Articolo 12 della Legge 21 ottobre 1950, n. 981
Articolo 11Articolo 13
Versione
2 gennaio 1951
Art. 12.
Il deposito e la pubblicazione della domanda di mutuo, a norma del precedente articolo, hanno efficacia ai fini della iscrizione dell'ipoteca contro i condomini del fabbricato da riparare o da ricostruire quando la domanda di sussidio e quella di mutuo siano state presentate da uno dei condomini anche nell'interesse degli altri ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge.
In tal caso le eventuali opposizioni, da notificarsi nel modo e nel termine fissato nell'ultimo comma del precedente articolo, non possono che riguardare soltanto l'ammontare del mutuo.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1951