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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 41479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41479 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) La RO ES PA, nato a [...] il [...]; 2) IR GI, nato a [...] il [...]; 3) NN NZ, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 17/07/2024 della Corte di appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi per le parti civili: l'Avv. Felicia D'Amico, per la parte civile "Ass.ne nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie A. Caponnetto", chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibile o rigettati;
l'Avv. Valerio D'Antoni, per la parte civile "Federazione e Associazioni antiracket e antiusura italiane", chiede la conferma della sentenza impugnata e si riporta alle conclusioni depositate;
l'Avv. Felicia D'Amico, in sostituzione dell'Avv. Fausto Maria Amato per le parti civili "Ass.ne sos impresa rete per la legalità sicilia a.p.s" e "Ass.ne antiracket e antiusura solidaria scs onlus", dell'Avv. Gaetano Fabio Lanfranca, per le parti civili "Confederazione italiana imprese commerciali, turistiche e dei servi provinciali di Palermo" e "Confcommercio imprese per l'Italia Palermo", dell'Avv. 9-/ Penale Sent. Sez. 6 Num. 41479 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 25/09/2025 Ettore Barcellona, per la parte civile "Sicindustria- org. Territorale, Regionale del sistema Confindustria, dell'Avv. ES Cutraro, per la parte civile "Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre onlus ente gen.", si riporta alle conclusioni scritte redatte dai rispettivi difensori;
uditi per gli imputati: l'Avv. AN Rizzuti, difensore di fiducia di ES PA La RO e di GI IR, insiste per l'accoglimento dei ricorsi;
l'Avv. Enrico Sanseverino, difensore di fiducia di ES PA, insiste per l'accoglimento del ricorso;
l'Avv. Filippo Maria Gallina, difensore di fiducia di NZ NN, chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il 13 marzo 2023 - rideterminava la pena inflitta a ES PA La RO, previa diversa qualificazione del reato sub 1) a lui ascritto nel delitto di favoreggiamento aggravato dall'agevolazione mafiosa, e riduceva la pena inflitta a GI IR e NZ NN confermandone le ulteriori statuizioni. 1.1. I Giudici del gravame , rigettate le preliminari eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni e valutate le complessive emergenze processuali- basate essenzialmente sulla deposizione resa in dibattimento dal testimone RA Minissale, coordinatore dell'intera attività di polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini, nonché sugli esiti delle intercettazioni telefoniche e dei servizi di videosorveglianza a distanza e di captazione a mezzo spyware sui telefoni di alcuni imputati - confermavano la ricostruzione del primo giudice quanto alla esistenza ed operatività nella città di Palermo del mandamento mafioso della NO, comprendente le famiglie della NO, IL, SP e RE, e ricostruivano, nello specifico, il ruolo rivestito all'interno della famiglia IL da ciascuno imputato: a) GI IR (alias "Zio Gino") veniva ritenuto il "referente sul territorio" di AN LE, inizialmente al vertice della famiglia IL e poi dell'intero mandamento della NO, dedito alle attività estorsive per conto della famiglia nel settore dell'edilizia e delle compravendite immobiliari, ma anche "collettore" delle più svariate istanze che "veicolava" personalmente al LE;
b) NZ NN era essenzialmente incaricato delle "attività esecutive" e di "manovalanza", a diretta disposizione del Di Filippo, figura di primo piano nella famiglia mafiosa IL, e del suo braccio destro De UC, su incarico e sotto le direttive dei quali si muoveva all'interno del sodalizio;
c) ES PA De RO veniva considerato "vicino" al sodalizio mafioso, non 2 in veste di concorrente esterno, come originariamente contestato e ritenuto dal Tribunale, quanto piuttosto ricoprente il ruolo di fiancheggiatore, ovvero di agevolatore delle attività della "famiglia" e del "mandamento", occupandosi nello specifico di organizzare e favorire gli incontri e le riunioni tra il capo mandamento AN LE, all'epoca latitante, e i sodali. 2. Avverso la sentenza ES PA La RO, GI IR e NZ NN hanno, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, presentato distinti ricorsi. 2.1. ES PA La RO ha dedotto: - con il primo motivo, violazione di legge - in relazione agli artt. 378 e 416- bis. 1 cod. pen.- per avere la Corte di appello pronunciato sentenza di condanna, previa diversa qualificazione del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa, originariamente contestato, in quello di favoreggiamento aggravato dall'agevolazione mafiosa, nondimeno escludendo nella parte motiva gli elementi strutturali anche di tale ipotesi di reato. Ed invero, osserva il ricorrente, secondo i decidenti di merito La RO avrebbe posto in essere una "condotta di supporto" nei confronti di AN LE, capo della famiglia mafiosa IL appartenente al mandamento della NO, senza valutare che detta condotta — riconducibile, peraltro, ad una situazione di metus reverenziale tanto che La RO aveva collaborato con gli inquirenti, a seguito della morte del LE - si era comunque di fatto concretizzata nell'attività, sporadica, di "accompagnatore" del LE ( privo di patente di guida) e, solo in una occasione, nella messa a disposizione della sua falegnameria. Lo TE teste di Pg aveva, infatti, escluso ulteriori condotte in capo all'imputato, precisando come lo TE non avesse mai preso parte a riunioni o fornito altro contributo nell'interesse del sodalizio mafioso. Osserva, poi, il ricorrente come la Corte di appello fosse incorsa in errore, là dove aveva dedotto il dolo della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa dall'aiuto fornito alla persona del LE, senza considerare il rapporto amicale tra i due;
- con il secondo motivo, vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa per avere la Corte distrettuale omesso di considerare lo stato di timore e soggezione in cui versava La RO per il ruolo apicale rivestito dal LE, deducibile anche dalla circostanza che dopo la morte di costui il comportamento processuale del ricorrente era divenuto collaborativo. Peraltro- osserva il ricorrente- la Corte di appello non avrebbe considerato sotto il profilo del dolo che le asserite condotte agevolatrici erano prive di stabilità e non reiterate nel tempo;
3 - con il terzo motivo, vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, per essersi il Giudice di appello discostato dal minimo edittale senza rendere congrua motivazione;
-con il quarto motivo, vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate sulla base di valutazioni assertive ed apodittiche. 2.2. NZ NN ha dedotto: - con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta partecipazione di NZ NN al mandamento della NO e alla consorteria mafiosa "cosa nostra", per avere i Giudici di appello utilizzato i brogliacci di conversazioni telefoniche non acquisiti e non transitati nel fascicolo del dibattimento e semplicisticamente fatto riferimento a due episodi dal valore probatorio neutro , ovvero quello della lite condominiale con il sovraintendente AL e quello inerente al tentato danneggiamento della concessionaria NE in concorso con tale De UC (assolto per non avere commesso il fatto per desistenza volontaria). Osserva il ricorrente che nessun collaboratore aveva inserito il NN nella compagine associativa e come lo TE teste di P.g. ne avesse escluso la partecipazione a riunioni per conto del sodalizio. Tutte le ulteriori informazioni probatorie, utilizzate in sede di appello, erano state tratte dall'ordinanza del Tribunale del riesame ed erano state desunte dall'attività di intercettazione, senza tuttavia che i relativi brogliacci fossero ritualmente confluiti nel fascicolo del dibattimento. Nel dettaglio, rileva il ricorrente, che: a) l'episodio del danneggiamento ai danni del ristorante "Pacinotti's" sarebbe provato dal filmato estrapolato dalle telecamere di sicurezza, mai visionato in dibattimento;
b) la presunta spedizione punitiva che il De UC avrebbe affidato al NN sarebbe stata desunta dall'ordinanza del Tribunale del riesame, ove si richiama una conversazione del 20 novembre del 2011, tuttavia non versata in atti e non utilizzabile;
c) la conversazione De UC- NN del 17 luglio del 2019, nel corso della quale il primo, in occasione dell'arresto del capo Di Filippo, raccomandava al secondo di tenere un "profilo basso", non farebbe parte del carteggio processuale. La Corte di appello - per integrare la motivazione insufficiente del primo giudice - avrebbe, dunque, utilizzato atti non acquisiti al fascicolo e si sarebbe avvalsa di informazioni probatorie non utilizzabili ai fini della decisione;
- con il secondo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen., per avere i Giudici di merito utilizzato conversazioni in ambientale - tra cui quella del 16 ottobre del 2017- nonostante il decreto n.1573/2017 autorizzasse solo le intercettazioni informatiche e telematiche. 4 Le intercettazioni in ambientale, autorizzate con il decreto n 1574/2017, non erano state annotate nel registro ex art. 267 cod. proc. pen.; inoltre, il provvedimento di autorizzazione non era stato versato in atti, né al momento della conclusione delle indagini né al momento della richiesta di rinvio a giudizio con irrimediabile lesione del diritto di difesa;
- con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta esistenza della circostanza aggravante delle armi ex art. 416- bis, comma 4, cod. pen. Osserva il difensore come la disponibilità di armi da parte della famiglia IL non sia un fatto notorio e che molte sentenze -passate in giudicato - ne avevano già escluso la sussistenza anche in capo ad esponenti con ruoli apicali (cfr sentenza a carico di Di Filippo allegata al ricorso). Peraltro, i Giudici di merito avrebbero dovuto motivare in ordine alla consapevolezza in capo al NN che l'associazione - di cui avrebbe fatto parte- avesse la disponibilità di armi o che quanto meno ignorasse una tale circostanza per colpa. Anche in tal caso, la Corte di appello aveva utilizzato ai fini di prova un colloquio dell'Il ottobre 2018 sconosciuto alla difesa e del cui contenuto non si è dato atto. 2.3. GI IR ha dedotto: - con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per omissione, per avere la Corte di appello "ritrascritto" la sentenza di primo grado senza valutare le censure difensive e senza pronunciarsi sulle prove a discarico in grado di destrutturare il tema di accusa. In relazione al delitto di estorsione contestato al capo nr. 5) della rubrica ai danni dell'impresa edile ST, i decidenti di merito avevano travisato il tenore delle dichiarazioni rese dalle presunte vittime della richiesta estorsiva : i ST , padre e figlio, si erano recati presso l'autofficina del IR non perché il predetto fosse il referente della cosca, ma per incontrare il LE, assiduo frequentatore dell'officina, e per avere chiarimenti sulla bottiglia incendiaria rinvenuta sul cantiere;
nell'occasione, i ST avevano riferito la vicenda al IR, che si era offerto di aiutarli e che effettivamente aveva fatto da mediatore convincendo il LE a recedere dai propositi criminosi. Tali dichiarazioni - univocamente rese dai due ST e collimanti con quanto riferito dallo TE IR in sede di esame - erano state disattese e completamente stravolte dai Giudici di merito. Né le conversazioni in ambientale del 25 maggio e 30 maggio del 2017 potevano supportare il tema di accusa per la laconicità del contenuto e l'assenza di riferimento ai ST. In relazione al reato contestato al capo nr 1) - inerente alla intraneità del IR alla famiglia mafiosa di IL - il ricorrente rileva come la Corte di appello non si sia confrontata con le dichiarazioni di numerosi testimoni a 5 discarico e abbia fondato la dichiarazione di responsabilità sulle sole conversazioni telefoniche e in ambientale che, tuttavia, non consentivano una univoca interpretazione. Innegabile era il rapporto di vicinanza con il LE, ma ciò non sarebbe indicativo del contestato ruolo di partecipe, vieppiù in considerazione del fatto che GI IR non era stato menzionato dai collaboratori di giustizia;
- con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo nr. 11), per avere la Corte di appello confermato la responsabilità del IR, per la condotta di ricettazione di profumi, sulla base di una conversazione telefonica dal tenore equivoco, senza accertare che si trattasse di profumi e senza accertare la consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza delittuosa della merce;
- con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello sussunto la fattispecie concreta nel reato associativo sub 1), mentre- ad onta del contributo episodico ed occasionale, diretto alla sola persona del LE - sarebbe stata più corretta la derubricazione nella fattispecie del favoreggiamento personale;
- con il quarto motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante delle armi, non essendo sufficiente il mero riferimento alle mafie storiche;
- con il quinto motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolazione mafiosa quanto al reato di tentata estorsione, non essendo sufficiente lo status di mafioso ed essendo necessario il dolo specifico di agevolare la cosca;
- con il quinto motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e agli aumenti disposti a titolo di continuazione, non indicati e in ogni caso eccessivi. 3. Alla odierna udienza - alla quale si è pervenuti dopo un rinvio per legittimo impedimento della difesa e che si è svolta alla presenza delle parti - il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato nei confronti di NZ NN, mentre va accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di GI IR e di ES PA La RO. 6 2. ES PA La RO. Nella sentenza impugnata si dà atto (cfr pagg. 94 e ss) che l'attività di intercettazione e di o.p.c. avevano consentito di ricostruire il modus agendi dell'imputato nel senso che : a) in due occasioni, aveva consentito a AN LE, durante il periodo di latitanza, di presenziare a summit con i sodali che si erano tenuti all'interno di un locale di cui era proprietario e che era adibito a falegnameria, occupandosi della "sicurezza" e della "riservatezza" degli incontri;
b) aveva in altre circostanze accompagnato con la sua auto il latitante LE per consentirgli di attendere alle ordinarie occupazioni. 2.1. Così ricostruita la vicenda nella sua oggettiva materialità, la Corte di appello ha ritenuto (pagg. 97 e ss) che la «condotta di supporto» in favore di AN LE, nella consapevolezza della caratura criminale e del ruolo dallo TE rivestito all'interno della consorteria mafiosa, fosse da riportare nell'alveo normativo del favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen., aggravato dalla agevolazione mafiosa, anzichè del concorso esterno come contestato. Ciò in considerazione della natura episodica del contributo offerto in favore del LE e, per il ruolo apicale di questi, anche in favore dell'associazione. 2.2. Il ricorrente - con il primo motivo di ricorso - non contesta la ricostruzione dei fatti e la condotta addebitatagli, quanto invece la sussunzione della condotta delittuosa nel reato di favoreggiamento personale, per avere la Corte di appello motivato secondo gli indici del concorso esterno di cui aveva, tuttavia, escluso la configurabilità. Va premesso che, a partire dalle Sezioni Unite "Demitry" (sent. n 16 del 28/12/94, Rv. 199386), il concorso eventuale nel reato associativo è configurabile in capo a «colui che non vuol far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a "far parte", ma al quale essa si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la "fisiologia" dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase "patologica" che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento , di un esterno». Il concorrente esterno è, insomma, "il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa" mentre "il partecipe è colui che agisce nella fisiologia, nella vita corrente quotidiana dell'associazione". 2.3. Tale approccio ermeneutico è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di questa Corte che - nel delineare la figura del concorrente esterno - ha chiarito come debba rispondere di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello 7 TE, supportandone l'azione nei momenti di particolare difficoltà (ex multis Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, Giglio, Rv. 281770). Il concorso esterno nel reato associativo presenta indubbi profili di interferenza con la condotta di favoreggiamento personale, tanto che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato i criteri che consentono di distinguere la condotta prevista e punita dall'art. 378, comma 2, cod. pen. da quella del partecipe e da quella del concorrente esterno rispetto all'associazione mafiosa. Si è, infatti, precisato che: a) risponde di concorso esterno nel reato associativo e non di favoreggiamento personale, colui che, esterno al sodalizio, agisce con la finalità di fornire non un aiuto al singolo ad eludere le indagini, ma un contributo alla capacità operativa del sodalizio medesimo, alla sua conservazione ed alla realizzazione di future imprese criminali (ex multis, Sez. 1, n. 3756 del 07/11/2013, dep.2014, Rv. 258194 che ha ritenuto integrare gli estremi del concorso esterno in associazione per delinquere nella condotta dell'imputato che aveva locato, ad un gruppo criminale dedito alla perpetrazione di rapine, immobili destinati a base logistica ed a nascondiglio di strumenti utilizzati per la esecuzione dei delitti, mantenendo siffatta disponibilità nei confronti del sodalizio per ogni occorrenza); b) è configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con "animus socii", all'azione criminosa. (ex multis, Sez. 1 n.~d&Wa7/Mn,Rv.~.che ha ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa). 2.4. La figura del concorrente esterno nel reato associativo non è, dunque, esclusa dalla fattispecie tipizzata nell'art. 378, comma 2, cod. pen., che punisce la condotta di aiuto ad eludere le investigazioni dell'autorità e/o ad eludere le ricerche con riferimento al reato associativo ex art. 416 - bis cod. pen. Tale condotta, invero, persegue solo una particolare forma di aiuto, ovvero quello prestato per agevolare l'elusione delle investigazioni e la sottrazione alle ricerche della autorità (così Sez.5, n.6929 del 22/12/2000, Cangialosi e altri, Rv. 219246). Di conseguenza, quando l'aiuto, previsto dall'art. 378 cod. pen., è prestato al partecipe all'associazione di stampo mafioso e in capo all'agente non sia riscontrabile una qualsiasi altra forma di collegamento con l'associazione, non è consentito ipotizzare il concorso nel reato associativo, ma dovrà essere rinvenuto il solo delitto di favoreggiamento personale. Parimenti, se il soggetto aiuta in 8 maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o non nell'attività prevista dal vincolo associativo, a depistare ed eludere le indagini di polizia o a sottrarsi alle ricerche, è ipotizzabile il reato di favoreggiamento. Diversamente, è configurabile il concorso esterno in associazione di tipo mafioso, là dove il soggetto - pur non essendo stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell'associazione - operi sistematicamente con gli associati, al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a perseguire i partecipi di tale attività, in tal modo fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, Pg/ Contrada, Rv.225566). Dunque, nel favoreggiamento personale rileva il quomodo del contributo, che in primo luogo deve consistere in un aiuto ad eludere le investigazioni e/o a sottrarsi alle ricerche e, in secondo luogo, non deve tradursi in un aiuto sistematico in favore della struttura criminale e in sinergia con gli altri associati. 2.5. In tale contesto esegetico, la decisione della Corte di appello - nella parte in cui ha ravvisato il reato di cui all'art. 378, comma 2, cod.pen. ed escluso il concorso esterno ex art. 110 /416 - bis cod. pen. - non è censurabile per la corretta applicazione degli enunciati principi di diritto. Ed infatti, stando alla ricostruzione della vicenda per cui è processo - che la difesa non contesta - ciò che risalta è, per un verso, la non sistematicità del contributo, di fatto circoscritto ad alcuni e specifici episodi e, per altro verso, il mancato collegamento con la struttura associativa, sia per l'aiuto prestato in favore della persona del LE, sia per mancata cooperazione con altri sodali, non avendo il ricorrente agito in sinergia con il gruppo. Peraltro, come correttamente evidenziato, non sono state rilevate ulteriori condotte, finalizzate al mantenimento o rafforzamento del sodalizio criminoso. La mancanza di "sistematicità", ad onta della occasionalità e non apprezzabile durata delle condotte, la tipologia del contributo e la limitazione del sostegno, non esteso ad altri soggetti componenti del gruppo mafioso, hanno correttamente indotto i Giudici di appello alla differente qualificazione della fattispecie. 2.6. Nè esclude il dolo del reato la prospettazione difensiva della situazione di soggezione e timore in cui si sarebbe venuto a trovare l'imputato, salvo che una tale situazione non rivesta i caratteri dello stato di necessità. Ma nulla di specifico e concreto ha dedotto a tal uopo il ricorrente, che ha, infatti, incentrato il ricorso in appello sulla non configurabilità del concorso esterno e sulla differente qualificazione in termini di favoreggiamento personale. 9 2.7. Manifestamente infondato è, invece, il secondo motivo, con cui il difensore censura la sentenza per il riconoscimento della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, per essere stato l'aiuto prestato esclusivamente in favore del LE "uti singulus", in ragione del rapporto amicale e confidenziale, e per non avere considerato lo stato di soggezione del ricorrente. Anche in tal caso la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio stabilito da questa Suprema Corte (ex multis, Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, Salvato, Rv. 276475), secondo cui, in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capo clan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione ( così Sez.6, n.23241 del 11/02/2021 , Barbato, Rv.281522). AN LE, infatti, era il capo della famiglia mafiosa IL e il principale referente del mandamento la NO;
di tale ruolo l'imputato era perfettamente consapevole, di guisa che l'aiuto fornito al latitante LE nell'eludere le ricerche si era tradotto inevitabilmente in un apporto consapevole in favore dell'associazione come tale. 2.8. E', invece, fondato e va accolto il terzo motivo di ricorso relativo alla omessa motivazione in punto di dosimetria della pena. Va sottolineato che, in ordine alla graduazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, la individuazione e la fissazione della pena base prevista per ciascun reato, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Pertanto, ne consegue che è inammissibile la censura con cui, in sede di legittimità, si sollecita una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che essa non sia frutto di mero arbitrio, di errore o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Al tal uopo si è, infatti, precisato che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per le circostanze, è necessaria se la pena si discosti sensibilmente dal minimo edittale o sia superiore alla misura media, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come 10 Pry pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro). 2.9. Ebbene, la motivazione resa dai Giudici di appello si discosta da tali coordinate ermeneutiche. Ed infatti, la Corte distrettuale non ha assolto all'onere motivazionale, nonostante sia stata irrogata una condanna ad una pena complessiva al di sopra della media edittale, in conseguenza dell'applicazione della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa con aumento disposto nella misura massima. I Giudici di merito non hanno reso intellegibile l'iter argomentativo - motivazionale posto a fondamento di tali valutazioni, sì da consentire di verificare l'uso del potere discrezionale nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata va, dunque, in parte qua annullata, spettando, pertanto, al Giudice del rinvio la rideterminazione della pena, nel rispetto dei sopraindicati principi di diritto, con onere di adottare una motivazione via via più dettagliata quanto più il trattamento sanzionatorio si discosti dai minimi edittali. 2.10. Non è, invece, fondata la doglianza in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 - bis cod. pen. Occorre osservare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Il Giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. Si è, infatti, precisato che è sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità. Ciò in ragione della funzione delle circostanze attenuanti generiche che hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del 11 reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (così, Sez. 2 n. 9299 del 07/11/2018, Rv. 275640). Deve, quindi, osservarsi che, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento di tali circostanze non specifichi elementi concreti che ne possano consentire la concessione, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv.275440). Nel caso in esame, la motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (pag. 97 della sentenza) è stata fondata sulla mancata emersione di elementi positivamente apprezzabili: essa è, in ragione di quanto premesso, da ritenere adeguata e conforme ai menzionati principi, come tale in grado di resistere alle censure di parte ricorrente. 3. NZ NN. Il ricorrente è stato ritenuto partecipe del sodalizio mafioso, all'interno del quale svolgeva essenzialmente attività di bassa manovalanza alle dirette dipendenze di De Filippo, soggetto a sua volta subordinato alle direttive del capo mandamento, AN LE. 3.1. Il difensore, con il primo motivo di ricorso, deduce la inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche, perché non ritualmente acquisite nel corso del dibattimento di primo grado, e di un filmato mai visionato, ai fini della prova di tre episodi (i.e. quello del danneggiamento al locale "Pacinotti's", del coinvolgimento del NN in una spedizione punitiva e delle raccomandazioni del De UC al NN a seguito dell'arresto del Di Filippo) - 3.2. Il motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. Va ante omnia precisato che - per quanto si evince dalla sentenza di primo grado (cfr pag. 9) - le parti processuali prestarono il consenso alla acquisizione dei brogliacci delle conversazioni oggetto di captazione, indicate dal Pubblico Ministero in udienza, rinunciando alla perizia trascrittiva che non venne, pertanto, disposta. In questo contesto, la doglianza difensiva è generica, perché difetta di autosufficienza: il ricorrente lamenta l'utilizzo di atti a "sorpresa" (i.e. brogliacci), perché mai entrati a far parte del fascicolo del dibattimento, ma non ha fornito informazioni utili da cui dedurre la fondatezza dell'assunto. Egli, infatti, per un verso, non ha indicato le conversazioni che il Pubblico Ministero chiese di acquisire al fascicolo e che, con l'accordo delle parti, entrarono a far parte del fascicolo del dibattimento, e, per altro verso, non ha indicato le conversazioni 12 che sarebbero, invece, "confluite" nel processo, senza il consenso delle parti, e che, dunque, non sarebbero utilizzabili. 3.3. Ad ogni buon_ conto - al netto di tale preliminare considerazione - la doglianza è, anche, manifestamente infondata. Occorre rammentare che l'apprezzamento giudiziale di fonti inutilizzabili non implica il necessario annullamento della decisione censurata: «la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena d'inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza quelle dichiarazioni, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sé ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento» (Sez. Un., n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216249; in precedenza, Sez. Un., n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, Rv. 210200). L'utilizzo di una prova che avrebbe dovuto essere esclusa dalla base cognitiva genera, quindi, per il giudice dell'impugnazione, l'obbligo di condurre una «prova di resistenza», di guisa che solo la constatazione del valore decisivo ai fini della decisione della fonte inutilizzabile implica la riforma o l'annullamento della decisione medesima. Di contro, la decisione rimane ferma, là dove l'eliminazione concettuale del dato cognitivo "non utilizzabile" - in forza di una preclusione patologica - non conduce ad un diverso esito decisionale (da ultimo, Sez.4 n 59817 del 14/12/2023, Rv. 285533; Sez. 2, n. 14665 del 13/03/2013, Consoli, Rv. 255786). Va, poi, rilevato come si sia ritenuto che la valutazione del peso probatorio sulla decisione del giudice di merito rientri nelle prerogative del giudice di legittimità: il controllo della struttura della motivazione consente di valutare la «tenuta» logica del provvedimento impugnato, sì da stabilire se la espunzione dal patrimonio cognitivo del giudice delle prove "inutilizzabili" conduca o meno alla stessa soluzione. 3.4. In tale prospettiva, le conversazioni - che secondo il ricorrente non sarebbero state ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento e che, se espunte dal compendio probatorio, avrebbero disarticolato l'intero ragionamento per la intrinseca equivocità dei due episodi su cui il Tribunale aveva fondato la condanna - non rivestono, tenuto conto del complessivo ordito motivazionale delle sentenze di merito, un significato probatorio "dirimente". Al netto del fatto che la, difesa non prospetta in qual modo tali informazioni probatorie avrebbero eventualmente potuto destrutturare la intrinseca 13 persuasività e logicità dell'iter motivazionale, tanto da dequotare le valutazioni in punto di an della responsabilità, la Corte rileva, in ogni caso, come la sentenza impugnata non abbia affatto ritenuto che i due episodi - posti dal Tribunale a fondamento del dictum di responsabilità - fossero privi di valenza probatoria e che, quindi, avessero avuto necessità di supporto "ah extrinseco". 3.5. La sentenza impugnata non si presta ad equivoci ed è in parte qua fondata su un percorso argomentativo lineare, chiaro e dotato di intrinseca logicità. Ed infatti, con precipuo riferimento alla lite che il NN aveva avuto con il Maggiore dei Carabinieri, si evidenzia che non si era al cospetto di una ordinaria questione condominiale (dep. teste di Pg Minissale - cfr. pag. 50 della sentenza di primo grado e pag. 76 e ss della sentenza di appello). Ed invero, il fatto che fosse stato reso edotto il Di Filippo (all'epoca diretto sottoposto del capo mandamento LE) e che costui avesse manifestato la viva preoccupazione di rimanere esposto in prima persona nei confronti del LE, per il comportamento "fuori le righe" del NN che "faceva parte della sua squadra", escludono ab imis - come congruamente evidenziato dai Giudici di merito- la valenza e rilevanza meramente privatistica della vicenda. Ed ancora, la Corte di appello ha anche efficacemente evidenziato come, in seguito, il ricorrente fosse stato redarguito dal De UC per il comportamento esuberante e poco accorto, che aveva messo in pericolo "la famiglia" per questioni private. Significative erano, infatti, per i Giudici di merito le valutazioni del De UC che, nel commentare la vicenda, aveva rappresentato al NN che "la famiglia non andava esposta per affari privati", mentre diversamente si poteva "rischiare per gli affari del paese" (i.e. della cosca). Analogamente, la Corte di appello ha coerentemente conferito valore probatorio al tentativo di danneggiamento ai danni di una concessionaria cui aveva preso parte il NN, unitamente al De UC e per conto del De Filippo, e alla successiva conversazione, nel corso della quale quest'ultimo commentava negativamente le capacità criminali del ricorrente, al quale venivano affidate mansioni di mera manovalanza. 3.6. Che la "prospettata inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche" potesse dunque indebolire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata non è prospettato dalla difesa ed è argomento congruamente escluso dai Giudici del gravame. Nella sentenza impugnata sia la vicenda condominiale sia il colloquio De UC - Di Filippo vengono logicamente ricondotti nel "decalogo comportamentale" del mafioso (pag. 76 della sentenza), mentre gli ulteriori tre episodi (i.e. quello del danneggiamento al locale "Pacinotti's", il coinvolgimento del NN in una 14 spedizione punitiva e le raccomandazioni del De UC al NN a seguito dell'arresto del Di Filippo) sono rafforzativi di un compendio probatorio ex se già solido. 3.7. Peraltro, il difensore - con i motivi di ricorso- cerca di depotenziare il significato probatorio dei due episodi indicati dal Tribunale, sollecitandone una diversa interpretazione. E' il caso di rammentare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto: per espressa volontà del legislatore la Corte di cassazione non può verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento. Dunque, al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. 3.8. Nel dettaglio, il ricorrente cerca di ricondurre la questione della lite condominiale nell'ambito dei rapporti di vicinato, mentre, per quanto già rilevato, la Corte di appello - anche mediante un congruo richiamo alla trama motivazionale della sentenza di primo grado, dotata sul punto di un maggiore grado di specificità - ha, in modo logico e aderente al dato probatorio, enunciato compiutamente le ragioni sulla base delle quali la vicenda specifica trasmodasse l'ipotesi di un normale litigio e fosse anzi sintomatica della sicura "appartenenza" del NN al contesto criminale di cui 4Ldiscorre. Analogamente, non colgono nel segno le censure inerenti all'episodio del tentato danneggiamento ai danni della concessionaria "NE", essendosi i Giudici di merito soffermati nello specifico sulla questione relativa alla detenzione del "frangivetro": sebbene, infatti, venisse rinvenuto nella sottosella del motociclo del De UC, l'arnese era stato reperito dal NN TE, come desumibile dal chiaro tenore del dato captativo, con cui la difesa non si confronta e che anzi oblitera e omette di richiamare (pag. 53 della sentenza di primo grado per una puntuale ricostruzione in fatto della vicenda). Parimenti, la dedotta assoluzione ai sensi dell'art. 56 cod. pen - nell'ambito di altro processo- di De UC, coimputato nel delitto di danneggiamento, non 15 assume evidentemente efficacia dirompente ai fini di causa, posto che non collide con le valutazioni operate dai Giudici di merito quanto al ruolo di "soldato" rivestito dal NN, il quale nel contesto associativo in esame era addetto a "mansioni" di mera manovalanza ed operava sotto le direttive del cugino Di Filippo. Proprio il ruolo affidato al NN fornisce, altresì, una logica spiegazione circa la mancata indicazione del suo nome da parte dei collaboratori di giustizia, dovendosi, comunque, tenere conto che - sul piano probatorio - la mancata indicazione di un nome non è equiparabile ad una espressa esclusione dal contesto associativo. 3.9. Manifestamente infondate sono le eccezioni di inutilizzabilità delle conversazioni oggetto di captazione, sollevate con il secondo motivo di ricorso. La questione- già posta all'attenzione della Corte di appello- è stata correttamente affrontata (pagg. 53 e ss): a) il decreto n. 1573 autorizzava le intercettazioni telefoniche e in ambientale mediante il cellulare, con installazione del trojan;
b) il decreto n. 1574 - che autorizzava le conversazioni in ambientale — era stato ritualmente acquisito al fascicolo del dibattimento, sebbene non depositato per mero disguido, e la difesa era stata posta nelle condizioni di venire a conoscenza delle conversazioni, sicchè in concreto non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa. Parimenti infondate sono le questioni relative alla mancata annotazione nel registro: tale omissione non si traduce nella nullità del decreto e/o inutilizzabilità della prova, dovendo le cause di nullità essere espressamente previste dalla norma di legge. 3.10. E' manifestamente infondato e, comunque, reiterativo di temi già adeguatamente scrutinati nelle due sentenze di merito, sulla scorta di argomentazioni esenti da vulnus motivazionali, il terzo motivo di ricorso, relativo alla contestazione e all'avvenuto riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 — 02, fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di un'associazione autonoma, formata da cellule "locali" di ‘ndrangheta federate, in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della ravvisabilità dell'anzidetta aggravante, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula 16 (72( "locale" che abbia la concreta disponibilità delle armi;
conf. Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677 - 01). Ed ancora, in tema di associazione di stampo mafioso, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743), e la circostanza è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, per l'accertamento del quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti - di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, Di Majo, Rv. 272403). 3.11. Ebbene, i Giudici di merito hanno, a tal uopo, rilevato come: a) il mandamento della NO fosse uno dei principali mandamenti palermitani facenti parte dell'articolazione territoriale di "cosa nostra", sodalizio questo che notoriamente ha disponibilità di armi e che si avvale della "forza militare" per il controllo egemonico sul territorio;
b) la famiglia mafiosa IL, parte del mandamento della NO, avesse la sicura disponibilità di armi, deponendo in tal senso numerose sentenze di condanna nei confronti di soggetti facenti parte del sodalizio e della relativa famiglia;
c) la conversazione in ambientale dell'Il ottobre 2018 tra NN e il sodale De UC deponesse inequivocabilmente per la disponibilità di armi da parte dell'associazione di cui si discorre ( cfr sentenza di appello pagg. 106 e ss). 3.12. Le doglianze difensive non si confrontano criticamente con tali argomentazioni, non essendo dirimenti il riferimento ad alcune sentenze che avevano escluso la circostanza aggravante in esame, né la inutilizzabilità del dato captativo, peraltro esclusa sulla base delle argomentazioni già svolte nei precedenti paragrafi. 4. GI IR. E' stato confermato il ruolo di associato rivestito da GI IR nell'ambito del mandamento della NO e della famiglia mafiosa IL, di cui all'epoca era reggente AN LE, seppur escludendosi il ruolo di capo-organizzatore che gli era stato originariamente contestato. 17 Il ricorrente è, secondo i Giudici di merito, la longa manus del LE nel settore specifico delle estorsioni ai danni delle imprese, soprattutto edili, operanti sul territorio controllato dal mandamento;
è inoltre la persona, delegata dal LE a trattare e risolvere, sotto la sua direzione, le problematiche varie - dal recupero crediti alle questioni lavorative, dall'apertura di esercizi commerciali al conseguimento della patente di guida e via discorrendo - che potevano interessare gli abitanti nel quartiere di pertinenza della famiglia IL. 4.1. I primi due motivi di ricorso- inerenti Van della responsabilità e che possono essere trattati congiuntamente - sono infondati. Al capo 5) della rubrica si contesta al IR il ruolo di concorrente nel reato di estorsione ai danni degli imprenditori edili EL e AN ST, padre e figlio, che si erano aggiudicati i lavori di ristrutturazione di una palazzina a Palermo, in una zona controllata dalla famiglia IL e rientrante nel mandamento mafioso della NO. 4.2. Il ricorrente censura il dictum di responsabilità, adducendo il travisamento della prova da parte dei Giudici di appello, che avrebbero erroneamente interpretato le dichiarazioni a discarico delle presunte vittime: GI IR avrebbe fatto da mediatore, ma nell'esclusivo interesse dei due imprenditori destinatari delle richieste di pagamento indebito da parte di AN LE in persona. I ST, infatti, avevano escluso di avere ricevuto richieste estorsive dal IR ed avevano, invece, chiarito che l'unico responsabile andava individuato nel LE, precisando, altresì, di essersi recati presso l'officina del IR solo per incontrare il LE, sapendo che lo TE era un assiduo frequentatore di quel posto, e che nell'occasione il IR si era offerto di aiutarli. 4.3. La censura difensiva si traduce, nondimeno, in una alternativa lettura del compendio probatorio e finisce per prospettare un travisamento del "fatto", non sindacabile in Sede di legittimità, a differenza del travisamento della "prova". Già questa Sezione ha precisato come per la configurabilità del travisamento della prova, deducibile come motivo di ricorso, quale vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., occorra : « a) identificare l'atto processuale cui si fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (così Sez. 6, n. 18 10795 del 16 /02/ 2021, F., Rv 281085; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari EL, Rv.280117). Dunque, il travisamento della prova presuppone in primo luogo che il Giudice abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale. Né è consentito proporre, come vizio, il travisamento della prova, là dove non si deduca e dimostri di aver rappresentato al giudice "a quo" (nella specie la Corte di appello) gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio, cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento o dalle specifiche indicazioni del ricorrente se e come gli elementi siano stati valutati (Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006, dep. 2007, Rv. 235733) e sempre che il vizio abbia ad oggetto una incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (tra tante, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370). Tale vizio è, invero, concettualmente distinto e non va confuso con il "travisamento del fatto", ravvisabile quando, come nel caso di specie- con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). 4.4. Ebbene, i Giudici di appello non hanno omesso la valutazione della testimonianza dei ST e non hanno travisato quanto da costoro riferito. La Corte di appello, infatti, ha valutato le dichiarazioni dei testimoni e le ha lette in modo corretto, non alterandone il contenuto, ma ha ritenuto che la versione dei fatti riferita dai ST circa la estraneità del IR e il ruolo di mediatore ad adiuvandum non fossero verosimili per la inattendibilità e per la scarsa credibilità dei due testimoni. I Giudici di merito hanno, dunque, espresso un giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova. Si tratta di una prerogativa ad essi devoluta insindacabilmente, di guisa che la scelta che compiuta, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, anzichè ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di 19 legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01). 4.5. Il giudizio di inattendibilità - formulato in sede di merito - non presenta criticità sul piano della logica e della coerenza, essendo stato congruamente valutato l'atteggiamento omertoso, manifestato sin dal principio dai ST. Ed infatti, le due vittime non solo non avevano mai sporto denuncia per i fatti occorsi, ma soprattutto - interpellate dalla autorità giudiziaria- si erano ben guardate dall'esporre i fatti, non esitando a fornire una versione in netto e aperto contrasto con quanto emerso dalla conversazione, intercettata in ambientale il 30 maggio 2017 all'interno dell'officina del IR. Nella sentenza di appello si dà atto, invero, dell'incontro tra le parti in causa - incontro, peraltro, anche ripreso dalle video camere e monitorato dalla P.g. - nel corso del quale il ricorrente, al cospetto delle rimostranze dei ST che rappresentavano di essere della "borgata" e di "essere morti di fame", con tono cortese ma risoluto, invitava i ST a fare il possibile e a dare almeno 500 euro per fare "un regalino al paese" e per il mantenimento dei carcerati (cfr. pagg. 32ss. della sentenza di primo grado e pagg. 32 ss. della sentenza di appello) Dunque, correttamente si è ritenuto che fosse smentito per tabulas il ruolo di mediatore del IR nell'interesse dei ST. A ciò si aggiunga come - nella sentenza di appello - tale informazione probatoria sia stata correttamente inserita in un più ampio contesto e logicamente collegata ad un precedente colloquio: cinque giorni prima di tale incontro e a ridosso dell'azione intimidatoria (consistita nella collocazione di una bottiglia incendiaria innanzi al cantiere edile dei ST), veniva captato all'interno dell'auto del IR un ulteriore colloquio, nel corso del quale il predetto rappresentava che il "soggetto" non si era fatto ancora vedere e di rimando il LE richiedeva di agire con maggiore carica intimidatoria per "abbadari" le cose . Una tale esegesi del compendio probatorio è scevra da profili di manifesta illogicità e non può dare ingresso alla alternativa ricostruzione prospettata dalla difesa. 4.6. Analogamente, non si presta a censure rilevabili in questa Sede la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato il ruolo di intraneo di GI IR alla consorteria mafiosa in esame. 20 Il dato captativo era per i decidenti di merito risolutivo, emergendo chiaramente come il IR fosse il referente sul territorio della famiglia, essendo delegato, sotto le direttive del capo mandamento, a risolvere i "problemi" prospettatigli dagli abitanti del quartiere, e svolgendo il ruolo di "sensale" nell'attività di compravendita immobiliare per conto e nell'interesse della famiglia mafiosa (cfr pagg. 39 e ss della sentenza di appello). La tesi difensiva - secondo cui GI IR bonariamente e sua sponte aveva deciso di prestare aiuto in favore dei concittadini - è stata dai Giudici di appello e dal Tribunale ritenuta inverosimile, dal momento che la complessiva lettura del dato captativo aveva fornito uno spaccato eloquente del modus operandi della "famiglia mafiosa" IL che - per il tramite del IR - si sostituiva allo Stato, fornendo servizi di vario tipo e supplendo ai "deficit" delle Istituzioni. E' sufficiente, a tal fine, il mero rinvio alle pagg. 37 ss. della sentenza impugnata che, in modo puntuale e dettagliato, richiama e analizza il testo di numerose conversazioni telefoniche e/o in ambientale, alcune delle quali trascritte nella parte di interesse, che danno conto dell'importanza del ruolo affidato al IR e delle modalità operative dello TE. Il IR, infatti, nel momento in cui era investito della risoluzione delle questioni del quartiere, si interfacciava sempre e solo con il LE, unico a decidere e a dettare le regole, con il quale aveva un rapporto diretto e altamente fiduciario;
nei casi più delicati, e quando si trattava di "soggetti paganti", che dunque meritavano "maggiore attenzione", fissava incontri che si tenevano nella sua officina tra il privato interessato e il LE TE ( cfr pag. 44 della sentenza). Ineccepibile sul piano della logica e agganciata al dato probatorio è, dunque, la motivazione resa dai Giudici di appello, là dove hanno individuato nel ricorrente l'uomo di fiducia del LE e l'alter ego dello TE, referente sul territorio della famiglia IL. 4.7. La Corte di appello ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei principi di diritto- enunciati dalle Sezioni Unite "Mannino" e "Modaffari", ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, De Caro, Rv. 271205; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, P.G. in proc. CE e altri, Rv. 269040; Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, AL e altri, Rv. 265536) - secondo cui la partecipazione al sodalizio di stampo mafioso non può desumersi solo dalla rituale affiliazione e/o dalla mera qualificazione di associato, ma presuppone la individuazione di concreti indici di riscontro di un contributo "dinamico e funzionale" al mantenimento e al rafforzamento della cosca criminale, così che occorre individuare gli indicatori fattuali della «stabile e 21 71,, organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi In una tale prospettiva, i compiti devoluti al IR, e che lo TE esercitava, corroborano il ritenuto inserimento nel sodalizio sub 1) della contestazione e rendono ab imis fallace anche la prospettazione difensiva in punto di qualificazione della condotta criminis in termini di favoreggiamento personale posta con il terzo motivo di ricorso (cfr, supra, quanto argomentato al § 2.2. del Considerando in diritto, anche per la distinzione tra le due fattispecie criminose). 4.8. Infondata in modo manifesto è la doglianza inerente l'affermazione di responsabilità relativa al reato di ricettazione di profumi di cui al capo 11) della contestazione. Anche in tal caso il ricorrente - genericamente e senza alcun confronto critico con il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito - ha addotto vizi di legittimità non rinvenibili nella trama motivazionale della sentenza. Le conversazioni, oggetto di captazione telefonica e in ambientale, hanno consentito una puntuale e dettagliata ricostruzione della vicenda per cui è processo: GI IR aveva acquistato profumi di marca a prezzo irrisorio e nella perfetta consapevolezza della provenienza delittuosa, essendo stata la merce trafugata presso un centro commerciale della zona (pagg. 49 e 50 della sentenza di appello). Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa Sede per il perimetro operativo del controllo di legittimità a cui - per quanto già rilevato - non spetta la diretta valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito. 4.9. Sono generici e reiterativi di doglianze già adeguatamente scrutinate i motivi inerenti alla contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 - bis 1 cod. pen nella duplice accezione del metodo e dell'agevolazione mafiosa, contestate in relazione al delitto di tentata estorsione di cui al capo 5). La circostanza aggravante del metodo mafioso ha la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, invece, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intinnidatrice tipica dell'agire mafioso. Ed infatti, presupposto della circostanza in oggetto è che «la capacità di resistenza della vittima scema man mano che acquisisce la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un soggetto che ha alle spalle un manipolo di soggetti disposti a sostenerlo, aiutarlo e vendicarlo, sicché anche l'aiuto che può prestargli lo Stato 22 igr") si appalesa inadeguato rispetto agli scopi della difesa» (così in motivazione Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025). Sicchè, detta circostanza è configurabile, lì dove la condotta delittuosa sia stata oggettivamente funzionale a creare nelle vittime la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo, ma dall'intero gruppo mafioso. 4.10. Nel caso di specie, il compendio probatorio, riportato e analizzato nella sentenza impugnata, ha congruamente indotto i Giudici di merito ad affermare, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto. Ciò sia in considerazione del notorio controllo del territorio da parte di "mafie storiche", sia dell'utilizzo di espressioni tipiche degli appartenenti a dette organizzazioni criminali, quali appunto l'esplicito riferimento da parte del IR alla necessità di pagare per potere provvedere al sostentamento dei "carcerati" e dare aiuto al "paese" (i.e. "famiglia"). Si tratta di elementi che hanno reso le condotte del ricorrente evocative della particolare forza intimidatrice del sodalizio di stampo mafioso, cui lo TE IR, peraltro, apparteneva. I Giudici di merito, dunque, si sono correttamente attenuti all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., risponde - nello stigmatizzare un metodo e non un fatto - alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938). 4.11. Analoghe valutazioni vanno fatte in relazione alla ulteriore circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa. E' il caso di ricordare che - come si desume dal dato testuale della previsione normativa - la finalità tipizzante dell'aggravante in questione è costituita dallo scopo di agevolare l'attività dell'associazione quale gruppo sopraindividuale: la finalità perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199 - 02), sodalizio del quale deve essere dimostrata, e non meramente supposta, la reale esistenza 23 (cfr. Sez U., n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, in motivazione, par. 10; Sez. 6, n. 11352 del 31/01/2023, Solimando, Rv. 284471). 4.12. Orbene, ineccepibile è la conclusione dei Giudici di merito (pagg. 36 e ss. della sentenza), là dove - nell'evidenziare come il IR avesse agito per conto del LE e della famiglia mafiosa - hanno ritenuto correttamente contestata la circostanza aggravante anche nella forma dell'agevolazione mafiosa;
peraltro, come anche evidenziato nelle due conformi sentenze di merito, le estorsioni ai danni delle imprese locali - che operavano nel territorio di pertinenza del mandamento della NO e della famiglia IL- , rientravano nel programma criminoso della consorteria, di guisa che la relativa attività era anche funzionale all'accrescimento della fama e del prestigio criminale del gruppo, consacrandone il controllo e l'egemonia sul territorio. 4.13. In relazione alla censura inerente al riconoscimento della circostanza aggravante delle armi, si rimanda per ragioni di sintesi - anche per la sovrapponibilità delle questioni - alle argomentazioni già spese nella trattazione della posizione del coimputato NN. Argomentazioni che si attagliano vieppiù alla figura del IR, per il suo rapporto fiduciario e diretto con il capo mandamento LE e per il ruolo di "alter ego" dello TE all'interno della consorteria. 4.14. Si appalesano generiche e aspecifiche, con evidenti connotazioni di inammissibilità, le censure relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Va, a tal uopo, ribadito che, soprattutto dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, l'obbligo di analitica motivazione «qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per [concedere le circostanze attenuanti generiche] e non anche la decisione opposta» (così, Sez. 4, n. 1522 del 13/09/2017, Casagrande e altri;
Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.4, n. 43424 del 29/09/2015). Dunque, è la meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex plurimis, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 6, n. 13048 del 201/06/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882; Sez.4, n. 43424 del 29/09/2015). 4.15. Nel caso in esame, la Corte di appello si è attenuta a tali principi, lì dove ha rilevato (cfr pagg. 96 e 97 della sentenza) la non emersione di elementi 24 valorizzabili positivamente ai fini della riduzione di pena, non essendo a tal fine apprezzabili le dichiarazioni del IR, che aveva sempre negato ogni sua appartenenza al sodalizio criminoso. 4.16. Infine, quanto agli aumenti disposti a titolo di continuazione, va emendato il duplice errore in cui sono incorsi i Giudici del gravame: la Corte di appello ha disposto l'aumento - a titolo di continuazione - per il reato di tentata estorsione di cui al capo 5) nella misura di mesi sei di reclusione in luogo degli originari mesi cinque di reclusione, indicati dal Tribunale, così operando una non consentita reformatio in peius, ed ha omesso di confermare l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il reato sub 11), che era stato fissato nella sentenza di primo grado in complessivi mesi uno di reclusione. Pertanto, in relazione al reato di cui capo 5), l'aumento di pena va ridotto e fissato in mesi 5 di reclusione, così come già disposto dal Tribunale, pervenendosi così alla pena finale di anni dodici e mesi cinque di reclusione. In tal senso, la sentenza va annullata senza rinvio. Per il resto, le censure mosse dal ricorrente non sono coltivabili nella sede di legittimità, in quanto tese a sollecitare una rivalutazione in punto di determinazione della pena, all'evidenza questione di merito. D'altronde, il trattamento sanzionatorio non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142), 5. In forza di quanto premesso, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di ES PA La RO limitatamente alla determinazione della pena e rinviata per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Va annullata senza rinvio nei confronti di GI IR limitatamente alla pena, con rideterminazione in anni dodici e mesi cinque di reclusione. Va disposta la condanna di NZ NN - nei confronti del quale il ricorso è interamente rigettato - al pagamento delle spese processuali. Al rigetto di tutti i ricorsi in punto di an della responsabilità consegue la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili : "Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre-onlus", "Sos impresa rete per la legalità sicilia a.p.s.", "Associazione antiracket e antiusura solidaria scs onlus", "Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie NT Caponnetto", "Confcommercio imprese per l'Italia Palermo" e "Sicindustria, confesercenti provinciale di Palermo", secondo le relative statuizioni in dispositivo precisate. 25
P.Q.M.
A) Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ES PA La RO limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. B) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GI IR limitatamente alla pena, che ridetermina complessivamente in anni dodici e mesi cinque di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. C) Rigetta il ricorso di NZ NN e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. D) Visto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità e condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili "Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre-onlus", "Sos impresa rete per la legalità sicilia a.p.s.", "Associazione antiracket e antiusura solidaria scs onlus", "Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie NT Caponnetto", "Confcommercio imprese per l'Italia Palermo", "Sicindustria, confesercenti provinciale di Palermo", rispettivamente costituite nei confronti dei predetti imputati, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse. Così deciso, 25/09/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi per le parti civili: l'Avv. Felicia D'Amico, per la parte civile "Ass.ne nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie A. Caponnetto", chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibile o rigettati;
l'Avv. Valerio D'Antoni, per la parte civile "Federazione e Associazioni antiracket e antiusura italiane", chiede la conferma della sentenza impugnata e si riporta alle conclusioni depositate;
l'Avv. Felicia D'Amico, in sostituzione dell'Avv. Fausto Maria Amato per le parti civili "Ass.ne sos impresa rete per la legalità sicilia a.p.s" e "Ass.ne antiracket e antiusura solidaria scs onlus", dell'Avv. Gaetano Fabio Lanfranca, per le parti civili "Confederazione italiana imprese commerciali, turistiche e dei servi provinciali di Palermo" e "Confcommercio imprese per l'Italia Palermo", dell'Avv. 9-/ Penale Sent. Sez. 6 Num. 41479 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 25/09/2025 Ettore Barcellona, per la parte civile "Sicindustria- org. Territorale, Regionale del sistema Confindustria, dell'Avv. ES Cutraro, per la parte civile "Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre onlus ente gen.", si riporta alle conclusioni scritte redatte dai rispettivi difensori;
uditi per gli imputati: l'Avv. AN Rizzuti, difensore di fiducia di ES PA La RO e di GI IR, insiste per l'accoglimento dei ricorsi;
l'Avv. Enrico Sanseverino, difensore di fiducia di ES PA, insiste per l'accoglimento del ricorso;
l'Avv. Filippo Maria Gallina, difensore di fiducia di NZ NN, chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il 13 marzo 2023 - rideterminava la pena inflitta a ES PA La RO, previa diversa qualificazione del reato sub 1) a lui ascritto nel delitto di favoreggiamento aggravato dall'agevolazione mafiosa, e riduceva la pena inflitta a GI IR e NZ NN confermandone le ulteriori statuizioni. 1.1. I Giudici del gravame , rigettate le preliminari eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni e valutate le complessive emergenze processuali- basate essenzialmente sulla deposizione resa in dibattimento dal testimone RA Minissale, coordinatore dell'intera attività di polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini, nonché sugli esiti delle intercettazioni telefoniche e dei servizi di videosorveglianza a distanza e di captazione a mezzo spyware sui telefoni di alcuni imputati - confermavano la ricostruzione del primo giudice quanto alla esistenza ed operatività nella città di Palermo del mandamento mafioso della NO, comprendente le famiglie della NO, IL, SP e RE, e ricostruivano, nello specifico, il ruolo rivestito all'interno della famiglia IL da ciascuno imputato: a) GI IR (alias "Zio Gino") veniva ritenuto il "referente sul territorio" di AN LE, inizialmente al vertice della famiglia IL e poi dell'intero mandamento della NO, dedito alle attività estorsive per conto della famiglia nel settore dell'edilizia e delle compravendite immobiliari, ma anche "collettore" delle più svariate istanze che "veicolava" personalmente al LE;
b) NZ NN era essenzialmente incaricato delle "attività esecutive" e di "manovalanza", a diretta disposizione del Di Filippo, figura di primo piano nella famiglia mafiosa IL, e del suo braccio destro De UC, su incarico e sotto le direttive dei quali si muoveva all'interno del sodalizio;
c) ES PA De RO veniva considerato "vicino" al sodalizio mafioso, non 2 in veste di concorrente esterno, come originariamente contestato e ritenuto dal Tribunale, quanto piuttosto ricoprente il ruolo di fiancheggiatore, ovvero di agevolatore delle attività della "famiglia" e del "mandamento", occupandosi nello specifico di organizzare e favorire gli incontri e le riunioni tra il capo mandamento AN LE, all'epoca latitante, e i sodali. 2. Avverso la sentenza ES PA La RO, GI IR e NZ NN hanno, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, presentato distinti ricorsi. 2.1. ES PA La RO ha dedotto: - con il primo motivo, violazione di legge - in relazione agli artt. 378 e 416- bis. 1 cod. pen.- per avere la Corte di appello pronunciato sentenza di condanna, previa diversa qualificazione del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa, originariamente contestato, in quello di favoreggiamento aggravato dall'agevolazione mafiosa, nondimeno escludendo nella parte motiva gli elementi strutturali anche di tale ipotesi di reato. Ed invero, osserva il ricorrente, secondo i decidenti di merito La RO avrebbe posto in essere una "condotta di supporto" nei confronti di AN LE, capo della famiglia mafiosa IL appartenente al mandamento della NO, senza valutare che detta condotta — riconducibile, peraltro, ad una situazione di metus reverenziale tanto che La RO aveva collaborato con gli inquirenti, a seguito della morte del LE - si era comunque di fatto concretizzata nell'attività, sporadica, di "accompagnatore" del LE ( privo di patente di guida) e, solo in una occasione, nella messa a disposizione della sua falegnameria. Lo TE teste di Pg aveva, infatti, escluso ulteriori condotte in capo all'imputato, precisando come lo TE non avesse mai preso parte a riunioni o fornito altro contributo nell'interesse del sodalizio mafioso. Osserva, poi, il ricorrente come la Corte di appello fosse incorsa in errore, là dove aveva dedotto il dolo della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa dall'aiuto fornito alla persona del LE, senza considerare il rapporto amicale tra i due;
- con il secondo motivo, vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa per avere la Corte distrettuale omesso di considerare lo stato di timore e soggezione in cui versava La RO per il ruolo apicale rivestito dal LE, deducibile anche dalla circostanza che dopo la morte di costui il comportamento processuale del ricorrente era divenuto collaborativo. Peraltro- osserva il ricorrente- la Corte di appello non avrebbe considerato sotto il profilo del dolo che le asserite condotte agevolatrici erano prive di stabilità e non reiterate nel tempo;
3 - con il terzo motivo, vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, per essersi il Giudice di appello discostato dal minimo edittale senza rendere congrua motivazione;
-con il quarto motivo, vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate sulla base di valutazioni assertive ed apodittiche. 2.2. NZ NN ha dedotto: - con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta partecipazione di NZ NN al mandamento della NO e alla consorteria mafiosa "cosa nostra", per avere i Giudici di appello utilizzato i brogliacci di conversazioni telefoniche non acquisiti e non transitati nel fascicolo del dibattimento e semplicisticamente fatto riferimento a due episodi dal valore probatorio neutro , ovvero quello della lite condominiale con il sovraintendente AL e quello inerente al tentato danneggiamento della concessionaria NE in concorso con tale De UC (assolto per non avere commesso il fatto per desistenza volontaria). Osserva il ricorrente che nessun collaboratore aveva inserito il NN nella compagine associativa e come lo TE teste di P.g. ne avesse escluso la partecipazione a riunioni per conto del sodalizio. Tutte le ulteriori informazioni probatorie, utilizzate in sede di appello, erano state tratte dall'ordinanza del Tribunale del riesame ed erano state desunte dall'attività di intercettazione, senza tuttavia che i relativi brogliacci fossero ritualmente confluiti nel fascicolo del dibattimento. Nel dettaglio, rileva il ricorrente, che: a) l'episodio del danneggiamento ai danni del ristorante "Pacinotti's" sarebbe provato dal filmato estrapolato dalle telecamere di sicurezza, mai visionato in dibattimento;
b) la presunta spedizione punitiva che il De UC avrebbe affidato al NN sarebbe stata desunta dall'ordinanza del Tribunale del riesame, ove si richiama una conversazione del 20 novembre del 2011, tuttavia non versata in atti e non utilizzabile;
c) la conversazione De UC- NN del 17 luglio del 2019, nel corso della quale il primo, in occasione dell'arresto del capo Di Filippo, raccomandava al secondo di tenere un "profilo basso", non farebbe parte del carteggio processuale. La Corte di appello - per integrare la motivazione insufficiente del primo giudice - avrebbe, dunque, utilizzato atti non acquisiti al fascicolo e si sarebbe avvalsa di informazioni probatorie non utilizzabili ai fini della decisione;
- con il secondo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen., per avere i Giudici di merito utilizzato conversazioni in ambientale - tra cui quella del 16 ottobre del 2017- nonostante il decreto n.1573/2017 autorizzasse solo le intercettazioni informatiche e telematiche. 4 Le intercettazioni in ambientale, autorizzate con il decreto n 1574/2017, non erano state annotate nel registro ex art. 267 cod. proc. pen.; inoltre, il provvedimento di autorizzazione non era stato versato in atti, né al momento della conclusione delle indagini né al momento della richiesta di rinvio a giudizio con irrimediabile lesione del diritto di difesa;
- con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta esistenza della circostanza aggravante delle armi ex art. 416- bis, comma 4, cod. pen. Osserva il difensore come la disponibilità di armi da parte della famiglia IL non sia un fatto notorio e che molte sentenze -passate in giudicato - ne avevano già escluso la sussistenza anche in capo ad esponenti con ruoli apicali (cfr sentenza a carico di Di Filippo allegata al ricorso). Peraltro, i Giudici di merito avrebbero dovuto motivare in ordine alla consapevolezza in capo al NN che l'associazione - di cui avrebbe fatto parte- avesse la disponibilità di armi o che quanto meno ignorasse una tale circostanza per colpa. Anche in tal caso, la Corte di appello aveva utilizzato ai fini di prova un colloquio dell'Il ottobre 2018 sconosciuto alla difesa e del cui contenuto non si è dato atto. 2.3. GI IR ha dedotto: - con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per omissione, per avere la Corte di appello "ritrascritto" la sentenza di primo grado senza valutare le censure difensive e senza pronunciarsi sulle prove a discarico in grado di destrutturare il tema di accusa. In relazione al delitto di estorsione contestato al capo nr. 5) della rubrica ai danni dell'impresa edile ST, i decidenti di merito avevano travisato il tenore delle dichiarazioni rese dalle presunte vittime della richiesta estorsiva : i ST , padre e figlio, si erano recati presso l'autofficina del IR non perché il predetto fosse il referente della cosca, ma per incontrare il LE, assiduo frequentatore dell'officina, e per avere chiarimenti sulla bottiglia incendiaria rinvenuta sul cantiere;
nell'occasione, i ST avevano riferito la vicenda al IR, che si era offerto di aiutarli e che effettivamente aveva fatto da mediatore convincendo il LE a recedere dai propositi criminosi. Tali dichiarazioni - univocamente rese dai due ST e collimanti con quanto riferito dallo TE IR in sede di esame - erano state disattese e completamente stravolte dai Giudici di merito. Né le conversazioni in ambientale del 25 maggio e 30 maggio del 2017 potevano supportare il tema di accusa per la laconicità del contenuto e l'assenza di riferimento ai ST. In relazione al reato contestato al capo nr 1) - inerente alla intraneità del IR alla famiglia mafiosa di IL - il ricorrente rileva come la Corte di appello non si sia confrontata con le dichiarazioni di numerosi testimoni a 5 discarico e abbia fondato la dichiarazione di responsabilità sulle sole conversazioni telefoniche e in ambientale che, tuttavia, non consentivano una univoca interpretazione. Innegabile era il rapporto di vicinanza con il LE, ma ciò non sarebbe indicativo del contestato ruolo di partecipe, vieppiù in considerazione del fatto che GI IR non era stato menzionato dai collaboratori di giustizia;
- con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo nr. 11), per avere la Corte di appello confermato la responsabilità del IR, per la condotta di ricettazione di profumi, sulla base di una conversazione telefonica dal tenore equivoco, senza accertare che si trattasse di profumi e senza accertare la consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza delittuosa della merce;
- con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello sussunto la fattispecie concreta nel reato associativo sub 1), mentre- ad onta del contributo episodico ed occasionale, diretto alla sola persona del LE - sarebbe stata più corretta la derubricazione nella fattispecie del favoreggiamento personale;
- con il quarto motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante delle armi, non essendo sufficiente il mero riferimento alle mafie storiche;
- con il quinto motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolazione mafiosa quanto al reato di tentata estorsione, non essendo sufficiente lo status di mafioso ed essendo necessario il dolo specifico di agevolare la cosca;
- con il quinto motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e agli aumenti disposti a titolo di continuazione, non indicati e in ogni caso eccessivi. 3. Alla odierna udienza - alla quale si è pervenuti dopo un rinvio per legittimo impedimento della difesa e che si è svolta alla presenza delle parti - il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato nei confronti di NZ NN, mentre va accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di GI IR e di ES PA La RO. 6 2. ES PA La RO. Nella sentenza impugnata si dà atto (cfr pagg. 94 e ss) che l'attività di intercettazione e di o.p.c. avevano consentito di ricostruire il modus agendi dell'imputato nel senso che : a) in due occasioni, aveva consentito a AN LE, durante il periodo di latitanza, di presenziare a summit con i sodali che si erano tenuti all'interno di un locale di cui era proprietario e che era adibito a falegnameria, occupandosi della "sicurezza" e della "riservatezza" degli incontri;
b) aveva in altre circostanze accompagnato con la sua auto il latitante LE per consentirgli di attendere alle ordinarie occupazioni. 2.1. Così ricostruita la vicenda nella sua oggettiva materialità, la Corte di appello ha ritenuto (pagg. 97 e ss) che la «condotta di supporto» in favore di AN LE, nella consapevolezza della caratura criminale e del ruolo dallo TE rivestito all'interno della consorteria mafiosa, fosse da riportare nell'alveo normativo del favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen., aggravato dalla agevolazione mafiosa, anzichè del concorso esterno come contestato. Ciò in considerazione della natura episodica del contributo offerto in favore del LE e, per il ruolo apicale di questi, anche in favore dell'associazione. 2.2. Il ricorrente - con il primo motivo di ricorso - non contesta la ricostruzione dei fatti e la condotta addebitatagli, quanto invece la sussunzione della condotta delittuosa nel reato di favoreggiamento personale, per avere la Corte di appello motivato secondo gli indici del concorso esterno di cui aveva, tuttavia, escluso la configurabilità. Va premesso che, a partire dalle Sezioni Unite "Demitry" (sent. n 16 del 28/12/94, Rv. 199386), il concorso eventuale nel reato associativo è configurabile in capo a «colui che non vuol far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a "far parte", ma al quale essa si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la "fisiologia" dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase "patologica" che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento , di un esterno». Il concorrente esterno è, insomma, "il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa" mentre "il partecipe è colui che agisce nella fisiologia, nella vita corrente quotidiana dell'associazione". 2.3. Tale approccio ermeneutico è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di questa Corte che - nel delineare la figura del concorrente esterno - ha chiarito come debba rispondere di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello 7 TE, supportandone l'azione nei momenti di particolare difficoltà (ex multis Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, Giglio, Rv. 281770). Il concorso esterno nel reato associativo presenta indubbi profili di interferenza con la condotta di favoreggiamento personale, tanto che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato i criteri che consentono di distinguere la condotta prevista e punita dall'art. 378, comma 2, cod. pen. da quella del partecipe e da quella del concorrente esterno rispetto all'associazione mafiosa. Si è, infatti, precisato che: a) risponde di concorso esterno nel reato associativo e non di favoreggiamento personale, colui che, esterno al sodalizio, agisce con la finalità di fornire non un aiuto al singolo ad eludere le indagini, ma un contributo alla capacità operativa del sodalizio medesimo, alla sua conservazione ed alla realizzazione di future imprese criminali (ex multis, Sez. 1, n. 3756 del 07/11/2013, dep.2014, Rv. 258194 che ha ritenuto integrare gli estremi del concorso esterno in associazione per delinquere nella condotta dell'imputato che aveva locato, ad un gruppo criminale dedito alla perpetrazione di rapine, immobili destinati a base logistica ed a nascondiglio di strumenti utilizzati per la esecuzione dei delitti, mantenendo siffatta disponibilità nei confronti del sodalizio per ogni occorrenza); b) è configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con "animus socii", all'azione criminosa. (ex multis, Sez. 1 n.~d&Wa7/Mn,Rv.~.che ha ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa). 2.4. La figura del concorrente esterno nel reato associativo non è, dunque, esclusa dalla fattispecie tipizzata nell'art. 378, comma 2, cod. pen., che punisce la condotta di aiuto ad eludere le investigazioni dell'autorità e/o ad eludere le ricerche con riferimento al reato associativo ex art. 416 - bis cod. pen. Tale condotta, invero, persegue solo una particolare forma di aiuto, ovvero quello prestato per agevolare l'elusione delle investigazioni e la sottrazione alle ricerche della autorità (così Sez.5, n.6929 del 22/12/2000, Cangialosi e altri, Rv. 219246). Di conseguenza, quando l'aiuto, previsto dall'art. 378 cod. pen., è prestato al partecipe all'associazione di stampo mafioso e in capo all'agente non sia riscontrabile una qualsiasi altra forma di collegamento con l'associazione, non è consentito ipotizzare il concorso nel reato associativo, ma dovrà essere rinvenuto il solo delitto di favoreggiamento personale. Parimenti, se il soggetto aiuta in 8 maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o non nell'attività prevista dal vincolo associativo, a depistare ed eludere le indagini di polizia o a sottrarsi alle ricerche, è ipotizzabile il reato di favoreggiamento. Diversamente, è configurabile il concorso esterno in associazione di tipo mafioso, là dove il soggetto - pur non essendo stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell'associazione - operi sistematicamente con gli associati, al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a perseguire i partecipi di tale attività, in tal modo fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, Pg/ Contrada, Rv.225566). Dunque, nel favoreggiamento personale rileva il quomodo del contributo, che in primo luogo deve consistere in un aiuto ad eludere le investigazioni e/o a sottrarsi alle ricerche e, in secondo luogo, non deve tradursi in un aiuto sistematico in favore della struttura criminale e in sinergia con gli altri associati. 2.5. In tale contesto esegetico, la decisione della Corte di appello - nella parte in cui ha ravvisato il reato di cui all'art. 378, comma 2, cod.pen. ed escluso il concorso esterno ex art. 110 /416 - bis cod. pen. - non è censurabile per la corretta applicazione degli enunciati principi di diritto. Ed infatti, stando alla ricostruzione della vicenda per cui è processo - che la difesa non contesta - ciò che risalta è, per un verso, la non sistematicità del contributo, di fatto circoscritto ad alcuni e specifici episodi e, per altro verso, il mancato collegamento con la struttura associativa, sia per l'aiuto prestato in favore della persona del LE, sia per mancata cooperazione con altri sodali, non avendo il ricorrente agito in sinergia con il gruppo. Peraltro, come correttamente evidenziato, non sono state rilevate ulteriori condotte, finalizzate al mantenimento o rafforzamento del sodalizio criminoso. La mancanza di "sistematicità", ad onta della occasionalità e non apprezzabile durata delle condotte, la tipologia del contributo e la limitazione del sostegno, non esteso ad altri soggetti componenti del gruppo mafioso, hanno correttamente indotto i Giudici di appello alla differente qualificazione della fattispecie. 2.6. Nè esclude il dolo del reato la prospettazione difensiva della situazione di soggezione e timore in cui si sarebbe venuto a trovare l'imputato, salvo che una tale situazione non rivesta i caratteri dello stato di necessità. Ma nulla di specifico e concreto ha dedotto a tal uopo il ricorrente, che ha, infatti, incentrato il ricorso in appello sulla non configurabilità del concorso esterno e sulla differente qualificazione in termini di favoreggiamento personale. 9 2.7. Manifestamente infondato è, invece, il secondo motivo, con cui il difensore censura la sentenza per il riconoscimento della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, per essere stato l'aiuto prestato esclusivamente in favore del LE "uti singulus", in ragione del rapporto amicale e confidenziale, e per non avere considerato lo stato di soggezione del ricorrente. Anche in tal caso la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio stabilito da questa Suprema Corte (ex multis, Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, Salvato, Rv. 276475), secondo cui, in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capo clan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione ( così Sez.6, n.23241 del 11/02/2021 , Barbato, Rv.281522). AN LE, infatti, era il capo della famiglia mafiosa IL e il principale referente del mandamento la NO;
di tale ruolo l'imputato era perfettamente consapevole, di guisa che l'aiuto fornito al latitante LE nell'eludere le ricerche si era tradotto inevitabilmente in un apporto consapevole in favore dell'associazione come tale. 2.8. E', invece, fondato e va accolto il terzo motivo di ricorso relativo alla omessa motivazione in punto di dosimetria della pena. Va sottolineato che, in ordine alla graduazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, la individuazione e la fissazione della pena base prevista per ciascun reato, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Pertanto, ne consegue che è inammissibile la censura con cui, in sede di legittimità, si sollecita una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che essa non sia frutto di mero arbitrio, di errore o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Al tal uopo si è, infatti, precisato che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per le circostanze, è necessaria se la pena si discosti sensibilmente dal minimo edittale o sia superiore alla misura media, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come 10 Pry pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro). 2.9. Ebbene, la motivazione resa dai Giudici di appello si discosta da tali coordinate ermeneutiche. Ed infatti, la Corte distrettuale non ha assolto all'onere motivazionale, nonostante sia stata irrogata una condanna ad una pena complessiva al di sopra della media edittale, in conseguenza dell'applicazione della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa con aumento disposto nella misura massima. I Giudici di merito non hanno reso intellegibile l'iter argomentativo - motivazionale posto a fondamento di tali valutazioni, sì da consentire di verificare l'uso del potere discrezionale nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata va, dunque, in parte qua annullata, spettando, pertanto, al Giudice del rinvio la rideterminazione della pena, nel rispetto dei sopraindicati principi di diritto, con onere di adottare una motivazione via via più dettagliata quanto più il trattamento sanzionatorio si discosti dai minimi edittali. 2.10. Non è, invece, fondata la doglianza in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 - bis cod. pen. Occorre osservare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Il Giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. Si è, infatti, precisato che è sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità. Ciò in ragione della funzione delle circostanze attenuanti generiche che hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del 11 reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (così, Sez. 2 n. 9299 del 07/11/2018, Rv. 275640). Deve, quindi, osservarsi che, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento di tali circostanze non specifichi elementi concreti che ne possano consentire la concessione, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv.275440). Nel caso in esame, la motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (pag. 97 della sentenza) è stata fondata sulla mancata emersione di elementi positivamente apprezzabili: essa è, in ragione di quanto premesso, da ritenere adeguata e conforme ai menzionati principi, come tale in grado di resistere alle censure di parte ricorrente. 3. NZ NN. Il ricorrente è stato ritenuto partecipe del sodalizio mafioso, all'interno del quale svolgeva essenzialmente attività di bassa manovalanza alle dirette dipendenze di De Filippo, soggetto a sua volta subordinato alle direttive del capo mandamento, AN LE. 3.1. Il difensore, con il primo motivo di ricorso, deduce la inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche, perché non ritualmente acquisite nel corso del dibattimento di primo grado, e di un filmato mai visionato, ai fini della prova di tre episodi (i.e. quello del danneggiamento al locale "Pacinotti's", del coinvolgimento del NN in una spedizione punitiva e delle raccomandazioni del De UC al NN a seguito dell'arresto del Di Filippo) - 3.2. Il motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. Va ante omnia precisato che - per quanto si evince dalla sentenza di primo grado (cfr pag. 9) - le parti processuali prestarono il consenso alla acquisizione dei brogliacci delle conversazioni oggetto di captazione, indicate dal Pubblico Ministero in udienza, rinunciando alla perizia trascrittiva che non venne, pertanto, disposta. In questo contesto, la doglianza difensiva è generica, perché difetta di autosufficienza: il ricorrente lamenta l'utilizzo di atti a "sorpresa" (i.e. brogliacci), perché mai entrati a far parte del fascicolo del dibattimento, ma non ha fornito informazioni utili da cui dedurre la fondatezza dell'assunto. Egli, infatti, per un verso, non ha indicato le conversazioni che il Pubblico Ministero chiese di acquisire al fascicolo e che, con l'accordo delle parti, entrarono a far parte del fascicolo del dibattimento, e, per altro verso, non ha indicato le conversazioni 12 che sarebbero, invece, "confluite" nel processo, senza il consenso delle parti, e che, dunque, non sarebbero utilizzabili. 3.3. Ad ogni buon_ conto - al netto di tale preliminare considerazione - la doglianza è, anche, manifestamente infondata. Occorre rammentare che l'apprezzamento giudiziale di fonti inutilizzabili non implica il necessario annullamento della decisione censurata: «la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena d'inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza quelle dichiarazioni, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sé ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento» (Sez. Un., n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216249; in precedenza, Sez. Un., n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, Rv. 210200). L'utilizzo di una prova che avrebbe dovuto essere esclusa dalla base cognitiva genera, quindi, per il giudice dell'impugnazione, l'obbligo di condurre una «prova di resistenza», di guisa che solo la constatazione del valore decisivo ai fini della decisione della fonte inutilizzabile implica la riforma o l'annullamento della decisione medesima. Di contro, la decisione rimane ferma, là dove l'eliminazione concettuale del dato cognitivo "non utilizzabile" - in forza di una preclusione patologica - non conduce ad un diverso esito decisionale (da ultimo, Sez.4 n 59817 del 14/12/2023, Rv. 285533; Sez. 2, n. 14665 del 13/03/2013, Consoli, Rv. 255786). Va, poi, rilevato come si sia ritenuto che la valutazione del peso probatorio sulla decisione del giudice di merito rientri nelle prerogative del giudice di legittimità: il controllo della struttura della motivazione consente di valutare la «tenuta» logica del provvedimento impugnato, sì da stabilire se la espunzione dal patrimonio cognitivo del giudice delle prove "inutilizzabili" conduca o meno alla stessa soluzione. 3.4. In tale prospettiva, le conversazioni - che secondo il ricorrente non sarebbero state ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento e che, se espunte dal compendio probatorio, avrebbero disarticolato l'intero ragionamento per la intrinseca equivocità dei due episodi su cui il Tribunale aveva fondato la condanna - non rivestono, tenuto conto del complessivo ordito motivazionale delle sentenze di merito, un significato probatorio "dirimente". Al netto del fatto che la, difesa non prospetta in qual modo tali informazioni probatorie avrebbero eventualmente potuto destrutturare la intrinseca 13 persuasività e logicità dell'iter motivazionale, tanto da dequotare le valutazioni in punto di an della responsabilità, la Corte rileva, in ogni caso, come la sentenza impugnata non abbia affatto ritenuto che i due episodi - posti dal Tribunale a fondamento del dictum di responsabilità - fossero privi di valenza probatoria e che, quindi, avessero avuto necessità di supporto "ah extrinseco". 3.5. La sentenza impugnata non si presta ad equivoci ed è in parte qua fondata su un percorso argomentativo lineare, chiaro e dotato di intrinseca logicità. Ed infatti, con precipuo riferimento alla lite che il NN aveva avuto con il Maggiore dei Carabinieri, si evidenzia che non si era al cospetto di una ordinaria questione condominiale (dep. teste di Pg Minissale - cfr. pag. 50 della sentenza di primo grado e pag. 76 e ss della sentenza di appello). Ed invero, il fatto che fosse stato reso edotto il Di Filippo (all'epoca diretto sottoposto del capo mandamento LE) e che costui avesse manifestato la viva preoccupazione di rimanere esposto in prima persona nei confronti del LE, per il comportamento "fuori le righe" del NN che "faceva parte della sua squadra", escludono ab imis - come congruamente evidenziato dai Giudici di merito- la valenza e rilevanza meramente privatistica della vicenda. Ed ancora, la Corte di appello ha anche efficacemente evidenziato come, in seguito, il ricorrente fosse stato redarguito dal De UC per il comportamento esuberante e poco accorto, che aveva messo in pericolo "la famiglia" per questioni private. Significative erano, infatti, per i Giudici di merito le valutazioni del De UC che, nel commentare la vicenda, aveva rappresentato al NN che "la famiglia non andava esposta per affari privati", mentre diversamente si poteva "rischiare per gli affari del paese" (i.e. della cosca). Analogamente, la Corte di appello ha coerentemente conferito valore probatorio al tentativo di danneggiamento ai danni di una concessionaria cui aveva preso parte il NN, unitamente al De UC e per conto del De Filippo, e alla successiva conversazione, nel corso della quale quest'ultimo commentava negativamente le capacità criminali del ricorrente, al quale venivano affidate mansioni di mera manovalanza. 3.6. Che la "prospettata inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche" potesse dunque indebolire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata non è prospettato dalla difesa ed è argomento congruamente escluso dai Giudici del gravame. Nella sentenza impugnata sia la vicenda condominiale sia il colloquio De UC - Di Filippo vengono logicamente ricondotti nel "decalogo comportamentale" del mafioso (pag. 76 della sentenza), mentre gli ulteriori tre episodi (i.e. quello del danneggiamento al locale "Pacinotti's", il coinvolgimento del NN in una 14 spedizione punitiva e le raccomandazioni del De UC al NN a seguito dell'arresto del Di Filippo) sono rafforzativi di un compendio probatorio ex se già solido. 3.7. Peraltro, il difensore - con i motivi di ricorso- cerca di depotenziare il significato probatorio dei due episodi indicati dal Tribunale, sollecitandone una diversa interpretazione. E' il caso di rammentare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto: per espressa volontà del legislatore la Corte di cassazione non può verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento. Dunque, al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. 3.8. Nel dettaglio, il ricorrente cerca di ricondurre la questione della lite condominiale nell'ambito dei rapporti di vicinato, mentre, per quanto già rilevato, la Corte di appello - anche mediante un congruo richiamo alla trama motivazionale della sentenza di primo grado, dotata sul punto di un maggiore grado di specificità - ha, in modo logico e aderente al dato probatorio, enunciato compiutamente le ragioni sulla base delle quali la vicenda specifica trasmodasse l'ipotesi di un normale litigio e fosse anzi sintomatica della sicura "appartenenza" del NN al contesto criminale di cui 4Ldiscorre. Analogamente, non colgono nel segno le censure inerenti all'episodio del tentato danneggiamento ai danni della concessionaria "NE", essendosi i Giudici di merito soffermati nello specifico sulla questione relativa alla detenzione del "frangivetro": sebbene, infatti, venisse rinvenuto nella sottosella del motociclo del De UC, l'arnese era stato reperito dal NN TE, come desumibile dal chiaro tenore del dato captativo, con cui la difesa non si confronta e che anzi oblitera e omette di richiamare (pag. 53 della sentenza di primo grado per una puntuale ricostruzione in fatto della vicenda). Parimenti, la dedotta assoluzione ai sensi dell'art. 56 cod. pen - nell'ambito di altro processo- di De UC, coimputato nel delitto di danneggiamento, non 15 assume evidentemente efficacia dirompente ai fini di causa, posto che non collide con le valutazioni operate dai Giudici di merito quanto al ruolo di "soldato" rivestito dal NN, il quale nel contesto associativo in esame era addetto a "mansioni" di mera manovalanza ed operava sotto le direttive del cugino Di Filippo. Proprio il ruolo affidato al NN fornisce, altresì, una logica spiegazione circa la mancata indicazione del suo nome da parte dei collaboratori di giustizia, dovendosi, comunque, tenere conto che - sul piano probatorio - la mancata indicazione di un nome non è equiparabile ad una espressa esclusione dal contesto associativo. 3.9. Manifestamente infondate sono le eccezioni di inutilizzabilità delle conversazioni oggetto di captazione, sollevate con il secondo motivo di ricorso. La questione- già posta all'attenzione della Corte di appello- è stata correttamente affrontata (pagg. 53 e ss): a) il decreto n. 1573 autorizzava le intercettazioni telefoniche e in ambientale mediante il cellulare, con installazione del trojan;
b) il decreto n. 1574 - che autorizzava le conversazioni in ambientale — era stato ritualmente acquisito al fascicolo del dibattimento, sebbene non depositato per mero disguido, e la difesa era stata posta nelle condizioni di venire a conoscenza delle conversazioni, sicchè in concreto non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa. Parimenti infondate sono le questioni relative alla mancata annotazione nel registro: tale omissione non si traduce nella nullità del decreto e/o inutilizzabilità della prova, dovendo le cause di nullità essere espressamente previste dalla norma di legge. 3.10. E' manifestamente infondato e, comunque, reiterativo di temi già adeguatamente scrutinati nelle due sentenze di merito, sulla scorta di argomentazioni esenti da vulnus motivazionali, il terzo motivo di ricorso, relativo alla contestazione e all'avvenuto riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 — 02, fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di un'associazione autonoma, formata da cellule "locali" di ‘ndrangheta federate, in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della ravvisabilità dell'anzidetta aggravante, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula 16 (72( "locale" che abbia la concreta disponibilità delle armi;
conf. Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677 - 01). Ed ancora, in tema di associazione di stampo mafioso, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743), e la circostanza è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, per l'accertamento del quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti - di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, Di Majo, Rv. 272403). 3.11. Ebbene, i Giudici di merito hanno, a tal uopo, rilevato come: a) il mandamento della NO fosse uno dei principali mandamenti palermitani facenti parte dell'articolazione territoriale di "cosa nostra", sodalizio questo che notoriamente ha disponibilità di armi e che si avvale della "forza militare" per il controllo egemonico sul territorio;
b) la famiglia mafiosa IL, parte del mandamento della NO, avesse la sicura disponibilità di armi, deponendo in tal senso numerose sentenze di condanna nei confronti di soggetti facenti parte del sodalizio e della relativa famiglia;
c) la conversazione in ambientale dell'Il ottobre 2018 tra NN e il sodale De UC deponesse inequivocabilmente per la disponibilità di armi da parte dell'associazione di cui si discorre ( cfr sentenza di appello pagg. 106 e ss). 3.12. Le doglianze difensive non si confrontano criticamente con tali argomentazioni, non essendo dirimenti il riferimento ad alcune sentenze che avevano escluso la circostanza aggravante in esame, né la inutilizzabilità del dato captativo, peraltro esclusa sulla base delle argomentazioni già svolte nei precedenti paragrafi. 4. GI IR. E' stato confermato il ruolo di associato rivestito da GI IR nell'ambito del mandamento della NO e della famiglia mafiosa IL, di cui all'epoca era reggente AN LE, seppur escludendosi il ruolo di capo-organizzatore che gli era stato originariamente contestato. 17 Il ricorrente è, secondo i Giudici di merito, la longa manus del LE nel settore specifico delle estorsioni ai danni delle imprese, soprattutto edili, operanti sul territorio controllato dal mandamento;
è inoltre la persona, delegata dal LE a trattare e risolvere, sotto la sua direzione, le problematiche varie - dal recupero crediti alle questioni lavorative, dall'apertura di esercizi commerciali al conseguimento della patente di guida e via discorrendo - che potevano interessare gli abitanti nel quartiere di pertinenza della famiglia IL. 4.1. I primi due motivi di ricorso- inerenti Van della responsabilità e che possono essere trattati congiuntamente - sono infondati. Al capo 5) della rubrica si contesta al IR il ruolo di concorrente nel reato di estorsione ai danni degli imprenditori edili EL e AN ST, padre e figlio, che si erano aggiudicati i lavori di ristrutturazione di una palazzina a Palermo, in una zona controllata dalla famiglia IL e rientrante nel mandamento mafioso della NO. 4.2. Il ricorrente censura il dictum di responsabilità, adducendo il travisamento della prova da parte dei Giudici di appello, che avrebbero erroneamente interpretato le dichiarazioni a discarico delle presunte vittime: GI IR avrebbe fatto da mediatore, ma nell'esclusivo interesse dei due imprenditori destinatari delle richieste di pagamento indebito da parte di AN LE in persona. I ST, infatti, avevano escluso di avere ricevuto richieste estorsive dal IR ed avevano, invece, chiarito che l'unico responsabile andava individuato nel LE, precisando, altresì, di essersi recati presso l'officina del IR solo per incontrare il LE, sapendo che lo TE era un assiduo frequentatore di quel posto, e che nell'occasione il IR si era offerto di aiutarli. 4.3. La censura difensiva si traduce, nondimeno, in una alternativa lettura del compendio probatorio e finisce per prospettare un travisamento del "fatto", non sindacabile in Sede di legittimità, a differenza del travisamento della "prova". Già questa Sezione ha precisato come per la configurabilità del travisamento della prova, deducibile come motivo di ricorso, quale vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., occorra : « a) identificare l'atto processuale cui si fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (così Sez. 6, n. 18 10795 del 16 /02/ 2021, F., Rv 281085; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari EL, Rv.280117). Dunque, il travisamento della prova presuppone in primo luogo che il Giudice abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale. Né è consentito proporre, come vizio, il travisamento della prova, là dove non si deduca e dimostri di aver rappresentato al giudice "a quo" (nella specie la Corte di appello) gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio, cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento o dalle specifiche indicazioni del ricorrente se e come gli elementi siano stati valutati (Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006, dep. 2007, Rv. 235733) e sempre che il vizio abbia ad oggetto una incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (tra tante, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370). Tale vizio è, invero, concettualmente distinto e non va confuso con il "travisamento del fatto", ravvisabile quando, come nel caso di specie- con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). 4.4. Ebbene, i Giudici di appello non hanno omesso la valutazione della testimonianza dei ST e non hanno travisato quanto da costoro riferito. La Corte di appello, infatti, ha valutato le dichiarazioni dei testimoni e le ha lette in modo corretto, non alterandone il contenuto, ma ha ritenuto che la versione dei fatti riferita dai ST circa la estraneità del IR e il ruolo di mediatore ad adiuvandum non fossero verosimili per la inattendibilità e per la scarsa credibilità dei due testimoni. I Giudici di merito hanno, dunque, espresso un giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova. Si tratta di una prerogativa ad essi devoluta insindacabilmente, di guisa che la scelta che compiuta, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, anzichè ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di 19 legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01). 4.5. Il giudizio di inattendibilità - formulato in sede di merito - non presenta criticità sul piano della logica e della coerenza, essendo stato congruamente valutato l'atteggiamento omertoso, manifestato sin dal principio dai ST. Ed infatti, le due vittime non solo non avevano mai sporto denuncia per i fatti occorsi, ma soprattutto - interpellate dalla autorità giudiziaria- si erano ben guardate dall'esporre i fatti, non esitando a fornire una versione in netto e aperto contrasto con quanto emerso dalla conversazione, intercettata in ambientale il 30 maggio 2017 all'interno dell'officina del IR. Nella sentenza di appello si dà atto, invero, dell'incontro tra le parti in causa - incontro, peraltro, anche ripreso dalle video camere e monitorato dalla P.g. - nel corso del quale il ricorrente, al cospetto delle rimostranze dei ST che rappresentavano di essere della "borgata" e di "essere morti di fame", con tono cortese ma risoluto, invitava i ST a fare il possibile e a dare almeno 500 euro per fare "un regalino al paese" e per il mantenimento dei carcerati (cfr. pagg. 32ss. della sentenza di primo grado e pagg. 32 ss. della sentenza di appello) Dunque, correttamente si è ritenuto che fosse smentito per tabulas il ruolo di mediatore del IR nell'interesse dei ST. A ciò si aggiunga come - nella sentenza di appello - tale informazione probatoria sia stata correttamente inserita in un più ampio contesto e logicamente collegata ad un precedente colloquio: cinque giorni prima di tale incontro e a ridosso dell'azione intimidatoria (consistita nella collocazione di una bottiglia incendiaria innanzi al cantiere edile dei ST), veniva captato all'interno dell'auto del IR un ulteriore colloquio, nel corso del quale il predetto rappresentava che il "soggetto" non si era fatto ancora vedere e di rimando il LE richiedeva di agire con maggiore carica intimidatoria per "abbadari" le cose . Una tale esegesi del compendio probatorio è scevra da profili di manifesta illogicità e non può dare ingresso alla alternativa ricostruzione prospettata dalla difesa. 4.6. Analogamente, non si presta a censure rilevabili in questa Sede la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato il ruolo di intraneo di GI IR alla consorteria mafiosa in esame. 20 Il dato captativo era per i decidenti di merito risolutivo, emergendo chiaramente come il IR fosse il referente sul territorio della famiglia, essendo delegato, sotto le direttive del capo mandamento, a risolvere i "problemi" prospettatigli dagli abitanti del quartiere, e svolgendo il ruolo di "sensale" nell'attività di compravendita immobiliare per conto e nell'interesse della famiglia mafiosa (cfr pagg. 39 e ss della sentenza di appello). La tesi difensiva - secondo cui GI IR bonariamente e sua sponte aveva deciso di prestare aiuto in favore dei concittadini - è stata dai Giudici di appello e dal Tribunale ritenuta inverosimile, dal momento che la complessiva lettura del dato captativo aveva fornito uno spaccato eloquente del modus operandi della "famiglia mafiosa" IL che - per il tramite del IR - si sostituiva allo Stato, fornendo servizi di vario tipo e supplendo ai "deficit" delle Istituzioni. E' sufficiente, a tal fine, il mero rinvio alle pagg. 37 ss. della sentenza impugnata che, in modo puntuale e dettagliato, richiama e analizza il testo di numerose conversazioni telefoniche e/o in ambientale, alcune delle quali trascritte nella parte di interesse, che danno conto dell'importanza del ruolo affidato al IR e delle modalità operative dello TE. Il IR, infatti, nel momento in cui era investito della risoluzione delle questioni del quartiere, si interfacciava sempre e solo con il LE, unico a decidere e a dettare le regole, con il quale aveva un rapporto diretto e altamente fiduciario;
nei casi più delicati, e quando si trattava di "soggetti paganti", che dunque meritavano "maggiore attenzione", fissava incontri che si tenevano nella sua officina tra il privato interessato e il LE TE ( cfr pag. 44 della sentenza). Ineccepibile sul piano della logica e agganciata al dato probatorio è, dunque, la motivazione resa dai Giudici di appello, là dove hanno individuato nel ricorrente l'uomo di fiducia del LE e l'alter ego dello TE, referente sul territorio della famiglia IL. 4.7. La Corte di appello ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei principi di diritto- enunciati dalle Sezioni Unite "Mannino" e "Modaffari", ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, De Caro, Rv. 271205; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, P.G. in proc. CE e altri, Rv. 269040; Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, AL e altri, Rv. 265536) - secondo cui la partecipazione al sodalizio di stampo mafioso non può desumersi solo dalla rituale affiliazione e/o dalla mera qualificazione di associato, ma presuppone la individuazione di concreti indici di riscontro di un contributo "dinamico e funzionale" al mantenimento e al rafforzamento della cosca criminale, così che occorre individuare gli indicatori fattuali della «stabile e 21 71,, organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi In una tale prospettiva, i compiti devoluti al IR, e che lo TE esercitava, corroborano il ritenuto inserimento nel sodalizio sub 1) della contestazione e rendono ab imis fallace anche la prospettazione difensiva in punto di qualificazione della condotta criminis in termini di favoreggiamento personale posta con il terzo motivo di ricorso (cfr, supra, quanto argomentato al § 2.2. del Considerando in diritto, anche per la distinzione tra le due fattispecie criminose). 4.8. Infondata in modo manifesto è la doglianza inerente l'affermazione di responsabilità relativa al reato di ricettazione di profumi di cui al capo 11) della contestazione. Anche in tal caso il ricorrente - genericamente e senza alcun confronto critico con il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito - ha addotto vizi di legittimità non rinvenibili nella trama motivazionale della sentenza. Le conversazioni, oggetto di captazione telefonica e in ambientale, hanno consentito una puntuale e dettagliata ricostruzione della vicenda per cui è processo: GI IR aveva acquistato profumi di marca a prezzo irrisorio e nella perfetta consapevolezza della provenienza delittuosa, essendo stata la merce trafugata presso un centro commerciale della zona (pagg. 49 e 50 della sentenza di appello). Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa Sede per il perimetro operativo del controllo di legittimità a cui - per quanto già rilevato - non spetta la diretta valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito. 4.9. Sono generici e reiterativi di doglianze già adeguatamente scrutinate i motivi inerenti alla contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 - bis 1 cod. pen nella duplice accezione del metodo e dell'agevolazione mafiosa, contestate in relazione al delitto di tentata estorsione di cui al capo 5). La circostanza aggravante del metodo mafioso ha la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, invece, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intinnidatrice tipica dell'agire mafioso. Ed infatti, presupposto della circostanza in oggetto è che «la capacità di resistenza della vittima scema man mano che acquisisce la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un soggetto che ha alle spalle un manipolo di soggetti disposti a sostenerlo, aiutarlo e vendicarlo, sicché anche l'aiuto che può prestargli lo Stato 22 igr") si appalesa inadeguato rispetto agli scopi della difesa» (così in motivazione Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025). Sicchè, detta circostanza è configurabile, lì dove la condotta delittuosa sia stata oggettivamente funzionale a creare nelle vittime la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo, ma dall'intero gruppo mafioso. 4.10. Nel caso di specie, il compendio probatorio, riportato e analizzato nella sentenza impugnata, ha congruamente indotto i Giudici di merito ad affermare, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto. Ciò sia in considerazione del notorio controllo del territorio da parte di "mafie storiche", sia dell'utilizzo di espressioni tipiche degli appartenenti a dette organizzazioni criminali, quali appunto l'esplicito riferimento da parte del IR alla necessità di pagare per potere provvedere al sostentamento dei "carcerati" e dare aiuto al "paese" (i.e. "famiglia"). Si tratta di elementi che hanno reso le condotte del ricorrente evocative della particolare forza intimidatrice del sodalizio di stampo mafioso, cui lo TE IR, peraltro, apparteneva. I Giudici di merito, dunque, si sono correttamente attenuti all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., risponde - nello stigmatizzare un metodo e non un fatto - alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938). 4.11. Analoghe valutazioni vanno fatte in relazione alla ulteriore circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa. E' il caso di ricordare che - come si desume dal dato testuale della previsione normativa - la finalità tipizzante dell'aggravante in questione è costituita dallo scopo di agevolare l'attività dell'associazione quale gruppo sopraindividuale: la finalità perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199 - 02), sodalizio del quale deve essere dimostrata, e non meramente supposta, la reale esistenza 23 (cfr. Sez U., n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, in motivazione, par. 10; Sez. 6, n. 11352 del 31/01/2023, Solimando, Rv. 284471). 4.12. Orbene, ineccepibile è la conclusione dei Giudici di merito (pagg. 36 e ss. della sentenza), là dove - nell'evidenziare come il IR avesse agito per conto del LE e della famiglia mafiosa - hanno ritenuto correttamente contestata la circostanza aggravante anche nella forma dell'agevolazione mafiosa;
peraltro, come anche evidenziato nelle due conformi sentenze di merito, le estorsioni ai danni delle imprese locali - che operavano nel territorio di pertinenza del mandamento della NO e della famiglia IL- , rientravano nel programma criminoso della consorteria, di guisa che la relativa attività era anche funzionale all'accrescimento della fama e del prestigio criminale del gruppo, consacrandone il controllo e l'egemonia sul territorio. 4.13. In relazione alla censura inerente al riconoscimento della circostanza aggravante delle armi, si rimanda per ragioni di sintesi - anche per la sovrapponibilità delle questioni - alle argomentazioni già spese nella trattazione della posizione del coimputato NN. Argomentazioni che si attagliano vieppiù alla figura del IR, per il suo rapporto fiduciario e diretto con il capo mandamento LE e per il ruolo di "alter ego" dello TE all'interno della consorteria. 4.14. Si appalesano generiche e aspecifiche, con evidenti connotazioni di inammissibilità, le censure relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Va, a tal uopo, ribadito che, soprattutto dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, l'obbligo di analitica motivazione «qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per [concedere le circostanze attenuanti generiche] e non anche la decisione opposta» (così, Sez. 4, n. 1522 del 13/09/2017, Casagrande e altri;
Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.4, n. 43424 del 29/09/2015). Dunque, è la meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex plurimis, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 6, n. 13048 del 201/06/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882; Sez.4, n. 43424 del 29/09/2015). 4.15. Nel caso in esame, la Corte di appello si è attenuta a tali principi, lì dove ha rilevato (cfr pagg. 96 e 97 della sentenza) la non emersione di elementi 24 valorizzabili positivamente ai fini della riduzione di pena, non essendo a tal fine apprezzabili le dichiarazioni del IR, che aveva sempre negato ogni sua appartenenza al sodalizio criminoso. 4.16. Infine, quanto agli aumenti disposti a titolo di continuazione, va emendato il duplice errore in cui sono incorsi i Giudici del gravame: la Corte di appello ha disposto l'aumento - a titolo di continuazione - per il reato di tentata estorsione di cui al capo 5) nella misura di mesi sei di reclusione in luogo degli originari mesi cinque di reclusione, indicati dal Tribunale, così operando una non consentita reformatio in peius, ed ha omesso di confermare l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il reato sub 11), che era stato fissato nella sentenza di primo grado in complessivi mesi uno di reclusione. Pertanto, in relazione al reato di cui capo 5), l'aumento di pena va ridotto e fissato in mesi 5 di reclusione, così come già disposto dal Tribunale, pervenendosi così alla pena finale di anni dodici e mesi cinque di reclusione. In tal senso, la sentenza va annullata senza rinvio. Per il resto, le censure mosse dal ricorrente non sono coltivabili nella sede di legittimità, in quanto tese a sollecitare una rivalutazione in punto di determinazione della pena, all'evidenza questione di merito. D'altronde, il trattamento sanzionatorio non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142), 5. In forza di quanto premesso, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di ES PA La RO limitatamente alla determinazione della pena e rinviata per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Va annullata senza rinvio nei confronti di GI IR limitatamente alla pena, con rideterminazione in anni dodici e mesi cinque di reclusione. Va disposta la condanna di NZ NN - nei confronti del quale il ricorso è interamente rigettato - al pagamento delle spese processuali. Al rigetto di tutti i ricorsi in punto di an della responsabilità consegue la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili : "Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre-onlus", "Sos impresa rete per la legalità sicilia a.p.s.", "Associazione antiracket e antiusura solidaria scs onlus", "Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie NT Caponnetto", "Confcommercio imprese per l'Italia Palermo" e "Sicindustria, confesercenti provinciale di Palermo", secondo le relative statuizioni in dispositivo precisate. 25
P.Q.M.
A) Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ES PA La RO limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. B) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GI IR limitatamente alla pena, che ridetermina complessivamente in anni dodici e mesi cinque di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. C) Rigetta il ricorso di NZ NN e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. D) Visto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità e condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili "Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre-onlus", "Sos impresa rete per la legalità sicilia a.p.s.", "Associazione antiracket e antiusura solidaria scs onlus", "Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie NT Caponnetto", "Confcommercio imprese per l'Italia Palermo", "Sicindustria, confesercenti provinciale di Palermo", rispettivamente costituite nei confronti dei predetti imputati, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse. Così deciso, 25/09/2025