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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/07/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5201/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5201/2025 promossa da: Contr
e con il patrocinio dell'avv. Alice Sabbion Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“che codesto Ill.mo Tribunale di Padova, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia modificare le condizioni di divorzio già modificate con decreto del 16.11.2017, in seno al procedimento R.G. 3753/2017, e disciplinare i rapporti tra i genitori ed il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate-
1. Affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente presso il padre nell'abitazione dello stesso sita in Padova Via G. Schiavone 23 int. 1 che, peraltro, dista a circa 3 km dall'abitazione della madre. Il figlio , inoltre, si è dimostrato Per_1
d'accordo nella modifica del collocamento, avendo egli stesso espresso il desiderio di trascorrere più tempo con il padre con cui è in ottimi rapporti, senza che ciò vada a pregiudicare il rapporto con la madre che potrà vedere ogniqualvolta lo desideri, sempre compatibilmente con gli impegni anche lavorativi dei genitori. pagina 1 di 5
2. La signora potrà tenere con sé il figlio, a fine settimana alternati, dal sabato alle ore Parte_3
10,00 fino alla domenica sera.
3. Su accordo dei ricorrenti tali modalità di visita potranno subire delle deroghe, in considerazione di sopravvenute circostanze o esigenze sportive, scolastiche o sociali del minore o comunque degli impegni lavorativi dei genitori.
4. Con riferimento alle festività di Pasqua, la madre potrà tenere con sé il figlio dal venerdi antecedente la Pasqua fino al lunedi di Pasquetta, ad anni alterni;
con riferimento alle festività Natalizie, ad anni alterni, il minore starà con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al
6 gennaio.
5. Vacanze estive: il figlio starà per due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
eventuali deroghe saranno sempre concordate tra i genitori.
6. Ponti ed altre festività: saranno suddivisi con il criterio dell'alternanza e dell'equivalenza. Il figlio trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori (anche separatamente) e festeggerà con l'uno e con l'altro genitore il compleanno di questi ultimi.
7. , provvederà a mantenere direttamente il figlio, essendo quest'ultimo collocato Controparte_2 prevalentemente presso il padre;
viene così a cessare, dal momento dell'emissione della sentenza,
l'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile di euro 400,00 a favore della signora che Parte_1 rinuncia, pertanto, al predetto assegno. La signora non verserà alcun assegno mensile per Parte_4 il mantenimento ordinario per il figlio;
la stessa tuttavia, provvederà a mantenere il figlio Per_1 direttamente nei giorni in cui quest'ultimo stara con la madre.
8. Le spese straordinarie per le quali è richiesto l'accordo di entrambi i genitori, saranno sostenute da entrambi i genitori al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Padova.
Il rimborso al genitore che le ha anticipate dovrà avvenire entro 8 gg. dalla richiesta.
9 L'Assegno Unico verrà percepito al 100% da . Controparte_2
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti. La signora
autorizza dal momento dell'emissione della sentenza il trasferimento di residenza del figlio Parte_3
presso l'abitazione del padre in Padova Via G. Schiavone 23 int.
1. Per_1
pagina 2 di 5 12. Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata in [...] il [...], e , nato in [...] l'[...], Parte_1 Controparte_3 contraevano matrimonio il 5.1.2011 in Marocco.
Dalla loro unione nasceva un figlio, , il 29.11.2011. Per_1
Con sentenza n. 325 del 14.12.2016 il Tribunale di prima istanza di TI (Regno del Marocco) pronunciava il divorzio tra le parti.
Con decreto n. 6591/2017 del 16.11.2017 il Tribunale di Padova modificava parzialmente le condizioni di divorzio della suddetta sentenza.
In data 19.5.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio, ai sensi degli artt. 473 bis.29 e 473 bis.51 rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'1.7.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Marocco e ivi hanno contratto matrimonio) appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima
Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia e frequenta la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la pagina 3 di 5 responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio minore che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
pagina 4 di 5 Le condizioni concordate dalle parti sub 1-8, sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse.
Quanto alle altre condizioni sub 9 e 11, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza n. 325 del 14.12.2016, così come modificata con decreto n. 6591/2017 del 16.11.2017, dispone:
1. prende atto delle condizioni sub 1-8, di cui al ricorso congiunto depositato in data 19.5.2025;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 9.07.25
Il Presidente relatore
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5201/2025 promossa da: Contr
e con il patrocinio dell'avv. Alice Sabbion Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“che codesto Ill.mo Tribunale di Padova, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia modificare le condizioni di divorzio già modificate con decreto del 16.11.2017, in seno al procedimento R.G. 3753/2017, e disciplinare i rapporti tra i genitori ed il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate-
1. Affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente presso il padre nell'abitazione dello stesso sita in Padova Via G. Schiavone 23 int. 1 che, peraltro, dista a circa 3 km dall'abitazione della madre. Il figlio , inoltre, si è dimostrato Per_1
d'accordo nella modifica del collocamento, avendo egli stesso espresso il desiderio di trascorrere più tempo con il padre con cui è in ottimi rapporti, senza che ciò vada a pregiudicare il rapporto con la madre che potrà vedere ogniqualvolta lo desideri, sempre compatibilmente con gli impegni anche lavorativi dei genitori. pagina 1 di 5
2. La signora potrà tenere con sé il figlio, a fine settimana alternati, dal sabato alle ore Parte_3
10,00 fino alla domenica sera.
3. Su accordo dei ricorrenti tali modalità di visita potranno subire delle deroghe, in considerazione di sopravvenute circostanze o esigenze sportive, scolastiche o sociali del minore o comunque degli impegni lavorativi dei genitori.
4. Con riferimento alle festività di Pasqua, la madre potrà tenere con sé il figlio dal venerdi antecedente la Pasqua fino al lunedi di Pasquetta, ad anni alterni;
con riferimento alle festività Natalizie, ad anni alterni, il minore starà con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al
6 gennaio.
5. Vacanze estive: il figlio starà per due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
eventuali deroghe saranno sempre concordate tra i genitori.
6. Ponti ed altre festività: saranno suddivisi con il criterio dell'alternanza e dell'equivalenza. Il figlio trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori (anche separatamente) e festeggerà con l'uno e con l'altro genitore il compleanno di questi ultimi.
7. , provvederà a mantenere direttamente il figlio, essendo quest'ultimo collocato Controparte_2 prevalentemente presso il padre;
viene così a cessare, dal momento dell'emissione della sentenza,
l'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile di euro 400,00 a favore della signora che Parte_1 rinuncia, pertanto, al predetto assegno. La signora non verserà alcun assegno mensile per Parte_4 il mantenimento ordinario per il figlio;
la stessa tuttavia, provvederà a mantenere il figlio Per_1 direttamente nei giorni in cui quest'ultimo stara con la madre.
8. Le spese straordinarie per le quali è richiesto l'accordo di entrambi i genitori, saranno sostenute da entrambi i genitori al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Padova.
Il rimborso al genitore che le ha anticipate dovrà avvenire entro 8 gg. dalla richiesta.
9 L'Assegno Unico verrà percepito al 100% da . Controparte_2
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti. La signora
autorizza dal momento dell'emissione della sentenza il trasferimento di residenza del figlio Parte_3
presso l'abitazione del padre in Padova Via G. Schiavone 23 int.
1. Per_1
pagina 2 di 5 12. Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata in [...] il [...], e , nato in [...] l'[...], Parte_1 Controparte_3 contraevano matrimonio il 5.1.2011 in Marocco.
Dalla loro unione nasceva un figlio, , il 29.11.2011. Per_1
Con sentenza n. 325 del 14.12.2016 il Tribunale di prima istanza di TI (Regno del Marocco) pronunciava il divorzio tra le parti.
Con decreto n. 6591/2017 del 16.11.2017 il Tribunale di Padova modificava parzialmente le condizioni di divorzio della suddetta sentenza.
In data 19.5.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio, ai sensi degli artt. 473 bis.29 e 473 bis.51 rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'1.7.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Marocco e ivi hanno contratto matrimonio) appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima
Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia e frequenta la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la pagina 3 di 5 responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio minore che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
pagina 4 di 5 Le condizioni concordate dalle parti sub 1-8, sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse.
Quanto alle altre condizioni sub 9 e 11, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza n. 325 del 14.12.2016, così come modificata con decreto n. 6591/2017 del 16.11.2017, dispone:
1. prende atto delle condizioni sub 1-8, di cui al ricorso congiunto depositato in data 19.5.2025;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 9.07.25
Il Presidente relatore
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 5 di 5