Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 41479
CASS
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Qualificazione del reato

    La Corte ha ritenuto che la condotta di supporto fosse episodica e limitata all'aiuto alla persona del latitante, senza un collegamento sistematico con la struttura associativa o cooperazione con altri sodali.

  • Accolto
    Riconoscimento della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa

    L'aiuto fornito al capo clan, operante in un ambito territoriale noto, si concretizza in un ausilio al sodalizio, rafforzandone il potere e quello del soggetto favorito.

  • Accolto
    Dosimetria della pena

    La motivazione sulla pena complessiva inflitta, superiore alla media edittale, è insufficiente e non rende intellegibile l'iter argomentativo per la determinazione della pena.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    Il diniego delle attenuanti generiche è motivato dalla mancata emersione di elementi positivamente apprezzabili, il che è sufficiente e conforme ai principi di diritto.

  • Rigettato
    Utilizzo di brogliacci di conversazioni telefoniche non acquisiti

    Le parti processuali hanno prestato consenso all'acquisizione dei brogliacci, rinunciando alla perizia trascrittiva. La doglianza è generica e priva di autosufficienza.

  • Rigettato
    Utilizzo di conversazioni in ambientale non autorizzate

    Il decreto autorizzava intercettazioni telefoniche e in ambientale. La difesa era a conoscenza delle conversazioni, quindi non vi è stata lesione del diritto di difesa. La mancata annotazione nel registro non comporta nullità.

  • Rigettato
    Riconoscimento della circostanza aggravante delle armi

    Il mandamento e la famiglia mafiosa hanno notoriamente disponibilità di armi. La conversazione del 11 ottobre 2018 conferma tale disponibilità.

  • Rigettato
    Travisamento della prova in relazione al delitto di estorsione

    La censura difensiva si traduce in una alternativa lettura del compendio probatorio, prospettando un travisamento del fatto non sindacabile in sede di legittimità. Le dichiarazioni delle vittime sono state valutate come inattendibili.

  • Rigettato
    Intraneità alla famiglia mafiosa

    Il dato captativo dimostra che il ricorrente era referente sul territorio, delegato a risolvere problemi e svolgendo il ruolo di sensale per conto della famiglia mafiosa.

  • Rigettato
    Ricettazione di profumi

    Le conversazioni hanno permesso di ricostruire l'acquisto di profumi a prezzo irrisorio con piena consapevolezza della provenienza delittuosa.

  • Rigettato
    Qualificazione della condotta come favoreggiamento personale

    I compiti devoluti al ricorrente corroborano il suo inserimento nel sodalizio, rendendo fallace la prospettazione del favoreggiamento personale.

  • Rigettato
    Riconoscimento della circostanza aggravante delle armi

    Si rimanda alle argomentazioni spese per il coimputato NN, evidenziando il rapporto fiduciario con il capo mandamento e il ruolo di alter ego.

  • Rigettato
    Riconoscimento della circostanza aggravante del metodo mafioso e agevolazione mafiosa

    La condotta è stata funzionale a creare nelle vittime assoggettamento, evocando la forza intimidatrice del sodalizio. Le estorsioni rientravano nel programma criminoso della consorteria.

  • Accolto
    Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e aumenti per continuazione

    La Corte di appello ha rilevato la non emersione di elementi positivamente apprezzabili per le attenuanti. L'aumento per continuazione per il reato di tentata estorsione è stato ridotto a mesi cinque, mentre per il reato sub 11) è stato confermato l'aumento di un mese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 41479
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41479
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

    Testo completo