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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/10/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2063/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2063/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINI ALDO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CC UC presso il cui studio in VIA SAN FRANCESCO 30 PESARO elegge domicilio
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIANI ETTORE CP_1 C.F._1 presso il cui studio in VIA XXIV MAGGIO 66 PESARO elegge domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in atti ai sensi dell'art. 189 C.P.C., confermate all'udienza del 25.09.2025 tenutasi in modalità cartolare, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
parte convenuta come da conclusioni di cui al proprio atto introduttivo da intendersi qui integralmente confermate e trascritte.
Ragioni in Fatto e Diritto della Decisione
La vicenda attiene alla domanda proposta dalla Società avverso il Sig. Parte_1 CP_1 al fine di veder dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in capo all'attrice stessa del diritto di passaggio a piedi e con ogni mezzo anche meccanico ed agricolo a favore del fondo dominante contraddistinto al catasto nel Comune di Fano al Fg. 3 Mapp. 32,144 nei confronti del fondo servente di proprietà del convenuto, distinto al Catasto del Comune di Fano al Fg. 3 Mapp. 266, 267, 130, con conseguente condanna in capo al convenuto di abbattere la recinzione dallo stesso apposta ad ostruzione del passaggio controverso.
In particolare, assumeva parte attrice a fondamento della propria domanda che l'accesso dalla Via San
Biagio al terreno di proprietà della stessa fosse da sempre stato garantito dalla presenza di una strada e pagina 1 di 8 di una sbarra posta a presidio del passaggio stesso fino al 2017, momento in cui parte convenuta abbatteva la sbarra in questione, provvedendo ad apporre una recinzione a chiusura del passaggio controverso. Deduceva parte attrice, a sostegno della propria domanda, di aver esercitato il diritto de quo, unitamente al proprio dante causa, per oltre un ventennio, dagli anni '70 fino al 2017.
Si costituiva il Sig. contestando la domanda avversa e chiedendo il rigetto della stessa, CP_1 rilevando l'assenza dei presupposti per la declaratoria di usucapione della servitù di passaggio per cui è causa.
La causa veniva istruita, come da Ordinanza del 08.05.2024, attraverso l'escussione di n. 3 testimoni di parte attrice e con l'espletamento della CTU.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2025 celebrata con le modalità di cui all'art.127 ter C.P.C., la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, da respingere.
In via preliminare, l'eccezione di parte attrice secondo la quale parte convenuta non depositando le proprie note conclusive sarebbe incorsa in una grave decadenza da valutarsi ai fini della decisione ex art. 116 C.P.C., è da disattendere per quanto di seguito motivato.
La mancata precisazione delle conclusioni non comporta alcuna decadenza automatica delle domande o eccezioni già formulate, dovendosi valutare la reale volontà della parte di rinunciare a tali domande sulla base della condotta processuale complessiva.
A riguardo la Giurisprudenza ha statuito che se la parte non ripropone alcune domande o eccezioni già formulate nel corso del giudizio, occorre verificare se la stessa abbia veramente voluto rinunciare tacitamente ad esse, dovendosi ritenere che la parte non intenda abbandonare la domanda o eccezione non riproposta quando dal complessivo comportamento processuale tenuto dal richiedente non si possa desumere la volontà di rinunciare alla domanda stessa.
Non è, infatti, sufficiente, per ritenere una domanda abbandonata, che la stessa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali.
A riguardo è stato statuito che“La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.” (Cass. 9 Maggio 2024 n. 12756, in senso conforme Cass. SU 24
Gennaio 2018 n. 1785).
pagina 2 di 8 Ancora sul punto:“Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate.” (Cass. Civ. 9 Maggio 2018 n. 11222).
Alla luce del citato orientamento, pertanto, è da ritenersi che la semplice omissione della precisazione delle conclusioni non comporti alcuna decadenza, né rinuncia automatica alle domande già formulate, dovendosi valutare il complessivo comportamento processuale della parte.
Nel caso de quo, è evidente che parte convenuta non abbia voluto rinunciare ad alcuna eccezione e/o domanda, emergendo chiaramente dal proprio contegno processuale, confermato dal deposito della comparsa conclusionale e di replica, la volontà di insistere nella richiesta di rigetto della domanda attorea e, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni già precedentemente formulate, a nulla rilevando il mancato deposito delle note di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, la domanda attorea ha ad oggetto il riconoscimento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio a favore del fondo dominante attoreo contraddistinto al catasto nel Comune di
Fano al Fg. 3 Mapp. 32,144 nei confronti del fondo servente di proprietà del convenuto, distinto al
Catasto del Comune di Fano al Fg. 3 Mapp. 266, 267, 130.
La servitù prediale, ai sensi dell'art. 1027 C.C., consiste nel peso imposto sopra un fondo, detto servente, per l'utilità di un altro fondo, detto dominante, appartenente a un diverso proprietario.
Si tratta di un vincolo reale che realizza l'imposizione di un peso sul fondo servente per l'utilità o la maggiore comodità del fondo dominante, in una relazione di asservimento del primo al secondo. Il contenuto della servitù, pertanto, resta delimitato a ciò che fornisce un'utilità oggettiva al fondo dominante quale risulta dal titolo costitutivo, non coincidendo con qualsiasi vantaggio che possa trarne il titolare, ma solo con quello corrispondente al contenuto del peso imposto (ex multis: Cass. Civ., Sez.
II, n. 5833/2024; Cass. Civ., Sez. II, n. 23839/2012).
La servitù di passaggio è una species di servitù prediale, avente contenuto particolare, dal momento che consente al titolare del fondo dominante di attraversare il fondo servente, a piedi – servitù c.d. di passo
– o con automezzi – servitù c.d. carrabile. In questa seconda ipotesi, inoltre, la servitù ha un contenuto più ampio perché attraverso il suo esercizio il beneficiario del diritto reale soddisfa un'esigenza ulteriore rispetto al mero passaggio sul fondo confinante, che può essere variamente determinata a seconda dell'utilizzo che del fondo il titolare fa.
Ai fini del riconoscimento per usucapione del diritto di servitù di passaggio, colui che afferma di aver acquistato tale diritto per effetto del possesso utile protratto per il tempo previsto dalla Legge – vent'anni nel caso di usucapione ordinaria, come nella fattispecie controversa - deve dimostrare il pagina 3 di 8 possesso pubblico, pacifico, continuo, ininterrotto e conforme al contenuto della servitù per almeno vent'anni, mediante qualsiasi mezzo di prova idoneo, ritenendosi necessario che il passaggio sia stato esercitato in modo conforme al contenuto tipico della servitù, incombendo su colui che invoca il riconoscimento del preteso diritto l'onere della prova.
A riguardo la Giurisprudenza (ex multis Cass. Civ. Ord. Sez. 2 n. 17287/2025) ha statuito che “Va poi considerato che per l'usucapione è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animus corrispondente al diritto reale che si intende acquisire (nella specie il diritto reale di servitù di passaggio pedonale su cosa altrui), che si protragga per il tempo previsto dalla legge, e che il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso
“ad usucapionem” (art. 1158 cod. civ.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, l'esercizio di un autonomo diritto (vedi in tal senso Cass. ord.
9.11.2021 n. 32808)”.
Con riferimento al possesso utile protratto per almeno vent'anni, è da rilevare che l'attuale proprietario che voglia chiedere il riconoscimento della servitù di passaggio per usucapione debba dimostrare anche il possesso continuato e utile del dante causa, se da solo, come nel caso de quo, non riesce a raggiungere il periodo ventennale necessario per l'usucapione.
Ai sensi dell'art. 1146, comma 2, C.C. opera, infatti, l'accessio possessionis, in virtù della quale, in ipotesi di successione a titolo particolare per atto tra vivi (ad esempio, a seguito di compravendita), il possessore attuale possa unire il possesso del proprio dante causa al proprio fino a raggiungere i vent'anni richiesti, qualora i possessi da unire riguardino lo stesso diritto, spettando alla parte che invoca l'istituto, l'onere di provare sia il proprio possesso che quello, conforme e utile, dei precedenti proprietari (danti causa), dimostrando la continuità nel tipo di esercizio del diritto.
Il possesso utile ai fini dell'usucapione della servitù di passaggio deve, altresì, essere esercitato in modo visibile, pubblico e non clandestino, ben potendo la prova essere fornita con ogni mezzo idoneo, risultando necessario, ai fini del riconoscimento del diritto, che emerga l'esercizio pacifico e continuato del diritto stesso per almeno vent'anni.
Per accertare la mancanza di clandestinità, è necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che conoscono la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore (Cass. Civ., 9 Aprile 2024, n. 9450;
Cass. Civ. 23 Luglio 2013, n. 17881)
pagina 4 di 8 A ciò aggiungasi che per acquistare un diritto di servitù di passaggio per usucapione, non è sufficiente dimostrare di essere passati su un terreno per vent'anni. Ai sensi dell'art. 1061 C.C., è necessario un requisito fondamentale, ovvero l'apparenza della servitù, dovendo, pertanto, esistere opere visibili e permanenti, come una strada costruita, un cancello, specificamente destinate all'esercizio del passaggio, che rendano manifesta l'esistenza del peso sul fondo servente.
Secondo la giurisprudenza, il requisito dell'apparenza necessario per l'acquisto per usucapione postula segni visibili di opere permanenti che siano destinate in modo non equivoco al suo esercizio e dimostrino il peso gravante sul fondo servente. Per la servitù di passaggio non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso, ma è essenziale che essi siano stati realizzati allo scopo precipuo di dare accesso al preteso fondo dominante attraverso il preteso fondo servente, occorrendo, all'uopo, la dimostrazione della specifica destinazione all'esercizio della servitù.
A riguardo è stato, infatti, statuito che“In tema di apparenza delle servitù di passaggio, l'esistenza di uno stradello sul terreno confinante a quello presunto servente non è di per sé indicativa dell'esistenza del diritto di passaggio, come pure non lo è il fatto che sulla corte distinta dal mappale “sbarchi” una via pubblica, ben potendo, quest'ultima, costituire soltanto l'accesso al mappale predetto. L'esistenza dei due tracciati viari non è sufficiente ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, dovendosi individuare eventuali altre opere, di fatto asservite al transito, ovvero altri elementi di fatto idonei ad indicare con certezza che il percorso controverso sia stato creato proprio allo scopo di assicurare l'accesso al fondo preteso dominante.” (Cass. Civ., 9 Aprile 2024, n. 9450).
È essenziale che la strada presente mostri di essere stata realizzata al preciso scopo di dare accesso al fondo dominante attraverso il servente, non è sufficiente l'esistenza, quindi, di un percorso, ma è essenziale un quid pluris che dimostri la specifica destinazione dell'opera all'esercizio della servitù
(Cass. Civ. n. 29174/2024; Cass. Civ n. 11123/2022; Cass. Civ. n. 11834/2021; Cass. Civ. 29579/2021;
Cass. Civ. n. 7004/2017; Cass. Civ. n.25355/2017; Sentenza Tribunale di Milano N. 26/2025 del 01 01
2025 pubblicata il 02 01 2025).
Secondo la Cassazione (ex multis: Cass. Civ. Ordinanza n. 27515/2022) "il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art.1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Non è al riguardo sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere pagina 5 di 8 al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù".
In conclusione, sulla base di quanto fin qui motivato, ai fini del riconoscimento dell'usucapione del diritto di passaggio è necessario fornire la prova del transito sul fondo altrui per un periodo almeno ventennale, della sussistenza per tale periodo di opere sul fondo altrui finalizzate all'esercizio del transito, della visibilità e permanenza di tali opere, della loro inequivocabile destinazione all'esercizio della servitù di passaggio, nonché della loro idoneità a rendere l'esistenza della servitù percepibile e manifesta a tutti.
Nel caso de quo, la domanda attorea volta a far accertare l'avvenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio controverso, all'esito dell'istruttoria, non ha trovato alcun supporto probatorio.
Parte attrice non è riuscita a dimostrare, unendo il possesso del proprio dante causa al proprio,
l'esercizio del diritto di servitù di passaggio in esame per almeno vent'anni, né tanto meno che tale diritto sia stato esercitato in modo visibile, pubblico e non clandestino.
All'esito dell'istruttoria, infatti, è emerso che il passaggio de quo sia stato utilizzato per brevi periodi, tanto che il sentiero in loco nel tempo era stato ricoperto dalla vegetazione incolta.
A riguardo lo stesso teste di parte attrice Sig. dichiarava, in sede di prova testimoniale, che i Tes_1 terreni attorei erano stati coltivati solo dagli anni '70 agli anni '80 e che successivamente il sentiero era divenuto sostanzialmente impraticabile per la presenza di vegetazione, tanto che lo stesso dichiarava che “quando c'era la sbarra era erba”. Analogamente il teste di parte attrice Sig. dichiarava di Tes_2
aver frequentato i luoghi controversi nel periodo dal 2003 al 2015, in quanto si recava nei terreni di fianco a quelli per cui è causa per eseguire lavori di potatura, pulizia e di non aver mai visto la sbarra in quanto la zona controversa era piena di “robaccia, dei rovi, quella roba lì”, tanto che a volte vi ci si recava per la rimozione dei sacchi della spazzatura su indicazione del Sig. Pt_2
Infine, anche il terzo teste di parte attrice il Geom. nulla ha potuto riferire sull'esercizio del Tes_3 diritto di passaggio da parte attorea e del dante causa per almeno vent'anni in maniera ininterrotta, pacifica e continuata, limitandosi a fornire solo informazioni tecniche sulla natura della strada e sulla ritenuta presenza della sbarra dal 2005.
Pertanto, parte attrice non solo non è riuscita a comprovare, ai fini del riconoscimento dell'usucapione,
l'esercizio ininterrotto e pacifico del diritto di passaggio in esame per un periodo di almeno venti anni, ma neanche che fossero presenti opere visibili realizzate allo scopo specifico di consentire l'accesso al preteso fondo dominante attraverso il fondo servente, dal momento che l'istruttoria ha evidenziato che il fondo c.d. dominante non venisse coltivato e/o utilizzato da parte attrice o dante causa dagli anni '80 in poi, tanto che nessuno dei testi escussi conosceva o ha mai visto in loco le società che, a detta di pagina 6 di 8 parte attrice, si occupavano della manutenzione, lavorazione e coltivazione dei terreni controversi.
Come confermato dai testi, infatti, dopo gli anni '80, il terreno attoreo, del tutto incolto, veniva attraversato solo da estranei che talvolta vi si recavano per raccogliere le erbe spontanee e la zona era ricettacolo di immondizie. A ciò aggiungasi che la sbarra stessa non era stata posta a presidio ed a garanzia di tale rivendicato passaggio. All'esito dell'istruttoria, infatti, è emerso che, successivamente all'apposizione della sbarra, la zona interessata risultava incolta e sostanzialmente la strada impraticabile per la vegetazione spontanea che la ricopriva, difettando, pertanto, completamente la dimostrazione della specifica destinazione delle opere presenti all'esercizio della servitù.
Né l'eventuale interclusione del fondo può costituire prova dell'effettivo esercizio del diritto ai fini del riconoscimento dell'intervenuta usucapione del diritto di passaggio, costituendo semmai presupposto di una diversa e, in questa sede, non formulata domanda di costituzione di servitù di passaggio coattiva. A ciò aggiungasi che, a riprova del mancato esercizio del diritto del passaggio de quo, è, altresì, da considerare che, a fronte della chiusura del passaggio con la recinzione nel 2017, la domanda per cui è causa è stata azionata a distanza di cinque anni dall'apposizione della recinzione stessa.
Né l'eventuale ammissione dei capitoli di prova reiterati da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, avrebbe potuto influire sul decisum, trattandosi di capitoli di prova, in primis, inammissibili per le motivazioni di cui all'Ordinanza del 08.05.2024 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e, in ogni caso, del tutto ininfluenti ed irrilevanti ai fini del decidere per quanto fin qui motivato.
Infine, ininfluente ai fini della decisione, ogni contestazione circa la natura della strada di passaggio controversa, dovendosi ritenere assorbita dal rigetto della domanda stessa.
La domanda attorea volta a far accertare e dichiarare l'usucapione della servitù di passaggio de quo va, pertanto, rigettata, non potendosi ritenere, per quanto fin qui motivato, assolto da parte attrice l'onere probatorio richiesto ai fini dell'accoglimento della domanda.
Le spese di lite del giudizio e della CTU, in virtù del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte attrice. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo secondo le nuove tabelle di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022.
Deve considerarsi che i fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto pagina 7 di 8 dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M., che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 2063/2023 r.g., ogni ulteriore o difforme domanda od eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
• Respinge la domanda attorea;
• condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese legali liquidate complessivamente in €. 5.077,00 oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, come per Legge;
• pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte attrice soccombente.
Pesaro, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2063/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINI ALDO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CC UC presso il cui studio in VIA SAN FRANCESCO 30 PESARO elegge domicilio
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIANI ETTORE CP_1 C.F._1 presso il cui studio in VIA XXIV MAGGIO 66 PESARO elegge domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in atti ai sensi dell'art. 189 C.P.C., confermate all'udienza del 25.09.2025 tenutasi in modalità cartolare, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
parte convenuta come da conclusioni di cui al proprio atto introduttivo da intendersi qui integralmente confermate e trascritte.
Ragioni in Fatto e Diritto della Decisione
La vicenda attiene alla domanda proposta dalla Società avverso il Sig. Parte_1 CP_1 al fine di veder dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in capo all'attrice stessa del diritto di passaggio a piedi e con ogni mezzo anche meccanico ed agricolo a favore del fondo dominante contraddistinto al catasto nel Comune di Fano al Fg. 3 Mapp. 32,144 nei confronti del fondo servente di proprietà del convenuto, distinto al Catasto del Comune di Fano al Fg. 3 Mapp. 266, 267, 130, con conseguente condanna in capo al convenuto di abbattere la recinzione dallo stesso apposta ad ostruzione del passaggio controverso.
In particolare, assumeva parte attrice a fondamento della propria domanda che l'accesso dalla Via San
Biagio al terreno di proprietà della stessa fosse da sempre stato garantito dalla presenza di una strada e pagina 1 di 8 di una sbarra posta a presidio del passaggio stesso fino al 2017, momento in cui parte convenuta abbatteva la sbarra in questione, provvedendo ad apporre una recinzione a chiusura del passaggio controverso. Deduceva parte attrice, a sostegno della propria domanda, di aver esercitato il diritto de quo, unitamente al proprio dante causa, per oltre un ventennio, dagli anni '70 fino al 2017.
Si costituiva il Sig. contestando la domanda avversa e chiedendo il rigetto della stessa, CP_1 rilevando l'assenza dei presupposti per la declaratoria di usucapione della servitù di passaggio per cui è causa.
La causa veniva istruita, come da Ordinanza del 08.05.2024, attraverso l'escussione di n. 3 testimoni di parte attrice e con l'espletamento della CTU.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2025 celebrata con le modalità di cui all'art.127 ter C.P.C., la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, da respingere.
In via preliminare, l'eccezione di parte attrice secondo la quale parte convenuta non depositando le proprie note conclusive sarebbe incorsa in una grave decadenza da valutarsi ai fini della decisione ex art. 116 C.P.C., è da disattendere per quanto di seguito motivato.
La mancata precisazione delle conclusioni non comporta alcuna decadenza automatica delle domande o eccezioni già formulate, dovendosi valutare la reale volontà della parte di rinunciare a tali domande sulla base della condotta processuale complessiva.
A riguardo la Giurisprudenza ha statuito che se la parte non ripropone alcune domande o eccezioni già formulate nel corso del giudizio, occorre verificare se la stessa abbia veramente voluto rinunciare tacitamente ad esse, dovendosi ritenere che la parte non intenda abbandonare la domanda o eccezione non riproposta quando dal complessivo comportamento processuale tenuto dal richiedente non si possa desumere la volontà di rinunciare alla domanda stessa.
Non è, infatti, sufficiente, per ritenere una domanda abbandonata, che la stessa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali.
A riguardo è stato statuito che“La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.” (Cass. 9 Maggio 2024 n. 12756, in senso conforme Cass. SU 24
Gennaio 2018 n. 1785).
pagina 2 di 8 Ancora sul punto:“Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate.” (Cass. Civ. 9 Maggio 2018 n. 11222).
Alla luce del citato orientamento, pertanto, è da ritenersi che la semplice omissione della precisazione delle conclusioni non comporti alcuna decadenza, né rinuncia automatica alle domande già formulate, dovendosi valutare il complessivo comportamento processuale della parte.
Nel caso de quo, è evidente che parte convenuta non abbia voluto rinunciare ad alcuna eccezione e/o domanda, emergendo chiaramente dal proprio contegno processuale, confermato dal deposito della comparsa conclusionale e di replica, la volontà di insistere nella richiesta di rigetto della domanda attorea e, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni già precedentemente formulate, a nulla rilevando il mancato deposito delle note di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, la domanda attorea ha ad oggetto il riconoscimento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio a favore del fondo dominante attoreo contraddistinto al catasto nel Comune di
Fano al Fg. 3 Mapp. 32,144 nei confronti del fondo servente di proprietà del convenuto, distinto al
Catasto del Comune di Fano al Fg. 3 Mapp. 266, 267, 130.
La servitù prediale, ai sensi dell'art. 1027 C.C., consiste nel peso imposto sopra un fondo, detto servente, per l'utilità di un altro fondo, detto dominante, appartenente a un diverso proprietario.
Si tratta di un vincolo reale che realizza l'imposizione di un peso sul fondo servente per l'utilità o la maggiore comodità del fondo dominante, in una relazione di asservimento del primo al secondo. Il contenuto della servitù, pertanto, resta delimitato a ciò che fornisce un'utilità oggettiva al fondo dominante quale risulta dal titolo costitutivo, non coincidendo con qualsiasi vantaggio che possa trarne il titolare, ma solo con quello corrispondente al contenuto del peso imposto (ex multis: Cass. Civ., Sez.
II, n. 5833/2024; Cass. Civ., Sez. II, n. 23839/2012).
La servitù di passaggio è una species di servitù prediale, avente contenuto particolare, dal momento che consente al titolare del fondo dominante di attraversare il fondo servente, a piedi – servitù c.d. di passo
– o con automezzi – servitù c.d. carrabile. In questa seconda ipotesi, inoltre, la servitù ha un contenuto più ampio perché attraverso il suo esercizio il beneficiario del diritto reale soddisfa un'esigenza ulteriore rispetto al mero passaggio sul fondo confinante, che può essere variamente determinata a seconda dell'utilizzo che del fondo il titolare fa.
Ai fini del riconoscimento per usucapione del diritto di servitù di passaggio, colui che afferma di aver acquistato tale diritto per effetto del possesso utile protratto per il tempo previsto dalla Legge – vent'anni nel caso di usucapione ordinaria, come nella fattispecie controversa - deve dimostrare il pagina 3 di 8 possesso pubblico, pacifico, continuo, ininterrotto e conforme al contenuto della servitù per almeno vent'anni, mediante qualsiasi mezzo di prova idoneo, ritenendosi necessario che il passaggio sia stato esercitato in modo conforme al contenuto tipico della servitù, incombendo su colui che invoca il riconoscimento del preteso diritto l'onere della prova.
A riguardo la Giurisprudenza (ex multis Cass. Civ. Ord. Sez. 2 n. 17287/2025) ha statuito che “Va poi considerato che per l'usucapione è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animus corrispondente al diritto reale che si intende acquisire (nella specie il diritto reale di servitù di passaggio pedonale su cosa altrui), che si protragga per il tempo previsto dalla legge, e che il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso
“ad usucapionem” (art. 1158 cod. civ.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, l'esercizio di un autonomo diritto (vedi in tal senso Cass. ord.
9.11.2021 n. 32808)”.
Con riferimento al possesso utile protratto per almeno vent'anni, è da rilevare che l'attuale proprietario che voglia chiedere il riconoscimento della servitù di passaggio per usucapione debba dimostrare anche il possesso continuato e utile del dante causa, se da solo, come nel caso de quo, non riesce a raggiungere il periodo ventennale necessario per l'usucapione.
Ai sensi dell'art. 1146, comma 2, C.C. opera, infatti, l'accessio possessionis, in virtù della quale, in ipotesi di successione a titolo particolare per atto tra vivi (ad esempio, a seguito di compravendita), il possessore attuale possa unire il possesso del proprio dante causa al proprio fino a raggiungere i vent'anni richiesti, qualora i possessi da unire riguardino lo stesso diritto, spettando alla parte che invoca l'istituto, l'onere di provare sia il proprio possesso che quello, conforme e utile, dei precedenti proprietari (danti causa), dimostrando la continuità nel tipo di esercizio del diritto.
Il possesso utile ai fini dell'usucapione della servitù di passaggio deve, altresì, essere esercitato in modo visibile, pubblico e non clandestino, ben potendo la prova essere fornita con ogni mezzo idoneo, risultando necessario, ai fini del riconoscimento del diritto, che emerga l'esercizio pacifico e continuato del diritto stesso per almeno vent'anni.
Per accertare la mancanza di clandestinità, è necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che conoscono la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore (Cass. Civ., 9 Aprile 2024, n. 9450;
Cass. Civ. 23 Luglio 2013, n. 17881)
pagina 4 di 8 A ciò aggiungasi che per acquistare un diritto di servitù di passaggio per usucapione, non è sufficiente dimostrare di essere passati su un terreno per vent'anni. Ai sensi dell'art. 1061 C.C., è necessario un requisito fondamentale, ovvero l'apparenza della servitù, dovendo, pertanto, esistere opere visibili e permanenti, come una strada costruita, un cancello, specificamente destinate all'esercizio del passaggio, che rendano manifesta l'esistenza del peso sul fondo servente.
Secondo la giurisprudenza, il requisito dell'apparenza necessario per l'acquisto per usucapione postula segni visibili di opere permanenti che siano destinate in modo non equivoco al suo esercizio e dimostrino il peso gravante sul fondo servente. Per la servitù di passaggio non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso, ma è essenziale che essi siano stati realizzati allo scopo precipuo di dare accesso al preteso fondo dominante attraverso il preteso fondo servente, occorrendo, all'uopo, la dimostrazione della specifica destinazione all'esercizio della servitù.
A riguardo è stato, infatti, statuito che“In tema di apparenza delle servitù di passaggio, l'esistenza di uno stradello sul terreno confinante a quello presunto servente non è di per sé indicativa dell'esistenza del diritto di passaggio, come pure non lo è il fatto che sulla corte distinta dal mappale “sbarchi” una via pubblica, ben potendo, quest'ultima, costituire soltanto l'accesso al mappale predetto. L'esistenza dei due tracciati viari non è sufficiente ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, dovendosi individuare eventuali altre opere, di fatto asservite al transito, ovvero altri elementi di fatto idonei ad indicare con certezza che il percorso controverso sia stato creato proprio allo scopo di assicurare l'accesso al fondo preteso dominante.” (Cass. Civ., 9 Aprile 2024, n. 9450).
È essenziale che la strada presente mostri di essere stata realizzata al preciso scopo di dare accesso al fondo dominante attraverso il servente, non è sufficiente l'esistenza, quindi, di un percorso, ma è essenziale un quid pluris che dimostri la specifica destinazione dell'opera all'esercizio della servitù
(Cass. Civ. n. 29174/2024; Cass. Civ n. 11123/2022; Cass. Civ. n. 11834/2021; Cass. Civ. 29579/2021;
Cass. Civ. n. 7004/2017; Cass. Civ. n.25355/2017; Sentenza Tribunale di Milano N. 26/2025 del 01 01
2025 pubblicata il 02 01 2025).
Secondo la Cassazione (ex multis: Cass. Civ. Ordinanza n. 27515/2022) "il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art.1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Non è al riguardo sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere pagina 5 di 8 al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù".
In conclusione, sulla base di quanto fin qui motivato, ai fini del riconoscimento dell'usucapione del diritto di passaggio è necessario fornire la prova del transito sul fondo altrui per un periodo almeno ventennale, della sussistenza per tale periodo di opere sul fondo altrui finalizzate all'esercizio del transito, della visibilità e permanenza di tali opere, della loro inequivocabile destinazione all'esercizio della servitù di passaggio, nonché della loro idoneità a rendere l'esistenza della servitù percepibile e manifesta a tutti.
Nel caso de quo, la domanda attorea volta a far accertare l'avvenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio controverso, all'esito dell'istruttoria, non ha trovato alcun supporto probatorio.
Parte attrice non è riuscita a dimostrare, unendo il possesso del proprio dante causa al proprio,
l'esercizio del diritto di servitù di passaggio in esame per almeno vent'anni, né tanto meno che tale diritto sia stato esercitato in modo visibile, pubblico e non clandestino.
All'esito dell'istruttoria, infatti, è emerso che il passaggio de quo sia stato utilizzato per brevi periodi, tanto che il sentiero in loco nel tempo era stato ricoperto dalla vegetazione incolta.
A riguardo lo stesso teste di parte attrice Sig. dichiarava, in sede di prova testimoniale, che i Tes_1 terreni attorei erano stati coltivati solo dagli anni '70 agli anni '80 e che successivamente il sentiero era divenuto sostanzialmente impraticabile per la presenza di vegetazione, tanto che lo stesso dichiarava che “quando c'era la sbarra era erba”. Analogamente il teste di parte attrice Sig. dichiarava di Tes_2
aver frequentato i luoghi controversi nel periodo dal 2003 al 2015, in quanto si recava nei terreni di fianco a quelli per cui è causa per eseguire lavori di potatura, pulizia e di non aver mai visto la sbarra in quanto la zona controversa era piena di “robaccia, dei rovi, quella roba lì”, tanto che a volte vi ci si recava per la rimozione dei sacchi della spazzatura su indicazione del Sig. Pt_2
Infine, anche il terzo teste di parte attrice il Geom. nulla ha potuto riferire sull'esercizio del Tes_3 diritto di passaggio da parte attorea e del dante causa per almeno vent'anni in maniera ininterrotta, pacifica e continuata, limitandosi a fornire solo informazioni tecniche sulla natura della strada e sulla ritenuta presenza della sbarra dal 2005.
Pertanto, parte attrice non solo non è riuscita a comprovare, ai fini del riconoscimento dell'usucapione,
l'esercizio ininterrotto e pacifico del diritto di passaggio in esame per un periodo di almeno venti anni, ma neanche che fossero presenti opere visibili realizzate allo scopo specifico di consentire l'accesso al preteso fondo dominante attraverso il fondo servente, dal momento che l'istruttoria ha evidenziato che il fondo c.d. dominante non venisse coltivato e/o utilizzato da parte attrice o dante causa dagli anni '80 in poi, tanto che nessuno dei testi escussi conosceva o ha mai visto in loco le società che, a detta di pagina 6 di 8 parte attrice, si occupavano della manutenzione, lavorazione e coltivazione dei terreni controversi.
Come confermato dai testi, infatti, dopo gli anni '80, il terreno attoreo, del tutto incolto, veniva attraversato solo da estranei che talvolta vi si recavano per raccogliere le erbe spontanee e la zona era ricettacolo di immondizie. A ciò aggiungasi che la sbarra stessa non era stata posta a presidio ed a garanzia di tale rivendicato passaggio. All'esito dell'istruttoria, infatti, è emerso che, successivamente all'apposizione della sbarra, la zona interessata risultava incolta e sostanzialmente la strada impraticabile per la vegetazione spontanea che la ricopriva, difettando, pertanto, completamente la dimostrazione della specifica destinazione delle opere presenti all'esercizio della servitù.
Né l'eventuale interclusione del fondo può costituire prova dell'effettivo esercizio del diritto ai fini del riconoscimento dell'intervenuta usucapione del diritto di passaggio, costituendo semmai presupposto di una diversa e, in questa sede, non formulata domanda di costituzione di servitù di passaggio coattiva. A ciò aggiungasi che, a riprova del mancato esercizio del diritto del passaggio de quo, è, altresì, da considerare che, a fronte della chiusura del passaggio con la recinzione nel 2017, la domanda per cui è causa è stata azionata a distanza di cinque anni dall'apposizione della recinzione stessa.
Né l'eventuale ammissione dei capitoli di prova reiterati da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, avrebbe potuto influire sul decisum, trattandosi di capitoli di prova, in primis, inammissibili per le motivazioni di cui all'Ordinanza del 08.05.2024 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e, in ogni caso, del tutto ininfluenti ed irrilevanti ai fini del decidere per quanto fin qui motivato.
Infine, ininfluente ai fini della decisione, ogni contestazione circa la natura della strada di passaggio controversa, dovendosi ritenere assorbita dal rigetto della domanda stessa.
La domanda attorea volta a far accertare e dichiarare l'usucapione della servitù di passaggio de quo va, pertanto, rigettata, non potendosi ritenere, per quanto fin qui motivato, assolto da parte attrice l'onere probatorio richiesto ai fini dell'accoglimento della domanda.
Le spese di lite del giudizio e della CTU, in virtù del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte attrice. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo secondo le nuove tabelle di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022.
Deve considerarsi che i fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto pagina 7 di 8 dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M., che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 2063/2023 r.g., ogni ulteriore o difforme domanda od eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
• Respinge la domanda attorea;
• condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese legali liquidate complessivamente in €. 5.077,00 oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, come per Legge;
• pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte attrice soccombente.
Pesaro, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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