Art. 1.
E' autorizzata a favore della Societa' italiana per l'Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.), con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 25 milioni per l'anno finanziario 1965, ad integrazione di quello stabilito fino al 30 giugno 1965 dalla legge 31 gennaio 1961, n. 50 , e di lire 50 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970.
E' autorizzata a favore della Societa' italiana per l'Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.), con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 25 milioni per l'anno finanziario 1965, ad integrazione di quello stabilito fino al 30 giugno 1965 dalla legge 31 gennaio 1961, n. 50 , e di lire 50 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970.