Articolo 1 della Legge 1 dicembre 1966, n. 1079
Articolo 2
Versione
5 gennaio 1967
Art. 1.
E' autorizzata a favore della Societa' italiana per l'Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.), con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 25 milioni per l'anno finanziario 1965, ad integrazione di quello stabilito fino al 30 giugno 1965 dalla legge 31 gennaio 1961, n. 50 , e di lire 50 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1967