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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1176/2023 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 1176/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 5.12.2024, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti del termine di venti giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che tali note sono state prodotte in atti tempestivamente da entrambe le parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1176 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. C.F._2
1 Mercatello Sergio e Spagnolo Cosimo Damiano, ed elettivamente domiciliati sia digitalmente presso gli indirizzi pec dei difensori (pec: e Email_1
, sia presso lo studio dell'Avv. Spagnolo, giusta Email_2
procura in atti;
(opponenti)
E
(C.F. e P. IVA: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sollitto Giuseppe (pec:
, che la rappresentata e difende giusta procura in atti;
Email_3
(opposta)
OGGETTO: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – opposizione a decreto ingiuntivo n. 250/2023 del 27.09.2023;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso monitorio depositato in data 3.08.2023, la ha chiesto all'intestato Controparte_1
Tribunale di ingiungere a ed a il pagamento di € 37.782,91 Parte_2 Parte_1
deducendo che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, con contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 L. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.
(il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. Repubblica Italiana, Foglio delle Inserzioni Parte
Seconda n. 45 del 19.04.2022), ha acquistato pro soluto dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o di finanziamento erogati, tra i quali rientrava anche il contratto n. 59378912001, sottoscritto da e Parte_2 Parte_1
con la cedente Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., ed eccependo l'inadempimento dei debitori alle obbligazioni assunte, a fronte del quale aveva loro indirizzato una lettera di formale costituzione in mora, rimasta priva di riscontro (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio).
In accoglimento del ricorso, l'intestato Tribunale – con decreto n. 250/2023 del 27.09.2023 – ha ingiunto agli odierni opponenti il pagamento della “somma di Euro 37.782,91 per sorte capitale, oltre interessi legali calcolati dalla data della domanda fino al soddisfo”, oltre “le spese del procedimento, che liquida in € 1.370,00 per compensi ed € 286,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge”.
2 Con atto di citazione regolarmente notificato in data 15.11.2023, e Parte_2 Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo: 1) in via preliminare, l'improcedibilità della domanda, per non aver la creditrice previamente esperito il procedimento di mediazione, obbligatorio ratione materiae in virtù delle disposizioni del D.Lgs.
28/2010; 2) il difetto di prova in ordine alla legittimazione attiva della non Controparte_1 risultando sufficiente la produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale a dimostrare l'inclusione nell'operazione di cessione in blocco dello specifico credito sotteso al ricorso monitorio;
3) la carenza di prova circa la sussistenza del credito, non risultando la documentazione prodotta in fase monitoria idonea ai fini dell'emissione dell'ingiunzione né, nella fase a cognizione piena, a fornire la prova della pretesa azionata ex adverso. Inoltre, gli opponenti hanno disconosciuto e contestato “in ogni sua parte la documentazione prodotta a supporto del ricorso per decreto ingiuntivo, nonché il contenuto e l'autenticità delle sottoscrizioni relative alla richiesta di prestito personale in quanto costituite peraltro da semplici copie fotostatiche e non dagli originali”. Hanno chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore dei loro procuratori, dichiaratisi antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.01.2024, si è costituita in giudizio la impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in Controparte_1
fatto e in diritto, formulando istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte al contratto (e chiedendo, all'occorrenza, l'autorizzazione al deposito cartaceo dell'originale del documento disconosciuto), instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 250/2023 - N.R.G. 840/2023; nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare i Sig.ri e al pagamento Parte_1 Parte_2 della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese e compensi di lite.
3 All'udienza di prima comparizione delle parti, il procuratore della dichiarava Controparte_1
di aver dato avvio nelle more alla mediazione, conclusasi con verbale negativo, versato in atti, mentre il procuratore degli opponenti rappresentava che “i propri assistiti non hanno mai ricevuto la convocazione per la mediazione: sebbene dal verbale di mediazione risulti che le stesse siano state convocate “a mezzo pec del 28.02.2024”, evidenzia che, da quanto gli risulta, i suoi assistiti sono sprovvisti di pec;
in ogni caso, rileva che non è stata depositata in atti la prova dell'avvenuta convocazione via pec”, disconoscendo altresì formalmente “la conformità della copia del contratto di cessione del 6.04.2022, depositato da controparte con la memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c., in quanto non conforme ad un suo originale perché da nessuno autenticato né sottoscritto dalla parte cedente. Evidenzia che, con riferimento alla sottoscrizione della cessionaria CP_1
la stessa non appare conforme ad una firma digitale, così come prescritto dal C.A.D.,
[...] sembrando piuttosto dattiloscritta”, eccependo poi, nel merito, che “non è stato identificato il credito ceduto e che non sono stati prodotti gli allegati al contratto del 6.04.2022, con particolare riferimento all'elenco dei crediti ceduti di cui all'allegato B”.
Le parti insistevano quindi nelle rispettive domande e, in particolare, la parte opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione appariva di pronta soluzione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 5.12.2024, con concessione di un termine per il deposito di note conclusive fino a venti giorni prima dell'udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nelle note conclusive i procuratori degli opponenti insistevano nella declaratoria di improcedibilità della domanda avversaria, ribadendo che non fosse stata fornita prova della rituale convocazione dei propri assistiti in mediazione, risultando a tal fine insufficiente la comunicazione via pec inoltrata in data 28.02.2024 ai difensori, dovendo la comunicazione della domanda di mediazione essere fatta alle parti personalmente e non, piuttosto, ai loro procuratori costituiti.
A tale deduzione replicava l'opposta nelle proprie note conclusive evidenziando che “l'invito alla mediazione è stato regolarmente notificato a mezzo PEC in data 28.02.2024, presso il domicilio digitale eletto dagli opponenti presso i propri avvocati difensori … dalla procura alle liti sottoscritta dai Sig.ri e , si evince in maniera chiara l'avvenuta elezione di Pt_1 Pt_2
4 domicilio presso i propri legali sia con riferimento alla fase giudiziale sia con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione”, producendo le pec di convocazione inoltrate dall'Organismo di mediazione ai due procuratori degli opponenti e concludendo nel senso che la comunicazione dell'invito alla mediazione inviata ai difensori costituiti dovesse ritenersi idonea a garantire la conoscibilità effettiva anche per la parte rappresentata.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione, sollevata dagli opponenti, di improcedibilità della domanda avversaria per omesso/erroneo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
L'eccezione deve ritenersi fondata nei limiti di seguito esposti, con assorbimento degli altri motivi di opposizione.
Va premesso che la presente controversia, vertendo in materia di contratti bancari/finanziari, rientra nel novero di quelle per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, nei limiti di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 5, co. 1 e 6 D.Lgs. 28/2010 (“
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di … contratti … bancari e finanziari … è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo … 6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (…)”), e 5 bis D.Lgs.
28/2010 (“Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”).
Nel presente giudizio, la procedura di mediazione è stata avviata a cura della parte opposta prima dello svolgimento della prima udienza ed il relativo verbale negativo è stato allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c., depositata il 22.03.2024.
5 Tanto premesso, sebbene la parte opposta abbia effettivamente avviato la procedura in parola, finanche prima della barriera ultima prevista dall'art. 5 bis D.Lgs. 28/2010, non si può ritenere che la stessa sia stata ritualmente esperita, come del resto tempestivamente eccepito dalla parte opponente alla prima udienza, e ciò per la mancata convocazione personale degli opponenti in mediazione, i quali pertanto non hanno partecipato all'incontro fissato dal mediatore. Contr Orbene, dal verbale negativo dell'Organismo Intesa s.r.l. si può agevolmente evincere che la parte invitata “è stata regolarmente convocata a mezzo PEC del 28/02/2024”.
La parte opposta, in corso di causa, ha dichiarato che, effettivamente, la convocazione è stata effettuata “presso il domicilio digitale eletto dagli opponenti presso i propri avvocati difensori”, producendo altresì le pec di convocazione inoltrate ai predetti difensori da parte dell'Organismo di mediazione.
In punto di diritto, merita osservarsi che l'art. 8 co. 1 D.Lgs. 28/2010 dispone che “la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” ed il successivo co. 5 che “nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati”.
Orbene, la norma non prevede una disciplina ad hoc per le procedure di mediazione avviate quando il processo è già pendente, ove quindi sia già stato nominato un avvocato che rappresenta la parte e presso il quale questa ha eletto domicilio (in tal senso cfr. Corte d'Appello di Napoli, n.
586/2024).
Ciononostante, ad avviso di questo Giudice, la comunicazione della convocazione - al fine di assolvere alla condizione di procedibilità ai sensi della citata normativa - deve essere inviata alla parte personalmente, non essendo possibile di regola indirizzarla al solo procuratore costituito in giudizio (negli stessi termini cfr. Tribunale Catania n. 1485/2025).
Ed invero, l'intento del legislatore è quello di consentire che la parte sia tempestivamente informata per poter partecipare personalmente all'incontro di mediazione e valorizzare la possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto (Tribunale Cosenza, n. 136/2025). La presenza della parte è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione come meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, difatti “il legislatore ha previsto e voluto
6 la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 8473/2019).
Ebbene, la giurisprudenza di merito – cui questo Giudice ritiene di aderire – è consolidata nel ritenere che, “anche nel caso in cui la procedura di mediazione obbligatoria venga promossa in pendenza di giudizio, la comunicazione dell'invito debba essere comunicata alla parte personalmente, mentre l'invio al solo indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito della parte non può ritenersi valido ed efficace (ex multis, tra le più recenti, sentenze
Trib. Catanzaro, 7 giugno 2023, n. 924; Trib. Torre Annunziata, 21 febbraio 2023, n. 529; Trib.
Avellino, 1° febbraio 2023 n. 178; Trib. Palermo 5 settembre 2019, n. 3903)” (cfr. da ultimo, in questi termini, Tribunale Teramo n. 387/2025; Tribunale Cosenza n. 136/2025, cit.).
Tale soluzione appare condivisibile tenendo presente sia la natura e lo scopo del procedimento di mediazione, sia che lo stesso D.Lgs. 28/2010 non contempla in nessuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito. È necessario, infatti, che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato, con la conseguente necessità che questi sia correttamente indicato nella domanda di mediazione, che sia sostanzialmente destinatario dell'invito e sia posto nella condizione di partecipare personalmente al procedimento (Tribunale Teramo n. 387/2025;
Tribunale Cosenza n. 136/2025, cit.).
Né detto orientamento appare superato alla luce del principio espresso dalla Corte d'Appello di
Napoli, nella già citata sentenza n. 586/2024, in cui la Corte ha ritenuto che, sebbene sia
“sicuramente sempre preferibile che anche quando il processo sia già pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente”, ciò non possa “escludere che la comunicazione sia inviata (anche) o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio”, non potendosi negare che “attraverso la comunicazione al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente all'incontro di mediazione. Una diversa lettura della norma apparirebbe eccessivamente formalistica e frustrante
(anche) del ruolo dell'avvocato che rappresenta la parte nel processo nel quale è disposta la mediazione soprattutto in considerazione degli stringenti obblighi legali e deontologici gravanti
7 sul medesimo”. Ed invero, come compiutamente osservato dalla Corte d'Appello di Napoli – differentemente da quanto accaduto nella vicenda de qua, per come verrà meglio dettagliato infra
– “nella procura conferita al medesimo procuratore si precisa l'estensione della stessa anche alla mediazione ivi inclusa la generale elezione di domicilio con la indicazione anche della relativa
p.e.c. utilizzata per la trasmissione dell'invito” (cfr. Corte d'Appello di Napoli, n. 586/2024).
Parimenti, il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'art. 8 D.Lgs. 28/201 miri “a garantire
l'instaurazione del contraddittorio prescindendo dall'applicazione di rigidi formalismi: tale impostazione, del resto, trova conferma nello stesso dettato normativo atteso che, secondo l'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 28 del 2010: “3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”” in una vicenda in cui, tuttavia, la comunicazione dell'instaurazione del procedimento di mediazione era stata indirizzata “alla parte ed al suo al difensore, presso cui lo stesso ha eletto domicilio”, sicché – essendo stata convocata personalmente anche la parte – risultava “evidente
l'idoneità dell'invito dell'attore a entrare nella sfera conoscitiva del convenuto e a consentire a quest'ultimo di partecipare al procedimento di mediazione” (Tribunale Roma, n. 7558/2024).
Alla luce di quanto suesposto deve concludersi che, nella fattispecie in esame, la notifica della comunicazione di avvio della mediazione non sia stata effettuata in conformità al dettato normativo, poiché comunicata tramite PEC esclusivamente ai difensori costituiti in giudizio e non alle parti personalmente (cfr. nello stesso senso Tribunale Catania, n. 3464/2024; Tribunale
Teramo n. 387/2025, cit.).
Al fine di superare l'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti, l'opposta ha dedotto che “dalla procura alle liti sottoscritta dai Sig.ri e , si evince in maniera chiara Pt_1 Pt_2
l'avvenuta elezione di domicilio presso i propri legali sia con riferimento alla fase giudiziale sia con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione”.
Tuttavia, tale allegazione non coglie nel segno in virtù del principio per cui “l'irregolarità della notifica dell'istanza di mediazione non è sanata neppure dalla procura alle liti rilasciata dagli opponenti ai propri difensori atteso che, nell'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione (cfr. Tribunale di Avellino Sent. n. 178 del 01.02.2023, Tribunale di
8 Palermo Sent. n. 3903 del 5 settembre 2019)” (cfr. Tribunale Catania n. 1485/2025, cit.; Tribunale
Cosenza n. 136/2025, cit.).
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso in esame, non contenendo la procura alle liti sottoscritta dagli opponenti alcuna elezione di domicilio con riguardo alla fase stragiudiziale, né tampoco con espresso riferimento al procedimento di mediazione - bensì soltanto la dicitura “anche ai fini delle formali comunicazioni dei provvedimenti giudiziali e di cancelleria”
- e non rivelandosi, pertanto, la notifica eseguita ai procuratori costituiti idonea ad integrare la previsione di cui all'art. 8 D.Lgs. 28/2010, deve concludersi che la procedura di mediazione non sia stata ritualmente instaurata dall'odierna opposta e, per tale ragione, la domanda deve essere dichiarata improcedibile, a nulla rilevando che la comunicazione costituisca un adempimento espletato dell'Organismo di mediazione.
A tal specifico riguardo, la giurisprudenza di merito – con orientamento reputato condivisibile da questo giudicante – ha chiarito che, “sebbene la comunicazione avvenga ad opera dell'organismo di mediazione (e non della parte istante), tuttavia è su quest'ultima – in quanto parte tenuta ad attivare ai fini della procedibilità della domanda la predetta procedura – che incombe il preciso onere di verificare la correttezza della comunicazione, con il corollario per cui la stessa non può utilmente invocare alcuna causa di non imputabilità per la propria negligenza nell'esatta individuazione del destinatario della comunicazione, essendo tenuta a monitorare il buon esito della convocazione” (cfr. Tribunale Teramo n. 387/2025, cit.; Corte d'Appello di Venezia n.
1468/2023; Tribunale Cosenza n. 136/2025, cit.).
Del resto, nell'istanza di mediazione (cfr. allegati alle pec prodotte con le note conclusive depositate dall'opposta in data 15.11.2024) proveniente dalla quest'ultima ha Controparte_1 conferito all'Organismo di mediazione l'incarico di avviare il relativo procedimento nei confronti degli odierni opponenti selezionando, in corrispondenza della dicitura “Si prega di indicare le modalità di convocazione della parte”, il metodo “a mezzo pec (senza alcun costo aggiuntivo)”.
Per tutte le ragioni che precedono, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, non sia stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda, dal che discende la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 250/2023 del 27.09.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'opposta alla rifusione delle stesse nei confronti degli opponenti.
9 Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00, parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, nonché della decisione in rito, esclusa la fase istruttoria in quanto gli opponenti non hanno depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c.), nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, €
602,00 per la fase introduttiva, € 1.453,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di €
2.906,00, oltre € 286,00 per esborsi, spese da distrarsi in favore dei procuratori degli opponenti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda per le ragioni esposte in parte motiva;
- revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 250/2023 del 27.09.2023;
- condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite nei confronti degli opponenti, spese da distrarsi in favore dei loro procuratori, dichiaratisi antistatari, che liquida in € 2.906,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (se dovute).
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 29/03/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
10
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 1176/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 5.12.2024, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti del termine di venti giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che tali note sono state prodotte in atti tempestivamente da entrambe le parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1176 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. C.F._2
1 Mercatello Sergio e Spagnolo Cosimo Damiano, ed elettivamente domiciliati sia digitalmente presso gli indirizzi pec dei difensori (pec: e Email_1
, sia presso lo studio dell'Avv. Spagnolo, giusta Email_2
procura in atti;
(opponenti)
E
(C.F. e P. IVA: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sollitto Giuseppe (pec:
, che la rappresentata e difende giusta procura in atti;
Email_3
(opposta)
OGGETTO: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – opposizione a decreto ingiuntivo n. 250/2023 del 27.09.2023;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso monitorio depositato in data 3.08.2023, la ha chiesto all'intestato Controparte_1
Tribunale di ingiungere a ed a il pagamento di € 37.782,91 Parte_2 Parte_1
deducendo che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, con contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 L. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.
(il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. Repubblica Italiana, Foglio delle Inserzioni Parte
Seconda n. 45 del 19.04.2022), ha acquistato pro soluto dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o di finanziamento erogati, tra i quali rientrava anche il contratto n. 59378912001, sottoscritto da e Parte_2 Parte_1
con la cedente Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., ed eccependo l'inadempimento dei debitori alle obbligazioni assunte, a fronte del quale aveva loro indirizzato una lettera di formale costituzione in mora, rimasta priva di riscontro (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio).
In accoglimento del ricorso, l'intestato Tribunale – con decreto n. 250/2023 del 27.09.2023 – ha ingiunto agli odierni opponenti il pagamento della “somma di Euro 37.782,91 per sorte capitale, oltre interessi legali calcolati dalla data della domanda fino al soddisfo”, oltre “le spese del procedimento, che liquida in € 1.370,00 per compensi ed € 286,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge”.
2 Con atto di citazione regolarmente notificato in data 15.11.2023, e Parte_2 Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo: 1) in via preliminare, l'improcedibilità della domanda, per non aver la creditrice previamente esperito il procedimento di mediazione, obbligatorio ratione materiae in virtù delle disposizioni del D.Lgs.
28/2010; 2) il difetto di prova in ordine alla legittimazione attiva della non Controparte_1 risultando sufficiente la produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale a dimostrare l'inclusione nell'operazione di cessione in blocco dello specifico credito sotteso al ricorso monitorio;
3) la carenza di prova circa la sussistenza del credito, non risultando la documentazione prodotta in fase monitoria idonea ai fini dell'emissione dell'ingiunzione né, nella fase a cognizione piena, a fornire la prova della pretesa azionata ex adverso. Inoltre, gli opponenti hanno disconosciuto e contestato “in ogni sua parte la documentazione prodotta a supporto del ricorso per decreto ingiuntivo, nonché il contenuto e l'autenticità delle sottoscrizioni relative alla richiesta di prestito personale in quanto costituite peraltro da semplici copie fotostatiche e non dagli originali”. Hanno chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore dei loro procuratori, dichiaratisi antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.01.2024, si è costituita in giudizio la impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in Controparte_1
fatto e in diritto, formulando istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte al contratto (e chiedendo, all'occorrenza, l'autorizzazione al deposito cartaceo dell'originale del documento disconosciuto), instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 250/2023 - N.R.G. 840/2023; nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare i Sig.ri e al pagamento Parte_1 Parte_2 della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese e compensi di lite.
3 All'udienza di prima comparizione delle parti, il procuratore della dichiarava Controparte_1
di aver dato avvio nelle more alla mediazione, conclusasi con verbale negativo, versato in atti, mentre il procuratore degli opponenti rappresentava che “i propri assistiti non hanno mai ricevuto la convocazione per la mediazione: sebbene dal verbale di mediazione risulti che le stesse siano state convocate “a mezzo pec del 28.02.2024”, evidenzia che, da quanto gli risulta, i suoi assistiti sono sprovvisti di pec;
in ogni caso, rileva che non è stata depositata in atti la prova dell'avvenuta convocazione via pec”, disconoscendo altresì formalmente “la conformità della copia del contratto di cessione del 6.04.2022, depositato da controparte con la memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c., in quanto non conforme ad un suo originale perché da nessuno autenticato né sottoscritto dalla parte cedente. Evidenzia che, con riferimento alla sottoscrizione della cessionaria CP_1
la stessa non appare conforme ad una firma digitale, così come prescritto dal C.A.D.,
[...] sembrando piuttosto dattiloscritta”, eccependo poi, nel merito, che “non è stato identificato il credito ceduto e che non sono stati prodotti gli allegati al contratto del 6.04.2022, con particolare riferimento all'elenco dei crediti ceduti di cui all'allegato B”.
Le parti insistevano quindi nelle rispettive domande e, in particolare, la parte opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione appariva di pronta soluzione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 5.12.2024, con concessione di un termine per il deposito di note conclusive fino a venti giorni prima dell'udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nelle note conclusive i procuratori degli opponenti insistevano nella declaratoria di improcedibilità della domanda avversaria, ribadendo che non fosse stata fornita prova della rituale convocazione dei propri assistiti in mediazione, risultando a tal fine insufficiente la comunicazione via pec inoltrata in data 28.02.2024 ai difensori, dovendo la comunicazione della domanda di mediazione essere fatta alle parti personalmente e non, piuttosto, ai loro procuratori costituiti.
A tale deduzione replicava l'opposta nelle proprie note conclusive evidenziando che “l'invito alla mediazione è stato regolarmente notificato a mezzo PEC in data 28.02.2024, presso il domicilio digitale eletto dagli opponenti presso i propri avvocati difensori … dalla procura alle liti sottoscritta dai Sig.ri e , si evince in maniera chiara l'avvenuta elezione di Pt_1 Pt_2
4 domicilio presso i propri legali sia con riferimento alla fase giudiziale sia con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione”, producendo le pec di convocazione inoltrate dall'Organismo di mediazione ai due procuratori degli opponenti e concludendo nel senso che la comunicazione dell'invito alla mediazione inviata ai difensori costituiti dovesse ritenersi idonea a garantire la conoscibilità effettiva anche per la parte rappresentata.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione, sollevata dagli opponenti, di improcedibilità della domanda avversaria per omesso/erroneo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
L'eccezione deve ritenersi fondata nei limiti di seguito esposti, con assorbimento degli altri motivi di opposizione.
Va premesso che la presente controversia, vertendo in materia di contratti bancari/finanziari, rientra nel novero di quelle per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, nei limiti di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 5, co. 1 e 6 D.Lgs. 28/2010 (“
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di … contratti … bancari e finanziari … è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo … 6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (…)”), e 5 bis D.Lgs.
28/2010 (“Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”).
Nel presente giudizio, la procedura di mediazione è stata avviata a cura della parte opposta prima dello svolgimento della prima udienza ed il relativo verbale negativo è stato allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c., depositata il 22.03.2024.
5 Tanto premesso, sebbene la parte opposta abbia effettivamente avviato la procedura in parola, finanche prima della barriera ultima prevista dall'art. 5 bis D.Lgs. 28/2010, non si può ritenere che la stessa sia stata ritualmente esperita, come del resto tempestivamente eccepito dalla parte opponente alla prima udienza, e ciò per la mancata convocazione personale degli opponenti in mediazione, i quali pertanto non hanno partecipato all'incontro fissato dal mediatore. Contr Orbene, dal verbale negativo dell'Organismo Intesa s.r.l. si può agevolmente evincere che la parte invitata “è stata regolarmente convocata a mezzo PEC del 28/02/2024”.
La parte opposta, in corso di causa, ha dichiarato che, effettivamente, la convocazione è stata effettuata “presso il domicilio digitale eletto dagli opponenti presso i propri avvocati difensori”, producendo altresì le pec di convocazione inoltrate ai predetti difensori da parte dell'Organismo di mediazione.
In punto di diritto, merita osservarsi che l'art. 8 co. 1 D.Lgs. 28/2010 dispone che “la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” ed il successivo co. 5 che “nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati”.
Orbene, la norma non prevede una disciplina ad hoc per le procedure di mediazione avviate quando il processo è già pendente, ove quindi sia già stato nominato un avvocato che rappresenta la parte e presso il quale questa ha eletto domicilio (in tal senso cfr. Corte d'Appello di Napoli, n.
586/2024).
Ciononostante, ad avviso di questo Giudice, la comunicazione della convocazione - al fine di assolvere alla condizione di procedibilità ai sensi della citata normativa - deve essere inviata alla parte personalmente, non essendo possibile di regola indirizzarla al solo procuratore costituito in giudizio (negli stessi termini cfr. Tribunale Catania n. 1485/2025).
Ed invero, l'intento del legislatore è quello di consentire che la parte sia tempestivamente informata per poter partecipare personalmente all'incontro di mediazione e valorizzare la possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto (Tribunale Cosenza, n. 136/2025). La presenza della parte è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione come meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, difatti “il legislatore ha previsto e voluto
6 la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 8473/2019).
Ebbene, la giurisprudenza di merito – cui questo Giudice ritiene di aderire – è consolidata nel ritenere che, “anche nel caso in cui la procedura di mediazione obbligatoria venga promossa in pendenza di giudizio, la comunicazione dell'invito debba essere comunicata alla parte personalmente, mentre l'invio al solo indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito della parte non può ritenersi valido ed efficace (ex multis, tra le più recenti, sentenze
Trib. Catanzaro, 7 giugno 2023, n. 924; Trib. Torre Annunziata, 21 febbraio 2023, n. 529; Trib.
Avellino, 1° febbraio 2023 n. 178; Trib. Palermo 5 settembre 2019, n. 3903)” (cfr. da ultimo, in questi termini, Tribunale Teramo n. 387/2025; Tribunale Cosenza n. 136/2025, cit.).
Tale soluzione appare condivisibile tenendo presente sia la natura e lo scopo del procedimento di mediazione, sia che lo stesso D.Lgs. 28/2010 non contempla in nessuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito. È necessario, infatti, che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato, con la conseguente necessità che questi sia correttamente indicato nella domanda di mediazione, che sia sostanzialmente destinatario dell'invito e sia posto nella condizione di partecipare personalmente al procedimento (Tribunale Teramo n. 387/2025;
Tribunale Cosenza n. 136/2025, cit.).
Né detto orientamento appare superato alla luce del principio espresso dalla Corte d'Appello di
Napoli, nella già citata sentenza n. 586/2024, in cui la Corte ha ritenuto che, sebbene sia
“sicuramente sempre preferibile che anche quando il processo sia già pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente”, ciò non possa “escludere che la comunicazione sia inviata (anche) o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio”, non potendosi negare che “attraverso la comunicazione al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente all'incontro di mediazione. Una diversa lettura della norma apparirebbe eccessivamente formalistica e frustrante
(anche) del ruolo dell'avvocato che rappresenta la parte nel processo nel quale è disposta la mediazione soprattutto in considerazione degli stringenti obblighi legali e deontologici gravanti
7 sul medesimo”. Ed invero, come compiutamente osservato dalla Corte d'Appello di Napoli – differentemente da quanto accaduto nella vicenda de qua, per come verrà meglio dettagliato infra
– “nella procura conferita al medesimo procuratore si precisa l'estensione della stessa anche alla mediazione ivi inclusa la generale elezione di domicilio con la indicazione anche della relativa
p.e.c. utilizzata per la trasmissione dell'invito” (cfr. Corte d'Appello di Napoli, n. 586/2024).
Parimenti, il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'art. 8 D.Lgs. 28/201 miri “a garantire
l'instaurazione del contraddittorio prescindendo dall'applicazione di rigidi formalismi: tale impostazione, del resto, trova conferma nello stesso dettato normativo atteso che, secondo l'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 28 del 2010: “3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”” in una vicenda in cui, tuttavia, la comunicazione dell'instaurazione del procedimento di mediazione era stata indirizzata “alla parte ed al suo al difensore, presso cui lo stesso ha eletto domicilio”, sicché – essendo stata convocata personalmente anche la parte – risultava “evidente
l'idoneità dell'invito dell'attore a entrare nella sfera conoscitiva del convenuto e a consentire a quest'ultimo di partecipare al procedimento di mediazione” (Tribunale Roma, n. 7558/2024).
Alla luce di quanto suesposto deve concludersi che, nella fattispecie in esame, la notifica della comunicazione di avvio della mediazione non sia stata effettuata in conformità al dettato normativo, poiché comunicata tramite PEC esclusivamente ai difensori costituiti in giudizio e non alle parti personalmente (cfr. nello stesso senso Tribunale Catania, n. 3464/2024; Tribunale
Teramo n. 387/2025, cit.).
Al fine di superare l'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti, l'opposta ha dedotto che “dalla procura alle liti sottoscritta dai Sig.ri e , si evince in maniera chiara Pt_1 Pt_2
l'avvenuta elezione di domicilio presso i propri legali sia con riferimento alla fase giudiziale sia con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione”.
Tuttavia, tale allegazione non coglie nel segno in virtù del principio per cui “l'irregolarità della notifica dell'istanza di mediazione non è sanata neppure dalla procura alle liti rilasciata dagli opponenti ai propri difensori atteso che, nell'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione (cfr. Tribunale di Avellino Sent. n. 178 del 01.02.2023, Tribunale di
8 Palermo Sent. n. 3903 del 5 settembre 2019)” (cfr. Tribunale Catania n. 1485/2025, cit.; Tribunale
Cosenza n. 136/2025, cit.).
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso in esame, non contenendo la procura alle liti sottoscritta dagli opponenti alcuna elezione di domicilio con riguardo alla fase stragiudiziale, né tampoco con espresso riferimento al procedimento di mediazione - bensì soltanto la dicitura “anche ai fini delle formali comunicazioni dei provvedimenti giudiziali e di cancelleria”
- e non rivelandosi, pertanto, la notifica eseguita ai procuratori costituiti idonea ad integrare la previsione di cui all'art. 8 D.Lgs. 28/2010, deve concludersi che la procedura di mediazione non sia stata ritualmente instaurata dall'odierna opposta e, per tale ragione, la domanda deve essere dichiarata improcedibile, a nulla rilevando che la comunicazione costituisca un adempimento espletato dell'Organismo di mediazione.
A tal specifico riguardo, la giurisprudenza di merito – con orientamento reputato condivisibile da questo giudicante – ha chiarito che, “sebbene la comunicazione avvenga ad opera dell'organismo di mediazione (e non della parte istante), tuttavia è su quest'ultima – in quanto parte tenuta ad attivare ai fini della procedibilità della domanda la predetta procedura – che incombe il preciso onere di verificare la correttezza della comunicazione, con il corollario per cui la stessa non può utilmente invocare alcuna causa di non imputabilità per la propria negligenza nell'esatta individuazione del destinatario della comunicazione, essendo tenuta a monitorare il buon esito della convocazione” (cfr. Tribunale Teramo n. 387/2025, cit.; Corte d'Appello di Venezia n.
1468/2023; Tribunale Cosenza n. 136/2025, cit.).
Del resto, nell'istanza di mediazione (cfr. allegati alle pec prodotte con le note conclusive depositate dall'opposta in data 15.11.2024) proveniente dalla quest'ultima ha Controparte_1 conferito all'Organismo di mediazione l'incarico di avviare il relativo procedimento nei confronti degli odierni opponenti selezionando, in corrispondenza della dicitura “Si prega di indicare le modalità di convocazione della parte”, il metodo “a mezzo pec (senza alcun costo aggiuntivo)”.
Per tutte le ragioni che precedono, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, non sia stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda, dal che discende la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 250/2023 del 27.09.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'opposta alla rifusione delle stesse nei confronti degli opponenti.
9 Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00, parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, nonché della decisione in rito, esclusa la fase istruttoria in quanto gli opponenti non hanno depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c.), nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, €
602,00 per la fase introduttiva, € 1.453,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di €
2.906,00, oltre € 286,00 per esborsi, spese da distrarsi in favore dei procuratori degli opponenti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda per le ragioni esposte in parte motiva;
- revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 250/2023 del 27.09.2023;
- condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite nei confronti degli opponenti, spese da distrarsi in favore dei loro procuratori, dichiaratisi antistatari, che liquida in € 2.906,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (se dovute).
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 29/03/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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