Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 262 DELL'ANNO 2024
Oggi 16.4.2025 alle ore 9.35 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. D'HARCOURT in sostituzione Parte_1 dell'avv. BARTOLOTTA ELEMENTO CRISTINA per la parte convenuta l'avv. RIVA SERGIO CP_1
Il procuratore di parte ricorrente, visto l'esito della CTU, insiste per l'accoglimento del ricorso, con condanna della controparte alle spese di lite.
L'avv. Riva rileva che la reiezione in sede amministrativa trovava fondamento tenuto conto che nella domanda il ricorrente aveva fatto riferimento al solo sovraccarico funzionale degli arti, quando invece dalla CTU è emerso che la patologia dipende dalle ripetute vibrazioni. Per il resto si richiama agli atti.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione.
Al termine, il giudice pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 262/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to BARTOLOTTA ELEMENTO CRISTINA, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
RIVA SERGIO, come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona – in funzione del Giudice del Lavoro –, reiectis contrariis,
pag. 2 1. accertare e dichiarare la sussistenza in capo al Sig. della Parte_1 tecnopatia tunnel carpale bilaterale (di cui alla Lista I, Gruppo 2, nn. 2 e 4 “Vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano braccio”, “Microtraumi, posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo” e presente nella Tabella delle malattie professionali nell'Industria al n. 78 L – “Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore” –
Sindrome del tunnel carpale), contratta dallo stesso a causa delle mansioni lavorative da questi svolte e meglio descritte nelle superiori premesse e, conseguentemente,
2. accertare e dichiarare che il Sig. a causa della malattia Parte_1 professionale di cui al capo 1, presentava sin dall'inizio un grado di inabilità del 10%, od una percentuale maggiore e/o minore (in ogni caso uguale e/o superiore al 6%) come risulterà a seguito di C.T.U. (di cui si chiede sin d'ora l'ammissione);
3. per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento in favore del Sig. della rendita/indennizzo da Parte_1
inabilità permanente – a causa delle tecnopatie summenzionate – nella misura complessiva del 10% od in quella accertanda in corso di causa (in ogni caso uguale e/o superiore al 6%), il tutto a far data dalla presentazione della domanda (1/8/2018) o da quella meglio vista e ritenuta dal Tribunale Ill.mo od accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata da tale data all'effettivo soddisfo;
il tutto da sommarsi al grado di inabilità derivante dagli ulteriori infortuni/malattie professionali già riconosciuti e/o medio tempore riconosciuti o riconoscendi in capo al ricorrente;
4. Condannare, infine, l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, ivi comprese le spese generali pari al 15% su diritti ed onorari di cui all'art. 14 L.P., ivi compresi oneri previdenziali e fiscali, con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario;
Per parte resistente:
"Piaccia al Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Savona, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e com-pensi di giudizio, oltre oneri accessori di legge”.
pag. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.3.2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - nel corso della propria vita lavorativa, egli aveva svolto mansioni di costruttore e montatore, che avevano determinato l'esposizione continuata e ripetitiva a vibrazioni meccaniche e al sovraccarico degli arti superiori;
- a seguito di costante dolorabilità a polsi e mani, a partire dal 2015 egli iniziò a sottoporsi a una serie di accertamenti, all'esito dei quali gli veniva diagnosticata la sindrome del tunnel carpale bilaterale;
- siccome la patologia risultava palesemente imputabile all'attività lavorativa svolta, egli presentava domanda a per il riconoscimento della malattia professionale;
- tuttavia, definiva la CP_1 CP_1
pratica negativamente, anche a seguito di opposizione e della successiva revisione del caso.
Tanto premesso, il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del diniego, considerato che appariva innegabile e manifesta la connessione causale tra la sindrome patita e le mansioni alle quali egli era stato assegnato per tantissimo tempo, tenuto conto delle modalità con le quali erano svolte;
- infatti la sindrome del tunnel carpale era stata attestata tra le malattie professionali di cui alla Lista 1, Gruppo 2 nn. 2 e 4 e alla Nuova
Tabella delle Malattie Professionali dell'industria al n. 78 L, collegata cioè a vibrazioni meccaniche trasmesse al braccio e a lavorazioni non occasionali comportanti movimenti ripetuti o prolungati del polso e di prensione della mano, come quelle dal medesimo svolte.
Pertanto, egli ha sostenuto il proprio diritto al riconoscimento dei benefici giuridici ed economici legati alla malattia professionale, contratta nell'esercizio della propria attività ed ha chiesto accertare e dichiarare la sussistenza della tecnopatia tunnel carpale bilaterale e conseguentemente condannare al pagamento della CP_1
rendita/indennizzo da inabilità permanente, nella misura complessiva del 10% o in quella minore o maggiore riconosciuta, a far data dalla presentazione della domanda, il tutto da sommarsi al grado di inabilità derivante da ulteriori infortuni/malattie professionali riconosciuti.
Si è costituito , replicando alle avverse argomentazioni che: CP_1
pag. 4 Il ricorrente aveva l'onere di dimostrare che la patologia dalla quale risultava affetto era effettivamente ricollegabile a tipologie di attività contemplate nelle tabelle delle malattie professionali.
Mentre nella domanda iniziale il ricorrente aveva indicato unicamente il sovraccarico funzionale e sforzi ripetuti degli arti superiori, nel ricorso aveva per la prima volta fatto riferimento a vibrazioni continue.
Inoltre, aveva escluso l'origine professionale della malattia considerato CP_1
che: il sig. aveva lavorato part time per tre anni, nessuno dei colleghi aveva Parte_1
sviluppato analoga patologia;
la manifestazione della malattia era avvenuta in concomitanza con il miglioramento delle condizioni di lavoro, aveva una predisposizione familiare, praticava hobby quali tiro al piattello e attività venatoria, verteva in una condizione personale di sovrappeso, il primo intervento aveva interessato l'arto non dominante, cioè quello non usato al lavoro.
In caso di riconoscimento dell'origine professionale della malattia, dalla stessa non erano derivati postumi dell'entità richiesta nelle conclusioni.
Conclusivamente, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria. CP_1
La causa è stata istruita con l'escussione dei testimoni e con l'espletamento di
CTU medico legale ed all'esito è stata rinviata per la discussione alla odierna udienza, ove il giudice decide pronunciando sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
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Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi di seguito esposti.
È pacifico che la patologia di tunnel carpale bilaterale, della quale soffre il ricorrente, è compresa nelle malattie professionali ad alta probabilità di verificazione, inserita nella Lista 1, Gruppo II, n. 4, ove connessa a “microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo”. La stessa tecnopatia è inserita altresì nelle Tabelle delle malattie professionali nell'Industria, al n. 78, malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, in quanto connesse a Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio, e/o azioni di presa della mano con uso di forza.
pag. 5 Va dunque considerato in termini generali che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa CP_1
extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016).
Nel caso di specie, da un lato, all'esito dell'istruttoria risulta provato che sono compresi nella previsione tabellare sia la malattia, sia il rischio specifico di esposizione dalla quale essa dipende, con conseguente operatività della presunzione in relazione riconducibilità della patologia rispetto all'attività professionale svolta, d'altro lato, CP_1
non ha fornito la prova contraria sulla medesima gravante.
In particolare, dalle deposizioni testimoniali assunte, rese dai colleghi del sig.
tutte precise, circostanziate e concordi, è emerso che, sin dal 1978 e per tutti Parte_1
gli anni a venire ad oggi, il sig. si è sempre occupato in via principale Controparte_2
di costruire e montare serre. Nello svolgimento di quest'attività, egli è stato sottoposto frequentemente e ripetutamente a vibrazioni, oltre che al sovraccarico funzionale degli avambracci in quanto, sinteticamente, usa il martello pneumatico per preparare il fondo, liberare il terreno, livellarlo, in vista della realizzazione della struttura;
una volta predisposto il fondo, usa una trivella manuale a scoppio per creare buchi all'interno dei quali piantare pali costituenti la struttura;
una volta inseriti i pali, alla loro base viene colato cemento impastato manualmente con la betoniera, caricata con sacchi di cemento di circa 50 kg l'uno; - l'intelaiatura dei pali viene imbullonata manualmente tramite chiavi inglesi;
- per la montatura delle vetrate, si appoggiano profili di metallo ai quali sono sigillate con mastice, per mezzo di pompa manuale, del peso di circa 5 kg;
- inoltre, utilizza quotidianamente cesoie e piegatrici, per plasmare il ferro della misura e delle dimensioni desiderate.
Tutti i testimoni hanno poi confermato che le mansioni sono state sempre eseguite con ripetitività dagli operai e, per quanto concerne il ricorrente, per 8 ore al giorno (ad eccezione di un breve periodo in cui egli ha lavorato part time), consecutivamente, a seconda delle fasi di montaggio.
pag. 6 È evidente che la tipologia di mansioni comporta la sottoposizione della parte inferiore degli avambracci a continue vibrazioni e a sovraccarichi funzionali, compatibili con quelli descritti e contemplati nella tabella di riferimento.
Tale ricostruzione trova precisa conferma nella CTU svolta in corso di causa. Il perito ha infatti affermato che “Nel caso di specie va detto che non sono documentate problematiche ormonali o di origine endogena che possano assumere un qualche rilievo sulla vicenda, il che lascia propendere verso un'ipotesi eziologica di natura professionale.
Sul punto, la difesa rileva due aspetti principali a supporto di un'eziologia CP_1 non lavorativa: l'assenza di un rischio specifico documentato al DVR e la presenza di fattori di rischio alternativi, tra cui la familiarità e l'attività venatoria o di tiro al piattello.
Partendo da questi ultimi, non sembra che l'attività di tiro al piattello possa significativamente incidere in questo caso, posto che, quand'anche si ipotizzasse un rilievo causale efficiente, occorrerebbe immaginare una costanza e frequenza tale da non renderlo prospettabile per il Sig. Lo stesso vale per la familiarità: potrebbe Parte_1
costituire un fattore di rischio (peraltro piuttosto generico), ma va commisurato con gli alti fattori in questo caso presenti e documentati.
Soffermandoci sull'attività lavorativa, giova precisare che sembra essere ben documentata un'attività reiterata nel corso del tempo con esposizione a vibrazioni. E, allo stesso tempo, non sembra che il Sig. abbia nel tempo avuto la possibilità di Parte_1
modificare la propria mansione in modo significativo, rimanendo per questo esposto cronicamente al rischio lavorativo.
Soffermandoci sulle considerazioni espressa da per quanto riguarda CP_1
l'assenza di un rischio specifico da DVR, giova precisare alcuni aspetti. Nel documento il valore riportato per l'esposizione alle vibrazioni mano-braccio (HAV), pari a 4,53 m/s², dovrebbe riferirsi all'accelerazione equivalente ponderata A(8), cioè l'esposizione giornaliera su 8 ore. Secondo il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro),
i limiti di esposizione per le vibrazioni manobraccio sono i seguenti:
• Valore d'azione: 2,5 m/s² → Se superato, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione e protezione.
• Valore limite di esposizione: 5,0 m/s² → Non deve essere superato in nessun caso.
pag. 7 Considerando il valore nel caso specifico, questo non è da considerarsi vietato, ma
è vicino alla soglia critica e richiede misure di contenimento dell'esposizione (come la riduzione delle tempistiche di azione, l'uso di attrezzature a bassa vibrazione o di guanti antivibranti). Ma questo porta a considerare che di rischio specifico si debba parlare e anche qualora si volesse ipotizzare che la patologia sviluppata bilateralmente non sia esclusivamente riconducibile all'attività lavorativa svolta, non si può negare che questa abbia comunque agito in modo efficiente favorendo lo sviluppo della patologia e aggravandone la condizione, elemento – questo – che consente di riconoscere un nesso causale e dunque di qualificare la malattia come professionale”.
Conclusivamente, il CTU ha chiaramente affermato che “Sussiste nesso causale tra la malattia e l'attività lavorativa svolta dal Sig. nel corso degli anni. Parte_1
Quest'ultima ha sicuramente avuto un ruolo preponderante rispetto a qualsiasi altro fattore endogeno o naturale ipotizzabile”.
La consulenza è stata eseguita in modo approfondito, accurato, tecnicamente corretto e pertanto viene integralmente recepita in questa sede.
Conseguentemente, deve essere affermato il diritto di ad Parte_1 ottenere da l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs 38/2000 nella misura quantificata CP_1
dal CTU.
In particolare, l'ausiliario incaricato dall'ufficio ha accertato che il complessivo danno biologico subito dal ricorrente, in conseguenza della patologia dalla quale risulta affetto, è quantificabile in un valore pari al 7%.
Pertanto, deve essere condannato a pagare in favore del ricorrente le CP_1
prestazioni di legge commisurate al grado di invalidità del 7%, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, con decorrenza dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda fino al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n.
724/94.
Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di parte resistente, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri indicati dal 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, e dunque facendo applicazione degli importi previsti dallo scaglione di riferimento, ridotti del 50%. Ai fini della regolamentazione delle spese,
pag. 8 si ritiene non rilevante la circostanza, dedotta da in discussione, che il ricorrente CP_1
avesse inizialmente prospettato solo un sovraccarico degli arti, posto che invece nel presente giudizio egli ha sin da subito dedotto di aver subito nel corso dell'attività lavorativa continue e ripetute violazioni e, ciò nonostante, l' ha resistito alla CP_3
domanda, insistendo per il rigetto.
Anche le spese di CTU devono essere poste a carico di , rimasto CP_1
soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accerta che la sindrome di tunnel carpale bilaterale da cui risulta affetto il ricorrente ha origine professionale;
2) Condanna a pagare in favore di le prestazioni CP_1 Parte_1
di legge commisurate al grado di invalidità del 7%, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, con decorrenza dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda fino al saldo;
3) Pone a carico di le spese di CTU come liquidate in corso di causa;
CP_1
4) Condanna a pagare in favore di le spese CP_1 Parte_1
processuali, che liquida in euro 43,00 per esborsi ed in euro 2.886,00 per compenso del difensore, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, CPA, IVA, somma da versare direttamente in favore del difensore Avv. Cristina Bartolotta, dichiaratasi antistataria.
Savona, 16.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
pag. 9