TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/06/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2498/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. FUDULI PAOLO Parte_1
ricorrente
E
e rappresentati e difesi dall'avv. GRANDIZIO CP_1 Controparte_2
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
Fascicoli riuniti:
RGN. 77/19
RGN.2040/19
RGN 2041/19
RGN 164/20;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi depositati in data 7 dicembre 2018, 11 gennaio 2019, 11 novembre
2019 e 23 gennaio 2020, parte ricorrente proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 24
1 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, avverso i seguenti avvisi di addebito notificati dall' : CP_1
2. •n. 43920180000561131000, notificato il 30 ottobre 2018, relativo al periodo agosto
2017 – febbraio 2018;
3. •n. 4392018000067465000, notificato il 4 dicembre 2018, relativo al periodo novembre 2016 – dicembre 2017;
4. •n. 43920190000658558000, notificato il 2 ottobre 2019, relativo al mese di febbraio
2019;
5. •n. 43920190000689892000, notificato in data 11 novembre 2019, relativo al periodo luglio – ottobre 2018;
6. •n. 43920190001036525000 e n. 43920190001030558000, entrambi notificati il 14 dicembre 2019, relativi rispettivamente al periodo marzo – ottobre 2018 e novembre
2018 – gennaio 2019.
7. Tutti gli atti impugnati avevano ad oggetto il recupero di contributi previdenziali che l' riteneva indebitamente versati a seguito della revoca di agevolazioni CP_1
contributive precedentemente applicate, in quanto concesse in assenza dei requisiti normativamente previsti.
8. Stante la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva dei giudizi, il Tribunale disponeva la loro riunione.
*****
9. Parte ricorrente deduceva l'illegittimità degli atti impugnati, contestando la fondatezza della pretesa contributiva e la sussistenza dei presupposti per la revoca dei benefici. A sostegno delle proprie doglianze, produceva documentazione amministrativa e corrispondenza con l' , nonché copia di istanze di rateazione. CP_3
10. L' si costituiva in ciascun giudizio, eccependo la legittimità dell'operato CP_1 dell' , fondato su controlli eseguiti secondo le previsioni dell'art. 1, comma CP_3
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i quali hanno evidenziato l'assenza della regolarità contributiva necessaria per la fruizione delle agevolazioni. In particolare,
l' riferiva che, nell'ambito dell'ordinaria attività di verifica del c.d. CP_3
2 “Documento di Regolarità Contributiva” (DOC), era emersa l'irregolarità della posizione aziendale, con conseguente perdita del diritto ai benefici e necessità del recupero delle somme mediante emissione degli avvisi di addebito impugnati.
11. Nel caso di specie, il disconoscimento delle agevolazioni contributive trova fondamento nei controlli eseguiti ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge n.
296/2006, che subordinano il diritto ai benefici contributivi al possesso della regolarità contributiva (DURC), al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e all'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.
12. Tali verifiche, svolte anche internamente dall' , sono finalizzate ad CP_1 accertare l'assenza di irregolarità su tutte le gestioni previdenziali obbligatorie, comprese quelle riferite a posizioni secondarie, partite IVA e gestione separata. In caso di esito negativo, l' è tenuto alla revoca dei benefici con effetto retroattivo CP_3
(ex tunc) e al recupero delle somme indebitamente fruite attraverso avviso di addebito emesso ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.
13. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., sez. lav., n. 27515/2020; n. 10220/2017), la regolarità contributiva è condizione imprescindibile per la fruizione dei benefici normativi e contributivi e l' ha pieno CP_1 potere di revocare i benefici in caso di successivo accertamento dell'insussistenza dei presupposti.
14. Nel caso concreto, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente non è idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza delle condizioni per il riconoscimento e la conservazione delle agevolazioni contributive. Inoltre, l'inoltro di istanze di dilazione, sebbene non valga quale riconoscimento formale del debito, rappresenta una condotta incompatibile con la contestazione della pretesa.
15. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi proposti risultano infondati.
16. Tenuto conto della complessità della vicenda e della pluralità di atti impugnati si ritiene di dover compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando,
3 – rigetta i ricorsi riuniti proposti da parte ricorrente;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite, tenuto conto della complessità della vicenda e della pluralità di atti impugnati.
Così deciso, 24/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2498/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. FUDULI PAOLO Parte_1
ricorrente
E
e rappresentati e difesi dall'avv. GRANDIZIO CP_1 Controparte_2
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
Fascicoli riuniti:
RGN. 77/19
RGN.2040/19
RGN 2041/19
RGN 164/20;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi depositati in data 7 dicembre 2018, 11 gennaio 2019, 11 novembre
2019 e 23 gennaio 2020, parte ricorrente proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 24
1 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, avverso i seguenti avvisi di addebito notificati dall' : CP_1
2. •n. 43920180000561131000, notificato il 30 ottobre 2018, relativo al periodo agosto
2017 – febbraio 2018;
3. •n. 4392018000067465000, notificato il 4 dicembre 2018, relativo al periodo novembre 2016 – dicembre 2017;
4. •n. 43920190000658558000, notificato il 2 ottobre 2019, relativo al mese di febbraio
2019;
5. •n. 43920190000689892000, notificato in data 11 novembre 2019, relativo al periodo luglio – ottobre 2018;
6. •n. 43920190001036525000 e n. 43920190001030558000, entrambi notificati il 14 dicembre 2019, relativi rispettivamente al periodo marzo – ottobre 2018 e novembre
2018 – gennaio 2019.
7. Tutti gli atti impugnati avevano ad oggetto il recupero di contributi previdenziali che l' riteneva indebitamente versati a seguito della revoca di agevolazioni CP_1
contributive precedentemente applicate, in quanto concesse in assenza dei requisiti normativamente previsti.
8. Stante la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva dei giudizi, il Tribunale disponeva la loro riunione.
*****
9. Parte ricorrente deduceva l'illegittimità degli atti impugnati, contestando la fondatezza della pretesa contributiva e la sussistenza dei presupposti per la revoca dei benefici. A sostegno delle proprie doglianze, produceva documentazione amministrativa e corrispondenza con l' , nonché copia di istanze di rateazione. CP_3
10. L' si costituiva in ciascun giudizio, eccependo la legittimità dell'operato CP_1 dell' , fondato su controlli eseguiti secondo le previsioni dell'art. 1, comma CP_3
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i quali hanno evidenziato l'assenza della regolarità contributiva necessaria per la fruizione delle agevolazioni. In particolare,
l' riferiva che, nell'ambito dell'ordinaria attività di verifica del c.d. CP_3
2 “Documento di Regolarità Contributiva” (DOC), era emersa l'irregolarità della posizione aziendale, con conseguente perdita del diritto ai benefici e necessità del recupero delle somme mediante emissione degli avvisi di addebito impugnati.
11. Nel caso di specie, il disconoscimento delle agevolazioni contributive trova fondamento nei controlli eseguiti ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge n.
296/2006, che subordinano il diritto ai benefici contributivi al possesso della regolarità contributiva (DURC), al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e all'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.
12. Tali verifiche, svolte anche internamente dall' , sono finalizzate ad CP_1 accertare l'assenza di irregolarità su tutte le gestioni previdenziali obbligatorie, comprese quelle riferite a posizioni secondarie, partite IVA e gestione separata. In caso di esito negativo, l' è tenuto alla revoca dei benefici con effetto retroattivo CP_3
(ex tunc) e al recupero delle somme indebitamente fruite attraverso avviso di addebito emesso ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.
13. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., sez. lav., n. 27515/2020; n. 10220/2017), la regolarità contributiva è condizione imprescindibile per la fruizione dei benefici normativi e contributivi e l' ha pieno CP_1 potere di revocare i benefici in caso di successivo accertamento dell'insussistenza dei presupposti.
14. Nel caso concreto, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente non è idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza delle condizioni per il riconoscimento e la conservazione delle agevolazioni contributive. Inoltre, l'inoltro di istanze di dilazione, sebbene non valga quale riconoscimento formale del debito, rappresenta una condotta incompatibile con la contestazione della pretesa.
15. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi proposti risultano infondati.
16. Tenuto conto della complessità della vicenda e della pluralità di atti impugnati si ritiene di dover compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando,
3 – rigetta i ricorsi riuniti proposti da parte ricorrente;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite, tenuto conto della complessità della vicenda e della pluralità di atti impugnati.
Così deciso, 24/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4