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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/03/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14156/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella MARIUZ, nel cui studio in Bologna, piazza dei Tribunale, n. 5 è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca GRANDI nel cui studio a Bologna, via dei Mille, n. 24 è elettivamente domiciliata
RESITENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 25 febbraio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Bologna il 20 Parte_1 CP_1 gennaio 2001. Dalla loro unione è nata , il [...]. Per_1
Con decreto pubblicato il 24 marzo 2023, il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 16 marzo 2023. In particolare: a) le parti sono state autorizzate a vivere separate;
b) la pagina 1 di 4 casa coniugale è stata assegnata alla signora c) per il mantenimento ordinario Pt_1 della figlia è stato posto a carico del signor l'obbligo di versare alla moglie la CP_1 somma di 550,00 euro e da gennaio 2024 quella di 700,00 euro, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
***** Con ricorso depositato l'11 ottobre 2024, ha chiesto che: a) sia Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) le sia assegnata la casa coniugale, unitamente agli arredi;
c) sia posto in capo al signor l'obbligo di Pt_1 corrisponderle la somma di euro 1.200,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, per il mantenimento ordinario di , oltre al 70% delle spese Per_1 straordinarie;
d) sia previsto che le spese per il cane siano suddivise tra le parti al 50% oppure che il resistente le corrisponda la somma mensile di 250,00 euro.
Il signor si è costituito con memoria depositata il 31 gennaio 2025, con la CP_1 quale non si è opposto alla richiesta sul vincolo e ha invece chiesto che: a) sia posto a proprio carico l'obbligo di concorrere al mantenimento di versando alla madre Per_1 la somma mensile di 400,00 euro o, in subordine, quella di 700,00 euro, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
b) che la richiesta di partecipare alle spese per il cane sia dichiarata inammissibile. Nell'udienza di comparizione del 4 febbraio 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti e la Giudice ha formulato una proposta transattiva che il signor ha accettato. La CP_1 signora a chiesto una breve dilazione per valutarla. Pt_1
Nell'udienza del 25 febbraio 2025 anche la ricorrente ha dichiarato di accettare la proposta della Giudice. Il PM è intervenuto.
***** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti come proposte dalla Giudice non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
pagina 2 di 4 A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], CP_1 unitisi in matrimonio a Bologna il 20 gennaio 2001, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune atto N. 17, P. 2 S. A Uff. 01, anno 2001; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto:
1) assegna la casa coniugale alla signora con la quale vi convive la figlia Pt_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
2) a decorrere dal deposito della domanda pone a carico del signor 'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento ordinario di versando alla signora entro Per_1 Pt_1 il giorno 10 di ogni mese, la somma di 700,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
3) a far data del deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie per la figlia siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSIS); c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro pagina 3 di 4 genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
D) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 26 febbraio 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella MARIUZ, nel cui studio in Bologna, piazza dei Tribunale, n. 5 è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca GRANDI nel cui studio a Bologna, via dei Mille, n. 24 è elettivamente domiciliata
RESITENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 25 febbraio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Bologna il 20 Parte_1 CP_1 gennaio 2001. Dalla loro unione è nata , il [...]. Per_1
Con decreto pubblicato il 24 marzo 2023, il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 16 marzo 2023. In particolare: a) le parti sono state autorizzate a vivere separate;
b) la pagina 1 di 4 casa coniugale è stata assegnata alla signora c) per il mantenimento ordinario Pt_1 della figlia è stato posto a carico del signor l'obbligo di versare alla moglie la CP_1 somma di 550,00 euro e da gennaio 2024 quella di 700,00 euro, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
***** Con ricorso depositato l'11 ottobre 2024, ha chiesto che: a) sia Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) le sia assegnata la casa coniugale, unitamente agli arredi;
c) sia posto in capo al signor l'obbligo di Pt_1 corrisponderle la somma di euro 1.200,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, per il mantenimento ordinario di , oltre al 70% delle spese Per_1 straordinarie;
d) sia previsto che le spese per il cane siano suddivise tra le parti al 50% oppure che il resistente le corrisponda la somma mensile di 250,00 euro.
Il signor si è costituito con memoria depositata il 31 gennaio 2025, con la CP_1 quale non si è opposto alla richiesta sul vincolo e ha invece chiesto che: a) sia posto a proprio carico l'obbligo di concorrere al mantenimento di versando alla madre Per_1 la somma mensile di 400,00 euro o, in subordine, quella di 700,00 euro, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
b) che la richiesta di partecipare alle spese per il cane sia dichiarata inammissibile. Nell'udienza di comparizione del 4 febbraio 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti e la Giudice ha formulato una proposta transattiva che il signor ha accettato. La CP_1 signora a chiesto una breve dilazione per valutarla. Pt_1
Nell'udienza del 25 febbraio 2025 anche la ricorrente ha dichiarato di accettare la proposta della Giudice. Il PM è intervenuto.
***** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti come proposte dalla Giudice non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
pagina 2 di 4 A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], CP_1 unitisi in matrimonio a Bologna il 20 gennaio 2001, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune atto N. 17, P. 2 S. A Uff. 01, anno 2001; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto:
1) assegna la casa coniugale alla signora con la quale vi convive la figlia Pt_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
2) a decorrere dal deposito della domanda pone a carico del signor 'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento ordinario di versando alla signora entro Per_1 Pt_1 il giorno 10 di ogni mese, la somma di 700,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
3) a far data del deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie per la figlia siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSIS); c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro pagina 3 di 4 genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
D) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 26 febbraio 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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