CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 595/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 4 dicembre 2024 da
(P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Giovanna Scaccianoce, giusto mandato allegato in calce al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante-
Contro
(c.f.: , rappresentato e Controparte_2 C.F._1
difeso dall'Avv. Liala Soranzio, giusta mandato allegato alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 690/24 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: impugnazione licenziamento per superamento periodo di comporto.
Causa trattata all'udienza del 15 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “IN VIA PRINCIPALE sulla discriminatorietà del licenziamento rigettare tutte le domande che in primo grado il ricorrente ha formulato contro la società , Parte_1 sia principali che subordinate, siccome infondate in fatto ed in diritto ed in particolare la domanda di quantificazione dell'indennità risarcitoria in quanto del tutto generica;
* nel merito in via subordinata, in denegatissima ipotesi fosse confermata la sentenza appellata in punto di nullità del licenziamento e conseguente reintegrazione, accertarsi, in detrazione su quanto ritenuto dovuto, quanto percepito dal dipendente nel periodo di estromissione e/o quanto avrebbe dovuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione;
ove non rigettata la domanda di quantificazione dell'indennità risarcitoria per genericità e/o indeterminatezza quantificarsi in ogni caso la stessa nel minor importo ritenuto dovuto e nei limiti degli importi di legge, tenendosi conto dei motivi di appello, e farsi decorrere le conseguenze economiche dalla formale messa in mora (04/10/2023); SEMPRE IN VIA PRINCIPALE Sull'assorbita domanda d'impugnazione del licenziamento per violazione dell'art. 2110 c.c. per errato ed illegittimo computo nel periodo di comporto dei giorni di assenza conseguenti ad un sinistro riconducibile a colpa e responsabilità del datore di lavoro, ove non ritenuta decaduta, 1) Rimettere il giudizio in primo grado affinchè il Tribunale previo differimento d'udienza ex art. 418 c.p.c. e/o adottato ogni altro provvedimento valido ad integrare il contraddittorio nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con sede legale GL EN (TV) – via Marocchesa 14 – cap. 31021 – p. iva – c.f. con pec: P.IVA_2 P.IVA_3
pag. 2/24 , voglia accogliere e autorizzare, sin Email_3 dalla rimessione o all'udienza ex art. 420 cpc, la chiamata in causa della compagnia assicurativa, al fine di rendere opponibile nei suoi confronti l'accertamento della responsabilità dell'infortunio occorso al signor
in data 03/08/2020 e ciò per la denegatissima Controparte_2 ipotesi fosse ritenuta sussistente una qualsiasi responsabilità, a qualunque titolo, in capo all'esponente società e al fine di consentire la futura manleva nei suoi confronti nel riservato giudizio sul danno differenziale che il lavoratore riterrà di proporre, e accogliere conseguentemente le seguenti conclusioni difensive * nel merito in via principale, accertati tutti i fatti esposti, rigettarsi tutte le domande che il ricorrente ha formulato in primo grado contro la società , sia principali che Parte_1 subordinate, siccome infondate in fatto ed in diritto ed in particolare la domanda di quantificazione dell'indennità risarcitoria in quanto del tutto generica;
* nel merito in via subordinata, in denegatissima ipotesi fosse riconosciuta una qualsiasi responsabilità in capo a Parte_1 per l'infortunio occorso al in data 03/08/2020, Controparte_2 accertarsi in ogni caso la concorrente responsabilità del lavoratore, e sempre in denegatissima ipotesi fossero accolte le domande del ricorrente in punto di licenziamento, con conseguente reintegrazione, accertarsi e dichiararsi che il rapporto è in ogni caso cessato in data 06/11/2024 per effetto dell'esercizio della facoltà di optare per l'indennità di mancata reintegrazione;
in ogni caso, accertarsi in detrazione su quanto ritenuto dovuto, quanto percepito dal dipendente nel periodo di estromissione e/o quanto avrebbe dovuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione;
ove non rigettata la domanda di quantificazione dell'indennità risarcitoria per genericità e/o indeterminatezza quantificarsi in ogni caso la stessa nel minor importo ritenuto dovuto e nei limiti degli importi di legge e farsi decorrere le conseguenze economiche dalla formale messa in mora (04/10/2023); tenersi in ogni caso conto dei motivi di appello sulla decurtazione degli importi dovuti;
* in ogni caso, con integrale rifusione delle spese di lite, ivi comprese le spese generali e gli accessori di legge.” 2) per l'ipotesi in cui la Corte decida diversamente di pronunciarsi direttamente sulla relativa domanda senza rimessione del giudizio in primo grado: autorizzarsi la domanda la chiamata in causa e/o adottarsi ogni altro provvedimento valido ad integrare il contraddittorio nei confronti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede legale GL EN (TV) – via Marocchesa 14 – cap. 31021 – p. iva – c.f. con P.IVA_2 P.IVA_3
pag. 3/24 pec: al fine di rendere opponibile Email_3 nei suoi confronti l'accertamento della responsabilità dell'infortunio occorso al signor in data 03/08/2020 e ciò per la Controparte_2 denegatissima ipotesi fosse ritenuta sussistente una qualsiasi responsabilità, a qualunque titolo, in capo all'esponente società e al fine di consentire la futura manleva nei suoi confronti nel riservato giudizio sul danno differenziale che il lavoratore riterrà di proporre, e accogliere conseguentemente le seguenti conclusioni difensive * nel merito in via principale, accertati tutti i fatti esposti, rigettarsi tutte le domande che il ricorrente ha formulato in primo grado contro la società
[...]
sia principali che subordinate, siccome infondate in fatto ed Pt_1 in diritto ed in particolare la domanda di quantificazione dell'indennità risarcitoria in quanto del tutto generica;
* nel merito in via subordinata, in denegatissima ipotesi fosse riconosciuta una qualsiasi responsabilità in capo a per l'infortunio occorso al Parte_1 CP_2
in data 03/08/2020, accertarsi in ogni caso la concorrente
[...] responsabilità del lavoratore, e sempre in denegatissima ipotesi fossero accolte le domande del ricorrente in primo grado in punto di licenziamento, con conseguente reintegrazione, accertarsi e dichiararsi che il rapporto è in ogni caso cessato in data 06/11/2024 per effetto dell'esercizio della facoltà di optare per l'indennità di mancata reintegrazione;
in ogni caso, accertarsi in detrazione su quanto ritenuto dovuto, quanto percepito dal dipendente nel periodo di estromissione e/o quanto avrebbe dovuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione;
ove non rigettata la domanda di quantificazione dell'indennità risarcitoria per genericità e/o indeterminatezza quantificarsi in ogni caso la stessa nel minor importo ritenuto dovuto e nei limiti degli importi di legge e farsi decorrere le conseguenze economiche dalla formale messa in mora (04/10/2023); tenersi in ogni caso conto dei motivi di appello sulla decurtazione degli importi dovuti;
SEMPRE NEL MERITO ove, medio tempore, siano state corrisposte dal datore di lavoro somme in conseguenza della sentenza di primo grado, sin d'ora ci si riserva la domanda di condanna alla restituzione, con gli interessi e la rivalutazione. IN OGNI CASO, con integrale rifusione delle spese di lite, sia del primo che del secondo grado, ivi comprese le spese generali e gli accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA […]”
pag. 4/24 Conclusioni per parte appellata: “A. Nel merito in via principale e in accoglimento dell'appello incidentale: - respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 690/2024 resa dal Giudice del lavoro di Treviso - Dott.
in data 30.10.2024, e confermare la sentenza in punto di Tes_1 accertamento della nullità del licenziamento in quanto discriminatorio e di condanna della datrice di lavoro alla reintegra (già optata in indennità sostitutiva della reintegrazione) e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile al fine del TFR, dalla data del licenziamento alla data dell'effettiva reintegra, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento di contributi previdenziali e assistenziali - e, in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, determinare la predetta indennità e/o comunque indicare l'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
B.Iin via subordinata nel merito, anche in via incidentale: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello avversario, in riforma parziale della impugnata sentenza, accogliere il primo, il secondo motivo e il terzo motivo di appello, formulato in via incidentale dal Sig. e per l'effetto: - Controparte_2 dichiararsi con qualsiasi statuizione l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato da al sig. Parte_1 in data 19.09.2023, in quanto discriminatorio e/o Controparte_2 comunque in violazione dell'art. 2110 c.c., per mancato superamento del periodo di comporto e, per effetto, condannare la resistente,
[...]
nella persona del suo legale rappresentante, a reintegrare Parte_1 il ricorrente nel posto di lavoro, dando atto che l'appellato ha già optato per l'indennità sostitutiva, oltre al risarcimento del danno, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. - in via subordinata, nel merito: accertate le circostanze esposte, condannare la società a quanto ritenuto di giustizia;
Con vittoria di spese ed onorari. Riservata la richiesta di risarcimento del danno differenziale con separato giudizio. Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere al saldo. Con vittoria di spese, anche generali, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
pag. 5/24 In via istruttoria: […]”
Oggetto: appello avverso sentenza n.690/24 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: impugnazione di licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Causa trattata all'udienza del 15 maggio 2025.
Svolgimento del processo
Col ricorso in appello depositato in data 4 dicembre 2024 la
[...]
ha impugnato la sentenza n.690/24 del giudice del lavoro del Parte_1
Tribunale di Treviso con la quale ha accolto l'impugnazione del licenziamento intimato dalla società nei confronti del dipendente in data 19 settembre 2023, ha dichiarato la nullità del Controparte_2
licenziamento e, in applicazione dell'art. 2 d.l.vo n. 23 del 2015, ha condannato la società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Si è costituito l'appellato con memoria depositata il 28 marzo 2025 chiedendo di respingere l'impugnazione e proponendo appello incidentale in relazione alla parte di pronuncia reiettiva del motivo di impugnazione riguardante il corretto compito del comporto e all'omessa quantificazione dell'indennità risarcitoria.
La causa, rinviata d'ufficio a seguito di riassegnazione per intervenuto trasferimento del giudice originariamente assegnatario dell'affare, è stata pag. 6/24 discussa all'udienza del 15 maggio 2025, e decisa sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice trevigiano, per quanto rileva in questa sede ha ricordato i fatti costituenti l'antecedente logico e storico che aveva determinato il licenziamento.
Il ricorrente di primo grado aveva subito un infortunio sul lavoro (a seguito di folgorazione subisce ustioni di II e III grado a livello della spalla sinistra e della scapola omolaterale) il 2 luglio 2018, rimanendo assente dal lavoro con copertura assicurativa dell'Inail dal 3.08.2020 al 15.12.2022 .
Il giudice del primo grado ha descritto il decorso e l'evoluzione delle cure a cui il ricorrente si era sottoposto, avendo il lavoratore evidenziato una lacerazione dell'inserzione trochitica del sovraspianato e una rottura del legamento gleno-omerale mediale omolaterale. In data 6.08.2021 era stato sottoposto a intervento artroscopico di reinserzione del complesso capsulo- labiale, allegando di essere soggetto a recidivanti lussazioni alla spalla sinistra e a tremori alle braccia e forti dolori ai polsi e alla spalla destra.
Erano seguiti ulteriori periodi di malattia “ordinaria” (indennizzata dall' dal 19.12.2022 all'1.01.2023 e dal 4.01.2023 al 19.09.2023. CP_4
Nel 2023 gli era stato diagnosticato un tumore osseo del terzo distale del femore destro (c.d. tumore cartilagineo atipico). Durante questo periodo
(protrattasi la malattia ancora all'epoca del ricorso di I grado) era rimasto assente per gli esiti di intervento per tumore cartilagineo atipico, successiva frattura del femore e stabilizzazione con mezzi di sintesi, fino al momento del licenziamento per superamento del periodo di comporto il 19 settembre
2023.
pag. 7/24 Rigettato il primo motivo, relativo all'errato computo dei giorni di comporto, il giudice trevigiano ha accolto il secondo motivo relativo al carattere discriminatorio del licenziamento per disabilità, così argomentando.
A) Il ricorrente ha dimostrato la propria condizione di disabilità, mentre la società non ha svolto alcuna specifica contestazione sul punto. Al riguardo, ha dato rilievo al grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al
33% e una riduzione della capacità lavorativa (“esiti cicatriziali del trattamento di chirurgia plastica delle lesioni da folgorazione, estese dal braccio alla regione dorsale sinistra: permane solo piccola area roseoviolacea, cheloidea, a livello del terzo medio del braccio sinistro, superficie laterale ed a livello scapolare;
Lesione t. sovraspinato spalla sinistra (d.), lesione Hill Sachs lesione ALPSA, operata, con dimezzamento funzionale e instabilità articolare;
Lassità filiera carpale polso dx con dolori ai gradi estremi dell'articolarità; Disturbo PT da stress moderato- severo”), pari al 39 %, così determinata dall'Inail in elazione al riconoscimento della prestazione assicurativa.
B) Ha evidenziato anche l'esistenza di postumi stabilizzati, ossia un'instabilità articolare accompagnata ad un dimezzamento della funzionalità della spalla sinistra, considerando proprio tale condizione indicativa di una menomazione idonea a determinare una limitazione di lunga durata in grado di pregiudicare la piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
In tale modo ha considerato integrata la nozione di disabilità.
Ha rammentato, infatti, che l'Inail, nel gennaio 2023, pur negando la riapertura dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita, ha preso atto pag. 8/24 dell'ennesima lussazione alla spalla sinistra del ricorrente affermando che
“l'evento rientra nei postumi del soggetto”, dati dal dimezzamento funzionale e dall'instabilità articolare, determinanti una “condizione patologica recidivante, di lunga durata e certamente idonea a limitare la partecipazione alla vita professionale in condizione di parità con gli altri lavoratori.”.
Le assenze dal lavoro, quindi, erano giustificate proprio dalla condizione patologica connessa alla lussazione alla spalla e si erano protratte per un periodo significativo, senza soluzione di continuità rispetto al precedente periodo di infortunio indennizzato dall'Inail, dal 16.12.2022 sino al primo certificato, del 5.06.2023 (da tale momento l'assenza determinata dalla sopravvenuta patologia tumorale).
C) A tale prima condizione si erano poi aggiunte le assenze per la patologia tumorale, rimanendo esposto al rischio (concretizzatosi) di una maggiore morbilità connesso alla propria peculiare condizione di salute, con effetto discriminatorio indiretto, per aver considerato un soggetto che si trovava in una posizione iniziale di particolare svantaggio a causa della disabilità al pari di qualunque altro soggetto non afflitto da una condizione di disabilità.
“Basti pensare che, in mancanza della disabilità legata alla fragilità cronica dell'articolazione superiore sinistra, il lavoratore non sarebbe rimasto assente per le problematiche legate alla lussazione della spalla ma solo nel periodo in cui si è sottoposto alle terapie per curare la patologia tumorale ossea.”
D) Sotto il profilo della conoscenza o conoscibilità della condizione di disabile il primo giudice ha ritenuto che, anche se non a conoscenza della cartella clinica del ricorrente, la società era certamente cosciente della pag. 9/24 gravità dell'infortunio sul lavoro da questi patito e della gravità della condizione patologica del ricorrente: si trattava di un'assenza per infortunio per occasione lavorativa protrattasi per oltre due anni, come documentava la certificazione regolarmente trasmessa dal lavoratore.
Inoltre, la società era consapevole del fatto che, dopo la chiusura del periodo di infortunio da parte dell'Inail, il lavoratore si era assentato ulteriormente per malattia senza soluzione di continuità.
Infine, la società era stata destinataria di richiesta di risarcimento del danno per l'infortunio sul lavoro, richiesta risalente al 25 agosto 2020, ricevendo la prima documentazione medica del lavoratore dalla quale poter ricavare concreti dato circa la gravità delle condizioni di salute dello stesso.
In conclusione, si trattava tutti di elementi sintomatici di una condizione patologica riconducibile alla fattispecie di handicap come delineata dal diritto eurounitario, “idonei a far sorgere un onere di raccogliere ulteriori informazioni relazionandosi con il lavoratore prima di adottare il provvedimento espulsivo” (così rinviando a Cass. sez. lav., n. 14402/2024).
Senza considerare detta condizione, quindi, il datore di lavoro si era limitato ad applicare rigidamente il calcolo del comporto secco intimando il licenziamento allo scadere dello stesso, senza adottare quel minimo accorgimento – comunque insufficiente per potersi ritenere un ragionevole accomodamento – di avvisare il lavoratore dell'imminente scadenza del periodo di comporto in modo da consentirgli, quanto meno, di richiedere tempestivamente un periodo di aspettativa non retribuita, venendo meno, già per tale omissione all'onere di particolare diligenza che gli incombeva.
Né poteva avere rilievo la norma sulla conservazione del posto di lavoro durante il periodo di comporto contenuta nel CCNL in assenza di una pag. 10/24 specifica disciplina del comporto per i lavoratori disabili, avendo riguardo alla condizione soggettiva, in mancanza di adozione di alcun, pur possibile, accomodamento ragionevole.
Infine, ha puntualizzato che l'assenza di uno specifico intento discriminatorio da parte del datore di lavoro: “Ciò che viene in rilievo è, pertanto, l'effetto discriminatorio e non la condotta, come invece avviene per la discriminazione diretta e, quindi, esula ogni problematica sul requisito della colpevolezza quale elemento costitutivo della responsabilità da comportamento discriminatorio (cfr. Cass. n. 14402/2024)”.
2) Con l'appello principale la società chiede la riforma integrale della sentenza sulla base dei seguenti motivi
2.1) Col primo motivo la società deduce che deve essere distinto il caso di superamento di un comporto “breve” o “lungo”: la giurisprudenza citata dal primo giudice (Cass. n. 24052/2024) si riferisce a giorni di malattia “non continuativa”. E', quindi, riferita al caso del comporto breve caso in cui il disabile rischia di essere “discriminato” perché la disabilità aumenta la possibilità di assenza per malattia e dunque la morbilità intesa come
“ricadute” in malattia. Nel comporto lungo, invece, la posizione delle due tipologie di lavoratori (disabili e non) viene ricondotta ad un piano di eguaglianza. Richiama l'art.1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità CDPD ed afferma che “Solo dal momento dell'accertata guarigione clinica il datore di lavoro ha considerato le assenze computabili ai fini del comporto. Da quel momento,
l'assenza per malattia ininterrotta del signor non poteva CP_2
ritenersi diversa da quella di un qualsiasi altro lavoratore in condizione di uguaglianza.”.
pag. 11/24 Rileva che il lavoratore non si era avvalso delle tutele ulteriori previste a suo favore dalla norma (in primo luogo la richiesta di aspettativa).
Sostiene che l'accomodamento ragionevole era già stato previsto dalla norma del CCNL, che aveva già escluso e neutralizzato dal comporto oltre due anni di assenza dell'appellato ed aveva in ogni caso riconosciuto allo stesso nove mesi continuativi di ulteriore assenza e gli consentiva di usufruire di ulteriori aspettative.
Opera richiama all'ordinanza del Tribunale di Ravenna con cui ha sollevato questione pregiudiziale avanti la CGUE circa la conformità della disciplina del comporto come regolato dalla contrattazione collettiva interna.
2.2) Col secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che nelle ipotesi di “discriminazione indiretta” il fattore di rischio di cui deve essere provata la conoscenza e/o conoscibilità da parte del datore di lavoro sia la disabilità in sé, mentre il fattore di rischio che deve conoscere il datore di lavoro deve essere individuato anche nella reiterazione delle assenze per malattia dovute alla disabilità e nel nesso causale tra la disabilità e la malattia.
In tale contesto era onere del dipendente informare il datore di lavoro della sua disabilità (anche senza specificarla), ma soprattutto d'indicare quali assenze per malattia sono causate dalla sua disabilità, mentre nel caso in esame il datore non era stato posto a conoscenza del fattore di rischio.
Puntualizza che i documenti richiamati non erano stati inviati, mentre il documento n.35 (la richiesta di risarcimento del danno richiesto per l'infortunio), non conteneva la richiamata documentazione medica. In ogni caso, dopo due anni, quando ormai il procedimento amministrativo relativo pag. 12/24 all'infortunio era stato chiuso, la documentazione medica stessa non poteva ritenersi “probante” della disabilità del lavoratore.
2.3) Col terzo motivo la società reputa errata la sentenza nella parte in cui addossa al datore di lavoro l'onere di attivazione per la richiesta di informazioni sul punto con violazione del riparto dell'onere della prova e le disposizioni che impongono la correttezza e buona fede anche a carico del lavoratore.
Una volta ricevuta la comunicazione dell'Inail di chiusura dell'infortunio e quella dell' per il periodo di assenza per malattia dal 16/12/2022, tutto CP_4
il periodo preso a riferimento era riconducibile ad una malattia comune.
Rammenta che anche in sede d'impugnazione stragiudiziale del licenziamento nulla era stato dedotto (cosa che avrebbe consentito eventuale revoca del licenziamento).
2.4) Il quarto motivo richiama le considerazioni già svolte nell'argomentare il secondo.
2.5) Col quinto motivo sostiene che non è individuabile un
“accomodamento” da parte del datore di lavoro rispetto alla previsione della norma collettiva sul comporto lungo al fine di prolungarne il termine, trattandosi di disciplina di esclusiva competenza delle parti collettive ovvero del legislatore. Comunque, si trattava di determinare la misura di un prolungamento in assenza di un criterio adeguato.
Puntualizza che la stessa controparte aveva allegato di non essere in grado di tornare al lavoro e di non essere stata messa in condizione di svolgere qualsivoglia accertamento in quanto il lavoratore non era più tornato al lavoro.
pag. 13/24 2.6) Col sesto motivo impugna il capo della sentenza nella parte in cui dapprima afferma che nella discriminazione indiretta ciò che rileva è
l'effetto discriminatorio e non la condotta, mentre poi si intrattiene proprio sul tema censurando proprio la condotta datoriale perché non poteva ritenersi “incolpevole” nel non conoscere la condizione di disabilità del lavoratore.
Nel caso di lavoratore con disabilità l'esimente che impone al datore di lavoro di ovviare ad una possibile discriminazione indiretta può operare solo ed esclusivamente nel contesto della propria organizzazione imprenditoriale, ma non si spinge al punto tale d'imporre allo stesso d'intervenire rispetto alla previsione dell'art.2110 c.c. o, nel caso di specie,
d'intervenire rispetto a quanto disposto dall'art. 61 del CCNL
Metalmeccanico Artigiani: le disposizioni richiamate non impongono al datore di lavoro d'individuare un accomodamento ragionevole per l'ipotesi di comporto lungo di un disabile.
2.7) Col settimo motivo, incentrato sulla nozione di disabilità applicata al caso di specie, afferma che, contrariamente all'affermazione giudiziale, vi è stata contestazione in primo grado, essendo stati confusi i postumi dell'infortunio e della malattia conseguente all'infortunio, con la disabilità.
Disabilità e malattia conseguente sono due fenomeni separati.
Evidenzia che il documento 25 (il certificato Inail datato 24/10/2023 sulla menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 33% e una riduzione della capacità lavorativa pari al 39%) non parla affatto di problemi o postumi che riguardano la spalla. Il documento 26 (certificato Inail datato 04/01/2023) che richiama la lesione alla spalla è anteriore al certificato sopra citato che ha assegnato il punteggio senza menzione della patologia alla spalla.
pag. 14/24 Rileva, pertanto, l'assenza di specifica descrizione della disabilità in primo grado.
In conclusione, assume esservi stata violazione degli artt.112 e 115 c.p.c..
2.8) Con l'ottavo motivo è sottoposta a critica la sentenza per aver omesso di pronunciarsi sulla sollevata eccezione di “genericità” della relativa domanda del lavoratore. Lo stesso non aveva per nulla quantificato la mensilità utile di riferimento.
3) Il collegio reputa non fondato il primo motivo.
La previsione di un comporto prolungato non fa che riproporre le stesse condizioni di svantaggio proprie del comporto breve.
Sul punto non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento del giudice di legittimità (Cass. 6 settembre 2024, n. 24052) in base a quale, la contrattazione collettiva, per sottrarsi alla censura per aver introdotto un trattamento discriminatorio in danno dei lavoratori con disabilità, deve disciplinare in “modo esplicito” la posizione di svantaggio del disabile, poiché “non è sufficiente ad elidere detto rischio una disciplina negoziale che tenga conto solo del profilo oggettivo dell'astratta gravità o particolarità delle patologie”, senza valorizzare anche l'aspetto soggettivo della disabilità: “In particolare, è stato precisato, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia, che il rischio aggiuntivo di essere assente dal lavoro per malattia di un lavoratore disabile deve essere tenuto in conto nell'assetto dei rispettivi diritti ed obblighi in materia, con la conseguenza che la sua obliterazione in concreto, mediante applicazione del periodo di comporto breve come per i lavoratori non disabili, costituisce condotta datoriale indirettamente discriminatoria e, perciò, vietata.” (in motivazione sentenza cit.).
pag. 15/24 Ciò premesso si osserva che l'accomodamento ragionevole presuppone una condizione di disabilità e, quindi, la necessità di adozione su iniziativa del datore di lavoro (e non del lavoratore come presuppone la difesa della società) di quel accomodamento ragionevole che meglio individui quella misura proporzionata ed adeguata ad assicurare il bilanciamento dei contrapposti interessi – il preservare l'occupazione lavorativa e la sopportabilità dei costi economici ed organizzativi dell'assenza prolungata del lavoratore -. Il lavoratore ha un mero dovere di cooperazione nella segnalazione della condizione di disabilità, ma ciò non si spinge fino al punto da obbligarlo ad iniziative atte a scongiurare il rischio del superamento del comporto. Per cui porre a carico del lavoratore l'onere di un'iniziativa circa il titolo dell'assenza non risolve il tema degli obblighi ricadenti sul datore di lavoro.
Sussiste, poi, una ragione più profonda e radicale che esclude la pertinenza dell'argomento invocato dalla società e che il caso in esame pone in evidenza, ed è costituita dal pregiudizio che deriva al lavoratore disabile che cumula nel comporto – breve o prolungato che sia – malattie che non integrano la condizione di disabilità con quelle tale condizione soddisfano.
In tale modo si determina un differenziato trattamento che la disciplina contrattuale non considera e ciò proprio con riguardo alle situazioni legittimanti il comporto prolungato, essendo seguito al primo periodo di malattia legata alla condizione di disabilità un secondo periodo per la patologia tumorale.
In tale prospettiva la questione sollevata dal Tribunale di Ravenna non appare suscettibile di sviluppo tale da influire sul caso in esame la pronuncia del giudice europeo.
pag. 16/24 Né risulta giustificato il limite della previsione contrattuale collettiva dal momento che anche il soggetto privato è chiamato a disapplicare una disposizione che sia ritenuta non conforme al diritto eurounitario, individuando, invece, la misura congrua (ad esempio, una quota aggiuntiva di comporto, proporzionata alla specifica situazione di disabilità).
4) Anche il secondo motivo è privo di fondamento.
Il primo giudice ha posto in correlazione una serie di circostanze che, valutate nella loro unitarietà e nella loro consecuzione sul piano temporale avrebbero imposto al datore di lavoro, secondo un canone di diligenza di provvedere alla necessarie verifiche circa la natura della condizione invalidante del lavoratore, invece di attendere il primo giorno apparentemente utile per disporre il licenziamento per superamento del comporto.
Vanno considerate a tale riguardo la denuncia di infortunio e la richiesta di risarcimento del danno, la serie di assenze certificate in ragione di esso, e quelle ulteriori (a titolo di malattia “ordinaria”) senza soluzione di continuità fino al licenziamento, espressive di un unico contesto per cui la sola chiusura della pratica di infortunio dell'Inail non costituiva elemento decisivo per ritenere che la condizione invalidante si fosse risolta.
In particolare, con riferimento a tale ultimo documento da un lato si trattava di condizione invalidante che, pure se stabilizzata nei suoi postumi, rimaneva latente: la stessa società – doc.24 - richiama la comunicazione dell'Inail del 3 gennaio 2024 con la quale si affermava: “L'evento rientra nei postumi del soggetto, già valutato nell'ambito della rendita riconosciuta, caratterizzata da lussazione abituale della spalla sinistra….”). Dalle evidenze ora segnalate dall'estensore si ricava che si pag. 17/24 tratta di situazione destinata a non risolversi con la mera stabilizzazione dell'invalidità. Dall'altro si tratta di condizione invalidante che per i postumi riscontrati aveva determinato il riconoscimento di una rendita, quindi, forniva riscontro ad una situazione di maggiore gravità e, quindi, di maggiore rischio di ricadute.
Di talché anche le considerazioni svolte circa il rilievo dell'ulteriore documentazione, richiamata nell'illustrare il settimo motivo non è rilevante, non elidendo il documento di data posteriore i dati clinici di quello anteriore.
Infine, va considerato che nel certificato di “chiusura dell'infortunio” del
14 dicembre 2022 l'atto si chiudeva con la precisazione che era
“necessaria, ove ne ricorra l'obbligo normativo, l'effettuazione di una visita medica, da parte del medico competente, prima della ripresa del lavoro al fine di verificare l'idoneità alla mansione ai sensi del D. Lgs.
.106/2009”. Si tratta di attività, evidentemente mai posta in atto dal datore di lavoro e che, al contrario in funzione del necessario contegno collaborativo e proattivo del medico competente ai sensi degli artt. 251 e 41
d.l.vo n.81 del 2008, avrebbe consentito un intervento funzionale alla segnalazione delle particolari problematiche legate alla condizione invalidante. 1 “
1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
…” pag. 18/24 5) Nell'esaminare il terzo ed il quarto motivo il collegio rinvia alle superiori considerazioni svolte nell'esaminare i primi due motivi di appello: l'onere di attivazione del lavoratore va considerato meramente sussidiario e complementare rispetto alla documentazione medica esaminabile dal datore di lavoro, agli obblighi di vigilanza sanitaria, all'oggettivo carattere continuativo delle assenze per malattia. In assenza di un'iniziativa datoriale per ciò solo non può essere considerato rilevante il contegno tenuto dal lavoratore, avendo autonomo rilievo la condotta serbata dal datore di lavoro che l'iniziativa del licenziamento ha assunto.
Quanto al periodo di malattia comune si è appena stato scritto della stretta relazione sotto il profilo medico- legale con il pregresso periodo.
6) Anche il quinto ed il sesto motivo sono privi di pregio argomentativo.
L'adozione di un prolungamento del comporto, in via del tutto autonoma e distinta rispetto alla previsione contrattuale collettiva, sia che si tratti di comporto secco sia che si tratti di comporto per sommatoria o prolungato, costituiva soluzione assolutamente adottabile senza che fosse imposto al datore di lavoro alcun limite legale o contrattuale alla sua individuazione.
La parte appellante afferma l'esistenza di una sorta di competenza esclusiva del legislatore ovvero del contratto collettivo, ma si tratta di deduzione che non è sostenuta da alcun argomento. Al contrario, proprio l'esigenza di delimitare l'ambito della tolleranza datoriale in ordine al prolungamento della malattia (più di recente Cass.civ. Sez. L - , Ordinanza
n. 6874 del 14/03/2025, Rv. 674179 - 01) assegna allo stesso datore la facoltà di individuare un lasso temporale ulteriore rispetto al quale la propria condotta ingenererebbe un affidamento in capo al lavoratore. Non si vede, quindi, per quale motivo la stessa facoltà, contemperando pag. 19/24 l'esigenza di gestione dell'impresa e la condizioni di disabilità, non possa essere esercitata dal datore di lavoro per favorire il rientro del lavoratore e adottare quelle soluzioni organizzative che gli consentano la ripresa della prestazione lavorativa in modo da non determinare una discriminazione indiretta.
Va poi respinta la censura sull'asserita contraddittorietà della sentenza. A riguardo va richiamata la giurisprudenza di legittimità che risolve tale apparente contraddizione affermando: “
4.6. Ed invero questa Corte ha ribadito anzitutto che la discriminazione in questione, di natura indiretta, rilevi oggettivamente, sotto il profilo della produzione del risultato vietato.
Ciò che viene in rilievo è, pertanto, l'effetto discriminatorio e non la condotta, come invece avviene per la discriminazione diretta e, quindi, esula ogni problematica sul requisito della colpevolezza quale elemento costitutivo della responsabilità da comportamento discriminatorio. Senza dubbio non è decisivo l'intento discriminatorio, operando la discriminazione obiettivamente in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore, quale effetto della sua appartenenza alla categoria dei disabili.
4.7. Tuttavia, ai fini della sua integrazione, si richiede che il giudice valuti pure l'aspetto soggettivo dovendo essere garantita al datore la conoscibilità dello stato di disabilità, anche al fine dell'addebito di non aver “adottato” gli accomodamenti ragionevoli, necessari per rimuovere la discriminazione denunciata, sotto il profilo della identità del periodo di comporto stabilito per un soggetto disabile in quanto tale in condizione oggettiva di maggior rischio di assentarsi per malattia. E' stato perciò sancito “che possa assumere rilevanza la conoscenza o la conoscibilità di
pag. 20/24 un fattore discriminatorio, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una esimente per il datore di lavoro al fine di rendere praticabili gli accomodamenti ragionevoli” (Cass. n.14402/24).” (Cass. n.9897 del 2025).
In tale senso la sentenza si è conformato al discrimine ora evidenziato.
7) Il settimo motivo è inammissibile.
La parte afferma esservi stata contestazione circa la condizione di disabilità nei termini allegati dal lavoratore, ma non si perita di indicare in quale passaggio della propria difesa tale deduzione è stata svolta.
In primo grado la parte si era limitata ad affermare: “Nel caso specifico, a quanto consta, il non si trovava in una situazione Controparte_2
di “disabilità” che lo rendesse incapace di avanzare tale richiesta.
pertanto, non lo ha certamente trattato Parte_1
diversamente rispetto ad un potenziale lavoratore non disabile, nelle sue stesse condizioni.”, ovvero : “Al momento dell'intimato licenziamento
non aveva alcun documento dal quale potesse Parte_1
emergere che la malattia dal 16/12/2022 fosse conseguenza immediata e diretta della “disabilità” e non altro. L'INAIL stesso lo aveva escluso nelle comunicazioni inviate al datore di lavoro.”.
Si tratta di affermazione che, al contrario, presuppongono uno stato di disabilità.
Rispetto all'allegazione della parte ricorrente che tale disabilità ha descritto e fatto valere , quindi, la sentenza non è incorsa in alcuna violazione dell'art.112 c.p.c. e, tantomeno dell'art.115 c.p.c..
Né può avere rilievo l'affermazione resa in sede giudiziale circa l'impossibilità di ripresa dell'attività lavorativa;
si tratta di affermazione che va contestualizzata rispetto alla situazione di articolato sviluppo pag. 21/24 temporale delle patologie in atto a carico del lavoratore e sottintendeva la situazione di forte esposizione a fattori di rischio e di ricadute.
8) Anche l'ottavo motivo è infondato. L'onere di allegazione specifica attiene ai fatti costituivi. In questo caso il fatto costituivo era individuato nell'avere erroneamente omologato la condizione del lavoratore disabile a quella del lavoratore non disabile applicando al primo il periodo di comporto previsto per il secondo. Tanto basta per ritenere del tutto adeguato il ricorso e, quindi, coerente con l'esame nel merito la sentenza.
9) Posto che va ritenuto assorbito l'appello incidentale con riguardo alla questione del corretto computo del comporto, residua quale unica questione da decidere l'omessa pronuncia del primo giudice in ordine alla misura della retribuzione utile ai fini della pronuncia di una condanna specifica, formulata con il ricorso di primo grado.
Il motivo è fondato.
In primo grado il ricorrente aveva così dedotto: “Ai fini del calcolo della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, si dimettono le ultime buste paga (cfr. doc. 03) e il CCNL applicato (doc. 29 - CCNL), con riserva di depositare tutte le ulteriori buste paga se necessarie.”.
Nel caso di specie, quindi, l'esame delle buste paga, in assenza di contestazione circa la valenza ai fini liquidatori in questione, consentono di determinare la retribuzione utile, avendo le buste paga prodotte indicato espressamente a retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r (busta paga di febbraio 2022 pari ad €.1731,61).
Per legge seguono gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione al saldo.
pag. 22/24 Con le proprie conclusioni la società ha riproposto l'eccezione di aliunde: posto che il primo giudice ha già contemplato la riduzione dell'indennità nei limiti della percezione di altro reddito è mancata l'allegazione che giustifichi una riduzione nei termini prospettati.
10) Va dato atto che nelle more il lavoratore ha esercitato l'opzione per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione.
11) Le spese di lite seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano in ragione del valore di causa dichiarato, nei medi secondo il valore di causa dichiarato, in assenza di attività istruttoria in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dato atto dell'esercizio da parte dell'appellato dell'opzione per l'indennità sostituiva della reintegrazione in data 7 novembre 2024;
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per, l'effetto, in parziale riforma della sentenza determina la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del
TFR nella misura di €.1.731,61;
- conferma la statuizione della sentenza impugnata sulle spese di lite del primo grado e condanna la parte appellante principale al pagamento di quelle del presente grado in favore della parte appellata principale liquidate in €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte pag. 23/24 dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 15 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 24/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 4 dicembre 2024 da
(P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Giovanna Scaccianoce, giusto mandato allegato in calce al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante-
Contro
(c.f.: , rappresentato e Controparte_2 C.F._1
difeso dall'Avv. Liala Soranzio, giusta mandato allegato alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 690/24 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: impugnazione licenziamento per superamento periodo di comporto.
Causa trattata all'udienza del 15 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “IN VIA PRINCIPALE sulla discriminatorietà del licenziamento rigettare tutte le domande che in primo grado il ricorrente ha formulato contro la società , Parte_1 sia principali che subordinate, siccome infondate in fatto ed in diritto ed in particolare la domanda di quantificazione dell'indennità risarcitoria in quanto del tutto generica;
* nel merito in via subordinata, in denegatissima ipotesi fosse confermata la sentenza appellata in punto di nullità del licenziamento e conseguente reintegrazione, accertarsi, in detrazione su quanto ritenuto dovuto, quanto percepito dal dipendente nel periodo di estromissione e/o quanto avrebbe dovuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione;
ove non rigettata la domanda di quantificazione dell'indennità risarcitoria per genericità e/o indeterminatezza quantificarsi in ogni caso la stessa nel minor importo ritenuto dovuto e nei limiti degli importi di legge, tenendosi conto dei motivi di appello, e farsi decorrere le conseguenze economiche dalla formale messa in mora (04/10/2023); SEMPRE IN VIA PRINCIPALE Sull'assorbita domanda d'impugnazione del licenziamento per violazione dell'art. 2110 c.c. per errato ed illegittimo computo nel periodo di comporto dei giorni di assenza conseguenti ad un sinistro riconducibile a colpa e responsabilità del datore di lavoro, ove non ritenuta decaduta, 1) Rimettere il giudizio in primo grado affinchè il Tribunale previo differimento d'udienza ex art. 418 c.p.c. e/o adottato ogni altro provvedimento valido ad integrare il contraddittorio nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con sede legale GL EN (TV) – via Marocchesa 14 – cap. 31021 – p. iva – c.f. con pec: P.IVA_2 P.IVA_3
pag. 2/24 , voglia accogliere e autorizzare, sin Email_3 dalla rimessione o all'udienza ex art. 420 cpc, la chiamata in causa della compagnia assicurativa, al fine di rendere opponibile nei suoi confronti l'accertamento della responsabilità dell'infortunio occorso al signor
in data 03/08/2020 e ciò per la denegatissima Controparte_2 ipotesi fosse ritenuta sussistente una qualsiasi responsabilità, a qualunque titolo, in capo all'esponente società e al fine di consentire la futura manleva nei suoi confronti nel riservato giudizio sul danno differenziale che il lavoratore riterrà di proporre, e accogliere conseguentemente le seguenti conclusioni difensive * nel merito in via principale, accertati tutti i fatti esposti, rigettarsi tutte le domande che il ricorrente ha formulato in primo grado contro la società , sia principali che Parte_1 subordinate, siccome infondate in fatto ed in diritto ed in particolare la domanda di quantificazione dell'indennità risarcitoria in quanto del tutto generica;
* nel merito in via subordinata, in denegatissima ipotesi fosse riconosciuta una qualsiasi responsabilità in capo a Parte_1 per l'infortunio occorso al in data 03/08/2020, Controparte_2 accertarsi in ogni caso la concorrente responsabilità del lavoratore, e sempre in denegatissima ipotesi fossero accolte le domande del ricorrente in punto di licenziamento, con conseguente reintegrazione, accertarsi e dichiararsi che il rapporto è in ogni caso cessato in data 06/11/2024 per effetto dell'esercizio della facoltà di optare per l'indennità di mancata reintegrazione;
in ogni caso, accertarsi in detrazione su quanto ritenuto dovuto, quanto percepito dal dipendente nel periodo di estromissione e/o quanto avrebbe dovuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione;
ove non rigettata la domanda di quantificazione dell'indennità risarcitoria per genericità e/o indeterminatezza quantificarsi in ogni caso la stessa nel minor importo ritenuto dovuto e nei limiti degli importi di legge e farsi decorrere le conseguenze economiche dalla formale messa in mora (04/10/2023); tenersi in ogni caso conto dei motivi di appello sulla decurtazione degli importi dovuti;
* in ogni caso, con integrale rifusione delle spese di lite, ivi comprese le spese generali e gli accessori di legge.” 2) per l'ipotesi in cui la Corte decida diversamente di pronunciarsi direttamente sulla relativa domanda senza rimessione del giudizio in primo grado: autorizzarsi la domanda la chiamata in causa e/o adottarsi ogni altro provvedimento valido ad integrare il contraddittorio nei confronti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede legale GL EN (TV) – via Marocchesa 14 – cap. 31021 – p. iva – c.f. con P.IVA_2 P.IVA_3
pag. 3/24 pec: al fine di rendere opponibile Email_3 nei suoi confronti l'accertamento della responsabilità dell'infortunio occorso al signor in data 03/08/2020 e ciò per la Controparte_2 denegatissima ipotesi fosse ritenuta sussistente una qualsiasi responsabilità, a qualunque titolo, in capo all'esponente società e al fine di consentire la futura manleva nei suoi confronti nel riservato giudizio sul danno differenziale che il lavoratore riterrà di proporre, e accogliere conseguentemente le seguenti conclusioni difensive * nel merito in via principale, accertati tutti i fatti esposti, rigettarsi tutte le domande che il ricorrente ha formulato in primo grado contro la società
[...]
sia principali che subordinate, siccome infondate in fatto ed Pt_1 in diritto ed in particolare la domanda di quantificazione dell'indennità risarcitoria in quanto del tutto generica;
* nel merito in via subordinata, in denegatissima ipotesi fosse riconosciuta una qualsiasi responsabilità in capo a per l'infortunio occorso al Parte_1 CP_2
in data 03/08/2020, accertarsi in ogni caso la concorrente
[...] responsabilità del lavoratore, e sempre in denegatissima ipotesi fossero accolte le domande del ricorrente in primo grado in punto di licenziamento, con conseguente reintegrazione, accertarsi e dichiararsi che il rapporto è in ogni caso cessato in data 06/11/2024 per effetto dell'esercizio della facoltà di optare per l'indennità di mancata reintegrazione;
in ogni caso, accertarsi in detrazione su quanto ritenuto dovuto, quanto percepito dal dipendente nel periodo di estromissione e/o quanto avrebbe dovuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione;
ove non rigettata la domanda di quantificazione dell'indennità risarcitoria per genericità e/o indeterminatezza quantificarsi in ogni caso la stessa nel minor importo ritenuto dovuto e nei limiti degli importi di legge e farsi decorrere le conseguenze economiche dalla formale messa in mora (04/10/2023); tenersi in ogni caso conto dei motivi di appello sulla decurtazione degli importi dovuti;
SEMPRE NEL MERITO ove, medio tempore, siano state corrisposte dal datore di lavoro somme in conseguenza della sentenza di primo grado, sin d'ora ci si riserva la domanda di condanna alla restituzione, con gli interessi e la rivalutazione. IN OGNI CASO, con integrale rifusione delle spese di lite, sia del primo che del secondo grado, ivi comprese le spese generali e gli accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA […]”
pag. 4/24 Conclusioni per parte appellata: “A. Nel merito in via principale e in accoglimento dell'appello incidentale: - respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 690/2024 resa dal Giudice del lavoro di Treviso - Dott.
in data 30.10.2024, e confermare la sentenza in punto di Tes_1 accertamento della nullità del licenziamento in quanto discriminatorio e di condanna della datrice di lavoro alla reintegra (già optata in indennità sostitutiva della reintegrazione) e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile al fine del TFR, dalla data del licenziamento alla data dell'effettiva reintegra, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento di contributi previdenziali e assistenziali - e, in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, determinare la predetta indennità e/o comunque indicare l'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
B.Iin via subordinata nel merito, anche in via incidentale: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello avversario, in riforma parziale della impugnata sentenza, accogliere il primo, il secondo motivo e il terzo motivo di appello, formulato in via incidentale dal Sig. e per l'effetto: - Controparte_2 dichiararsi con qualsiasi statuizione l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato da al sig. Parte_1 in data 19.09.2023, in quanto discriminatorio e/o Controparte_2 comunque in violazione dell'art. 2110 c.c., per mancato superamento del periodo di comporto e, per effetto, condannare la resistente,
[...]
nella persona del suo legale rappresentante, a reintegrare Parte_1 il ricorrente nel posto di lavoro, dando atto che l'appellato ha già optato per l'indennità sostitutiva, oltre al risarcimento del danno, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. - in via subordinata, nel merito: accertate le circostanze esposte, condannare la società a quanto ritenuto di giustizia;
Con vittoria di spese ed onorari. Riservata la richiesta di risarcimento del danno differenziale con separato giudizio. Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere al saldo. Con vittoria di spese, anche generali, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
pag. 5/24 In via istruttoria: […]”
Oggetto: appello avverso sentenza n.690/24 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: impugnazione di licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Causa trattata all'udienza del 15 maggio 2025.
Svolgimento del processo
Col ricorso in appello depositato in data 4 dicembre 2024 la
[...]
ha impugnato la sentenza n.690/24 del giudice del lavoro del Parte_1
Tribunale di Treviso con la quale ha accolto l'impugnazione del licenziamento intimato dalla società nei confronti del dipendente in data 19 settembre 2023, ha dichiarato la nullità del Controparte_2
licenziamento e, in applicazione dell'art. 2 d.l.vo n. 23 del 2015, ha condannato la società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Si è costituito l'appellato con memoria depositata il 28 marzo 2025 chiedendo di respingere l'impugnazione e proponendo appello incidentale in relazione alla parte di pronuncia reiettiva del motivo di impugnazione riguardante il corretto compito del comporto e all'omessa quantificazione dell'indennità risarcitoria.
La causa, rinviata d'ufficio a seguito di riassegnazione per intervenuto trasferimento del giudice originariamente assegnatario dell'affare, è stata pag. 6/24 discussa all'udienza del 15 maggio 2025, e decisa sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice trevigiano, per quanto rileva in questa sede ha ricordato i fatti costituenti l'antecedente logico e storico che aveva determinato il licenziamento.
Il ricorrente di primo grado aveva subito un infortunio sul lavoro (a seguito di folgorazione subisce ustioni di II e III grado a livello della spalla sinistra e della scapola omolaterale) il 2 luglio 2018, rimanendo assente dal lavoro con copertura assicurativa dell'Inail dal 3.08.2020 al 15.12.2022 .
Il giudice del primo grado ha descritto il decorso e l'evoluzione delle cure a cui il ricorrente si era sottoposto, avendo il lavoratore evidenziato una lacerazione dell'inserzione trochitica del sovraspianato e una rottura del legamento gleno-omerale mediale omolaterale. In data 6.08.2021 era stato sottoposto a intervento artroscopico di reinserzione del complesso capsulo- labiale, allegando di essere soggetto a recidivanti lussazioni alla spalla sinistra e a tremori alle braccia e forti dolori ai polsi e alla spalla destra.
Erano seguiti ulteriori periodi di malattia “ordinaria” (indennizzata dall' dal 19.12.2022 all'1.01.2023 e dal 4.01.2023 al 19.09.2023. CP_4
Nel 2023 gli era stato diagnosticato un tumore osseo del terzo distale del femore destro (c.d. tumore cartilagineo atipico). Durante questo periodo
(protrattasi la malattia ancora all'epoca del ricorso di I grado) era rimasto assente per gli esiti di intervento per tumore cartilagineo atipico, successiva frattura del femore e stabilizzazione con mezzi di sintesi, fino al momento del licenziamento per superamento del periodo di comporto il 19 settembre
2023.
pag. 7/24 Rigettato il primo motivo, relativo all'errato computo dei giorni di comporto, il giudice trevigiano ha accolto il secondo motivo relativo al carattere discriminatorio del licenziamento per disabilità, così argomentando.
A) Il ricorrente ha dimostrato la propria condizione di disabilità, mentre la società non ha svolto alcuna specifica contestazione sul punto. Al riguardo, ha dato rilievo al grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al
33% e una riduzione della capacità lavorativa (“esiti cicatriziali del trattamento di chirurgia plastica delle lesioni da folgorazione, estese dal braccio alla regione dorsale sinistra: permane solo piccola area roseoviolacea, cheloidea, a livello del terzo medio del braccio sinistro, superficie laterale ed a livello scapolare;
Lesione t. sovraspinato spalla sinistra (d.), lesione Hill Sachs lesione ALPSA, operata, con dimezzamento funzionale e instabilità articolare;
Lassità filiera carpale polso dx con dolori ai gradi estremi dell'articolarità; Disturbo PT da stress moderato- severo”), pari al 39 %, così determinata dall'Inail in elazione al riconoscimento della prestazione assicurativa.
B) Ha evidenziato anche l'esistenza di postumi stabilizzati, ossia un'instabilità articolare accompagnata ad un dimezzamento della funzionalità della spalla sinistra, considerando proprio tale condizione indicativa di una menomazione idonea a determinare una limitazione di lunga durata in grado di pregiudicare la piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
In tale modo ha considerato integrata la nozione di disabilità.
Ha rammentato, infatti, che l'Inail, nel gennaio 2023, pur negando la riapertura dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita, ha preso atto pag. 8/24 dell'ennesima lussazione alla spalla sinistra del ricorrente affermando che
“l'evento rientra nei postumi del soggetto”, dati dal dimezzamento funzionale e dall'instabilità articolare, determinanti una “condizione patologica recidivante, di lunga durata e certamente idonea a limitare la partecipazione alla vita professionale in condizione di parità con gli altri lavoratori.”.
Le assenze dal lavoro, quindi, erano giustificate proprio dalla condizione patologica connessa alla lussazione alla spalla e si erano protratte per un periodo significativo, senza soluzione di continuità rispetto al precedente periodo di infortunio indennizzato dall'Inail, dal 16.12.2022 sino al primo certificato, del 5.06.2023 (da tale momento l'assenza determinata dalla sopravvenuta patologia tumorale).
C) A tale prima condizione si erano poi aggiunte le assenze per la patologia tumorale, rimanendo esposto al rischio (concretizzatosi) di una maggiore morbilità connesso alla propria peculiare condizione di salute, con effetto discriminatorio indiretto, per aver considerato un soggetto che si trovava in una posizione iniziale di particolare svantaggio a causa della disabilità al pari di qualunque altro soggetto non afflitto da una condizione di disabilità.
“Basti pensare che, in mancanza della disabilità legata alla fragilità cronica dell'articolazione superiore sinistra, il lavoratore non sarebbe rimasto assente per le problematiche legate alla lussazione della spalla ma solo nel periodo in cui si è sottoposto alle terapie per curare la patologia tumorale ossea.”
D) Sotto il profilo della conoscenza o conoscibilità della condizione di disabile il primo giudice ha ritenuto che, anche se non a conoscenza della cartella clinica del ricorrente, la società era certamente cosciente della pag. 9/24 gravità dell'infortunio sul lavoro da questi patito e della gravità della condizione patologica del ricorrente: si trattava di un'assenza per infortunio per occasione lavorativa protrattasi per oltre due anni, come documentava la certificazione regolarmente trasmessa dal lavoratore.
Inoltre, la società era consapevole del fatto che, dopo la chiusura del periodo di infortunio da parte dell'Inail, il lavoratore si era assentato ulteriormente per malattia senza soluzione di continuità.
Infine, la società era stata destinataria di richiesta di risarcimento del danno per l'infortunio sul lavoro, richiesta risalente al 25 agosto 2020, ricevendo la prima documentazione medica del lavoratore dalla quale poter ricavare concreti dato circa la gravità delle condizioni di salute dello stesso.
In conclusione, si trattava tutti di elementi sintomatici di una condizione patologica riconducibile alla fattispecie di handicap come delineata dal diritto eurounitario, “idonei a far sorgere un onere di raccogliere ulteriori informazioni relazionandosi con il lavoratore prima di adottare il provvedimento espulsivo” (così rinviando a Cass. sez. lav., n. 14402/2024).
Senza considerare detta condizione, quindi, il datore di lavoro si era limitato ad applicare rigidamente il calcolo del comporto secco intimando il licenziamento allo scadere dello stesso, senza adottare quel minimo accorgimento – comunque insufficiente per potersi ritenere un ragionevole accomodamento – di avvisare il lavoratore dell'imminente scadenza del periodo di comporto in modo da consentirgli, quanto meno, di richiedere tempestivamente un periodo di aspettativa non retribuita, venendo meno, già per tale omissione all'onere di particolare diligenza che gli incombeva.
Né poteva avere rilievo la norma sulla conservazione del posto di lavoro durante il periodo di comporto contenuta nel CCNL in assenza di una pag. 10/24 specifica disciplina del comporto per i lavoratori disabili, avendo riguardo alla condizione soggettiva, in mancanza di adozione di alcun, pur possibile, accomodamento ragionevole.
Infine, ha puntualizzato che l'assenza di uno specifico intento discriminatorio da parte del datore di lavoro: “Ciò che viene in rilievo è, pertanto, l'effetto discriminatorio e non la condotta, come invece avviene per la discriminazione diretta e, quindi, esula ogni problematica sul requisito della colpevolezza quale elemento costitutivo della responsabilità da comportamento discriminatorio (cfr. Cass. n. 14402/2024)”.
2) Con l'appello principale la società chiede la riforma integrale della sentenza sulla base dei seguenti motivi
2.1) Col primo motivo la società deduce che deve essere distinto il caso di superamento di un comporto “breve” o “lungo”: la giurisprudenza citata dal primo giudice (Cass. n. 24052/2024) si riferisce a giorni di malattia “non continuativa”. E', quindi, riferita al caso del comporto breve caso in cui il disabile rischia di essere “discriminato” perché la disabilità aumenta la possibilità di assenza per malattia e dunque la morbilità intesa come
“ricadute” in malattia. Nel comporto lungo, invece, la posizione delle due tipologie di lavoratori (disabili e non) viene ricondotta ad un piano di eguaglianza. Richiama l'art.1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità CDPD ed afferma che “Solo dal momento dell'accertata guarigione clinica il datore di lavoro ha considerato le assenze computabili ai fini del comporto. Da quel momento,
l'assenza per malattia ininterrotta del signor non poteva CP_2
ritenersi diversa da quella di un qualsiasi altro lavoratore in condizione di uguaglianza.”.
pag. 11/24 Rileva che il lavoratore non si era avvalso delle tutele ulteriori previste a suo favore dalla norma (in primo luogo la richiesta di aspettativa).
Sostiene che l'accomodamento ragionevole era già stato previsto dalla norma del CCNL, che aveva già escluso e neutralizzato dal comporto oltre due anni di assenza dell'appellato ed aveva in ogni caso riconosciuto allo stesso nove mesi continuativi di ulteriore assenza e gli consentiva di usufruire di ulteriori aspettative.
Opera richiama all'ordinanza del Tribunale di Ravenna con cui ha sollevato questione pregiudiziale avanti la CGUE circa la conformità della disciplina del comporto come regolato dalla contrattazione collettiva interna.
2.2) Col secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che nelle ipotesi di “discriminazione indiretta” il fattore di rischio di cui deve essere provata la conoscenza e/o conoscibilità da parte del datore di lavoro sia la disabilità in sé, mentre il fattore di rischio che deve conoscere il datore di lavoro deve essere individuato anche nella reiterazione delle assenze per malattia dovute alla disabilità e nel nesso causale tra la disabilità e la malattia.
In tale contesto era onere del dipendente informare il datore di lavoro della sua disabilità (anche senza specificarla), ma soprattutto d'indicare quali assenze per malattia sono causate dalla sua disabilità, mentre nel caso in esame il datore non era stato posto a conoscenza del fattore di rischio.
Puntualizza che i documenti richiamati non erano stati inviati, mentre il documento n.35 (la richiesta di risarcimento del danno richiesto per l'infortunio), non conteneva la richiamata documentazione medica. In ogni caso, dopo due anni, quando ormai il procedimento amministrativo relativo pag. 12/24 all'infortunio era stato chiuso, la documentazione medica stessa non poteva ritenersi “probante” della disabilità del lavoratore.
2.3) Col terzo motivo la società reputa errata la sentenza nella parte in cui addossa al datore di lavoro l'onere di attivazione per la richiesta di informazioni sul punto con violazione del riparto dell'onere della prova e le disposizioni che impongono la correttezza e buona fede anche a carico del lavoratore.
Una volta ricevuta la comunicazione dell'Inail di chiusura dell'infortunio e quella dell' per il periodo di assenza per malattia dal 16/12/2022, tutto CP_4
il periodo preso a riferimento era riconducibile ad una malattia comune.
Rammenta che anche in sede d'impugnazione stragiudiziale del licenziamento nulla era stato dedotto (cosa che avrebbe consentito eventuale revoca del licenziamento).
2.4) Il quarto motivo richiama le considerazioni già svolte nell'argomentare il secondo.
2.5) Col quinto motivo sostiene che non è individuabile un
“accomodamento” da parte del datore di lavoro rispetto alla previsione della norma collettiva sul comporto lungo al fine di prolungarne il termine, trattandosi di disciplina di esclusiva competenza delle parti collettive ovvero del legislatore. Comunque, si trattava di determinare la misura di un prolungamento in assenza di un criterio adeguato.
Puntualizza che la stessa controparte aveva allegato di non essere in grado di tornare al lavoro e di non essere stata messa in condizione di svolgere qualsivoglia accertamento in quanto il lavoratore non era più tornato al lavoro.
pag. 13/24 2.6) Col sesto motivo impugna il capo della sentenza nella parte in cui dapprima afferma che nella discriminazione indiretta ciò che rileva è
l'effetto discriminatorio e non la condotta, mentre poi si intrattiene proprio sul tema censurando proprio la condotta datoriale perché non poteva ritenersi “incolpevole” nel non conoscere la condizione di disabilità del lavoratore.
Nel caso di lavoratore con disabilità l'esimente che impone al datore di lavoro di ovviare ad una possibile discriminazione indiretta può operare solo ed esclusivamente nel contesto della propria organizzazione imprenditoriale, ma non si spinge al punto tale d'imporre allo stesso d'intervenire rispetto alla previsione dell'art.2110 c.c. o, nel caso di specie,
d'intervenire rispetto a quanto disposto dall'art. 61 del CCNL
Metalmeccanico Artigiani: le disposizioni richiamate non impongono al datore di lavoro d'individuare un accomodamento ragionevole per l'ipotesi di comporto lungo di un disabile.
2.7) Col settimo motivo, incentrato sulla nozione di disabilità applicata al caso di specie, afferma che, contrariamente all'affermazione giudiziale, vi è stata contestazione in primo grado, essendo stati confusi i postumi dell'infortunio e della malattia conseguente all'infortunio, con la disabilità.
Disabilità e malattia conseguente sono due fenomeni separati.
Evidenzia che il documento 25 (il certificato Inail datato 24/10/2023 sulla menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 33% e una riduzione della capacità lavorativa pari al 39%) non parla affatto di problemi o postumi che riguardano la spalla. Il documento 26 (certificato Inail datato 04/01/2023) che richiama la lesione alla spalla è anteriore al certificato sopra citato che ha assegnato il punteggio senza menzione della patologia alla spalla.
pag. 14/24 Rileva, pertanto, l'assenza di specifica descrizione della disabilità in primo grado.
In conclusione, assume esservi stata violazione degli artt.112 e 115 c.p.c..
2.8) Con l'ottavo motivo è sottoposta a critica la sentenza per aver omesso di pronunciarsi sulla sollevata eccezione di “genericità” della relativa domanda del lavoratore. Lo stesso non aveva per nulla quantificato la mensilità utile di riferimento.
3) Il collegio reputa non fondato il primo motivo.
La previsione di un comporto prolungato non fa che riproporre le stesse condizioni di svantaggio proprie del comporto breve.
Sul punto non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento del giudice di legittimità (Cass. 6 settembre 2024, n. 24052) in base a quale, la contrattazione collettiva, per sottrarsi alla censura per aver introdotto un trattamento discriminatorio in danno dei lavoratori con disabilità, deve disciplinare in “modo esplicito” la posizione di svantaggio del disabile, poiché “non è sufficiente ad elidere detto rischio una disciplina negoziale che tenga conto solo del profilo oggettivo dell'astratta gravità o particolarità delle patologie”, senza valorizzare anche l'aspetto soggettivo della disabilità: “In particolare, è stato precisato, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia, che il rischio aggiuntivo di essere assente dal lavoro per malattia di un lavoratore disabile deve essere tenuto in conto nell'assetto dei rispettivi diritti ed obblighi in materia, con la conseguenza che la sua obliterazione in concreto, mediante applicazione del periodo di comporto breve come per i lavoratori non disabili, costituisce condotta datoriale indirettamente discriminatoria e, perciò, vietata.” (in motivazione sentenza cit.).
pag. 15/24 Ciò premesso si osserva che l'accomodamento ragionevole presuppone una condizione di disabilità e, quindi, la necessità di adozione su iniziativa del datore di lavoro (e non del lavoratore come presuppone la difesa della società) di quel accomodamento ragionevole che meglio individui quella misura proporzionata ed adeguata ad assicurare il bilanciamento dei contrapposti interessi – il preservare l'occupazione lavorativa e la sopportabilità dei costi economici ed organizzativi dell'assenza prolungata del lavoratore -. Il lavoratore ha un mero dovere di cooperazione nella segnalazione della condizione di disabilità, ma ciò non si spinge fino al punto da obbligarlo ad iniziative atte a scongiurare il rischio del superamento del comporto. Per cui porre a carico del lavoratore l'onere di un'iniziativa circa il titolo dell'assenza non risolve il tema degli obblighi ricadenti sul datore di lavoro.
Sussiste, poi, una ragione più profonda e radicale che esclude la pertinenza dell'argomento invocato dalla società e che il caso in esame pone in evidenza, ed è costituita dal pregiudizio che deriva al lavoratore disabile che cumula nel comporto – breve o prolungato che sia – malattie che non integrano la condizione di disabilità con quelle tale condizione soddisfano.
In tale modo si determina un differenziato trattamento che la disciplina contrattuale non considera e ciò proprio con riguardo alle situazioni legittimanti il comporto prolungato, essendo seguito al primo periodo di malattia legata alla condizione di disabilità un secondo periodo per la patologia tumorale.
In tale prospettiva la questione sollevata dal Tribunale di Ravenna non appare suscettibile di sviluppo tale da influire sul caso in esame la pronuncia del giudice europeo.
pag. 16/24 Né risulta giustificato il limite della previsione contrattuale collettiva dal momento che anche il soggetto privato è chiamato a disapplicare una disposizione che sia ritenuta non conforme al diritto eurounitario, individuando, invece, la misura congrua (ad esempio, una quota aggiuntiva di comporto, proporzionata alla specifica situazione di disabilità).
4) Anche il secondo motivo è privo di fondamento.
Il primo giudice ha posto in correlazione una serie di circostanze che, valutate nella loro unitarietà e nella loro consecuzione sul piano temporale avrebbero imposto al datore di lavoro, secondo un canone di diligenza di provvedere alla necessarie verifiche circa la natura della condizione invalidante del lavoratore, invece di attendere il primo giorno apparentemente utile per disporre il licenziamento per superamento del comporto.
Vanno considerate a tale riguardo la denuncia di infortunio e la richiesta di risarcimento del danno, la serie di assenze certificate in ragione di esso, e quelle ulteriori (a titolo di malattia “ordinaria”) senza soluzione di continuità fino al licenziamento, espressive di un unico contesto per cui la sola chiusura della pratica di infortunio dell'Inail non costituiva elemento decisivo per ritenere che la condizione invalidante si fosse risolta.
In particolare, con riferimento a tale ultimo documento da un lato si trattava di condizione invalidante che, pure se stabilizzata nei suoi postumi, rimaneva latente: la stessa società – doc.24 - richiama la comunicazione dell'Inail del 3 gennaio 2024 con la quale si affermava: “L'evento rientra nei postumi del soggetto, già valutato nell'ambito della rendita riconosciuta, caratterizzata da lussazione abituale della spalla sinistra….”). Dalle evidenze ora segnalate dall'estensore si ricava che si pag. 17/24 tratta di situazione destinata a non risolversi con la mera stabilizzazione dell'invalidità. Dall'altro si tratta di condizione invalidante che per i postumi riscontrati aveva determinato il riconoscimento di una rendita, quindi, forniva riscontro ad una situazione di maggiore gravità e, quindi, di maggiore rischio di ricadute.
Di talché anche le considerazioni svolte circa il rilievo dell'ulteriore documentazione, richiamata nell'illustrare il settimo motivo non è rilevante, non elidendo il documento di data posteriore i dati clinici di quello anteriore.
Infine, va considerato che nel certificato di “chiusura dell'infortunio” del
14 dicembre 2022 l'atto si chiudeva con la precisazione che era
“necessaria, ove ne ricorra l'obbligo normativo, l'effettuazione di una visita medica, da parte del medico competente, prima della ripresa del lavoro al fine di verificare l'idoneità alla mansione ai sensi del D. Lgs.
.106/2009”. Si tratta di attività, evidentemente mai posta in atto dal datore di lavoro e che, al contrario in funzione del necessario contegno collaborativo e proattivo del medico competente ai sensi degli artt. 251 e 41
d.l.vo n.81 del 2008, avrebbe consentito un intervento funzionale alla segnalazione delle particolari problematiche legate alla condizione invalidante. 1 “
1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
…” pag. 18/24 5) Nell'esaminare il terzo ed il quarto motivo il collegio rinvia alle superiori considerazioni svolte nell'esaminare i primi due motivi di appello: l'onere di attivazione del lavoratore va considerato meramente sussidiario e complementare rispetto alla documentazione medica esaminabile dal datore di lavoro, agli obblighi di vigilanza sanitaria, all'oggettivo carattere continuativo delle assenze per malattia. In assenza di un'iniziativa datoriale per ciò solo non può essere considerato rilevante il contegno tenuto dal lavoratore, avendo autonomo rilievo la condotta serbata dal datore di lavoro che l'iniziativa del licenziamento ha assunto.
Quanto al periodo di malattia comune si è appena stato scritto della stretta relazione sotto il profilo medico- legale con il pregresso periodo.
6) Anche il quinto ed il sesto motivo sono privi di pregio argomentativo.
L'adozione di un prolungamento del comporto, in via del tutto autonoma e distinta rispetto alla previsione contrattuale collettiva, sia che si tratti di comporto secco sia che si tratti di comporto per sommatoria o prolungato, costituiva soluzione assolutamente adottabile senza che fosse imposto al datore di lavoro alcun limite legale o contrattuale alla sua individuazione.
La parte appellante afferma l'esistenza di una sorta di competenza esclusiva del legislatore ovvero del contratto collettivo, ma si tratta di deduzione che non è sostenuta da alcun argomento. Al contrario, proprio l'esigenza di delimitare l'ambito della tolleranza datoriale in ordine al prolungamento della malattia (più di recente Cass.civ. Sez. L - , Ordinanza
n. 6874 del 14/03/2025, Rv. 674179 - 01) assegna allo stesso datore la facoltà di individuare un lasso temporale ulteriore rispetto al quale la propria condotta ingenererebbe un affidamento in capo al lavoratore. Non si vede, quindi, per quale motivo la stessa facoltà, contemperando pag. 19/24 l'esigenza di gestione dell'impresa e la condizioni di disabilità, non possa essere esercitata dal datore di lavoro per favorire il rientro del lavoratore e adottare quelle soluzioni organizzative che gli consentano la ripresa della prestazione lavorativa in modo da non determinare una discriminazione indiretta.
Va poi respinta la censura sull'asserita contraddittorietà della sentenza. A riguardo va richiamata la giurisprudenza di legittimità che risolve tale apparente contraddizione affermando: “
4.6. Ed invero questa Corte ha ribadito anzitutto che la discriminazione in questione, di natura indiretta, rilevi oggettivamente, sotto il profilo della produzione del risultato vietato.
Ciò che viene in rilievo è, pertanto, l'effetto discriminatorio e non la condotta, come invece avviene per la discriminazione diretta e, quindi, esula ogni problematica sul requisito della colpevolezza quale elemento costitutivo della responsabilità da comportamento discriminatorio. Senza dubbio non è decisivo l'intento discriminatorio, operando la discriminazione obiettivamente in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore, quale effetto della sua appartenenza alla categoria dei disabili.
4.7. Tuttavia, ai fini della sua integrazione, si richiede che il giudice valuti pure l'aspetto soggettivo dovendo essere garantita al datore la conoscibilità dello stato di disabilità, anche al fine dell'addebito di non aver “adottato” gli accomodamenti ragionevoli, necessari per rimuovere la discriminazione denunciata, sotto il profilo della identità del periodo di comporto stabilito per un soggetto disabile in quanto tale in condizione oggettiva di maggior rischio di assentarsi per malattia. E' stato perciò sancito “che possa assumere rilevanza la conoscenza o la conoscibilità di
pag. 20/24 un fattore discriminatorio, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una esimente per il datore di lavoro al fine di rendere praticabili gli accomodamenti ragionevoli” (Cass. n.14402/24).” (Cass. n.9897 del 2025).
In tale senso la sentenza si è conformato al discrimine ora evidenziato.
7) Il settimo motivo è inammissibile.
La parte afferma esservi stata contestazione circa la condizione di disabilità nei termini allegati dal lavoratore, ma non si perita di indicare in quale passaggio della propria difesa tale deduzione è stata svolta.
In primo grado la parte si era limitata ad affermare: “Nel caso specifico, a quanto consta, il non si trovava in una situazione Controparte_2
di “disabilità” che lo rendesse incapace di avanzare tale richiesta.
pertanto, non lo ha certamente trattato Parte_1
diversamente rispetto ad un potenziale lavoratore non disabile, nelle sue stesse condizioni.”, ovvero : “Al momento dell'intimato licenziamento
non aveva alcun documento dal quale potesse Parte_1
emergere che la malattia dal 16/12/2022 fosse conseguenza immediata e diretta della “disabilità” e non altro. L'INAIL stesso lo aveva escluso nelle comunicazioni inviate al datore di lavoro.”.
Si tratta di affermazione che, al contrario, presuppongono uno stato di disabilità.
Rispetto all'allegazione della parte ricorrente che tale disabilità ha descritto e fatto valere , quindi, la sentenza non è incorsa in alcuna violazione dell'art.112 c.p.c. e, tantomeno dell'art.115 c.p.c..
Né può avere rilievo l'affermazione resa in sede giudiziale circa l'impossibilità di ripresa dell'attività lavorativa;
si tratta di affermazione che va contestualizzata rispetto alla situazione di articolato sviluppo pag. 21/24 temporale delle patologie in atto a carico del lavoratore e sottintendeva la situazione di forte esposizione a fattori di rischio e di ricadute.
8) Anche l'ottavo motivo è infondato. L'onere di allegazione specifica attiene ai fatti costituivi. In questo caso il fatto costituivo era individuato nell'avere erroneamente omologato la condizione del lavoratore disabile a quella del lavoratore non disabile applicando al primo il periodo di comporto previsto per il secondo. Tanto basta per ritenere del tutto adeguato il ricorso e, quindi, coerente con l'esame nel merito la sentenza.
9) Posto che va ritenuto assorbito l'appello incidentale con riguardo alla questione del corretto computo del comporto, residua quale unica questione da decidere l'omessa pronuncia del primo giudice in ordine alla misura della retribuzione utile ai fini della pronuncia di una condanna specifica, formulata con il ricorso di primo grado.
Il motivo è fondato.
In primo grado il ricorrente aveva così dedotto: “Ai fini del calcolo della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, si dimettono le ultime buste paga (cfr. doc. 03) e il CCNL applicato (doc. 29 - CCNL), con riserva di depositare tutte le ulteriori buste paga se necessarie.”.
Nel caso di specie, quindi, l'esame delle buste paga, in assenza di contestazione circa la valenza ai fini liquidatori in questione, consentono di determinare la retribuzione utile, avendo le buste paga prodotte indicato espressamente a retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r (busta paga di febbraio 2022 pari ad €.1731,61).
Per legge seguono gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione al saldo.
pag. 22/24 Con le proprie conclusioni la società ha riproposto l'eccezione di aliunde: posto che il primo giudice ha già contemplato la riduzione dell'indennità nei limiti della percezione di altro reddito è mancata l'allegazione che giustifichi una riduzione nei termini prospettati.
10) Va dato atto che nelle more il lavoratore ha esercitato l'opzione per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione.
11) Le spese di lite seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano in ragione del valore di causa dichiarato, nei medi secondo il valore di causa dichiarato, in assenza di attività istruttoria in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dato atto dell'esercizio da parte dell'appellato dell'opzione per l'indennità sostituiva della reintegrazione in data 7 novembre 2024;
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per, l'effetto, in parziale riforma della sentenza determina la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del
TFR nella misura di €.1.731,61;
- conferma la statuizione della sentenza impugnata sulle spese di lite del primo grado e condanna la parte appellante principale al pagamento di quelle del presente grado in favore della parte appellata principale liquidate in €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte pag. 23/24 dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 15 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 24/24