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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/03/2024, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1989/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1989/2023
tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 8 marzo 2024 ad ore 8,30 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'avv. BRIGNANO GIOVANNI oggi sostituito dall'avv. Marco Modica Parte_1
Per essuno Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 10,09.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1989/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIGNANO GIOVANNI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 72 15011 ACQUI TERME presso il difensore avv.
BRIGNANO GIOVANNI
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore:
“Reiectis contrariis;
piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare che , nato ad [...]_1
(AL) il 06.03.1964, c.f. , ha tacitamente accettato l'eredità morendo dismessa dal CodiceFiscale_2 padre Sig. , nato a [...] il [...] e deceduto in CQ ME il giorno Persona_1
26.10.2022. Con vittoria di onorari e spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il , sito in CQ ME (C.F. Parte_1
) in persona del suo Amministratore precisava “1) che con decreto nr. 257/2023, emesso il P.IVA_1
27.4.2023, provvisoriamente esecutivo, notificato in data 11.5/28.5.2023 contestualmente ad atto di precetto (doc. 1), il Giudice di Pace di CQ ME ingiungeva al Sig. , nato ad [...]
ND (AL) il 06.03.1964, c.f. , e residente in [...]
221, di pagare, immediatamente, senza dilazione, al , la somma di € 4.767,41=, oltre Parte_1 agli interessi, alle spese legali liquidate in € 549,00= oltre accessori, ma il debitore non dava alcun seguito;
2) che il Sig. , è figlio del Sig. , nato a [...] il Controparte_1 Persona_1
10.01.1928, deceduto in CQ ME il giorno 26.10.2022 e, come appare dal certificato di stato di
famiglia del 28.02.2023 (atto pubblico ove è indicata la data del decesso), nonchè da quello di residenza
pagina 2 di 4 del 29.6.2023, rilasciati entrambi dal Comune di CQ T. (doc. 2), alla data del decesso la famiglia era
composta dal de cuius e dal Sig. , ergo costui era pacificamente nel possesso dei beni Controparte_1
ereditari; 3) che, giusta art. 485 II° c.c., il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei
beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (nella
fattispecie 26.10.2022) o della notizia delle devoluta eredità e che (salva la proroga di cui al secondo
periodo del II comma) trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice;
4) che, come emerge dal certificato rilasciato il 04.04.2023
dalla Cancelleria V.G. del Tribunale di ND, alla data del 31.3.2023 (doc. 3), dalle risultanze dei
registri informatici, relativamente alla successione del Sig. non risultano nè rinunce Persona_1
all'eredità, né accettazioni con beneficio di inventario, né nomine di curatori di eredità giacente, ragion per
cui il figlio Sig. pacificamente nel possesso dei beni ereditari, non avendo accettato Controparte_1
entro tre mesi dall'apertura dalla successione l'eredità de qua con beneficio di inventario, nè avendovi
rinunciato, appare aver accettato l'eredità (c.d accettazione presunta) morendo dismessa dal de cuius;
5) che la debenza portata dal menzionato titolo è relativa ad oneri condominiali inevasi afferenti all'unità
immobiliare morosa di proprietà del de cuius, ed ora jure successionis, del figlio e che, Controparte_1
per recuperare il proprio credito, l'esponente intende procedere all'esecuzione immobiliare 6) che, come
risulta dalla visura che si produce, afferente al periodo dal 08.10.1997 al 29.06.2023 (doc. 4), in capo a
non appare trascritta l'accettazione tacita di eredità, ragion per cui si rende necessario Controparte_1 adempiere a quanto disposto dall'art. 2650 c.c. onde rendere possibile la continuità delle trascrizioni e quindi instaurare il processo esecutivo immobiliare”.
Alla prima udienza, seppure regolarmente notificato il ricorso con l'allegato decreto, il resistente non si è costituito, sicchè la difesa ha chiesto procedersi con l'interrogatorio formale. Il Giudice ha dunque fissato una successiva udienza nella quale il resistente non si è presentato.
All'esito dell'istruttoria risulta che abbia tacitamente accettato l'eredità morendo Controparte_1 dismessa dal padre , nato a [...] il [...] (c.f. ) e Persona_1 CodiceFiscale_3 deceduto ad CQ ME il giorno 26/10/2022.
Ciò emerge dall'esame delle prove documentali allegate dal ricorrente, alle quali si aggiunge in particolare la scelta del resistente di non presentarsi all'udienza del 24/01/2024 per rendere Controparte_1
l'interrogatorio formale, così da potersi ritenere come ammessi i fatti esposti, come configurato dall'art. 232
I° comma c.p.c..
La domanda pertanto dovrà essere accolta, con il favore delle spese del giudizio.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il convenuto deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare all'attore le spese processuali, e tenendo tuttavia conto della brevità del giudizio e delle questioni trattate, si ritiene equo liquidare i compensi al minimo, tenendo conto del pagina 3 di 4 valore della domanda proposta dall'attore. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati come da D.M. applicabile per lo scaglione di riferimento e così per i seguenti importi minimi: € 1.278, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre al rimborso delle spese anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara che , nato ad [...] il [...], c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 ha tacitamente accettato l'eredità morendo dismessa dal padre , nato a [...] il Persona_1
10.01.1928 e deceduto in CQ ME il 26.10.2022.
Condanna altresì a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.278 Controparte_1
per compenso, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre al rimborso delle spese anticipate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
ND, 8 marzo 2024
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1989/2023
tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 8 marzo 2024 ad ore 8,30 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'avv. BRIGNANO GIOVANNI oggi sostituito dall'avv. Marco Modica Parte_1
Per essuno Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 10,09.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1989/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIGNANO GIOVANNI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 72 15011 ACQUI TERME presso il difensore avv.
BRIGNANO GIOVANNI
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore:
“Reiectis contrariis;
piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare che , nato ad [...]_1
(AL) il 06.03.1964, c.f. , ha tacitamente accettato l'eredità morendo dismessa dal CodiceFiscale_2 padre Sig. , nato a [...] il [...] e deceduto in CQ ME il giorno Persona_1
26.10.2022. Con vittoria di onorari e spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il , sito in CQ ME (C.F. Parte_1
) in persona del suo Amministratore precisava “1) che con decreto nr. 257/2023, emesso il P.IVA_1
27.4.2023, provvisoriamente esecutivo, notificato in data 11.5/28.5.2023 contestualmente ad atto di precetto (doc. 1), il Giudice di Pace di CQ ME ingiungeva al Sig. , nato ad [...]
ND (AL) il 06.03.1964, c.f. , e residente in [...]
221, di pagare, immediatamente, senza dilazione, al , la somma di € 4.767,41=, oltre Parte_1 agli interessi, alle spese legali liquidate in € 549,00= oltre accessori, ma il debitore non dava alcun seguito;
2) che il Sig. , è figlio del Sig. , nato a [...] il Controparte_1 Persona_1
10.01.1928, deceduto in CQ ME il giorno 26.10.2022 e, come appare dal certificato di stato di
famiglia del 28.02.2023 (atto pubblico ove è indicata la data del decesso), nonchè da quello di residenza
pagina 2 di 4 del 29.6.2023, rilasciati entrambi dal Comune di CQ T. (doc. 2), alla data del decesso la famiglia era
composta dal de cuius e dal Sig. , ergo costui era pacificamente nel possesso dei beni Controparte_1
ereditari; 3) che, giusta art. 485 II° c.c., il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei
beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (nella
fattispecie 26.10.2022) o della notizia delle devoluta eredità e che (salva la proroga di cui al secondo
periodo del II comma) trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice;
4) che, come emerge dal certificato rilasciato il 04.04.2023
dalla Cancelleria V.G. del Tribunale di ND, alla data del 31.3.2023 (doc. 3), dalle risultanze dei
registri informatici, relativamente alla successione del Sig. non risultano nè rinunce Persona_1
all'eredità, né accettazioni con beneficio di inventario, né nomine di curatori di eredità giacente, ragion per
cui il figlio Sig. pacificamente nel possesso dei beni ereditari, non avendo accettato Controparte_1
entro tre mesi dall'apertura dalla successione l'eredità de qua con beneficio di inventario, nè avendovi
rinunciato, appare aver accettato l'eredità (c.d accettazione presunta) morendo dismessa dal de cuius;
5) che la debenza portata dal menzionato titolo è relativa ad oneri condominiali inevasi afferenti all'unità
immobiliare morosa di proprietà del de cuius, ed ora jure successionis, del figlio e che, Controparte_1
per recuperare il proprio credito, l'esponente intende procedere all'esecuzione immobiliare 6) che, come
risulta dalla visura che si produce, afferente al periodo dal 08.10.1997 al 29.06.2023 (doc. 4), in capo a
non appare trascritta l'accettazione tacita di eredità, ragion per cui si rende necessario Controparte_1 adempiere a quanto disposto dall'art. 2650 c.c. onde rendere possibile la continuità delle trascrizioni e quindi instaurare il processo esecutivo immobiliare”.
Alla prima udienza, seppure regolarmente notificato il ricorso con l'allegato decreto, il resistente non si è costituito, sicchè la difesa ha chiesto procedersi con l'interrogatorio formale. Il Giudice ha dunque fissato una successiva udienza nella quale il resistente non si è presentato.
All'esito dell'istruttoria risulta che abbia tacitamente accettato l'eredità morendo Controparte_1 dismessa dal padre , nato a [...] il [...] (c.f. ) e Persona_1 CodiceFiscale_3 deceduto ad CQ ME il giorno 26/10/2022.
Ciò emerge dall'esame delle prove documentali allegate dal ricorrente, alle quali si aggiunge in particolare la scelta del resistente di non presentarsi all'udienza del 24/01/2024 per rendere Controparte_1
l'interrogatorio formale, così da potersi ritenere come ammessi i fatti esposti, come configurato dall'art. 232
I° comma c.p.c..
La domanda pertanto dovrà essere accolta, con il favore delle spese del giudizio.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il convenuto deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare all'attore le spese processuali, e tenendo tuttavia conto della brevità del giudizio e delle questioni trattate, si ritiene equo liquidare i compensi al minimo, tenendo conto del pagina 3 di 4 valore della domanda proposta dall'attore. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati come da D.M. applicabile per lo scaglione di riferimento e così per i seguenti importi minimi: € 1.278, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre al rimborso delle spese anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara che , nato ad [...] il [...], c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 ha tacitamente accettato l'eredità morendo dismessa dal padre , nato a [...] il Persona_1
10.01.1928 e deceduto in CQ ME il 26.10.2022.
Condanna altresì a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.278 Controparte_1
per compenso, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre al rimborso delle spese anticipate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
ND, 8 marzo 2024
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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