Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 22110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22110 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22110/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09493/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9493 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come per legge e domicilio materiale presso la Segreteria del TAR del Lazio – Roma;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
della violazione degli obblighi di trasparenza e di accesso civico generalizzato ex L. 241/1990 e per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero della Giustizia in relazione a istanze inviate tra gennaio e luglio 2025, con contestuale domanda di risarcimento danni ex art. 30 c.p.a;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. IP RI PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Sul presupposto di aver subito una condanna penale all’esito di procedimenti nei quali si sarebbe configurata una responsabilità dei magistrati menzionati in atti, l’esponente ha inviato una prima segnalazione in data 13 novembre 2024 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di sollecitare l’apertura di un’istruttoria nei confronti dei ridetti giudici.
Esposti di analogo tenore sono stati poi inviati dal ricorrente, nel periodo tra il 20 gennaio e il 30 luglio 2025, anche ad altri organi istituzionali, quali la Presidenza della Repubblica e il Ministero della Giustizia.
Segnatamente, con le dette istanze, l’esponente intendeva ottenere informazioni sull'esistenza di un'eventuale istruttoria avviata dal Ministero della Giustizia in relazione ai fatti denunciati.
A fronte del mancato riscontro da parte degli uffici, il ricorrente si è rivolto all’intestato TAR, svolgendo uno actu l’azione ex articolo 116 del codice di rito e quella ex art. 117 del cpa avverso l'asserito silenzio-inadempimento che sarebbe stato frapposto dall'amministrazione intimata.
Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con memoria di pura forma.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 12 novembre 2025 e quivi trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non può essere accolto.
Giova ricordare, quanto all’azione per l’accesso, che il procedimento disciplinare a carico dei magistrati (ed anche la fase preistruttoria dello stesso) non sostanzia un procedimento amministrativo, tal che i dati/informazioni richiesti per mezzo della domanda ostensiva non costituiscono documenti amministrativi in senso proprio o comunque non rappresentano dati che siano riconducibili ad un'attività amministrativa in senso oggettivo e funzionale.
Deve infatti rinviarsi al consolidato orientamento, secondo cui il procedimento disciplinare a carico dei magistrati ordinarî costituisce pacificamente un procedimento giurisdizionale (v. Corte cost., 27 marzo 2009, n. 87), con un soggetto (il Procuratore generale) che esercita nell’interesse collettivo l’azione ed un organo distinto (il Consiglio superiore della magistratura) che decide con sentenza (v. Corte cost., 16 luglio 2015, n. 170). Conseguentemente, l’accesso agli atti del procedimento non segue le ordinarie regole di cui agli artt. 22 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241, atteso che quelli di cui si chiede l’ostensione non sono documenti amministrativi, bensí atti processuali (in termini, Tar Lazio, sez. I, 28 luglio 2022, n. 10729). E siffatta caratterizzazione connota anche la fase preliminare, in quanto segmento del procedimento disciplinare preordinato alla verifica dei presupposti dell'azione disciplinare stessa, ma anche all'accertamento dell'esistenza di un illecito che, se di scarsa rilevanza (ai sensi dell'articolo 3 bis del d.lgs. 109/2006) ne legittima la definizione con un provvedimento di archiviazione, quale esito della valutazione sul merito della ipotetica “accusa” di violazione degli obblighi di rilevanza disciplinare sanciti dal ridetto testo normativo (cfr. da ultimo sentenza della Sezione n.13142/2023).
E’ poi dirimente che, in base al combinato disposto di cui agli artt. 14, comma 3, e 15, comma 4, del d. lgs. n. 109 del 2006, può essere data notizia dell’esercizio dell’azione disciplinare esclusivamente al Ministro della giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura ed all’incolpato, ma non al denunciante; analogamente, ai sensi dell'art. 16, comma 5-bis, del d. lgs. n. 109 del 2006, il «provvedimento di archiviazione», con cui può essere definitiva la fase predisciplinare, è comunicato al solo Ministro della giustizia il quale, se dissente, può esercitare l’azione disciplinare. Ne discende che in base al noto brocardo interpretativo ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, il terzo denunciante, in quanto non espressamente menzionato tra i soggetti legittimati ad avere notizia dell’avvio del procedimento o copia del provvedimento di conclusione della fase predisciplinare non ha titolo neppure per avere copia, in generale, degli atti istruttori relativi a tale fase di verifica preliminare, avendo il legislatore, nel bilanciamento degli interessi, ritenuto la sua posizione recessiva rispetto alle esigenze di riservatezza previste a tutela della indipendenza degli appartenenti all’ordine giudiziario, per i quali il doveroso rispetto delle regole di deontologia e correttezza professionale è assicurato, nell’ambito del rapporto di servizio, da parte degli organi a ciò preposti dalla legge, sebbene con modalità tali da garantirne il massimo riserbo, anche a fronte di esigenze di carattere difensivo opposte motivatamente da soggetti terzi, come accade nel caso di specie.
La pretesa alla partecipazione al procedimento ed all’accesso agli atti da parte dell’esponente privato neppure può essere ‘recuperata’ attraverso l’istituto dell’accesso civico c.d. generalizzato.
Al riguardo, è infatti convincente e merita condivisione la direttiva della deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016, n. 1309, laddove dispone che esulano «dall’accesso generalizzato gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello “ius dicere”, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi. L’accesso e i limiti alla conoscenza degli atti giudiziari, ovvero di tutti gli atti che sono espressione della funzione giurisdizionale, anche se acquisiti in un procedimento amministrativo, sono infatti disciplinati da regole autonome previste dai rispettivi codici di rito >>.
Il ricorrente non ha dunque diritto ad avere contezza dei dati e delle informazioni richiesti con la domanda ostensiva.
3. Quanto all’azione avverso il dedotto silenzio-inadempimento, se ne deve egualmente predicare l'inammissibilità, non potendosi configurare, nei riguardi del segnalante, un obbligo di provvedere a carico dell'amministrazione.
E ciò perché, come già sopra spiegato, il procedimento disciplinare ed il suo avvio non sono posti nell'interesse del denunciante, essendo la responsabilità disciplinare preordinata esclusivamente a sanzionare la violazione dei doveri funzionali del magistrato nei confronti dello Stato.
Del resto è noto anche il principio generale secondo cui a fronte del mero esposto non sta l’obbligo di provvedere da parte degli uffici, rientrando lo stesso avvio dell'istruttoria nella piena discrezionalità dell'amministrazione.
Del resto, il ricorrente poteva efficacemente tutelarsi, a fronte di una asserito esercizio distorto della funzione giurisdizionale, utilizzando gli ordinari mezzi di impugnazione ed, eventualmente, azionando l’ordinaria azione di responsabilità civile nei riguardi del magistrato; strumenti, questi, che prescindono affatto, entrambi, dall’acquisizione delle informazioni richieste con le istanze menzionate in atti.
4. Alla luce delle superiori considerazioni, sia la domanda di accesso sia la domanda proposta avverso il silenzio-inadempimento devono essere respinte perchè inammissibili. Egualmente deve essere respinta, per difetto radicale degli elementi costitutivi, la domanda di risarcimento del danno pure svolta nell’atto introduttivo.
Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE LI, Presidente
IP RI PI, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IP RI PI | BE LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.