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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/09/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di NZ, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2862/2023 R.G.
tra
rapp.to e difeso congiuntamente dagli avv.ti Alessandro Parte_1
Leo e Carlofernando Parisi
ricorrente e
, in persona del legale TR
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Gallo
resistente
e
Controparte_2
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020229004525824000, notificata in data 28.11.2023 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di quote contributive portate dalle cartelle di pagamento n. CP_2
03020130007227645000, n. 03020160009371240000, n. 03020170010532612000 e n.
03020190012945015000, relative agli anni dal 2010 al 2016, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti alla predetta intimazione e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' TR
eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il
[...] rigetto. ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_2
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente dichiarato inammissibile il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento n. 03020130007227645000, n. 03020160009371240000 e n.
03020170010532612000, prodromiche all'intimazione opposta.
Difatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (cfr. Cass. n. 24506/2016).
In astratto, pertanto, in ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa ed in relazione al quale occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella o l'avviso con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. n. 9310/2014).
Nel caso di specie, parte ricorrente è venuta a conoscenza della cartella di pagamento di cui sopra, tra l'altro, con gli atti di pignoramento presso terzi n.
03084202200000660001, n. 03084202200000661001, n. 03084202200000662001 e n.
03084202200000663001, notificati al destinatario il 27.07.2022 (cfr. all.ti da 10 a 13 della memoria di costituzione di , sicché è in relazione a tali atti che occorre CP_3 verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria
2 dell'impugnazione che la parte assume di non aver potuto esercitare avverso le cartelle siccome non notificate.
Ne consegue, che essendo stata l'opposizione proposta con ricorso depositato in data
18.12.2023, ben oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica dei precedenti atti di pignoramento, le doglianze aventi ad oggetto la omessa o invalida notifica della cartella di pagamento sottesi alla intimazione opposta devono ritenersi inammissibili.
Quanto alla cartella di pagamento n. 03020190012945015000, infondata è l'eccezione di omessa notifica sollevata dal ricorrente, avendo TR prodotto il relativo avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario (cfr. all. 7).
Quanto all'eccepita prescrizione del credito contributivo, si rileva quanto segue.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo
3 stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_4 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_5 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia si ritiene che l'eccezione sia infondata.
Difatti, quanto alla cartella di pagamento n. 03020130007227645000, notificata il
04.03.2014, ha provato di aver interrotto il termine TR di prescrizione dapprima, con la notifica, in data 12.12.2018, dell'intimazione di pagamento n. 03020189002449871000, e successivamente, con gli atti di pignoramento presso terzi n. 03084202200000660001, n. 03084202200000661001, n.
03084202200000662001 e n. 03084202200000663001, notificati il 27.07.2022 e con l'intimazione di pagamento opposta (28.11.2023) che è pertanto intervenuta allorquando il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso.
Né può essere condivisa l'affermazione secondo cui la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020189002449871000 doveva ritenersi invalida essendo il ricorrente, nel giorno della notifica, ristretto in stato di detenzione, dal momento che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la disciplina dettata dal codice di procedura civile in tema di notificazione di atti non contiene norme specifiche in relazione allo stato di detenzione del destinatario, onde restano applicabili le disposizioni generali, precisando che lo stato di detenzione, risolvendosi in un allontanamento più o meno protratto nel tempo, non comporta la perdita della residenza (cfr. Cass n. 6765/2019, che richiama Cass. n. 9279/1998).
Orbene, nel caso di specie, la notifica risulta essere stata correttamente eseguita presso il suo indirizzo di residenza (circostanza incontestata) e perfezionata mediante il procedimento di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Quanto alla cartella di pagamento n. 03020160009371240000, notificata l'01.10.2016,
ha dimostrato di avere interrotto il termine di TR prescrizione con la notifica degli atti di pignoramento sopra indicati, notificati il
27.07.2022. Orbene, al momento della loro notifica, il termine di prescrizione non era ancora decorso, dal momento che occorre tenere conto della sospensione del corso della prescrizione di cui agli artt. 37 d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020.
4 Nello specifico, l'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 ha previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'art. 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 ha espressamente stabilito che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia, dal
31.12.2020, nda) fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data dell'01.10.2021 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica della cartella di pagamento in data 01.10.2016), spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data dell'08.08.2022, con la conseguenza che, al momento della notifica degli atti di pignoramento presso terzi (27.07.2022) che hanno interrotto la prescrizione, il quinquennio non era ancora decorso.
Quanto alle cartelle di pagamento n. 03020170010532612000 e n.
03020190012945015000, le stesse risultano notificate, rispettivamente, il 14.02.2019 e il 02.01.2022, sicché al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta
(28.11.2023) il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese di lite, nel rapporto tra il ricorrente e TR
, le stesse, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del primo
[...] secondo la regola della soccombenza.
Nulla sulle spese nel rapporto tra il ricorrente e l'Ente creditore, in quanto rimasto contumace.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
5 - condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, liquidate in € 1.865,00 oltre rimborso forfettario TR spese generali, IVA e CPA;
- nulla sulle spese tra il ricorrente ed Controparte_2
NZ, li 10.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di NZ, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2862/2023 R.G.
tra
rapp.to e difeso congiuntamente dagli avv.ti Alessandro Parte_1
Leo e Carlofernando Parisi
ricorrente e
, in persona del legale TR
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Gallo
resistente
e
Controparte_2
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020229004525824000, notificata in data 28.11.2023 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di quote contributive portate dalle cartelle di pagamento n. CP_2
03020130007227645000, n. 03020160009371240000, n. 03020170010532612000 e n.
03020190012945015000, relative agli anni dal 2010 al 2016, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti alla predetta intimazione e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' TR
eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il
[...] rigetto. ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_2
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente dichiarato inammissibile il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento n. 03020130007227645000, n. 03020160009371240000 e n.
03020170010532612000, prodromiche all'intimazione opposta.
Difatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (cfr. Cass. n. 24506/2016).
In astratto, pertanto, in ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa ed in relazione al quale occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella o l'avviso con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. n. 9310/2014).
Nel caso di specie, parte ricorrente è venuta a conoscenza della cartella di pagamento di cui sopra, tra l'altro, con gli atti di pignoramento presso terzi n.
03084202200000660001, n. 03084202200000661001, n. 03084202200000662001 e n.
03084202200000663001, notificati al destinatario il 27.07.2022 (cfr. all.ti da 10 a 13 della memoria di costituzione di , sicché è in relazione a tali atti che occorre CP_3 verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria
2 dell'impugnazione che la parte assume di non aver potuto esercitare avverso le cartelle siccome non notificate.
Ne consegue, che essendo stata l'opposizione proposta con ricorso depositato in data
18.12.2023, ben oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica dei precedenti atti di pignoramento, le doglianze aventi ad oggetto la omessa o invalida notifica della cartella di pagamento sottesi alla intimazione opposta devono ritenersi inammissibili.
Quanto alla cartella di pagamento n. 03020190012945015000, infondata è l'eccezione di omessa notifica sollevata dal ricorrente, avendo TR prodotto il relativo avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario (cfr. all. 7).
Quanto all'eccepita prescrizione del credito contributivo, si rileva quanto segue.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo
3 stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_4 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_5 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia si ritiene che l'eccezione sia infondata.
Difatti, quanto alla cartella di pagamento n. 03020130007227645000, notificata il
04.03.2014, ha provato di aver interrotto il termine TR di prescrizione dapprima, con la notifica, in data 12.12.2018, dell'intimazione di pagamento n. 03020189002449871000, e successivamente, con gli atti di pignoramento presso terzi n. 03084202200000660001, n. 03084202200000661001, n.
03084202200000662001 e n. 03084202200000663001, notificati il 27.07.2022 e con l'intimazione di pagamento opposta (28.11.2023) che è pertanto intervenuta allorquando il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso.
Né può essere condivisa l'affermazione secondo cui la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020189002449871000 doveva ritenersi invalida essendo il ricorrente, nel giorno della notifica, ristretto in stato di detenzione, dal momento che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la disciplina dettata dal codice di procedura civile in tema di notificazione di atti non contiene norme specifiche in relazione allo stato di detenzione del destinatario, onde restano applicabili le disposizioni generali, precisando che lo stato di detenzione, risolvendosi in un allontanamento più o meno protratto nel tempo, non comporta la perdita della residenza (cfr. Cass n. 6765/2019, che richiama Cass. n. 9279/1998).
Orbene, nel caso di specie, la notifica risulta essere stata correttamente eseguita presso il suo indirizzo di residenza (circostanza incontestata) e perfezionata mediante il procedimento di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Quanto alla cartella di pagamento n. 03020160009371240000, notificata l'01.10.2016,
ha dimostrato di avere interrotto il termine di TR prescrizione con la notifica degli atti di pignoramento sopra indicati, notificati il
27.07.2022. Orbene, al momento della loro notifica, il termine di prescrizione non era ancora decorso, dal momento che occorre tenere conto della sospensione del corso della prescrizione di cui agli artt. 37 d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020.
4 Nello specifico, l'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 ha previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'art. 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 ha espressamente stabilito che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia, dal
31.12.2020, nda) fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data dell'01.10.2021 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica della cartella di pagamento in data 01.10.2016), spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data dell'08.08.2022, con la conseguenza che, al momento della notifica degli atti di pignoramento presso terzi (27.07.2022) che hanno interrotto la prescrizione, il quinquennio non era ancora decorso.
Quanto alle cartelle di pagamento n. 03020170010532612000 e n.
03020190012945015000, le stesse risultano notificate, rispettivamente, il 14.02.2019 e il 02.01.2022, sicché al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta
(28.11.2023) il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese di lite, nel rapporto tra il ricorrente e TR
, le stesse, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del primo
[...] secondo la regola della soccombenza.
Nulla sulle spese nel rapporto tra il ricorrente e l'Ente creditore, in quanto rimasto contumace.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
5 - condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, liquidate in € 1.865,00 oltre rimborso forfettario TR spese generali, IVA e CPA;
- nulla sulle spese tra il ricorrente ed Controparte_2
NZ, li 10.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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