiustamente ottenute da un creditore soddisfatto in fase di distribuzione.
In tale contesto normativo, la giurisprudenza si era orientata per la stabilità degli effetti del progetto di distribuzione e per l'intangibilità dei pagamenti eseguiti sulla base di esso (“La legge non attribuisce efficacia di giudicato al provvedimento conclusivo del procedimento esecutivo, in coerenza con le caratteristiche di quest'ultimo, che non si svolge nel contraddittorio delle parti e non tende ad un provvedimento di merito avente contenuto decisorio, essa, tuttavia, sancisce l'irrevocabilità dei provvedimenti del G.E., una volta che essi abbiano avuto esecuzione (art. 487 c.p.c.). La definitività dei risultati dell'esecuzione, d'altra parte, è insita nella chiusura di un procedimento svoltosi con il rispetto di forme idonee a salvaguardare gli int eressi contrapposti delle parti, nel quadro di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti
(artt.485, 615 e 512 c.p.c.), ed è basata sul concetto di preclusione, più ampio di quello di giudicato. Pertanto,
5 in sede di espropriazione presso terzi deve escludersi la proponibilità, dopo la conclusione dell'esecuzione mediante la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni, di azioni - come quelle di ripetizione dell'indebito o di arricchimento senza causa - volte a contrastare gli effetti dell'esecuzione stessa, sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli”, cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
08/05/2003, n. 7036).
A seguito della legge 18 giugno 2009 n. 69, con la quale è stato introdotto il regime di impugnazione ordinario nei confronti delle sentenze rese a definizione dei giudizi di opposizione all'esecuzione e di terzo all'esecuzione, conservando la regola della non impugnabilità della sentenza emessa all'esito delle opposizioni distributive ex art. 512 c.p.c., si è affermata la natura meramente endoprocedimentale di tali procedimenti.
Non sembra, infatti, che un giudizio, come quello previsto da tale norma, che si conclude con sentenza non impugnabile, possa essere in tutto equiparato alla opposizione all'esecuzione e ritenuto idoneo ad accertare, con efficacia generale l'an e il quantum dei crediti. Mentre, infatti, l'opposizione all'esecuzione è destinata all'accertamento, con efficacia di giudicato, dell'esistenza e della misura del credito portato in esecuzione,
l'opposizione distributiva sembra finalizzata alla verifica della regolarità degli atti del procedimento, al pari dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Pare, dunque, preferibile la tesi secondo cui la controversia distributiva si concluda con una sentenza che produce effetti meramente endoprocedimentali, nel senso che incide sulla distribuzione delle somme così come operate nel singolo procedimento, ma non accerta con efficacia di giudicato l'esistenza e la misura dei crediti.
Tali osservazioni, tuttavia, non conducono, necessariamente, ad escludere che il progetto di distribuzione conservi la sua stabilità anche al di fuori del processo esecutivo in cui si è formato. La considerazione secondo cui la decisione sulla controversia distributiva non sia idonea a formare un giudicato sul credito non costituisce, infatti, ragione sufficiente per affermare che il debitore possa, in ogni caso e in ogni momento, rimettere in discussione il risultato della distribuzione.
Infatti, i provvedimenti emessi a seguito di accertamenti sommari, che pur non essendo irretrattabili sono destinati a realizzare risultati sostanziali definitivi, seppur non assistiti dall'efficacia di giudicato , producono tra le parti effetti definitivi limitatamente al singolo rapporto che ne ha costituito l'oggetto (c.d. effetto pro iudicato, che, dunque non si estende agli effetti riflessi sui rapporti dipendenti, tipici dei provvedimenti passati in giudicato).
In questo senso si è del resto orientata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura” (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 28/08/2024, n. 23283, rv. 672062-
01; nel medesimo senso anche Sez. 3, Sentenza n. 20994 del 23/08/2018, Rv. 650324 – 01:“In tema di
6 esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il
creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata”).
Ne consegue che la domanda restitutoria posta in questa sede al fine di rimettere in discussione la distribuzione effettuata in esito al procedimento esecutivo deve essere ritenuta inammissibile.
3. Conclusioni e regime delle spese.
Dalle considerazioni che precedono discende l'inammissibilità della domanda di restituzione, con assorbimento delle ulteriori istanze di parte convenuta.
Merita poi di essere respinta l'istanza ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta. In virtù della collocazione sistematica nell'ambito della norma dedicata alla responsabilità aggravata, si ritiene, pur nel silenzio della legge, che la condanna di cui al comma 3 postuli da parte soccombente un'azione od una resistenza contraddistinta, sotto il profilo soggettivo, da malafede o colpa grave.
Pertanto, la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire (o a resistere in giudizio): agire (o resistere) in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile.
In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità delle argomentazioni difensive, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nell'odierno procedimento, il comportamento degli attori è stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di resistere in giudizio, non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza (sulla cui valutazione non incide il rigetto dell'istanza ex art. 96 c.p.c., avendo natura meramente accessoria, cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 06/06/2022, n. 18036, rv. 664898-01) e si liquidano in euro 6.713,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, con applicazione dei minimi per la fase di trattazione, stante l'istruttoria documentale e il deposito di un'unica memoria ex art. 171-ter c.p.c.; il tutto oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda degli attori;
7
2. CONDANNA e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in euro 6.713,00,00; il tutto oltre IVA, C.P.A. Controparte_2
e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 22/12/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1184 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., emessa all'esito dell'udienza cartolare del
19 dicembre 2024, vertente tra
(c.f. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Giancarlo Filippelli ed elettivamente domiciliati C.F._2
presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE
Contro
RT
(c.f. ), contumace;
[...] P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Marialucrezia Turco ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: Ripetizione dell'indebito.
Conclusioni
Per parte attrice: Nell'interesse degli attori è presente l'avv. Giancarlo Filippelli il quale, nel riportarsi ancora una volta all'atto introduttivo ed alle proprie richieste istruttorie, insiste per l'ammissione della ctu contabile finalizzata all'accertamento dei tassi d'interesse applicati in violazione dell'art. 117 comma 7 del TUB al 31.05.2022 ed alla
1 quantificazione del saldo rideterminato e del dovuto dalla Banca ai mutuatari. In via meramente subordinata, in denegata ipotesi di rigetto, si chiede, sussistendone validi motivi, compensarsi le spese di lite;
Per parte intervenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per mancata contestazione del progetto di distribuzione per le ragioni indicate;
- ulteriormente in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione del principio ne bis in idem per le ragioni indicate;
- ulteriormente in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della citazione per mancato assolvimento dell'onere probatorio e per genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi per le ragioni indicate e, per l'effetto, fissarsi sin da subito udienza di precisazione delle conclusioni;
- in via principale e nel merito, per le ragioni di cui in atto, dichiarare inammissibile e/o rigettare, in quanto infondata, ogni domanda di controparte e per l'effetto chiede il fissarsi di udienza di precisazione delle conclusioni - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con condanna ex art. 96
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e premettendo di aver contratto Parte_1 Parte_2 con un contratto di mutuo fondiario per euro 272.000,00, hanno Parte_3 convenuto RT innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentirla condannare alla restituzione dell'importo di euro 36.644,95.
A fondamento della domanda hanno allegato che: il contratto era stato stipulato il 14 novembre 200 3 e l'adempimento della parte mutuataria era stato garantito da iscrizione di ipoteca volontaria sull'immobile sito in Montemurlo, via Varano, 77,3, per la somma di euro 544.000,00; a seguito del mancato pagamento di alcune rate era stato richiesto il versamento della somma di euro 263.003,00 da parte di
[...]
, cessionaria del credito, che aveva incardinato innanzi al Tribunale di Prato Controparte_2 una procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile di Montemurlo;
con ordinanza del 17 febbraio 2020
l'immobile era stato messo all'asta e a seguito dell'aggiudicazione le somme ricavate erano state ripartite;
in base alla perizia allegata alla citazione, gli attori vantavano un credito di euro 36.644,95, determinato a seguito del ricalcolo delle somme dovute ex art. 117, co. 4, TUB;
in particolare, le modalità di rimborso erano state indicate nell'allegato “C” del contratto, dove il piano di rimborso era stato redatto indicando esclusivamente le quote di capitale, senza menzionare gli interessi e l'importo totale di ciascuna rata, limitandosi a specificare la tipologia di ammortamento applicato (“rata costante francese”), senza esplicitare il regime finanziario di riferimento;
il regime di capitalizzazione composta, in concreto applicato, aveva comportato un effetto anatocistico;
non era stata indicata la rata iniziale e il tasso annuo effettivo, mentre il TAE in concreto applicato differiva dal TAN;
nelle more della sottoscrizione del contratto, la era confluita mediante CP_3 fusione per incorporazione in , posta in liquidazione coatta RT amministrativa il 25 giugno 2017.
È intervenuta eccependo l'inammissibilità della Controparte_2 domanda, non essendo stato contestato il progetto di distribuzione in sede esecutiva, oltre che per violazione del ne bis in idem, e la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, chiedendo, poi, nel merito il rigetto delle domande dell'attrice e la sua condanna per lite temeraria.
2 A fondamento della domanda, ha premesso che: con atto di fusione per incorporazione del 21 dicembre 2010 ,
aveva incorporato per fusione RT Controparte_4 con trasferimento all'incorporante di tutti i diritti e i rapporti giuridici, attivi e passivi,
[...] anche processuali appartenenti all'incorporata; il 19 dicembre 2015, l'assemblea straordinaria di
[...] veva deliberato la trasformazione della CP_5 Controparte_6
n società per azioni, assumendo la denominazione di con il decreto legge
[...] Controparte_5
25 giugno n. 99, contenente “disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di
[...] Cont e di era stata prevista la cessione alla di crediti deteriorati e altri RT Controparte_5 attivi;
con D.M. 22 febbraio 2018, il Ministro Dell'Economia e delle Finanze aveva costituito all'interno di il “Patrimonio Destinato ” destinato all'acquisto dei crediti classificati come CP_8 CP_9 deteriorati dalla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa di avvenuto Controparte_5 con decreto 185 del 25 giugno 2017); l'11 aprile 2018 si era perfezionato il contratto di cessione tra CP_8
e i Commissari Liquidatori di con pubblicazione sul sito di Banca d'Italia
[...] CP_5 CP_5 il 12 aprile 2018 agli effetti dell'art. 58, co. 3, TUB;
tra i crediti ceduti rientravano quelli vantati nei confronti degli attori;
a seguito dell'assemblea straordinaria del 19 luglio 2019 e del successivo atto CP_8 notarile del 4 settembre 2019 aveva variato la propria denominazione sociale in
[...]
Controparte_2
Ha, poi, esposto che: con il contratto di mutuo fondiario del 14 novembre 2003, aveva dato in CP_3 prestito a e la somma di euro 272.000,00; in data 22 novembre 2003, al Parte_1 Parte_2 fine di garantire la restituzione delle somme, era stata iscritta ipoteca, per la complessiva somma di euro
544.000,00, sui beni di proprietà dei mutuanti, per la quota di ½ ciascuno;
poiché numerose rate non erano state onorate, il 22 ottobre 2019 aveva notificato atto di precetto nei confronti dei debitori per la somma CP_2 di euro 263.003,00, oltre interessi e spese;
e si erano opposti al precetto ex Parte_2 Parte_1 art. 615, co. 1, c.p.c., eccependo l'inesistenza di idoneo titolo esecutivo, la divergenza tra l'importo dovuto e quello precettato e la carenza della legittimazione attiva del creditore procedente;
tra le varie censure, era stata sollevata anche la questione dell'effetto anatocistico del mutuo alla francese e dell'asserita difformità del
TAEG; l'opposizione era stata respinta;
pertanto, aveva pignorato l'immobile ipotecato, incassando, CP_2 all'esito della procedura espropriativa, la somma di euro 312.555,38, come risultante dal progetto di distribuzione approvato dal Giudice dell'Esecuzione.
Ha dunque fatto presente che: gli attori si erano regolarmente costituiti nella procedura esecutiva e non avevano formulato alcuna contestazione al progetto di distribuzione, dichiarato esecutivo il 28 febbraio 2023 , con conseguente preclusione dell'azione restitutoria;
le censure sollevate con l'atto di citazione erano già state esaminate e decise nel procedimento di opposizione a precetto, conclusosi con sentenza del 10 febbraio 2021 ; le doglianze della controparte, poi, trovavano fondamento unicamente nella perizia allegata dalla controparte, dove, peraltro, veniva affermato che: “ai fini del calcolo dell'importo recuperabile si precisa che allo scrivente non sono stati forniti documenti aggiornati, attestanti gli effettivi pagamenti corrisposti dal mutuatario nel corso del rapporto. Gli stessi sono stati quindi stimati sulla base delle condizioni contrattuali, ipotizzando un
3 regolare e costante pagamento delle rate fino ad oggi, ossia fino alla rata n. 221 del 31/05/2022”, laddove la procedura esecutiva era stata attivata proprio in ragione dei mancati pagamenti;
la domanda, poi, era indeterminata, non essendo state mosse censure alle singole poste nell'an o nel quantum; in ogni caso, le condizioni contrattuali erano state precisamente indicate e nessun fenomeno anatocistico derivava dall'applicazione del piano di ammortamento alla francese;
il TAEG poi non era sovrapponibile al TAE, trattandosi di mero indicatore informativo, e quest'ultimo doveva, dal canto proprio, essere distinto dal TAN.
Parte attrice ha depositato la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. mentre parte convenuta ha depositato la memoria ex art. 171-ter n. 3, c.p.c.
All'esito della prima udienza ex art. 183 c.p.c., il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Nelle more, la causa è stata assegnata alla Giudice scrivente, la quale ha fissato l'udienza del 19 dicembre
2024 per la rimessione della causa in decisione ex art. 189 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa all'esito dello scambio di note scritte disposto in sostituzione di tale udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
****
1. Sulla domanda di parte attrice e sulla legittimazione della parte convenuta e intervenuta.
Gli attori hanno chiesto la restituzione nei confronti di RT
di parte delle somme distribuite all'esito della procedura
[...] espropriativa introdotta con la notifica dell'atto di precetto del 22 ottobre 2019, assumendo che, una volta ricalcolati ex art. 117, co. 4 TUB, gli interessi dovuti sulla base del contratto di mutuo fondiario costituente titolo esecutivo, sarebbe emerso in loro favore un credito di euro 36.644,95.
In via pregiudiziale, deve essere dichiarata la contumacia di RT
, la quale, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è mai
[...] costituita.
Venendo al merito della lite, la domanda introduttiva deve essere qualificata come domanda di ripetizione di somme indebitamente versate, inquadrandosi nell'ambito dell'art. 2033 c.c.
Si tratta di azione diretta ad ottenere la restituzione della prestazione non dovuta , ossia di ciò che, transitato ingiustificatamente da un soggetto ad un altro per mezzo di un comportamento bilateralmente attivo, proveniente tanto dal solvens (il pagamento) quanto dall'accipiens (il ricevimento dell'oggetto della prestazione. Nessun altro presupposto oggettivo è richiesto per l'indebito c.d. oggettivo.
Dal punto di vista soggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cass. 15 luglio 2003, n. 11073; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146). Tale principio, concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella giurisprudenza di legittimità e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. il quale, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento stesso come soggetto passivo dell'obbligazione.
Nel caso di specie, parte attrice allega che: “l'immobile veniva aggiudicato e successivamente avveniva la ripartizione delle somme da documentazione che si produce”.
4 Dalla lettura dei documenti allegati, però, emerge che tutte le somme incamerate dalla procedura sono state attribuite ad con conseguente difetto di legittimazione Controparte_2 passiva di , RT convenuta in questo giudizio.
Né risulta applicabile nella specie il disposto di cui all'art. 111, c.p.c., il cui primo comma precisa che: “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”. L'asserito credito restitutorio oggetto della domanda degli attori è infatti sorto prima dell'introduzione del giudizio, trovando presupposto logico nella distribuzione delle somme, sulla base del piano di riparto approvato il 28 febbraio 2023, la quale non è comunque avvenuta in favore della convenuta, ma di CP_2
Ne discende l'inammissibilità della domanda per difetto di un presupposto processuale.
È invece ammissibile l'intervento di da qualificare a norma dell'art. 105, co. 1, c.p.c., in quanto diretto CP_2
a fare valere nei confronti degli attori il diritto a conservare la somma di denaro di cui questi hanno chiesto la restituzione nei confronti di un diverso soggetto, non legittimato. Il diritto fatto valere da è dunque un CP_2 diritto incompatibile con quello oggetto della domanda giudiziale e, dunque, connesso ad esso per oggetto e titolo, con conseguente legittimazione a spiegare intervento autonomo.
2. Sull'efficacia preclusiva della distribuzione.
Inoltre, a ben vedere, in questa sede gli attori mettono in discussione gli esiti della distribuzione che ha posto termine alla procedura esecutiva, alla quale gli stessi hanno ritualmente partecipato (come allegato dalla convenuta e mai contestato dagli attori), con conseguente inammissibilità della pretesa restitutoria.
Sul punto, è bene ricordare che prima dell'avvento delle leggi n. 80 e 263 del 2005, si era sostenuto che, in ragione della natura del processo esecutivo (che è finalizzato ad attuare diritti certi), i risultati acquisiti all'esito della distribuzione potevano essere messi in discussione con un separato giudizio. Nei confronti di tale orientamento erano state mosse critiche da parte di coloro che, facendo leva sul principio della preclusione pro iudicato, ovvero su quello del giudicato vero e proprio, sostenevano che il mancato utilizzo dei sistemi oppositori messi a disposizione delle parti avrebbe comportato una preclusione alla facoltà di richiedere, con azione separata di accertamento, le somme ingiustamente ottenute da un creditore soddisfatto in fase di distribuzione.
In tale contesto normativo, la giurisprudenza si era orientata per la stabilità degli effetti del progetto di distribuzione e per l'intangibilità dei pagamenti eseguiti sulla base di esso (“La legge non attribuisce efficacia di giudicato al provvedimento conclusivo del procedimento esecutivo, in coerenza con le caratteristiche di quest'ultimo, che non si svolge nel contraddittorio delle parti e non tende ad un provvedimento di merito avente contenuto decisorio, essa, tuttavia, sancisce l'irrevocabilità dei provvedimenti del G.E., una volta che essi abbiano avuto esecuzione (art. 487 c.p.c.). La definitività dei risultati dell'esecuzione, d'altra parte, è insita nella chiusura di un procedimento svoltosi con il rispetto di forme idonee a salvaguardare gli int eressi contrapposti delle parti, nel quadro di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti
(artt.485, 615 e 512 c.p.c.), ed è basata sul concetto di preclusione, più ampio di quello di giudicato. Pertanto,
5 in sede di espropriazione presso terzi deve escludersi la proponibilità, dopo la conclusione dell'esecuzione mediante la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni, di azioni - come quelle di ripetizione dell'indebito o di arricchimento senza causa - volte a contrastare gli effetti dell'esecuzione stessa, sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli”, cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
08/05/2003, n. 7036).
A seguito della legge 18 giugno 2009 n. 69, con la quale è stato introdotto il regime di impugnazione ordinario nei confronti delle sentenze rese a definizione dei giudizi di opposizione all'esecuzione e di terzo all'esecuzione, conservando la regola della non impugnabilità della sentenza emessa all'esito delle opposizioni distributive ex art. 512 c.p.c., si è affermata la natura meramente endoprocedimentale di tali procedimenti.
Non sembra, infatti, che un giudizio, come quello previsto da tale norma, che si conclude con sentenza non impugnabile, possa essere in tutto equiparato alla opposizione all'esecuzione e ritenuto idoneo ad accertare, con efficacia generale l'an e il quantum dei crediti. Mentre, infatti, l'opposizione all'esecuzione è destinata all'accertamento, con efficacia di giudicato, dell'esistenza e della misura del credito portato in esecuzione,
l'opposizione distributiva sembra finalizzata alla verifica della regolarità degli atti del procedimento, al pari dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Pare, dunque, preferibile la tesi secondo cui la controversia distributiva si concluda con una sentenza che produce effetti meramente endoprocedimentali, nel senso che incide sulla distribuzione delle somme così come operate nel singolo procedimento, ma non accerta con efficacia di giudicato l'esistenza e la misura dei crediti.
Tali osservazioni, tuttavia, non conducono, necessariamente, ad escludere che il progetto di distribuzione conservi la sua stabilità anche al di fuori del processo esecutivo in cui si è formato. La considerazione secondo cui la decisione sulla controversia distributiva non sia idonea a formare un giudicato sul credito non costituisce, infatti, ragione sufficiente per affermare che il debitore possa, in ogni caso e in ogni momento, rimettere in discussione il risultato della distribuzione.
Infatti, i provvedimenti emessi a seguito di accertamenti sommari, che pur non essendo irretrattabili sono destinati a realizzare risultati sostanziali definitivi, seppur non assistiti dall'efficacia di giudicato , producono tra le parti effetti definitivi limitatamente al singolo rapporto che ne ha costituito l'oggetto (c.d. effetto pro iudicato, che, dunque non si estende agli effetti riflessi sui rapporti dipendenti, tipici dei provvedimenti passati in giudicato).
In questo senso si è del resto orientata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura” (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 28/08/2024, n. 23283, rv. 672062-
01; nel medesimo senso anche Sez. 3, Sentenza n. 20994 del 23/08/2018, Rv. 650324 – 01:“In tema di
6 esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il
creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata”).
Ne consegue che la domanda restitutoria posta in questa sede al fine di rimettere in discussione la distribuzione effettuata in esito al procedimento esecutivo deve essere ritenuta inammissibile.
3. Conclusioni e regime delle spese.
Dalle considerazioni che precedono discende l'inammissibilità della domanda di restituzione, con assorbimento delle ulteriori istanze di parte convenuta.
Merita poi di essere respinta l'istanza ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta. In virtù della collocazione sistematica nell'ambito della norma dedicata alla responsabilità aggravata, si ritiene, pur nel silenzio della legge, che la condanna di cui al comma 3 postuli da parte soccombente un'azione od una resistenza contraddistinta, sotto il profilo soggettivo, da malafede o colpa grave.
Pertanto, la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire (o a resistere in giudizio): agire (o resistere) in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile.
In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità delle argomentazioni difensive, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nell'odierno procedimento, il comportamento degli attori è stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di resistere in giudizio, non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza (sulla cui valutazione non incide il rigetto dell'istanza ex art. 96 c.p.c., avendo natura meramente accessoria, cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 06/06/2022, n. 18036, rv. 664898-01) e si liquidano in euro 6.713,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, con applicazione dei minimi per la fase di trattazione, stante l'istruttoria documentale e il deposito di un'unica memoria ex art. 171-ter c.p.c.; il tutto oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda degli attori;
7
2. CONDANNA e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in euro 6.713,00,00; il tutto oltre IVA, C.P.A. Controparte_2
e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 22/12/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
8