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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3383/2022
Verbale di udienza del 28/01/2025
Alle ore 10:51 è presente per parte ricorrente l'avv. Dello Russo che si riporta al ricorso e chiede la decisione con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra;
verificata la rituale comunicazione a tutte le parti costituite della ordinanza resa alla udienza del 29/11/2024 (vedasi le comunicazioni di cancelleria nel fascicolo telematico eseguite il 29/11/2024), si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Avellino, 28/1/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 28/1/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3383/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. DELLO RUSSO GIACOMO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dalla dott.ssa RICCIO ASSUNTA ex art. 417 bis c.p.c., con la quale è elettivamente domiciliata in Avellino presso la Sede Provinciale sita in Via
Roma n. 17 (indirizzo pec indicato: t) Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(c.f.: ), in persona del Presidente p.t. della Giunta Controparte_2 P.IVA_2
Regionale, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv.
PASQUALE D'ONOFRIO, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via S.
Lucia n. 81 (indirizzo pec indicato: egione.campania.it); Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4/11/2022, il diva il Tribunale Parte_1 di Avellino chiedendo: “a) Accertare e dichiarare che l'istante, ai sensi e per gli effetti della legge n. 68 del 1999 di riforma del collocamento obbligatorio, che ha introdotto il c.d. Collocamento mirato, vale a dire, come testualmente riportato nella norma:
“quella serie di strumenti tecnici e di supporto, che permettono di valutare adeguatamente le persone in base alle loro capacità lavorative, così da inserirle nel posto adatto, attraverso forme di sostegno, analisi del lavoro, soluzioni dei problemi connessi agli ambienti lavorativi”, è invalido oltre il 46% fino al 100% con conseguente diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento mirato, fin dalla data di illegittima revoca e/o dalla data così come sarà accertata nell'espletanda istruttoria dal CTU. b) Conseguentemente, condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., e/o la , in persona del Presidente p.t., a Controparte_2 riconoscere all'istante il diritto all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, fin dalla data di illegittima revoca e/o fin dall'accertata decorrenza del CTU, con la rivalutazione monetaria e gli interessi come per legge. c) Vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario”.
A sostegno del ricorso esponeva che: l'istante, già invalido al 46%, sottoposto a visita medico-collegiale di revisione del 21/4/2022 veniva riconosciuto invalido al 35%, il grave stato morboso del ricorrente, accertato dalla stessa visita collegiale e risultante dalla documentazione medica allegata, non era mai migliorato fin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Soggiunto di essere affetto da plurime e gravi patologie come analiticamente indicate nel ricorso introduttivo, determinanti una invalidità oltre il 46% fino al 100%, conveniva in giudizio l' e la rassegnando le conclusioni CP_1 Controparte_2 come sopra riportate.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l il quale CP_1 eccepiva la nullità, inammissibilità e improponibilità del ricorso, rappresentando che la competenza dell' riguardava solo l'accertamento del requisito sanitario previsto CP_1 ex lege per il riconoscimento dello status invalidante, chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti intesa ad ottenere prestazioni o benefici connessi a tale status. Nel merito contestava la pretesa attorea poiché infondata e non provata;
con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente anche la eccependo la propria Controparte_2
3 carenza di legittimazione passiva, instando, in ogni caso per il rigetto del ricorso, associandosi alle difese dell'ente previdenziale, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
4. In via preliminare, non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle resistenti costituite, tutte correttamente evocate in giudizio.
Quanto all'istituto di previdenza, va osservato che l'art. 20 D. L. 78/2009, conv. con mod. da L. 102/2009, attribuisce all' la competenza ai fini dell'accertamento CP_1 del requisito sanitario (“A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità' civile, handicap e disabilità le
Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell' quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è CP_1 effettuato dall' ). CP_1
Quanto alla la relativa posizione sostanziale, che ne giustifica il Controparte_2 coinvolgimento processuale quale legittimata passiva, risale al ruolo conferitole dall'ordinamento giuridico in materia di collocamento mirato e di gestione dei centri per l'impiego, sicché non v'è dubbio che l'ente territoriale si ponga quale naturale destinatario della domanda, alla luce del petitum di cui al ricorso introduttivo, palesemente diretto al conseguimento dei benefici previsti dalla L. 68/1999, tra cui l'iscrizione nelle liste in questione.
5. Nel merito, va osservato che il contenuto dell'elaborato predisposto dal C.T.U. incaricato, dott.ssa , è certamente utilizzabile da questo giudice per la Persona_1 formazione del proprio convincimento.
Ebbene, il C.T.U., all'esito delle indagini demandate dal giudice, ha formulato la seguente diagnosi: “esiti risolutivi di pregresso politrauma consistenti in fattura vertebrale senza coinvolgimento midollare e frattura-lussazione del gomito sinistro in attuale buon recupero funzionale “. il C.T.U. ha quindi osservato che “…come è possibile apprezzare dalla documentazione sanitaria presente agli atti, il giovane nel febbraio del 2019 ha subito Parte_1 un violento trauma che gli ha causato una frattura vertebrale a livello di L1 trattata con stabilizzazione tramite placche e viti e frattura del gomito con residuo deficit del nervo radiale, trattata con osteosintesi. La persistenza dei mezzi di sintesi in sede ha
4 causato una rigidità del gomito con bloccaggio dell'articolazione in estensione con presenza di parestesie al polso ed alla mano sinistra, segni clinici di una paralisi del nervo radiale peraltro accertata dall'esame elettromiografico dell'aprile 2019. Tale quadro osteo-articolare era compatibile, come giustamente riconosciuto dalla commissione medica dell' con un'invalidità globale del 46%. Nel caso in esame CP_1
c'è da dire che nel gennaio del 2021, a causa di una intolleranza ai mezzi di sintesi, il ricorrente è stato sottoposto ad intervento di rimozione delle placche e delle viti e, come si legge dalla visita di controllo ortopedica del novembre 2021 svolta presso
l' di Torino, tale intervento ha comportato un Controparte_3 ottimo recupero funzionale dei movimenti del gomito e del polso. Appare quindi evidente che la revoca del beneficio precedentemente concesso sia giustificata dal fatto che allo stato attuale si assiste ad un miglioramento della condizione osteoarticolare del ricorrente che, ad oggi, come è stato possibile accertare anche durante l'esame obiettivo condotto dalla sottoscritta, ha completamente recuperato i movimenti di flesso estensione del gomito e del polso”.
Sulla scorta di tali premesse il consulente ha quindi concluso che “allo stato attuale
l'istante sia da considerare invalido nella misura del 35% per cui non vengono soddisfatti i requisiti richiesti dalle vigenti normative per la concessione dei benefici richiesti, e che sia condivisibile la valutazione dell' in occasione della seduta del CP_1
21 aprile 2022…”.
Va rilevato che le conclusioni formulate dal C.T.U. e sopra riportate hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, avendo il consulente d'ufficio ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Precisato che, sul piano medico-legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse, deve rilevarsi che il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi, e, pertanto, pienamente idoneo ad orientare il convincimento del giudicante sulla scorta dei rilievi tecnico-scientifici ivi operati.
Non a caso, è proprio allo scopo di colmare il vuoto di competenza specialistica che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità all'art. 61 c.p.c..
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze
5 tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Avendo il C.T.U. determinato una riduzione della capacità lavorativa del 35% la provvidenza invocata nel ricorso introduttivo non può essere riconosciuta.
6. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, complessivamente considerate, la domanda va rigettata.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.. A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R. 115/2002.
Indubbia l'applicabilità della norma in parola nel presente giudizio, e dovendo, peraltro, escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
Vanno poste a carico dell' e le spese della C.T.U., liquidate CP_1 Controparte_2 separatamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' e in solido tra loro, CP_1 Controparte_2 le spese della CTU, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, alla udienza del 28/1/2025.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
6
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3383/2022
Verbale di udienza del 28/01/2025
Alle ore 10:51 è presente per parte ricorrente l'avv. Dello Russo che si riporta al ricorso e chiede la decisione con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra;
verificata la rituale comunicazione a tutte le parti costituite della ordinanza resa alla udienza del 29/11/2024 (vedasi le comunicazioni di cancelleria nel fascicolo telematico eseguite il 29/11/2024), si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Avellino, 28/1/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 28/1/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3383/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. DELLO RUSSO GIACOMO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dalla dott.ssa RICCIO ASSUNTA ex art. 417 bis c.p.c., con la quale è elettivamente domiciliata in Avellino presso la Sede Provinciale sita in Via
Roma n. 17 (indirizzo pec indicato: t) Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(c.f.: ), in persona del Presidente p.t. della Giunta Controparte_2 P.IVA_2
Regionale, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv.
PASQUALE D'ONOFRIO, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via S.
Lucia n. 81 (indirizzo pec indicato: egione.campania.it); Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4/11/2022, il diva il Tribunale Parte_1 di Avellino chiedendo: “a) Accertare e dichiarare che l'istante, ai sensi e per gli effetti della legge n. 68 del 1999 di riforma del collocamento obbligatorio, che ha introdotto il c.d. Collocamento mirato, vale a dire, come testualmente riportato nella norma:
“quella serie di strumenti tecnici e di supporto, che permettono di valutare adeguatamente le persone in base alle loro capacità lavorative, così da inserirle nel posto adatto, attraverso forme di sostegno, analisi del lavoro, soluzioni dei problemi connessi agli ambienti lavorativi”, è invalido oltre il 46% fino al 100% con conseguente diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento mirato, fin dalla data di illegittima revoca e/o dalla data così come sarà accertata nell'espletanda istruttoria dal CTU. b) Conseguentemente, condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., e/o la , in persona del Presidente p.t., a Controparte_2 riconoscere all'istante il diritto all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, fin dalla data di illegittima revoca e/o fin dall'accertata decorrenza del CTU, con la rivalutazione monetaria e gli interessi come per legge. c) Vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario”.
A sostegno del ricorso esponeva che: l'istante, già invalido al 46%, sottoposto a visita medico-collegiale di revisione del 21/4/2022 veniva riconosciuto invalido al 35%, il grave stato morboso del ricorrente, accertato dalla stessa visita collegiale e risultante dalla documentazione medica allegata, non era mai migliorato fin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Soggiunto di essere affetto da plurime e gravi patologie come analiticamente indicate nel ricorso introduttivo, determinanti una invalidità oltre il 46% fino al 100%, conveniva in giudizio l' e la rassegnando le conclusioni CP_1 Controparte_2 come sopra riportate.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l il quale CP_1 eccepiva la nullità, inammissibilità e improponibilità del ricorso, rappresentando che la competenza dell' riguardava solo l'accertamento del requisito sanitario previsto CP_1 ex lege per il riconoscimento dello status invalidante, chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti intesa ad ottenere prestazioni o benefici connessi a tale status. Nel merito contestava la pretesa attorea poiché infondata e non provata;
con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente anche la eccependo la propria Controparte_2
3 carenza di legittimazione passiva, instando, in ogni caso per il rigetto del ricorso, associandosi alle difese dell'ente previdenziale, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
4. In via preliminare, non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle resistenti costituite, tutte correttamente evocate in giudizio.
Quanto all'istituto di previdenza, va osservato che l'art. 20 D. L. 78/2009, conv. con mod. da L. 102/2009, attribuisce all' la competenza ai fini dell'accertamento CP_1 del requisito sanitario (“A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità' civile, handicap e disabilità le
Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell' quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è CP_1 effettuato dall' ). CP_1
Quanto alla la relativa posizione sostanziale, che ne giustifica il Controparte_2 coinvolgimento processuale quale legittimata passiva, risale al ruolo conferitole dall'ordinamento giuridico in materia di collocamento mirato e di gestione dei centri per l'impiego, sicché non v'è dubbio che l'ente territoriale si ponga quale naturale destinatario della domanda, alla luce del petitum di cui al ricorso introduttivo, palesemente diretto al conseguimento dei benefici previsti dalla L. 68/1999, tra cui l'iscrizione nelle liste in questione.
5. Nel merito, va osservato che il contenuto dell'elaborato predisposto dal C.T.U. incaricato, dott.ssa , è certamente utilizzabile da questo giudice per la Persona_1 formazione del proprio convincimento.
Ebbene, il C.T.U., all'esito delle indagini demandate dal giudice, ha formulato la seguente diagnosi: “esiti risolutivi di pregresso politrauma consistenti in fattura vertebrale senza coinvolgimento midollare e frattura-lussazione del gomito sinistro in attuale buon recupero funzionale “. il C.T.U. ha quindi osservato che “…come è possibile apprezzare dalla documentazione sanitaria presente agli atti, il giovane nel febbraio del 2019 ha subito Parte_1 un violento trauma che gli ha causato una frattura vertebrale a livello di L1 trattata con stabilizzazione tramite placche e viti e frattura del gomito con residuo deficit del nervo radiale, trattata con osteosintesi. La persistenza dei mezzi di sintesi in sede ha
4 causato una rigidità del gomito con bloccaggio dell'articolazione in estensione con presenza di parestesie al polso ed alla mano sinistra, segni clinici di una paralisi del nervo radiale peraltro accertata dall'esame elettromiografico dell'aprile 2019. Tale quadro osteo-articolare era compatibile, come giustamente riconosciuto dalla commissione medica dell' con un'invalidità globale del 46%. Nel caso in esame CP_1
c'è da dire che nel gennaio del 2021, a causa di una intolleranza ai mezzi di sintesi, il ricorrente è stato sottoposto ad intervento di rimozione delle placche e delle viti e, come si legge dalla visita di controllo ortopedica del novembre 2021 svolta presso
l' di Torino, tale intervento ha comportato un Controparte_3 ottimo recupero funzionale dei movimenti del gomito e del polso. Appare quindi evidente che la revoca del beneficio precedentemente concesso sia giustificata dal fatto che allo stato attuale si assiste ad un miglioramento della condizione osteoarticolare del ricorrente che, ad oggi, come è stato possibile accertare anche durante l'esame obiettivo condotto dalla sottoscritta, ha completamente recuperato i movimenti di flesso estensione del gomito e del polso”.
Sulla scorta di tali premesse il consulente ha quindi concluso che “allo stato attuale
l'istante sia da considerare invalido nella misura del 35% per cui non vengono soddisfatti i requisiti richiesti dalle vigenti normative per la concessione dei benefici richiesti, e che sia condivisibile la valutazione dell' in occasione della seduta del CP_1
21 aprile 2022…”.
Va rilevato che le conclusioni formulate dal C.T.U. e sopra riportate hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, avendo il consulente d'ufficio ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Precisato che, sul piano medico-legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse, deve rilevarsi che il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi, e, pertanto, pienamente idoneo ad orientare il convincimento del giudicante sulla scorta dei rilievi tecnico-scientifici ivi operati.
Non a caso, è proprio allo scopo di colmare il vuoto di competenza specialistica che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità all'art. 61 c.p.c..
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze
5 tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Avendo il C.T.U. determinato una riduzione della capacità lavorativa del 35% la provvidenza invocata nel ricorso introduttivo non può essere riconosciuta.
6. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, complessivamente considerate, la domanda va rigettata.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.. A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R. 115/2002.
Indubbia l'applicabilità della norma in parola nel presente giudizio, e dovendo, peraltro, escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
Vanno poste a carico dell' e le spese della C.T.U., liquidate CP_1 Controparte_2 separatamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' e in solido tra loro, CP_1 Controparte_2 le spese della CTU, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, alla udienza del 28/1/2025.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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