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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 29 del mese di Gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3134/21 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Giovanni SCAVELLO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3134 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Messina, Via XXIV Maggio, 161/S, presso lo studio
[...] dell'avv. Giovanni SCAVELLO che lo rappresenta e difende ATTORE
CONTRO
CONVENUTA CONTUMACE Controparte_1
avente per OGGETTO: declaratoria di usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da nei Parte_1
confronti della finalizzata ad ottenere la declaratoria di Controparte_1
acquisto, per maturata usucapione ventennale, del diritto di proprietà del terreno sito in
Messina, Via Nuova Panoramica dello Stretto, catastalmente individuato al foglio 90, particella 456, del Catasto Terreni del Comune di Messina, limitatamente all'area di sedime occupata dall'edicola dell'attore.
Al riguardo l'attore ha premesso di aver acquistato, nell'anno 1999, un chiosco per la vendita di giornali e riviste sito in Via Nuova Panoramica dello Stretto 1368 e che tale
2 TRIBUNALE di MESSINA chiosco si trova sulla particella censita al Catasto Terreni del Comune di Messina, al foglio di mappa 90, particella 456, intestata alla oggi Controparte_2 [...]
avendo mantenuto il possesso ed il godimento esclusivo per oltre Controparte_1
vent'anni, l'attore ha chiesto la declaratoria di acquisto del diritto di proprietà dell'area di sedime su cui tale struttura è collocata.
La domanda proposta dall'attore è meritevole di accoglimento.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Controparte_1
la quale, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
[...]
In ordine alla prova della titolarità, in capo alla società convenuta, del diritto di proprietà del terreno del quale l'attore invoca la declaratoria di usucapione, questi ha depositato una relazione dalla quale risulta che il cespite in questione appartiene alla società convenuta e che l'unica trascrizione relativa a tale particella contro la società proprietaria è relativa ad un sequestro conservativo.
In diritto appare opportuno ricordare che l'usucapione è il modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali di godimento su cosa altrui, fondato essenzialmente sul possesso continuato di un bene immobile per un determinato periodo di tempo (v. Cass. Civ., sent. del 26.03.73, n. 837).
Affinché si compia l'usucapione sono necessari due requisiti: il possesso, cioè il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di cui si reclama l'usucapione, e la durata dello stesso per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (v. Cass. Civ., sentenza del 18.2.1980, n. 1176).
Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco;
al riguardo è stato affermato che “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che sussista un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivoco all'esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (v. Cass. Civ. del 02/09/2015, n. 17459). 3 TRIBUNALE di MESSINA L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione.
È stato, altresì, affermato dalla Corte di legittimità che, ai fini della configurabilità di un possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno jus in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus (v., ex multis, Cass. Civ. n.
9062/2012; n. 8662/2010; 10652/1994).
Per quanto concerne l'animus possidendi – elemento indispensabile del possesso ad usucapionem per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., sent. n. 14092 del 11.06.2010; n. 15446 del 10.07.2007; sent. n. 15145 del 06-08-04) – questo può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa.
Ebbene, nel ricordare l'applicabilità, in materia di animus del possesso, della presunzione relativa sancita dall'art. 1141 c.c. in virtù della quale il possesso si presume in capo a chi esercita un potere di fatto su un bene a meno che non venga offerta la prova contraria del fatto che la relazione materiale con il bene è riconducibile ad una diversa posizione sostanziale quale, ad esempio, quella di detentore, può affermarsi la fondatezza della domanda articolata dall'attore.
In sede di prova testimoniale il teste , conoscente dell'attore in quanto Testimone_1
residente nella zona ed abituale acquirente di giornali, ha confermato che dagli anni '80 si reca presso l'edicola per acquistare il giornale;
ha riferito che, inizialmente, l'edicola si 4 TRIBUNALE di MESSINA trovava in una diversa posizione ed apparteneva ad altro proprietario ma che da fine anni
'90-inizio 2000 ha assunto l'attuale configurazione e posizione.
Ha riconosciuto l'edicola nelle fotografie esibitegli nel corso della deposizione precisando che nella configurazione precedente questa era più piccola e l'ingresso era rivolto verso la via Panoramica dello Stretto in direzione Messina.
Il teste , anch'egli conoscente dell'attore in quanto residente nella Testimone_2
zona ed abituale acquirente di giornali, ha riconosciuto l'edicola nelle fotografie esibite evidenziando che l'attuale posizione è stata assunta da fine anni '90 e che prima la sua posizione era trasversale ed obliqua rispetto alla strada.
All'esito dell'istruttoria è emersa la prova di un rapporto materiale, continuato ed ultraventennale, del con il terreno in esame – prova desumibile dal fatto che Pt_1
l'edicola dell'attore è posta in quella posizione da oltre vent'anni e che, quindi, l'area di sedime occupata dall'edicola è rimasta nella piena disponibilità dell'attore per tutto il tempo necessario al maturare dell'usucapione – che, unitamente alla presunzione relativa di animus possidendi di cui all'art. 1141 c.c., consente di ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di usucapione del diritto di proprietà, limitatamente all'area di sedime occupata dall'edicola.
Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata da questi va Parte_1
riconosciuto titolare, per intervenuta usucapione, del diritto di proprietà del terreno sito in
Messina, Via Nuova Panoramica dello Stretto, catastalmente individuato al foglio 90, particella 456, del Catasto Terreni del Comune di Messina, limitatamente all'area di sedime occupata dall'edicola dell'attore.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
vanno, pertanto, poste a carico della e, tenuto conto del valore indeterminabile basso della Controparte_1 controversia, liquidate in favore dell'attore in € 3.852,43 di cui € 43,00 per spese vive ed €
3.809,00 per compensi di avvocato di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
5 TRIBUNALE di MESSINA Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
[...]
1. accoglie la domanda formulata da nei confronti della
[...] Parte_1
Controparte_1
2. per l'effetto, accerta e dichiara che è titolare, per Parte_1
intervenuta usucapione, del diritto di proprietà sul terreno sito in Messina, Via Nuova
Panoramica dello Stretto, catastalmente individuato al foglio 90, particella 456, del Catasto
Terreni del Comune di Messina, limitatamente all'area di sedime occupata dall'edicola dell'attore;
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza;
4. condanna la alla rifusione delle spese del Controparte_1
giudizio in favore di che liquida in complessivi € 3.852,43 di cui € 43,00 Parte_1
per spese vive ed € 3.809,00 per compensi di avvocato di cui € 851,00 per la fase di studio,
€ 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 29.01.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
6
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 29 del mese di Gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3134/21 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Giovanni SCAVELLO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3134 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Messina, Via XXIV Maggio, 161/S, presso lo studio
[...] dell'avv. Giovanni SCAVELLO che lo rappresenta e difende ATTORE
CONTRO
CONVENUTA CONTUMACE Controparte_1
avente per OGGETTO: declaratoria di usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da nei Parte_1
confronti della finalizzata ad ottenere la declaratoria di Controparte_1
acquisto, per maturata usucapione ventennale, del diritto di proprietà del terreno sito in
Messina, Via Nuova Panoramica dello Stretto, catastalmente individuato al foglio 90, particella 456, del Catasto Terreni del Comune di Messina, limitatamente all'area di sedime occupata dall'edicola dell'attore.
Al riguardo l'attore ha premesso di aver acquistato, nell'anno 1999, un chiosco per la vendita di giornali e riviste sito in Via Nuova Panoramica dello Stretto 1368 e che tale
2 TRIBUNALE di MESSINA chiosco si trova sulla particella censita al Catasto Terreni del Comune di Messina, al foglio di mappa 90, particella 456, intestata alla oggi Controparte_2 [...]
avendo mantenuto il possesso ed il godimento esclusivo per oltre Controparte_1
vent'anni, l'attore ha chiesto la declaratoria di acquisto del diritto di proprietà dell'area di sedime su cui tale struttura è collocata.
La domanda proposta dall'attore è meritevole di accoglimento.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Controparte_1
la quale, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
[...]
In ordine alla prova della titolarità, in capo alla società convenuta, del diritto di proprietà del terreno del quale l'attore invoca la declaratoria di usucapione, questi ha depositato una relazione dalla quale risulta che il cespite in questione appartiene alla società convenuta e che l'unica trascrizione relativa a tale particella contro la società proprietaria è relativa ad un sequestro conservativo.
In diritto appare opportuno ricordare che l'usucapione è il modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali di godimento su cosa altrui, fondato essenzialmente sul possesso continuato di un bene immobile per un determinato periodo di tempo (v. Cass. Civ., sent. del 26.03.73, n. 837).
Affinché si compia l'usucapione sono necessari due requisiti: il possesso, cioè il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di cui si reclama l'usucapione, e la durata dello stesso per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (v. Cass. Civ., sentenza del 18.2.1980, n. 1176).
Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco;
al riguardo è stato affermato che “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che sussista un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivoco all'esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (v. Cass. Civ. del 02/09/2015, n. 17459). 3 TRIBUNALE di MESSINA L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione.
È stato, altresì, affermato dalla Corte di legittimità che, ai fini della configurabilità di un possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno jus in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus (v., ex multis, Cass. Civ. n.
9062/2012; n. 8662/2010; 10652/1994).
Per quanto concerne l'animus possidendi – elemento indispensabile del possesso ad usucapionem per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., sent. n. 14092 del 11.06.2010; n. 15446 del 10.07.2007; sent. n. 15145 del 06-08-04) – questo può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa.
Ebbene, nel ricordare l'applicabilità, in materia di animus del possesso, della presunzione relativa sancita dall'art. 1141 c.c. in virtù della quale il possesso si presume in capo a chi esercita un potere di fatto su un bene a meno che non venga offerta la prova contraria del fatto che la relazione materiale con il bene è riconducibile ad una diversa posizione sostanziale quale, ad esempio, quella di detentore, può affermarsi la fondatezza della domanda articolata dall'attore.
In sede di prova testimoniale il teste , conoscente dell'attore in quanto Testimone_1
residente nella zona ed abituale acquirente di giornali, ha confermato che dagli anni '80 si reca presso l'edicola per acquistare il giornale;
ha riferito che, inizialmente, l'edicola si 4 TRIBUNALE di MESSINA trovava in una diversa posizione ed apparteneva ad altro proprietario ma che da fine anni
'90-inizio 2000 ha assunto l'attuale configurazione e posizione.
Ha riconosciuto l'edicola nelle fotografie esibitegli nel corso della deposizione precisando che nella configurazione precedente questa era più piccola e l'ingresso era rivolto verso la via Panoramica dello Stretto in direzione Messina.
Il teste , anch'egli conoscente dell'attore in quanto residente nella Testimone_2
zona ed abituale acquirente di giornali, ha riconosciuto l'edicola nelle fotografie esibite evidenziando che l'attuale posizione è stata assunta da fine anni '90 e che prima la sua posizione era trasversale ed obliqua rispetto alla strada.
All'esito dell'istruttoria è emersa la prova di un rapporto materiale, continuato ed ultraventennale, del con il terreno in esame – prova desumibile dal fatto che Pt_1
l'edicola dell'attore è posta in quella posizione da oltre vent'anni e che, quindi, l'area di sedime occupata dall'edicola è rimasta nella piena disponibilità dell'attore per tutto il tempo necessario al maturare dell'usucapione – che, unitamente alla presunzione relativa di animus possidendi di cui all'art. 1141 c.c., consente di ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di usucapione del diritto di proprietà, limitatamente all'area di sedime occupata dall'edicola.
Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata da questi va Parte_1
riconosciuto titolare, per intervenuta usucapione, del diritto di proprietà del terreno sito in
Messina, Via Nuova Panoramica dello Stretto, catastalmente individuato al foglio 90, particella 456, del Catasto Terreni del Comune di Messina, limitatamente all'area di sedime occupata dall'edicola dell'attore.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
vanno, pertanto, poste a carico della e, tenuto conto del valore indeterminabile basso della Controparte_1 controversia, liquidate in favore dell'attore in € 3.852,43 di cui € 43,00 per spese vive ed €
3.809,00 per compensi di avvocato di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
5 TRIBUNALE di MESSINA Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
[...]
1. accoglie la domanda formulata da nei confronti della
[...] Parte_1
Controparte_1
2. per l'effetto, accerta e dichiara che è titolare, per Parte_1
intervenuta usucapione, del diritto di proprietà sul terreno sito in Messina, Via Nuova
Panoramica dello Stretto, catastalmente individuato al foglio 90, particella 456, del Catasto
Terreni del Comune di Messina, limitatamente all'area di sedime occupata dall'edicola dell'attore;
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza;
4. condanna la alla rifusione delle spese del Controparte_1
giudizio in favore di che liquida in complessivi € 3.852,43 di cui € 43,00 Parte_1
per spese vive ed € 3.809,00 per compensi di avvocato di cui € 851,00 per la fase di studio,
€ 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 29.01.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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