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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/06/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 4444/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9.15 sono presenti l'avv. Sciortino in sostituzione dell'avv. ONORATO MARCO per parte ricorrente nonché l'avv. CACIOPPO SALVATORE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 13.50,all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4444 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nata a [...] il [...], C.F. ed ivi residente in [...] C.F._1
dei Fiori n. 6, in proprio e nella qualità di moglie, nonché di erede del sig. Persona_1
nato a [...] il [...] (c.f.: ) ed ivi deceduto il 19/03/2023, C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Onorato, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
- - CF: Controparte_2 CP_1
– P. IVA - Sede di Palermo, in persona del suo Direttore P.IVA_1 P.IVA_2
Regionale legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo viale del
Fante 58/D, presso l'Avvocatura Regionale dell' , rappresentato e difeso CP_2
dall'Avvocato Salvatore Cacioppo
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/06/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
Rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese di lite;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.3.2024, , in proprio e nella qualità di moglie ed erede Parte_1
di , conveniva in giudizio l' e premettendo: che aveva prestato Persona_1 CP_3 Persona_1
la propria attività lavorativa alle dipendenze dirette della società Fincantieri s.p.a. svolgendo le mansioni di “Fiammista/Montatore” nel reparto scali ed in quello prefabbricati e ciò
ininterrottamente, senza soluzione di continuità, dal 1975 al 1999; che nel 2022 avendo scoperto di essere affetto da carcinoma vescicale con MTS pleuro-polmonari, si sottoponeva ad ulteriori esami diagnostici che rilevavano un compromesso quadro polmonare, tipico dell'asbestosi, riconducibile all'esposizione all'amianto a causa dell'attività lavorativa svolta per Fincantieri;
che tale stato patologico di salute lo aveva condotto alla morte;
che la sig.ra sporgeva denunzia di Parte_1
malattia professionale presso l' chiedendone il riconoscimento, con diritto alla rendita a CP_1
superstiti ed erogazione dell'assegno funerario;
che l'Istituto rigettava la richiesta così come la successiva opposizione, ritenendo che la morte del sig. non fosse riconducibile Persona_1
all'evento, chiedeva di: “ - accertare e dichiarare che il sig. è deceduto per malattia Persona_1
professionale tabellata (inserita in Lista I, gruppo VI) CA uroteliale metastatico, e dedotta in fatto,
e/o da qualsiasi altra tecnopatia che dovesse ritenersi emergente dal quadro clinico descritto in sede
di denunzia di malattia professionale del 2023;- accertare e dichiarare che alla ricorrente venga
riconosciuto il diritto alla rendita a superstiti con, altresì, l'erogazione dell'assegno funerario, in
quanto la morte del sig. è avvenuta per malattia professionale ed è, pertanto, Parte_1
riconducibile all'evento, tanto che sin dall'inizio della contrazione della stessa presentava un grado
di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 100% o pari ad una
percentuale, maggiore o minore, che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio,
di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;- per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in rendita a superstiti e dell'assegno funerario;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari a giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv.
Marco Onorato.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' convenuto contestando sia CP_2
l'esposizione all'amianto che l'esistenza della malattia denunziata, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
La causa istruita con prova testimoniale e ctu viene decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è infondato.
Invero nel caso di specie, seppur la prova per testi ha dimostrato le allegazioni attoree relative alle mansioni di “ Fiammista/Montatore”, espletate nel corso del rapporto di lavoro e alla sua esposizione a polveri di amianto, la consulenza medica d'ufficio, dopo la valutazione della documentazione clinica in atti, ha ritenuto non dimostrata una correlazione eziologica tra l'esposizione professionale e la malattia che ha causato il decesso (carcinoma uroteliale metastatico).
Il CTU, dott. ha infatti così precisato e concluso la propria relazione: “Nella Persona_2
documentazione sanitaria disponibile, unico dato che sia riportabile all'esposizione ad amianto è la
presenza di una placca pleurica, in parte calcifica, in sede basale destra, alquanto suggestiva per
pleuropatia benigna da amianto. Non sono presenti o disponibili accertamenti clinici che
documentino un coinvolgimento del parenchima polmonare (asbestosi). La malattia neoplastica
(carcinoma uroteliale) che è stato, nella sua progressione, causa della morte del sig. non Per_1
rientra tra quelle malattie per le quali è riconosciuto un nesso eziologico con l'amianto. Facendo
riferimento al DPR 1124/65, nella lista dei Tumori Professionali (Lista I, Gruppo 6) il carcinoma
uroteliale non è presente tra quelli causati dall'asbesto. Analogamente, la monografia (ultimo
aggiornamento 01/12/2023) pubblicata da : “List of classifications by cancer sites with CP_4
sufficient or limited evidence in humans, IARC Monographs Volumes 1–135° non include le neoplasie
del tratto urinario come dipendenti dall'esposizione ad amianto. I criteri di Helsinki (aggiornamento
2014) non includono il carcinoma uroteliale tra quelli con una possibile correlazione eziologica con
amianto… In conclusione, il sig. durante la sua vita professionale è stato Persona_1 sicuramente esposto ad amianto. Non sono, comunque, repertabili segni di malattia riferibili
all'amianto, fatta eccezione per una singola placca pleurica in parte calcifica, riconducibile
all'esposizione alle fibre di asbesto, ma irrilevante per quanto concerne il quadro patologico
complessivo. Facendo riferimento al DM 12/07/2000, la lesione pleurica potrebbe essere ascritta al
codice 331 (danno anatomico in assenza o con sfumata ripercussione funzionale) e valutabile con
una percentuale del 3 (tre)%. Non è dimostrabile una correlazione eziologica tra l'esposizione
professionale e la malattia che ha causato il decesso (carcinoma uroteliale, metastatico).”
A parere del decidente tali conclusioni vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni tecnico - scientifiche.
Per le superiori ragioni il ricorso va respinto e la ricorrente seppur soccombente, non può essere condannato al pagamento delle spese di lite attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile