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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7948 / 2022 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile vertente
TRA
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Angelo De Nunzio;
Parte_1
- ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1
dall'Avv. Mariafranca Palagano;
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Luca Cuzzupoli e Itala De Benedictis;
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ferrante Marialuigia;
CP_3
- resistenti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.12.2022 parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato
Tribunale proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200000900000 notificata in data 30.10.2022 con riferimento a 5 cartelle di pagamento e 26 avvisi di addebito analiticamente indicati in ricorso;
a sostegno dell'opposizione deduceva di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato eccependo nel merito, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ingiunti;
instauratosi il contraddittorio si costituivano le parti convenute che concludevano per il rigetto della domanda;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e viene
1 decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ L' ed , nel costituirsi in giudizio, hanno depositato Controparte_4
documentazione che attesta la regolare degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento
CP_ sottese la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata (cfr. produzioni ed
). Controparte_4
Tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito indicati in ricorso ai numeri da 6 a 9 e da 12
a 31 sono stati spediti all'indirizzo del destinatario (Vairano Patenora, Via Libertà) e risultano esser stati regolarmente ricevuti da familiari o addetti alla casa, mentre gli avvisi di addebito indicati ai numeri 10 e 11 risultano esser stati notificati a mezzo pec;
Parte ricorrente ha contestato la documentazione esibita dalle controparti deducendo che le notifiche, poiché effettuate nelle mani di persone addette alla casa o familiari, non potevano essere ritenute valide per mancata spedizione di raccomandata informativa richiamando in proposito ordinanza della S.C. n 14089 del 27 maggio 2025;
La giurisprudenza richiamata dall'attore non appare pertinente in quanto nella fattispecie trova applicazione l'art 26 d.P.R. 602/1973 (in forza del rinvio operato dagli artt 17 e ss del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ratione temporis applicabile) che consente la notifica della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento che si considera avvenuta
“nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda” senza necessità di spedizione di successiva raccomandata informativa;
Tutti gli atti presupposti risultano esser stati regolarmente ricevuti ed Controparte_4
ha anche depositato atto interruttivo della prescrizione (ricevuto da parte ricorrente
[...]
in data 6.6.22) relativo alle cartelle di pagamento indicate in ricorso ai numeri 2,3 e 4 ed agli avvisi addebito indicati ai numeri da 21 a 30;
Tanto premesso: considerate le date di notifica degli atti presupposti, dell'atto interruttivo della prescrizione e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta (30.10.22) rilevato che sul termine quinquennale di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito incidono le disposizioni di cui agli art. 37, co. 2, D.L. n. 18/2020 e 11, co. 9, del
2 D.L. n. 183/2020 (129+182 gg. di sospensione) per complessivi 311 giorni la prescrizione risulta esser maturata con riferimento ai crediti portati dagli avvisi di addebito indicati ai numeri 6, 7 e
8 del ricorso (avviso di addebito nn. 32820160002761650000 notificato il 07.7.2016 e n.
32820160003493017000 notificato il 2e2.9.2016 n. e 3e2820160004500851000 notificato il
10/11/2016) in quanto tra la data di notifica degli atti suddetti e quella in cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata ricevuta è decorso il termine di prescrizione del crediti ingiunti;
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti considerando l'infondatezza dell'opposizione sollevata ex art 617 c.p.c. e la minima fondatezza dell'opposizione nel merito
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Accerta e dichiara l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata con riferimento ai crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 32820160002761650000
e 32820160003493017000 e 32820160004500851000 per intervenuta prescrizione
Rigetta ogni altra domanda
Compensa tra le parti le spese di lite
Santa Maria Capua Vetere, 17.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
3
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile vertente
TRA
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Angelo De Nunzio;
Parte_1
- ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1
dall'Avv. Mariafranca Palagano;
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Luca Cuzzupoli e Itala De Benedictis;
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ferrante Marialuigia;
CP_3
- resistenti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.12.2022 parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato
Tribunale proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200000900000 notificata in data 30.10.2022 con riferimento a 5 cartelle di pagamento e 26 avvisi di addebito analiticamente indicati in ricorso;
a sostegno dell'opposizione deduceva di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato eccependo nel merito, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ingiunti;
instauratosi il contraddittorio si costituivano le parti convenute che concludevano per il rigetto della domanda;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e viene
1 decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ L' ed , nel costituirsi in giudizio, hanno depositato Controparte_4
documentazione che attesta la regolare degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento
CP_ sottese la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata (cfr. produzioni ed
). Controparte_4
Tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito indicati in ricorso ai numeri da 6 a 9 e da 12
a 31 sono stati spediti all'indirizzo del destinatario (Vairano Patenora, Via Libertà) e risultano esser stati regolarmente ricevuti da familiari o addetti alla casa, mentre gli avvisi di addebito indicati ai numeri 10 e 11 risultano esser stati notificati a mezzo pec;
Parte ricorrente ha contestato la documentazione esibita dalle controparti deducendo che le notifiche, poiché effettuate nelle mani di persone addette alla casa o familiari, non potevano essere ritenute valide per mancata spedizione di raccomandata informativa richiamando in proposito ordinanza della S.C. n 14089 del 27 maggio 2025;
La giurisprudenza richiamata dall'attore non appare pertinente in quanto nella fattispecie trova applicazione l'art 26 d.P.R. 602/1973 (in forza del rinvio operato dagli artt 17 e ss del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ratione temporis applicabile) che consente la notifica della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento che si considera avvenuta
“nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda” senza necessità di spedizione di successiva raccomandata informativa;
Tutti gli atti presupposti risultano esser stati regolarmente ricevuti ed Controparte_4
ha anche depositato atto interruttivo della prescrizione (ricevuto da parte ricorrente
[...]
in data 6.6.22) relativo alle cartelle di pagamento indicate in ricorso ai numeri 2,3 e 4 ed agli avvisi addebito indicati ai numeri da 21 a 30;
Tanto premesso: considerate le date di notifica degli atti presupposti, dell'atto interruttivo della prescrizione e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta (30.10.22) rilevato che sul termine quinquennale di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito incidono le disposizioni di cui agli art. 37, co. 2, D.L. n. 18/2020 e 11, co. 9, del
2 D.L. n. 183/2020 (129+182 gg. di sospensione) per complessivi 311 giorni la prescrizione risulta esser maturata con riferimento ai crediti portati dagli avvisi di addebito indicati ai numeri 6, 7 e
8 del ricorso (avviso di addebito nn. 32820160002761650000 notificato il 07.7.2016 e n.
32820160003493017000 notificato il 2e2.9.2016 n. e 3e2820160004500851000 notificato il
10/11/2016) in quanto tra la data di notifica degli atti suddetti e quella in cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata ricevuta è decorso il termine di prescrizione del crediti ingiunti;
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti considerando l'infondatezza dell'opposizione sollevata ex art 617 c.p.c. e la minima fondatezza dell'opposizione nel merito
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Accerta e dichiara l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata con riferimento ai crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 32820160002761650000
e 32820160003493017000 e 32820160004500851000 per intervenuta prescrizione
Rigetta ogni altra domanda
Compensa tra le parti le spese di lite
Santa Maria Capua Vetere, 17.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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