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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/12/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1035/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1035/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. CAMPUS Parte_1 C.F._1
AT TO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
Controparte_2
PARTE CHIAMATA
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da foglio di p.c. del 1.12.2025:
“Si conclude affinchè il Giudice dichiari:
nata a [...] il giorno 16 maggio 1985 e domiciliata in Pattada in Via Istria Parte_1
n.58, codice fiscale proprietaria per intervenuta usucapione dell'unità CodiceFiscale_3 immobiliare distinta al catasto fabbricato del comune di Sassari distinta al nceu del medesimo comune al F. 107, map. 1606, sub 29 e sub 30”
Per parte resistente e per parte chiamata:
“nessuna conclusione stante la contumacia”
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di proprietà Parte_1 per intervenuta usucapione di un immobile sito in Pattada, via Giacomo Matteotti n. 20, identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Sassari al foglio 107, mapp. 1606, sub. 23.
Più nel dettaglio, la ricorrente esponeva:
- che il suddetto bene è un vano parte integrante dell'appartamento da lei acquistato con atto pubblico del 29.6.2022;
- di aver, infatti, acquistato l'appartamento (distinto al F. 107, mapp. 1606, sub 2) da Controparte_1
e che, al momento della stipula, la venditrice aveva garantito di aver avuto il possesso
[...] ultraventennale anche del vano oggetto della presente domanda;
- che il vano de quo è sito al primo piano e è costituito da bagno e terrazzo;
- che non era stato possibile trasferire la proprietà con compravendita poiché mancavano gli atti di provenienza a favore della venditrice;
- di avere interesse a unire il proprio possesso a quello già esercitato da Controparte_1 ai sensi dell'art. 1146, co. 2, c.c.;
- che il dante causa aveva chiesto l'autorizzazione edilizia per l'esecuzione di lavori Persona_1 nell'appartamento, dalla cui planimetria allegata si evince che sin dal 1998 il vano era parte integrante dell'appartamento;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
All'udienza del 14.2.2024, la parte ricorrente rappresentava che era sopravvenuta la modifica dei dati catastali del bene de quo e, per l'effetto, modificava le conclusioni oggetto di domanda, chiedendo l'acquisto per usucapione del bene identificato al Catasto fabbricati al Foglio 107, mapp. 1606 sub 29 e
30.
[... Veniva successivamente disposta l'integrazione del contraddittorio con il creditore ipotecario CP_2
di cui ne veniva successivamente dichiarata la contumacia. CP_2
La causa veniva poi istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 3.12.2025, la causa veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art 281 sexies, ult. co., c.p.c.
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e ininterrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in pagina 2 di 5 contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Peraltro, anche ai fini dell'acquisto per usucapione, è ammissibile l'accessione del possesso ex art. 1146, co. 2, c.c. secondo cui il successore a titolo particolare può unire il prorpio possesso a quello esercitato dal dante causa. Sul punto, si noti che “affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene (C. Cass. n. 8579/2023).
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dal ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte ricorrente).
I resistenti, rimanendo contumaci, non si opponevano a quanto allegato e dedotto nell'atto di citazione.
Nel merito, la parte ricorrente ha provato di aver acquistato il bene in esame da Controparte_1 per atto pubblico di compravendita: invero, a pag. 3 della compravendita, la dante causa
[...] dichiara di trasferire “B) tutto il locale deposito con annessi bagno e terrazzo a livello al primo piano, confinante con la Via Minzoni, con altra proprietà della parte venditrice e con il cortile interno, salvo altri;
distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Sassari, al foglio 107 con il mappale:
- 1606, Sub.23, Via Giacomo Matteotti n.20, Zona Censuaria 2, Categoria C/2, Classe 3, Consistenza
22, Superficie Catastale Totale: 27 m2, Piano 1, Rendita Euro 122,71”, rispetto al quale, a pag. 7, la venditrice dichiara di garantire di “averne avuto il possesso uti dominus in modo pacifico e indisturbato da oltre vent'anni, unendo il proprio possesso a quello del proprio dante causa” (doc. 2 di parte ricorrente).
È provato il possesso del bene da parte dell'odierna ricorrente, la quale ne aveva acquistato la proprietà per atto pubblico di compravendita, da intendersi quale titolo astrattamente idoneo al suo trasferimento.
La stessa aveva altresì svolto lavori di ristrutturazione e di miglioria subito dopo l'acquisto nel 2022: il teste confermava che la stessa aveva provveduto alla ristrutturazione dell'appartamento, CP_1 sostituendo gli infissi, rifacendo il pavimento e l'impianto idrico ed elettrico, avendo lo stesso assistito ai lavori.
pagina 3 di 5 Quanto al possesso esercitato da (e dai suoi danti causa) per il periodo Controparte_1 sino al 2022, occorre richiamare le risultanze testimoniali, da cui si evince che la stessa aveva compiuto attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste cugino di secondo grado della resistente, riconosceva i luoghi di causa Testimone_1
e confermava che il vano de quo era parte integrante dell'appartamento sito al primo piano di via
Matteotti n. 20 (già validamente acquistato dalla ricorrente): “da oltre 20 anni, ma anche da molto più tempo, da sempre, i miei cugini hanno utilizzato il vano indicato in atti che costituisce parte CP_1 integrante dell'appartamento di Via Matteotti”. Riferiva che l'appartamento del primo piano era stato posseduto dai germani suoi cugini e , in CP_1 Persona_1 Persona_2 Controparte_1 quanto era stato a loro assegnato da comune bisnonno che, in passato, aveva costruito l'intero stabile.
L'elevata attendibilità del testimone trova riscontro nel fatto che egli era cresciuto nell'appartamento sito al secondo piano e, appunto, aveva direttamente conosciuto l'utilizzo dell'appartamento da parte della resistente e dei suoi danti causa.
Anche il teste , suocero della ricorrente, confermava tali circostanze. Testimone_2
Riferiva di aver lui stesso vissuto nello stabile dal 1980 al 1987 e che, già in quel periodo, i fratelli avevano iniziato a usare in via esclusiva l'appartamento sito al primo piano. CP_1
Riconosceva la planimetria dell'appartamento e, quanto al subalterno 23, confermava “che a tale vano si accede soltanto dall'appartamento di mia nuora.
a.d.r. sul capo 2 come dedotto ricorso: Vero è che detto vano con annesso terrazzo fa parte integrante dell'appartamento sito al primo piano tanto che vi si accede solo dallo stesso?
È vero, ho già risposto”.
Deve pertanto dirsi provato il possesso uti dominus del vano di cui al subalterno 23 da parte di e, ancora a monte dei suoi danti causa mortis causa. Parte_2
Considerata la natura immobiliare del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte ricorrente siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F. , nata a [...] il [...]) Parte_1 C.F._1 dell'immobile sito in Pattada, via Giacomo Matteotti n. 20, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Sassari al foglio 107, mapp. 1606, sub. 29 e sub 30;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 29.12.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1035/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. CAMPUS Parte_1 C.F._1
AT TO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
Controparte_2
PARTE CHIAMATA
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da foglio di p.c. del 1.12.2025:
“Si conclude affinchè il Giudice dichiari:
nata a [...] il giorno 16 maggio 1985 e domiciliata in Pattada in Via Istria Parte_1
n.58, codice fiscale proprietaria per intervenuta usucapione dell'unità CodiceFiscale_3 immobiliare distinta al catasto fabbricato del comune di Sassari distinta al nceu del medesimo comune al F. 107, map. 1606, sub 29 e sub 30”
Per parte resistente e per parte chiamata:
“nessuna conclusione stante la contumacia”
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di proprietà Parte_1 per intervenuta usucapione di un immobile sito in Pattada, via Giacomo Matteotti n. 20, identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Sassari al foglio 107, mapp. 1606, sub. 23.
Più nel dettaglio, la ricorrente esponeva:
- che il suddetto bene è un vano parte integrante dell'appartamento da lei acquistato con atto pubblico del 29.6.2022;
- di aver, infatti, acquistato l'appartamento (distinto al F. 107, mapp. 1606, sub 2) da Controparte_1
e che, al momento della stipula, la venditrice aveva garantito di aver avuto il possesso
[...] ultraventennale anche del vano oggetto della presente domanda;
- che il vano de quo è sito al primo piano e è costituito da bagno e terrazzo;
- che non era stato possibile trasferire la proprietà con compravendita poiché mancavano gli atti di provenienza a favore della venditrice;
- di avere interesse a unire il proprio possesso a quello già esercitato da Controparte_1 ai sensi dell'art. 1146, co. 2, c.c.;
- che il dante causa aveva chiesto l'autorizzazione edilizia per l'esecuzione di lavori Persona_1 nell'appartamento, dalla cui planimetria allegata si evince che sin dal 1998 il vano era parte integrante dell'appartamento;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
All'udienza del 14.2.2024, la parte ricorrente rappresentava che era sopravvenuta la modifica dei dati catastali del bene de quo e, per l'effetto, modificava le conclusioni oggetto di domanda, chiedendo l'acquisto per usucapione del bene identificato al Catasto fabbricati al Foglio 107, mapp. 1606 sub 29 e
30.
[... Veniva successivamente disposta l'integrazione del contraddittorio con il creditore ipotecario CP_2
di cui ne veniva successivamente dichiarata la contumacia. CP_2
La causa veniva poi istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 3.12.2025, la causa veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art 281 sexies, ult. co., c.p.c.
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e ininterrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in pagina 2 di 5 contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Peraltro, anche ai fini dell'acquisto per usucapione, è ammissibile l'accessione del possesso ex art. 1146, co. 2, c.c. secondo cui il successore a titolo particolare può unire il prorpio possesso a quello esercitato dal dante causa. Sul punto, si noti che “affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene (C. Cass. n. 8579/2023).
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dal ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte ricorrente).
I resistenti, rimanendo contumaci, non si opponevano a quanto allegato e dedotto nell'atto di citazione.
Nel merito, la parte ricorrente ha provato di aver acquistato il bene in esame da Controparte_1 per atto pubblico di compravendita: invero, a pag. 3 della compravendita, la dante causa
[...] dichiara di trasferire “B) tutto il locale deposito con annessi bagno e terrazzo a livello al primo piano, confinante con la Via Minzoni, con altra proprietà della parte venditrice e con il cortile interno, salvo altri;
distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Sassari, al foglio 107 con il mappale:
- 1606, Sub.23, Via Giacomo Matteotti n.20, Zona Censuaria 2, Categoria C/2, Classe 3, Consistenza
22, Superficie Catastale Totale: 27 m2, Piano 1, Rendita Euro 122,71”, rispetto al quale, a pag. 7, la venditrice dichiara di garantire di “averne avuto il possesso uti dominus in modo pacifico e indisturbato da oltre vent'anni, unendo il proprio possesso a quello del proprio dante causa” (doc. 2 di parte ricorrente).
È provato il possesso del bene da parte dell'odierna ricorrente, la quale ne aveva acquistato la proprietà per atto pubblico di compravendita, da intendersi quale titolo astrattamente idoneo al suo trasferimento.
La stessa aveva altresì svolto lavori di ristrutturazione e di miglioria subito dopo l'acquisto nel 2022: il teste confermava che la stessa aveva provveduto alla ristrutturazione dell'appartamento, CP_1 sostituendo gli infissi, rifacendo il pavimento e l'impianto idrico ed elettrico, avendo lo stesso assistito ai lavori.
pagina 3 di 5 Quanto al possesso esercitato da (e dai suoi danti causa) per il periodo Controparte_1 sino al 2022, occorre richiamare le risultanze testimoniali, da cui si evince che la stessa aveva compiuto attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste cugino di secondo grado della resistente, riconosceva i luoghi di causa Testimone_1
e confermava che il vano de quo era parte integrante dell'appartamento sito al primo piano di via
Matteotti n. 20 (già validamente acquistato dalla ricorrente): “da oltre 20 anni, ma anche da molto più tempo, da sempre, i miei cugini hanno utilizzato il vano indicato in atti che costituisce parte CP_1 integrante dell'appartamento di Via Matteotti”. Riferiva che l'appartamento del primo piano era stato posseduto dai germani suoi cugini e , in CP_1 Persona_1 Persona_2 Controparte_1 quanto era stato a loro assegnato da comune bisnonno che, in passato, aveva costruito l'intero stabile.
L'elevata attendibilità del testimone trova riscontro nel fatto che egli era cresciuto nell'appartamento sito al secondo piano e, appunto, aveva direttamente conosciuto l'utilizzo dell'appartamento da parte della resistente e dei suoi danti causa.
Anche il teste , suocero della ricorrente, confermava tali circostanze. Testimone_2
Riferiva di aver lui stesso vissuto nello stabile dal 1980 al 1987 e che, già in quel periodo, i fratelli avevano iniziato a usare in via esclusiva l'appartamento sito al primo piano. CP_1
Riconosceva la planimetria dell'appartamento e, quanto al subalterno 23, confermava “che a tale vano si accede soltanto dall'appartamento di mia nuora.
a.d.r. sul capo 2 come dedotto ricorso: Vero è che detto vano con annesso terrazzo fa parte integrante dell'appartamento sito al primo piano tanto che vi si accede solo dallo stesso?
È vero, ho già risposto”.
Deve pertanto dirsi provato il possesso uti dominus del vano di cui al subalterno 23 da parte di e, ancora a monte dei suoi danti causa mortis causa. Parte_2
Considerata la natura immobiliare del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte ricorrente siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F. , nata a [...] il [...]) Parte_1 C.F._1 dell'immobile sito in Pattada, via Giacomo Matteotti n. 20, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Sassari al foglio 107, mapp. 1606, sub. 29 e sub 30;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 29.12.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
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