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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 9477/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 16.04.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 9477/2023 avente ad
OGGETTO: retribuzione
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Schiano Lomoriello, giusta procura Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, P.IVA/CF Controparte_1
, con sede legale in Napoli alla Via Argine 504 80147, pec: P.IVA_1 Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.05.2023 il ricorrente ha dedotto:
- di essere stato in data 08.07.2021 assunto dalla con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato, a tempo pieno, con orario di lavoro di 40 ore settimanali, inquadrato con il IV livello del CCNL Commercio Confcommercio con la qualifica di Responsabile Tecnico;
- di aver svolto mansioni di Responsabile Tecnico presso la sede operativa aziendale sita in Napoli alla Via Argine n. 504.
- di aver effettuato la sua prestazione lavorativa quotidianamente con esclusione del sabato e della domenica;
- di essere stato retribuito mensilmente con la somma di € 1.100,00 a fronte del minimo contrattuale stabilito in € 1.639,50;
- che in data 16.02.2022 il rapporto di lavoro si è interrotto per dimissioni volontarie del lavoratore rassegnate nel rispetto del periodo di preavviso previsto dal CCNL.
- di essere quindi creditore della differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di retribuzione mensile e quanto dovutogli calcolata in € 4.556,75;
- di non aver percepito i ratei di 13^ma mensilità maturati lungo tutto l'arco di svolgimento dello intercorso rapporto di lavoro, in violazione del CCNL pacificamente applicabile alla prestazione lavorativa, per la somma pari ad € 1.093,00;
- di non aver goduto, per tutto l'arco di svolgimento della prestazione lavorativa, né si è visto retribuire i ratei di 14^ mensilità maturati, in violazione del CCNL pacificamente applicabile alla prestazione lavorativa, per una somma pari a € 1.093,00;
- che alla cessazione del rapporto di lavoro non gli è stato retribuito il Trattamento di Fine Rapporto in violazione dell'art. 249 del CCNL pacificamente applicabile alla prestazione lavorativa e delle norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297, per una somma pari ad € 802,00
- che la prestazione lavorativa è stata assistita da regolarità contrattuale ed è stata inviata costituzione in mora, ma senza esito alcuno.
Tanto premesso parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni nel modo seguente: “Voglia l'IIl.mo
Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, previa fissazione dell'udienza di discussione, accertato e dichiarato il rapporto di lavoro subordinato tra le parti di cui in ricorso, condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 8.637,75 a titolo di differenze tra retribuzione mensile percepita e dovuta, ratei 13^ma e 14^ma mensilità e trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Stante la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta nell'udienza del
07.11.23
La causa veniva quindi rinviata per la discussione, da svolgersi mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste per le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti dall'art. 127 ter cpc, introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149.
Il ricorso è fondato.
La domanda del ricorrente ha ad oggetto il pagamento delle differenze retributive in relazione a quanto effettivamente percepito mensilmente e quanto previsto dal CCNL quale minimo percepibile in relazione al proprio livello di inquadramento, nonché il pagamento della 13esima e 14esima mensilità e il pagamento del TFR, non corrisposti dalla società resistente.
Come da contratto di assunzione, il ricorrente è stato assunto per lo svolgimento delle mansioni del
Responsabile Tecnico ed inquadrato al 4 livello del CCNL Commercio, lavorando per un totale di 40 ore/settimanali e percependo una retribuzione commisurata a quanto previsto dal predetto CCNL.
Va rilevato che dal punto di vista giuridico la retribuzione costituisce l'elemento fondamentale del rapporto di lavoro che ha la sua origine in un contratto sinallagmatico o a prestazione corrispettive, caratterizzato dal connotato dell'onerosità e dall'esistenza di un nesso funzionale tra la prestazione lavorativa e controprestazione economica.
L'art. 36 della Costituzione sancisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, che dovrà essere sufficiente ad assicurare per sé e per la sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La mancanza nel nostro ordinamento di una regola che recepisca la nozione di “salario minimo orario”, se da un lato offre il vantaggio di ancorare la retribuzione del lavoratore subordinato ad un criterio fisso e generale, revisionabile con il tempo, dall'altro appare eccessivamente rigido e come tale inadeguato a rappresentare il corrispettivo, seppur minimo, di prestazioni lavorative che possono assumere contenuti e valori diversi.
E' rimessa pertanto alla contrattazione collettiva la determinazione dei trattamenti retributivi spettanti ai lavoratori appartenenti ai diversi settori aziendali, rispetto alle qualifiche, a livelli di inquadramento e alle mansioni svolte, allo scopo di introdurre un quadro normativo, tendenzialmente piatto e uniforme, trattamenti economici, regole ed elementi di flessibilizzazione, con o senza l'appoggio della legge.
L'art. 2099, comma 2 c.c. attribuisce in via primaria alla contrattazione collettiva il compito di stabilire la misura della retribuzione dovuta dal datore di lavoro al prestatore. Pertanto la funzione principale del contratto collettivo è quella tariffaria in quanto provvede a fissare la misura minima della retribuzione, tale da poter soddisfare non solo l'interesse meramente individuale del singolo lavoratore, bensì collettivo, cioè di un intero gruppo professionale.
Nel caso di specie, come emerge dal contratto di assunzione, il contratto collettivo applicabile è il
CCNL Conf Commercio, depositato da parte ricorrente, e la retribuzione deve essere parametrata nel minimo previsto dal contratto stesso in relazione al IV livello di inquadramento del ricorrente.
Sul piano della ripartizione dell'onere probatorio parte ricorrente ha, dato prova della fonte negoziale del suo diritto, ossia lo svolgimento della prestazione e la maturazione dei crediti per il periodo dedotto. Di contro la parte datoriale, processualmente onerata, nel restare contumace si è sottratta dall'offrire prova liberatoria in suo favore ai sensi dell' art. 2697 cc comma 2 (cfr. Cass. sez. un. civ.
n. 13533 del 30/10/2001).
Spetta, pertanto, al ricorrente il pagamento di quanto richiesto in ricorso per differenze retributive, ratei 13°, 14° TFR pari all'importo di complessivo di 4.847,25 ( di cui 802,0 a titolo di TFR), come dai conteggi riformulati con le note del 31.01.2025, che questo Giudicante condivide e ritiene congrui, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle scadenze mensili al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 4.847,25 ( di cui 802,00 a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle scadenze mensili al saldo. condanna la società al pagamento delle spese di lite a favore di parte Controparte_1 ricorrente, pari ad € 1314,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 16.04.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 16.04.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 9477/2023 avente ad
OGGETTO: retribuzione
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Schiano Lomoriello, giusta procura Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, P.IVA/CF Controparte_1
, con sede legale in Napoli alla Via Argine 504 80147, pec: P.IVA_1 Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.05.2023 il ricorrente ha dedotto:
- di essere stato in data 08.07.2021 assunto dalla con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato, a tempo pieno, con orario di lavoro di 40 ore settimanali, inquadrato con il IV livello del CCNL Commercio Confcommercio con la qualifica di Responsabile Tecnico;
- di aver svolto mansioni di Responsabile Tecnico presso la sede operativa aziendale sita in Napoli alla Via Argine n. 504.
- di aver effettuato la sua prestazione lavorativa quotidianamente con esclusione del sabato e della domenica;
- di essere stato retribuito mensilmente con la somma di € 1.100,00 a fronte del minimo contrattuale stabilito in € 1.639,50;
- che in data 16.02.2022 il rapporto di lavoro si è interrotto per dimissioni volontarie del lavoratore rassegnate nel rispetto del periodo di preavviso previsto dal CCNL.
- di essere quindi creditore della differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di retribuzione mensile e quanto dovutogli calcolata in € 4.556,75;
- di non aver percepito i ratei di 13^ma mensilità maturati lungo tutto l'arco di svolgimento dello intercorso rapporto di lavoro, in violazione del CCNL pacificamente applicabile alla prestazione lavorativa, per la somma pari ad € 1.093,00;
- di non aver goduto, per tutto l'arco di svolgimento della prestazione lavorativa, né si è visto retribuire i ratei di 14^ mensilità maturati, in violazione del CCNL pacificamente applicabile alla prestazione lavorativa, per una somma pari a € 1.093,00;
- che alla cessazione del rapporto di lavoro non gli è stato retribuito il Trattamento di Fine Rapporto in violazione dell'art. 249 del CCNL pacificamente applicabile alla prestazione lavorativa e delle norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297, per una somma pari ad € 802,00
- che la prestazione lavorativa è stata assistita da regolarità contrattuale ed è stata inviata costituzione in mora, ma senza esito alcuno.
Tanto premesso parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni nel modo seguente: “Voglia l'IIl.mo
Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, previa fissazione dell'udienza di discussione, accertato e dichiarato il rapporto di lavoro subordinato tra le parti di cui in ricorso, condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 8.637,75 a titolo di differenze tra retribuzione mensile percepita e dovuta, ratei 13^ma e 14^ma mensilità e trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Stante la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta nell'udienza del
07.11.23
La causa veniva quindi rinviata per la discussione, da svolgersi mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste per le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti dall'art. 127 ter cpc, introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149.
Il ricorso è fondato.
La domanda del ricorrente ha ad oggetto il pagamento delle differenze retributive in relazione a quanto effettivamente percepito mensilmente e quanto previsto dal CCNL quale minimo percepibile in relazione al proprio livello di inquadramento, nonché il pagamento della 13esima e 14esima mensilità e il pagamento del TFR, non corrisposti dalla società resistente.
Come da contratto di assunzione, il ricorrente è stato assunto per lo svolgimento delle mansioni del
Responsabile Tecnico ed inquadrato al 4 livello del CCNL Commercio, lavorando per un totale di 40 ore/settimanali e percependo una retribuzione commisurata a quanto previsto dal predetto CCNL.
Va rilevato che dal punto di vista giuridico la retribuzione costituisce l'elemento fondamentale del rapporto di lavoro che ha la sua origine in un contratto sinallagmatico o a prestazione corrispettive, caratterizzato dal connotato dell'onerosità e dall'esistenza di un nesso funzionale tra la prestazione lavorativa e controprestazione economica.
L'art. 36 della Costituzione sancisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, che dovrà essere sufficiente ad assicurare per sé e per la sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La mancanza nel nostro ordinamento di una regola che recepisca la nozione di “salario minimo orario”, se da un lato offre il vantaggio di ancorare la retribuzione del lavoratore subordinato ad un criterio fisso e generale, revisionabile con il tempo, dall'altro appare eccessivamente rigido e come tale inadeguato a rappresentare il corrispettivo, seppur minimo, di prestazioni lavorative che possono assumere contenuti e valori diversi.
E' rimessa pertanto alla contrattazione collettiva la determinazione dei trattamenti retributivi spettanti ai lavoratori appartenenti ai diversi settori aziendali, rispetto alle qualifiche, a livelli di inquadramento e alle mansioni svolte, allo scopo di introdurre un quadro normativo, tendenzialmente piatto e uniforme, trattamenti economici, regole ed elementi di flessibilizzazione, con o senza l'appoggio della legge.
L'art. 2099, comma 2 c.c. attribuisce in via primaria alla contrattazione collettiva il compito di stabilire la misura della retribuzione dovuta dal datore di lavoro al prestatore. Pertanto la funzione principale del contratto collettivo è quella tariffaria in quanto provvede a fissare la misura minima della retribuzione, tale da poter soddisfare non solo l'interesse meramente individuale del singolo lavoratore, bensì collettivo, cioè di un intero gruppo professionale.
Nel caso di specie, come emerge dal contratto di assunzione, il contratto collettivo applicabile è il
CCNL Conf Commercio, depositato da parte ricorrente, e la retribuzione deve essere parametrata nel minimo previsto dal contratto stesso in relazione al IV livello di inquadramento del ricorrente.
Sul piano della ripartizione dell'onere probatorio parte ricorrente ha, dato prova della fonte negoziale del suo diritto, ossia lo svolgimento della prestazione e la maturazione dei crediti per il periodo dedotto. Di contro la parte datoriale, processualmente onerata, nel restare contumace si è sottratta dall'offrire prova liberatoria in suo favore ai sensi dell' art. 2697 cc comma 2 (cfr. Cass. sez. un. civ.
n. 13533 del 30/10/2001).
Spetta, pertanto, al ricorrente il pagamento di quanto richiesto in ricorso per differenze retributive, ratei 13°, 14° TFR pari all'importo di complessivo di 4.847,25 ( di cui 802,0 a titolo di TFR), come dai conteggi riformulati con le note del 31.01.2025, che questo Giudicante condivide e ritiene congrui, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle scadenze mensili al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 4.847,25 ( di cui 802,00 a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle scadenze mensili al saldo. condanna la società al pagamento delle spese di lite a favore di parte Controparte_1 ricorrente, pari ad € 1314,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 16.04.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia