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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 03/12/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. 1908/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ISERNIA Sezione unica Il Tribunale di Isernia composto dai magistrati:
Dott. Martina Guenzi Presidente
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Giudice
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1908/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1 il 17.04.1970 e residente in [...];
E
(C.F. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...], entrambi rapp.ti e difesi, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'Avv. Cinzia
Cicerone, elett.te domiciliati presso il suo studio sito in Sesto Campano, alla Via
G. Marconi, n.22;
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
1 Proc. 1908/2025 R.G.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 4/11/2025
Motivi in fatto e in diritto della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti delle minori nata in data [...] in [...], e Persona_1
, nata in data [...] in [...], durante la convivenza di fatto Persona_2 intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
All'udienza del 4.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti, nelle proprie note scritte, si riportavano al ricorso introduttivo congiuntamente proposto chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi articolate.
In particolare, le parti concludevano concordemente di volere regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
a) affidare, ai sensi dell'art 337-ter cc, ad entrambi i genitori le minori Per_1
Per_ e con residenza e collocazione presso la madre, nella casa in Venafro alla via Leonardo Da Vinci n. 5, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
b) disporre che il padre possa tenere con sé le minori secondo il regime seguente:
b1) a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita dalla scuola ove saranno prelevate dal padre sino alle 20,30 (22,30 in estate) della domenica, con riaccompagno presso l'abitazione della madre o diverso domicilio concordato;
b2) durante la settimana, il martedì e giovedì sera dalle 19,00 alle 21,00
(23,00 in estate);
b3) durante le vacanze natalizie, negli anni pari, dal 22 dicembre al 25 dicembre mattina alle ore 10,00, negli anni dispari, dal 25 dicembre, ore
10,00, sino al 27 dicembre, ore 21,00. Dal 31 dicembre, ore 9,30 al 2 gennaio, ore 21,00, e dal 3 gennaio, ore 9,30, al 6 gennaio, ore 21,00, alternandosi con la madre;
b4) per tre giorni durante le vacanze pasquali, in deroga ai punti b1) e b2),
2 Proc. 1908/2025 R.G.
con, negli anni pari, il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del
Lunedì dell'Angelo (9,30 ora del prelievo e 21,00 ora della riconsegna);
b5) durante le ferie estive, in deroga ai punti b1) e b2) , 5 giorni consecutivi nel mese di giugno, 5 nel mese di luglio e 5 nel mese di agosto da concordare ogni anno tra le parti entro il 30 aprile;
in difetto di accordo la minore trascorrerà con il padre negli anni pari ( e con la madre negli anni dispari) gli ultimi 5 giorni dei mesi di giugno , luglio e agosto e con il padre , negli anni dispari ( e con la madre negli anni pari) i primi 5 giorni di giugno, luglio e agosto ( 9,30 ora del prelievo e 22,30 ora della riconsegna);
b6) i giorni festivi infrasettimanali secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
b7) i giorni della festa del papà, del compleanno del papà, della festa patronale e di ogni altra festa riguardante gli stretti familiari paterni (dalle
9,30 alle 21,00 e se ricadenti nei giorni scolastici dalle 16,00 – 21,00); ugualmente sarà consentito alla madre nelle medesime festività. In caso di impedimento del padre, le minori saranno prelevate e riaccompagnate, secondo le modalità innanzi indicate, dal nonno paterno;
c) qualora la festa della mamma, il giorno del compleanno della signora CP_1
o qualsiasi festa riguardante i di lei stretti familiari dovesse cadere in un giorno stabilito per l'incontro padre-figlie, quest'ultimo sarà recuperato nei giorni immediatamente successivi;
Per_ d) il compleanno di e sarà festeggiato secondo il criterio Per_1 dell'alternanza con la madre;
e) in caso di malattia delle minori, il padre, previo preavviso e secondo gli orari concordati, potrà far visita alle figlie nell'abitazione della madre;
f) il padre verserà, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, un assegno mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre tutte le spese straordinarie al 50%, da concordarsi come da protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia e il Tribunale di Isernia;
g) l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
3 Proc. 1908/2025 R.G.
Il giudice relatore, preso atto della volontà delle parti e ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi delle minori nonché all'art. 160 cod.civ. e non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento, non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico, né con la regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4
c.p.c.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e le minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- dispone che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti delle minori nata in data [...] in [...], e , nata in [...]_1 Persona_2
17.07.2011 in Isernia (IS), avvenga secondo le condizioni concordate tra le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Angela Di Dio dott. Martina Guenzi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ISERNIA Sezione unica Il Tribunale di Isernia composto dai magistrati:
Dott. Martina Guenzi Presidente
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Giudice
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1908/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1 il 17.04.1970 e residente in [...];
E
(C.F. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...], entrambi rapp.ti e difesi, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'Avv. Cinzia
Cicerone, elett.te domiciliati presso il suo studio sito in Sesto Campano, alla Via
G. Marconi, n.22;
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
1 Proc. 1908/2025 R.G.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 4/11/2025
Motivi in fatto e in diritto della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti delle minori nata in data [...] in [...], e Persona_1
, nata in data [...] in [...], durante la convivenza di fatto Persona_2 intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
All'udienza del 4.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti, nelle proprie note scritte, si riportavano al ricorso introduttivo congiuntamente proposto chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi articolate.
In particolare, le parti concludevano concordemente di volere regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
a) affidare, ai sensi dell'art 337-ter cc, ad entrambi i genitori le minori Per_1
Per_ e con residenza e collocazione presso la madre, nella casa in Venafro alla via Leonardo Da Vinci n. 5, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
b) disporre che il padre possa tenere con sé le minori secondo il regime seguente:
b1) a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita dalla scuola ove saranno prelevate dal padre sino alle 20,30 (22,30 in estate) della domenica, con riaccompagno presso l'abitazione della madre o diverso domicilio concordato;
b2) durante la settimana, il martedì e giovedì sera dalle 19,00 alle 21,00
(23,00 in estate);
b3) durante le vacanze natalizie, negli anni pari, dal 22 dicembre al 25 dicembre mattina alle ore 10,00, negli anni dispari, dal 25 dicembre, ore
10,00, sino al 27 dicembre, ore 21,00. Dal 31 dicembre, ore 9,30 al 2 gennaio, ore 21,00, e dal 3 gennaio, ore 9,30, al 6 gennaio, ore 21,00, alternandosi con la madre;
b4) per tre giorni durante le vacanze pasquali, in deroga ai punti b1) e b2),
2 Proc. 1908/2025 R.G.
con, negli anni pari, il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del
Lunedì dell'Angelo (9,30 ora del prelievo e 21,00 ora della riconsegna);
b5) durante le ferie estive, in deroga ai punti b1) e b2) , 5 giorni consecutivi nel mese di giugno, 5 nel mese di luglio e 5 nel mese di agosto da concordare ogni anno tra le parti entro il 30 aprile;
in difetto di accordo la minore trascorrerà con il padre negli anni pari ( e con la madre negli anni dispari) gli ultimi 5 giorni dei mesi di giugno , luglio e agosto e con il padre , negli anni dispari ( e con la madre negli anni pari) i primi 5 giorni di giugno, luglio e agosto ( 9,30 ora del prelievo e 22,30 ora della riconsegna);
b6) i giorni festivi infrasettimanali secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
b7) i giorni della festa del papà, del compleanno del papà, della festa patronale e di ogni altra festa riguardante gli stretti familiari paterni (dalle
9,30 alle 21,00 e se ricadenti nei giorni scolastici dalle 16,00 – 21,00); ugualmente sarà consentito alla madre nelle medesime festività. In caso di impedimento del padre, le minori saranno prelevate e riaccompagnate, secondo le modalità innanzi indicate, dal nonno paterno;
c) qualora la festa della mamma, il giorno del compleanno della signora CP_1
o qualsiasi festa riguardante i di lei stretti familiari dovesse cadere in un giorno stabilito per l'incontro padre-figlie, quest'ultimo sarà recuperato nei giorni immediatamente successivi;
Per_ d) il compleanno di e sarà festeggiato secondo il criterio Per_1 dell'alternanza con la madre;
e) in caso di malattia delle minori, il padre, previo preavviso e secondo gli orari concordati, potrà far visita alle figlie nell'abitazione della madre;
f) il padre verserà, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, un assegno mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre tutte le spese straordinarie al 50%, da concordarsi come da protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia e il Tribunale di Isernia;
g) l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
3 Proc. 1908/2025 R.G.
Il giudice relatore, preso atto della volontà delle parti e ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi delle minori nonché all'art. 160 cod.civ. e non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento, non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico, né con la regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4
c.p.c.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e le minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- dispone che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti delle minori nata in data [...] in [...], e , nata in [...]_1 Persona_2
17.07.2011 in Isernia (IS), avvenga secondo le condizioni concordate tra le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Angela Di Dio dott. Martina Guenzi
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