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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/11/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 43/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Umile Cistaro del Foro di Paola, presso il quale elettivamente domicilia in Guardia P.se, alla Via Liguria, n. 6, presso lo studio professionale di questi, giusto mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E corrente in via San Prospero 4 in Milano, codice fiscale e partita Controparte_1
IVA , capitale sociale I.V. euro 10.000,00, e per essa (giusto atto a rogito notaio P.IVA_1 di San Donato Milanese, rep. 432/2018) la procuratrice Persona_1 Controparte_2
codice fiscale , a tanto legittimata dalla prima mandataria
[...] P.IVA_2 [...]
titolare di procura (a rogito notaio , rep. 42685/2018) rilasciata Controparte_3 Persona_2 da , in persona del direttore generale dr. rappresentata e difesa, in virtù CP_1 CP_4 di procura di cui alla fase monitoria, dall'avv. Leonardo Blandino ed elettivamente domiciliata come in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Nell'atto di citazione l'opponente, proponendo tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 313/24 emesso nel proc. n. 1236/24 RGAC in data 04.12.24 e depositato in data 05.12.24, ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza per valore del Tribunale di Paola in favore del Giudice di pace di Paola, deducendo che: come recita testualmente l'art. 637 comma I Cod. Proc. Civ.: “per l'ingiunzione è competente il Giudice di Pace o in composizione monocratica il Tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria”; “si eccepisce l'incompetenza di codesto
Tribunale di Paola all'emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente controversia. Come confermato dalla decisione del Tribunale di Reggio Calabria, adottata con decreto del 9 gennaio 2017
e che si richiama all'ordinanza della Cassazione Civile SS.UU. n. 21582/11, la competenza per cause aventi ad oggetto beni mobili di valore inferiore a €. 5.000 (oggi €. 10.000,00) è del Giudice di Pace.
La concessione di un fido da utilizzarsi mediante carta di credito è un credito personale qualificabile come bene mobile che rientra nella competenza del Giudice di Pace, se di valore non superiore a €.
10.000,00. Come previsto dall'art. 5 cod. proc. civ. la competenza si determina al momento della domanda e la domanda giudiziale non può essere proposta a qualsiasi giudice ma, come recita l'art. 99 cod. proc. civ., al giudice competente. Il che vuol dire che chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio deve rivolgersi al giudice che, secondo le regole che governano il processo, è competente per il tipo di domanda che viene proposta. L'opposta agisce per il recupero di un presunto credito, il cui valore è inferiore a €. 10.000,00 innanzi al Tribunale di Paola anziché come correttamente avrebbe dovuto fare davanti al Giudice di Pace di Paola. Alla luce della superiore eccezione ed in via del tutto pregiudiziale si eccepisce l'incompetenza del Tribunale Civile di Paola, essendo competente a conoscere della presente controversia l'Ufficio del Giudice di Pace di PAOLA”.
Nella comparsa di risposta l'opposta ha aderito all'eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore.
Va evidenziato che “la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 cod. proc. civ. - configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto, come adombrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 410 del 2005 - determina in ogni caso la caducazione del decreto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16744 del 17/07/2009).
Nel caso di specie, anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite, non rileva l'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata dall'opponente, non trattandosi di incompetenza territoriale derogabile, bensì di incompetenza per valore, inderogabile e rilevabile d'ufficio, con la conseguenza che con il presente provvedimento, di natura decisoria, occorre disciplinare anche le spese di lite.
Come precisato dalla Suprema Corte, il provvedimento “che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17187 del 26/06/2019), così come in caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia o per valore.
“Avverso l'ordinanza che abbia accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e omesso di statuire sulle spese, la parte vittoriosa sulla questione di competenza, per censurare
l'omessa statuizione sulle spese, deve proporre impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia aderito all'eccezione” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1848 del 21/01/2022).
Nella menzionata pronuncia si rileva: che “l'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (da ultimo Cass. Sez.
6-Lav., ord. 26 giugno 2019, n. 17187, Rv. 654377-01; in senso analogo Cass. Sez. 6-1, ord. 8 giugno 2016, n. 11764, Rv. 639916-01); - che, pertanto, il provvedimento qui impugnato — a prescindere dalla forma che ha inteso conferirgli il Tribunale di
Livorno — presentava natura di sentenza”.
In caso di adesione della controparte all'eccezione di incompetenza, il giudice può limitarsi ad indicare il Tribunale competente senza statuire sulle spese solo in caso di eccezione di incompetenza territoriale derogabile, dovendo al contrario provvedere sulle spese applicando il criterio della soccombenza in caso di eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, stante la natura decisoria del provvedimento che accoglie tale eccezione (Tribunale di
Milano, sentenza del 2 Febbraio 2023).
A differenza di quanto si verifica in caso di provvedimento che dichiari la competenza per territorio derogabile su conforme accordo delle parti, il carattere inderogabile della competenza “preclude
l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l'eventuale adesione all'eccezione della controparte è irrilevante e che” il provvedimento “di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza deve statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria” (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 15699 del 05/06/2024).
Come chiaramente tratteggiato dalla Suprema Corte, “l'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che
l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016).
Si rammenta che “l'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme
e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 27 novembre 2006, n. 25111) … nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi che legittima la pronuncia di compensazione integrale o parziale delle spese processuali per soccombenza reciproca.
E, al contrario, posto che il decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione e per le ragioni fatte valere dall'opponente, quale che fossero: di merito o di rito, è stato revocato, la parte vittoriosa risulta essere la parte opponente” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9035 del 2019).
“La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite,
a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto
l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023).
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Paola in favore del Giudice di pace di Paola;
si assegna termine di tre mesi ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al Giudice competente;
si revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono il generale principio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori di riferimento di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 5.201 a €
26.000), con applicazione dei valori minimi, attesa la particolare semplicità della questione di diritto trattata, ritenuta dirimente e ragione più liquida ai fini della decisione in rito del presente procedimento, e con attribuzione all'avv. Umile Cistaro, giusta istanza di distrazione contenuta nell'atto di citazione in opposizione.
Va rilevato, infine, che l'opponente ha depositato memorie integrative e che, comunque, “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria
e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, pronunziando nel giudizio n. 43/2025 R.G., così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Paola in favore del Giudice di pace di Paola;
2) assegna termine di tre mesi ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al Giudice competente;
3) revoca il decreto ingiuntivo opposto.
4) condanna l'opposta, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali, che si determinano in € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione all'avv. Umile Cistaro
Paola, lì 21.11.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 43/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Umile Cistaro del Foro di Paola, presso il quale elettivamente domicilia in Guardia P.se, alla Via Liguria, n. 6, presso lo studio professionale di questi, giusto mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E corrente in via San Prospero 4 in Milano, codice fiscale e partita Controparte_1
IVA , capitale sociale I.V. euro 10.000,00, e per essa (giusto atto a rogito notaio P.IVA_1 di San Donato Milanese, rep. 432/2018) la procuratrice Persona_1 Controparte_2
codice fiscale , a tanto legittimata dalla prima mandataria
[...] P.IVA_2 [...]
titolare di procura (a rogito notaio , rep. 42685/2018) rilasciata Controparte_3 Persona_2 da , in persona del direttore generale dr. rappresentata e difesa, in virtù CP_1 CP_4 di procura di cui alla fase monitoria, dall'avv. Leonardo Blandino ed elettivamente domiciliata come in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Nell'atto di citazione l'opponente, proponendo tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 313/24 emesso nel proc. n. 1236/24 RGAC in data 04.12.24 e depositato in data 05.12.24, ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza per valore del Tribunale di Paola in favore del Giudice di pace di Paola, deducendo che: come recita testualmente l'art. 637 comma I Cod. Proc. Civ.: “per l'ingiunzione è competente il Giudice di Pace o in composizione monocratica il Tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria”; “si eccepisce l'incompetenza di codesto
Tribunale di Paola all'emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente controversia. Come confermato dalla decisione del Tribunale di Reggio Calabria, adottata con decreto del 9 gennaio 2017
e che si richiama all'ordinanza della Cassazione Civile SS.UU. n. 21582/11, la competenza per cause aventi ad oggetto beni mobili di valore inferiore a €. 5.000 (oggi €. 10.000,00) è del Giudice di Pace.
La concessione di un fido da utilizzarsi mediante carta di credito è un credito personale qualificabile come bene mobile che rientra nella competenza del Giudice di Pace, se di valore non superiore a €.
10.000,00. Come previsto dall'art. 5 cod. proc. civ. la competenza si determina al momento della domanda e la domanda giudiziale non può essere proposta a qualsiasi giudice ma, come recita l'art. 99 cod. proc. civ., al giudice competente. Il che vuol dire che chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio deve rivolgersi al giudice che, secondo le regole che governano il processo, è competente per il tipo di domanda che viene proposta. L'opposta agisce per il recupero di un presunto credito, il cui valore è inferiore a €. 10.000,00 innanzi al Tribunale di Paola anziché come correttamente avrebbe dovuto fare davanti al Giudice di Pace di Paola. Alla luce della superiore eccezione ed in via del tutto pregiudiziale si eccepisce l'incompetenza del Tribunale Civile di Paola, essendo competente a conoscere della presente controversia l'Ufficio del Giudice di Pace di PAOLA”.
Nella comparsa di risposta l'opposta ha aderito all'eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore.
Va evidenziato che “la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 cod. proc. civ. - configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto, come adombrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 410 del 2005 - determina in ogni caso la caducazione del decreto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16744 del 17/07/2009).
Nel caso di specie, anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite, non rileva l'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata dall'opponente, non trattandosi di incompetenza territoriale derogabile, bensì di incompetenza per valore, inderogabile e rilevabile d'ufficio, con la conseguenza che con il presente provvedimento, di natura decisoria, occorre disciplinare anche le spese di lite.
Come precisato dalla Suprema Corte, il provvedimento “che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17187 del 26/06/2019), così come in caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia o per valore.
“Avverso l'ordinanza che abbia accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e omesso di statuire sulle spese, la parte vittoriosa sulla questione di competenza, per censurare
l'omessa statuizione sulle spese, deve proporre impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia aderito all'eccezione” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1848 del 21/01/2022).
Nella menzionata pronuncia si rileva: che “l'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (da ultimo Cass. Sez.
6-Lav., ord. 26 giugno 2019, n. 17187, Rv. 654377-01; in senso analogo Cass. Sez. 6-1, ord. 8 giugno 2016, n. 11764, Rv. 639916-01); - che, pertanto, il provvedimento qui impugnato — a prescindere dalla forma che ha inteso conferirgli il Tribunale di
Livorno — presentava natura di sentenza”.
In caso di adesione della controparte all'eccezione di incompetenza, il giudice può limitarsi ad indicare il Tribunale competente senza statuire sulle spese solo in caso di eccezione di incompetenza territoriale derogabile, dovendo al contrario provvedere sulle spese applicando il criterio della soccombenza in caso di eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, stante la natura decisoria del provvedimento che accoglie tale eccezione (Tribunale di
Milano, sentenza del 2 Febbraio 2023).
A differenza di quanto si verifica in caso di provvedimento che dichiari la competenza per territorio derogabile su conforme accordo delle parti, il carattere inderogabile della competenza “preclude
l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l'eventuale adesione all'eccezione della controparte è irrilevante e che” il provvedimento “di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza deve statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria” (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 15699 del 05/06/2024).
Come chiaramente tratteggiato dalla Suprema Corte, “l'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che
l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016).
Si rammenta che “l'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme
e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 27 novembre 2006, n. 25111) … nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi che legittima la pronuncia di compensazione integrale o parziale delle spese processuali per soccombenza reciproca.
E, al contrario, posto che il decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione e per le ragioni fatte valere dall'opponente, quale che fossero: di merito o di rito, è stato revocato, la parte vittoriosa risulta essere la parte opponente” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9035 del 2019).
“La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite,
a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto
l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023).
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Paola in favore del Giudice di pace di Paola;
si assegna termine di tre mesi ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al Giudice competente;
si revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono il generale principio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori di riferimento di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 5.201 a €
26.000), con applicazione dei valori minimi, attesa la particolare semplicità della questione di diritto trattata, ritenuta dirimente e ragione più liquida ai fini della decisione in rito del presente procedimento, e con attribuzione all'avv. Umile Cistaro, giusta istanza di distrazione contenuta nell'atto di citazione in opposizione.
Va rilevato, infine, che l'opponente ha depositato memorie integrative e che, comunque, “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria
e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, pronunziando nel giudizio n. 43/2025 R.G., così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Paola in favore del Giudice di pace di Paola;
2) assegna termine di tre mesi ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al Giudice competente;
3) revoca il decreto ingiuntivo opposto.
4) condanna l'opposta, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali, che si determinano in € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione all'avv. Umile Cistaro
Paola, lì 21.11.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero