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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/07/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1439 / 2025 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DOTT. ANTONELLA GUERRA PRESIDENTE REL.
DOTT. SILVIA RIZZUTO GIUDICE
DOTT. VIRGINIA MANFRONI GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1439/2025 e avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
promossa con ricorso da nata in [...], il [...], CF. Parte_1
con l'Avv. KHAMLICHI MIRIAM;
C.F._1
ricorrente contro
nato in [...], il [...], CF. Controparte_1
personalmente; C.F._2
1 resistente non costituito
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i genitori comparivano di persona all'udienza del 10/07/2025 e, dopo ampia discussione, concordavano le seguenti condizioni:
“1. Affido esclusivo dei figli minori alla madre con residenza Parte_1
anagrafica presso la madre a Caldiero (VR) in Via Vicenza n. 1/D;
2. Disporre che il padre possa vedere e tenere i figli solo previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori stessi.
3. Quanto al concorso per il mantenimento ordinario dei figli minori e Persona_1
, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti Persona_2
descritta, imporre al padre di versare mensilmente € 300,00 per ciascun figlio per un totale di € 600,00 a titolo di mantenimento ordinario.
4. Per tutte le spese straordinarie, imporre al padre il pagamento nella misura del 50%,
come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale sottoscritto in data 17.09.2020
secondo l'elenco qui di seguito riportato: I) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: costi per il trasporto pubblico;
II) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: corsi di recupero e lezioni private;
III) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo:
costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES). IV) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo
2 accordo: viaggi e vacanze senza i genitori;
-quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II e IV (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta,
entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
-siano indicate le modalità del pagamento fra i coniugi e specificato che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
5. Assegnarsi alla signora l'Assegno Unico Universale, nella Parte_1
misura del 100%.
6. le parti si impegnano ad intestare esclusivamente al sig. Controparte_1
l'autovettura Volvo tg EH183XT, attualmente cointestata tra le parti.”
rilevato che tale accordo è privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse dei figli minori e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata e risultante dagli atti e dai documenti;
ritenuto che l'esito della controversia giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da
[...]
contro , ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1
deduzione disattesa, così dispone:
3 1) Prende atto dell'accordo e provvede in conformità;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 15/7/2025
La Presidente rel.
Antonella Guerra
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DOTT. ANTONELLA GUERRA PRESIDENTE REL.
DOTT. SILVIA RIZZUTO GIUDICE
DOTT. VIRGINIA MANFRONI GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1439/2025 e avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
promossa con ricorso da nata in [...], il [...], CF. Parte_1
con l'Avv. KHAMLICHI MIRIAM;
C.F._1
ricorrente contro
nato in [...], il [...], CF. Controparte_1
personalmente; C.F._2
1 resistente non costituito
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i genitori comparivano di persona all'udienza del 10/07/2025 e, dopo ampia discussione, concordavano le seguenti condizioni:
“1. Affido esclusivo dei figli minori alla madre con residenza Parte_1
anagrafica presso la madre a Caldiero (VR) in Via Vicenza n. 1/D;
2. Disporre che il padre possa vedere e tenere i figli solo previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori stessi.
3. Quanto al concorso per il mantenimento ordinario dei figli minori e Persona_1
, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti Persona_2
descritta, imporre al padre di versare mensilmente € 300,00 per ciascun figlio per un totale di € 600,00 a titolo di mantenimento ordinario.
4. Per tutte le spese straordinarie, imporre al padre il pagamento nella misura del 50%,
come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale sottoscritto in data 17.09.2020
secondo l'elenco qui di seguito riportato: I) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: costi per il trasporto pubblico;
II) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: corsi di recupero e lezioni private;
III) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo:
costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES). IV) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo
2 accordo: viaggi e vacanze senza i genitori;
-quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II e IV (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta,
entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
-siano indicate le modalità del pagamento fra i coniugi e specificato che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
5. Assegnarsi alla signora l'Assegno Unico Universale, nella Parte_1
misura del 100%.
6. le parti si impegnano ad intestare esclusivamente al sig. Controparte_1
l'autovettura Volvo tg EH183XT, attualmente cointestata tra le parti.”
rilevato che tale accordo è privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse dei figli minori e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata e risultante dagli atti e dai documenti;
ritenuto che l'esito della controversia giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da
[...]
contro , ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1
deduzione disattesa, così dispone:
3 1) Prende atto dell'accordo e provvede in conformità;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 15/7/2025
La Presidente rel.
Antonella Guerra
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