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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/02/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5696/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA PIETRO PIFFETTI 24 10100 TORINO presso lo studio dell'avv. TRAVERSA MONICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_1 C.F._2
STATUTO 9 TORINO presso lo studio dell'avv. TAVERNARI ELENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da conclusioni del 25/1/2025 presentate congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 15/05/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 288 parte 2 serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio sono nati i figli: il 13/8/2000, il 15/4/2003 e Persona_1 Persona_2
il 22/1/2013. Persona_3
Con ricorso depositato il 28/03/2024 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi addebitarsi la separazione alla moglie, disporsi in proprio favore l'affidamento esclusivo del figlio minore, la collocazione presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale;
disporsi la presa in carico da parte dei servizi e NPI, di porsi a carico del sig.ra un assegno per Controparte_1 contribuire al mantenimento dei figli (anche del secondogenito non ancora economicamente Per_2 indipendente) nella misura complessiva di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 4/06/2024 si è costituita e ha contestato la Controparte_1 ricostruzione in fatto di parte attorea, pertanto, ha domandato in via riconvenzionale l'addebito della separazione personale. Con riguardo al minore ha domandato disporsi l'affidamento condiviso con collocazione presso di sé e un contributo al suo mantenimento nella misura complessiva di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico come per legge, con vittoria di spese.
All'udienza del 10/7/2024 sono comparse personalmente le parti con i difensori e all'esito dell'ascolto il giudice relatore si è riservato.
A scioglimento della riserva ha disposto i provvedimenti provvisori e urgenti con riguardo al minore (che per completezza si riportano: “
PQM
Autorizza i coniugi a vivere separati. Dispone in via provvisoria ed urgente l'affidamento condiviso del figlio , con esercizio separato della responsabilità Per_3 genitoriale per l'ordinaria amministrazione e collocazione presso il padre. Dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi territoriale/NPI psicologia con funzioni, al momento, di sostegno alla genitorialità e monitoraggio con indicazione di segnalare con urgenza eventuali situazioni di pregiudizio per il minore. Dispone che, salvo diverso accordo, la possa tenere con sé il figlio CP_1
a fine settimana alternati, il sabato o la domenica, in base ai turni di lavoro, dalle ore 10.00 Per_3 alle ore 21.00 e un pomeriggio alla settimana – due in quella che si conclude con il w.e. paterno - dalle
16.30 alle 21.00. La mamma potrà trascorrere un fine settimana (da venerdì a domenica sera) con il figlio prima che ricominci la scuola che dovrà essere concordato tra i genitori eventualmente con l'ausilio dei Servizi;
ed ancora tre giorni durante le future vacanze Natalizie includendo, previo accordo con il padre, o il Natale o il Capodanno. Determina il contributo a carico della madre ed a favore del padre al mantenimento del figlio in euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale. (..)”) e ha fissato udienza per l'espletamento dei mezzi di prova ammessi.
Nelle more del procedimento pervenivano relazioni da parte dei servizi territorialmente competenti.
Con istanza congiunta del 16/1/2025 i rispettivi difensori rappresentavano la volontà delle parti di addivenire ad una separazione consensuale, domandando la revoca dell'udienza già fissata e il proseguo della causa con il deposito di note scritte.
Il giudice relatore accoglieva la richiesta formulata congiuntamente e assegnava loro termine perentorio per il deposito di note scritte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 2 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Inoltre, non osta al recepimento dell'accordo il monitoraggio finora posta in essere da parte dei servizi, anche considerato che, in sede di accordo, le stesse parti hanno domandato la continuazione della presa in carico con funzioni di sostegno alla genitorialità e monitoraggio per il minore.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi rinunciano alle domande di addebito reciprocamente svolte e accettano tale rinuncia.
3) La casa coniugale, sita in Torino via Sospello 173 int. 5, di proprietà del sig. , resta assegnata Parte_1 in abitazione allo stesso, che si accollerà ogni relativo onere e spesa.
DISPONE che:
4) Ferma restando la presa in carico da parte dei servizi territoriali/NPI psicologia con funzioni di sostegno alla genitorialità e monitoraggio, dispone l'affidamento congiunto del figlio minore , Per_3 con collocazione prevalente presso la residenza del padre e con diritto per la madre di vederlo liberamente in base alle proprie esigenze e a quelle del figlio, rispettandone le necessità e volontà. La madre, salvo diverso accordo, potrà tenere con sé il figlio : Per_3
- a fine settimana alternati il sabato o la domenica, in base ai turni di lavoro, dalle ore 10.00 alle 21 e un pomeriggio alla settimana
– due in quella che si conclude con il fine settimana di pertinenza paterna dalle 16.30 alle 21.00;
- Per metà delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali, con la giornata di Natale e di Pasqua ad anni alterni fra i genitori;
- Vacanze estive: per un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni, da comunicarsi ogni anno, compatibilmente con le esigenze lavorative, entro la fine del mese di maggio.
pagina 3 di 4 5) La sig.ra verserà, a titolo di contributo al mantenimento del minore e sino al raggiungimento CP_1 della indipendenza economica dello stesso, l'importo di euro 100,00, da corrispondersi in favore del sig.
, al domicilio di quest'ultimo ed entro il giorno 20 di ogni mese, annualmente ed Parte_1 automaticamente adeguabile secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai.
6) I genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, purché le stesse siano straordinarie, necessitate da effettive e concrete esigenze, preventivamente comunicate, concordate e documentate, oltre al 50% delle spese per attività ludiche, sportive e/o ricreative, attenendosi per la disciplina delle stesse a quanto espressamente previsto dal protocollo del Tribunale di Torino del marzo 2016.
DÀ ATTO che:
7) Ciascun genitore fruirà delle detrazioni fiscali, dell'assegno unico e indennità di frequenza e/o di qualsivoglia altra forma di sostegno economico per le famiglie nella misura del 50%.
8) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non pretendere alcun contributo a titolo di mantenimento: nessun assegno alimentare sarà, pertanto, reciprocamente dovuto.
9) I coniugi si rilasciano vicendevolmente l'autorizzazione per il rilascio o per il rinnovo del passaporto.
10) Spese legali compensate.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Manda alle Assistenti Sociali in sede di comunicare ai Servizi territoriali /NPI psicologia territorialmente competenti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5696/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA PIETRO PIFFETTI 24 10100 TORINO presso lo studio dell'avv. TRAVERSA MONICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_1 C.F._2
STATUTO 9 TORINO presso lo studio dell'avv. TAVERNARI ELENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da conclusioni del 25/1/2025 presentate congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 15/05/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 288 parte 2 serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio sono nati i figli: il 13/8/2000, il 15/4/2003 e Persona_1 Persona_2
il 22/1/2013. Persona_3
Con ricorso depositato il 28/03/2024 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi addebitarsi la separazione alla moglie, disporsi in proprio favore l'affidamento esclusivo del figlio minore, la collocazione presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale;
disporsi la presa in carico da parte dei servizi e NPI, di porsi a carico del sig.ra un assegno per Controparte_1 contribuire al mantenimento dei figli (anche del secondogenito non ancora economicamente Per_2 indipendente) nella misura complessiva di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 4/06/2024 si è costituita e ha contestato la Controparte_1 ricostruzione in fatto di parte attorea, pertanto, ha domandato in via riconvenzionale l'addebito della separazione personale. Con riguardo al minore ha domandato disporsi l'affidamento condiviso con collocazione presso di sé e un contributo al suo mantenimento nella misura complessiva di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico come per legge, con vittoria di spese.
All'udienza del 10/7/2024 sono comparse personalmente le parti con i difensori e all'esito dell'ascolto il giudice relatore si è riservato.
A scioglimento della riserva ha disposto i provvedimenti provvisori e urgenti con riguardo al minore (che per completezza si riportano: “
PQM
Autorizza i coniugi a vivere separati. Dispone in via provvisoria ed urgente l'affidamento condiviso del figlio , con esercizio separato della responsabilità Per_3 genitoriale per l'ordinaria amministrazione e collocazione presso il padre. Dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi territoriale/NPI psicologia con funzioni, al momento, di sostegno alla genitorialità e monitoraggio con indicazione di segnalare con urgenza eventuali situazioni di pregiudizio per il minore. Dispone che, salvo diverso accordo, la possa tenere con sé il figlio CP_1
a fine settimana alternati, il sabato o la domenica, in base ai turni di lavoro, dalle ore 10.00 Per_3 alle ore 21.00 e un pomeriggio alla settimana – due in quella che si conclude con il w.e. paterno - dalle
16.30 alle 21.00. La mamma potrà trascorrere un fine settimana (da venerdì a domenica sera) con il figlio prima che ricominci la scuola che dovrà essere concordato tra i genitori eventualmente con l'ausilio dei Servizi;
ed ancora tre giorni durante le future vacanze Natalizie includendo, previo accordo con il padre, o il Natale o il Capodanno. Determina il contributo a carico della madre ed a favore del padre al mantenimento del figlio in euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale. (..)”) e ha fissato udienza per l'espletamento dei mezzi di prova ammessi.
Nelle more del procedimento pervenivano relazioni da parte dei servizi territorialmente competenti.
Con istanza congiunta del 16/1/2025 i rispettivi difensori rappresentavano la volontà delle parti di addivenire ad una separazione consensuale, domandando la revoca dell'udienza già fissata e il proseguo della causa con il deposito di note scritte.
Il giudice relatore accoglieva la richiesta formulata congiuntamente e assegnava loro termine perentorio per il deposito di note scritte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 2 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Inoltre, non osta al recepimento dell'accordo il monitoraggio finora posta in essere da parte dei servizi, anche considerato che, in sede di accordo, le stesse parti hanno domandato la continuazione della presa in carico con funzioni di sostegno alla genitorialità e monitoraggio per il minore.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi rinunciano alle domande di addebito reciprocamente svolte e accettano tale rinuncia.
3) La casa coniugale, sita in Torino via Sospello 173 int. 5, di proprietà del sig. , resta assegnata Parte_1 in abitazione allo stesso, che si accollerà ogni relativo onere e spesa.
DISPONE che:
4) Ferma restando la presa in carico da parte dei servizi territoriali/NPI psicologia con funzioni di sostegno alla genitorialità e monitoraggio, dispone l'affidamento congiunto del figlio minore , Per_3 con collocazione prevalente presso la residenza del padre e con diritto per la madre di vederlo liberamente in base alle proprie esigenze e a quelle del figlio, rispettandone le necessità e volontà. La madre, salvo diverso accordo, potrà tenere con sé il figlio : Per_3
- a fine settimana alternati il sabato o la domenica, in base ai turni di lavoro, dalle ore 10.00 alle 21 e un pomeriggio alla settimana
– due in quella che si conclude con il fine settimana di pertinenza paterna dalle 16.30 alle 21.00;
- Per metà delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali, con la giornata di Natale e di Pasqua ad anni alterni fra i genitori;
- Vacanze estive: per un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni, da comunicarsi ogni anno, compatibilmente con le esigenze lavorative, entro la fine del mese di maggio.
pagina 3 di 4 5) La sig.ra verserà, a titolo di contributo al mantenimento del minore e sino al raggiungimento CP_1 della indipendenza economica dello stesso, l'importo di euro 100,00, da corrispondersi in favore del sig.
, al domicilio di quest'ultimo ed entro il giorno 20 di ogni mese, annualmente ed Parte_1 automaticamente adeguabile secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai.
6) I genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, purché le stesse siano straordinarie, necessitate da effettive e concrete esigenze, preventivamente comunicate, concordate e documentate, oltre al 50% delle spese per attività ludiche, sportive e/o ricreative, attenendosi per la disciplina delle stesse a quanto espressamente previsto dal protocollo del Tribunale di Torino del marzo 2016.
DÀ ATTO che:
7) Ciascun genitore fruirà delle detrazioni fiscali, dell'assegno unico e indennità di frequenza e/o di qualsivoglia altra forma di sostegno economico per le famiglie nella misura del 50%.
8) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non pretendere alcun contributo a titolo di mantenimento: nessun assegno alimentare sarà, pertanto, reciprocamente dovuto.
9) I coniugi si rilasciano vicendevolmente l'autorizzazione per il rilascio o per il rinnovo del passaporto.
10) Spese legali compensate.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Manda alle Assistenti Sociali in sede di comunicare ai Servizi territoriali /NPI psicologia territorialmente competenti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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